Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 10347
CASS
Sentenza 20 gennaio 2004

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In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta ulteriori reati della stessa specie, il requisito della "concretezza", cui si richiama l'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non si identifica con quello di "attualità" derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, dovendo, al contrario, il requisito in questione essere riconosciuto alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che esistano elementi "concreti" (cioè non meramente congetturali) sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa facilmente commettere reati rientranti fra quelli contemplati dalla norma processuale in discorso.

Ai fini dell'applicazione o del mantenimento di una misura cautelare personale, il pericolo di inquinamento probatorio va valutato con riferimento sia alle prove da acquisire sia alle fonti di prova già individuate; e ciò in considerazione della spiccata valenza endoprocessuale del dato riferito alle indagini preliminari ed alla sua ridotta utilizzabilità in dibattimento. Pertanto, al fine di prevenire il persistente e concreto pericolo di inquinamento probatorio, a nulla rileva il fatto che le indagini siano in stato avanzato ovvero siano già concluse.

Commentario1

  • 1Il pericolo di reiterazione previsto dall’art. 274, co. I, lett. c), c.p.p. non può ricavarsi da elementi meramente congetturali ed astratti.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 ottobre 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 10347
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10347
Data del deposito : 20 gennaio 2004

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