Sentenza 20 gennaio 2004
Massime • 2
In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta ulteriori reati della stessa specie, il requisito della "concretezza", cui si richiama l'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non si identifica con quello di "attualità" derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, dovendo, al contrario, il requisito in questione essere riconosciuto alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che esistano elementi "concreti" (cioè non meramente congetturali) sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa facilmente commettere reati rientranti fra quelli contemplati dalla norma processuale in discorso.
Ai fini dell'applicazione o del mantenimento di una misura cautelare personale, il pericolo di inquinamento probatorio va valutato con riferimento sia alle prove da acquisire sia alle fonti di prova già individuate; e ciò in considerazione della spiccata valenza endoprocessuale del dato riferito alle indagini preliminari ed alla sua ridotta utilizzabilità in dibattimento. Pertanto, al fine di prevenire il persistente e concreto pericolo di inquinamento probatorio, a nulla rileva il fatto che le indagini siano in stato avanzato ovvero siano già concluse.
Commentario • 1
- 1. Il pericolo di reiterazione previsto dall’art. 274, co. I, lett. c), c.p.p. non può ricavarsi da elementi meramente congetturali ed astratti.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 ottobre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 10347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10347 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 20/01/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 332
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 036234/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN RE N. IL 16/10/1958;
avverso ORDINANZA del 27/08/2003 TRIB. LIBERTÀ di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Galati, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 27.8.2003 il Tribunale di Brescia, costituito ex art. 309 c.p.p., investito della richiesta di riesame, proposta da AN VA, confermava l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Bergamo del 9 agosto 2003, con la quale era stata applicata la custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di porto illegale di arma clandestina.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, lamentando: a) violazione di legge per omesso avviso al terzo difensore di fiducia;
b) violazione degli artt. 274 lett. c) e 275 nn. 2 e 4 c.p.p. anche in relazione all'art. 284 c.p.p.; c) motivazione illogica e/o solo apparente.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
A norma dell'art. 96 c.p.p. l'imputato ha diritto di nominare due difensori di fiducia, mentre l'art. 24 disp. att. c.p.p. stabilisce che la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto, finché non sono revocate le nomine precedenti che risultino eccedenti.
Ne consegue che, qualora l'imputato abbia nominato due difensori di fiducia e, senza revocare alcuno di quelli precedentemente nominati, ne abbia nominato un terzo, tale ultima nomina deve considerarsi senza effetto (Sez. 1^, 8.7.1999, n. 0 8757, ric. Bergamaschi, riv. 214888).
Nel caso in esame, in assenza di qualsiasi comportamento, anche per fatti concludenti, da parte di AN, dal quale si possa desumere chiaramente la volontà dell'interessato di revocare ogni rapporto con i due precedenti difensori, l'avviso di fissazione è stato ritualmente dato ai due difensori di fiducia nominati per primi da un punto di vista cronologico.
2. Anche il secondo motivo di ricorso non è fondato.
2.1 Le linee direttive della Costituzione in tema di favor libertatis richiedono che le valutazioni compiute dal giudice ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale siano fondate con il massimo di prudenza su una ragionevole e consistente probabilità di colpevolezza e, quindi, di condanna dell'imputato: per questo si prevede un incisivo giudizio prognostico, tanto lontano da una sommaria delibazione e tanto prossimo ad un giudizio di colpevolezza, sia pure presuntivo, poiché condotto allo stato degli atti e non su prove, ma su indizi (Corte Cost. n. 131 del 1996). Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia di condizioni generali per l'applicazione di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevolezza vanno individuati in quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, sia diretti che indiretti, i quali, resistendo a interpretazioni alternative e contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sè a dimostrare, oltre ogni dubbio, l'attribuibilità del reato all'indagato con la certezza propria del giudizio di cognizione, e tuttavia, quantitativamente e qualitativamente apprezzati nella loro consistenza e nella loro coordinazione logica, consentono di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. Un. 21.4.1995, ric. Costantino).
2.2. Ulteriormente, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato con ricorso per Cassazione vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravita del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. Un. 2.5.2000, n. 11, riv. 215828). In questa materia, il controllo della Corte di legittimità non concerne ne' la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o la concludenza dei dati probatori (essendo inammissibile in sede di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito), ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6^, 1.2.1999, n. 3529, riv. 212565; Sez. 6^, 24.10.1996, n. 2050, riv. 206104). In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato da questa Corte, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1^, 4.5.1998, n. 1700, riv. 210566). In definitiva, dovendo, anche in tema di misure cautelari, il vizio di motivazione assumere i connotati di cui alla lett. e) dell'art. 606 lett. c.p.p., è esclusa in questa sede la possibilità di una verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali o di una "rilettura" degli elementi di fatto, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (Sez. Un. 12.12. 1994, n. 19, riv. 199391). In sede di legittimità sono, quindi, rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione (Sez. 1^, 14.3.1998, n. 1083, riv. 210019). In altri termini il controllo di questa Corte sulle ordinanze emesse in sede di riesame è diretto semplicemente ad accertare che a base della pronuncia esista un concreto apprezzamento delle risultanze processuali e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da errori logico-giuridici, mentre restano escluse da tale sindacato le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza dei fatti indizianti, la valutazione comparativa della loro attendibilità, la scelta di quelli determinanti.
2.3. Nel caso di specie il Tribunale di Brescia, con motivazione esente da vizi logici e giuridici e conforme ai principi giuridici in precedenza enunciati, ha illustrato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di porto illegale di arma clandestina ascritto al ricorrente, costituiti dall'esito delle attività di perquisizione e sequestro, dalle dichiarazioni di LO AS, il quale riferiva della disponibilità di una pistola con silenziatore da parte di AN, così come del resto avvalorato dal ritrovamento in disponibilità dello stesso di una cartuccia inesplosa cal. 7,65 e di ottantotto cartucce del medesimo calibro, nonché dalle stesse ammissioni dell'indagato.
3. La doglianza difensiva riguardante l'omessa e contraddittoria motivazione in merito alla configurabilità dei parametri stabiliti dall'art. 274 lett. a) e c) del codice di rito non è fondata. Le ipotesi previste dall'art. 274 c.p.p. alle lettere a), b), c) sono tra loro alternative, nel senso che, una volta indicato un elemento che giustifica la scelta del giudice di merito, quest'ultimo non è tenuto a dimostrare anche l'esistenza delle altre condizioni cui la legittimità della privazione della libertà personale dell'indagato è subordinata (v. Cass. 26.4.1990, ric. Cerati). Ai fini dell'applicazione o del mantenimento di misura cautelare personale, il pericolo di inquinamento probatorio va valutato con riferimento sia alle prove da acquisire sia alle fonti di prova già individuate, e ciò in considerazione della spiccata valenza endoprocessuale del dato riferito alle indagini preliminari e alla sua ridotta utilizzabilità in dibattimento. Pertanto, al fine di prevenire il persistente e concreto pericolo di inquinamento probatorio a nulla rileva il fatto che le indagini siano in stato avanzato, ovvero siano già concluse (Sez. 3. 20.1.1998, n. 0 4005, ric. Ibrahimi, riv. 209348).
Il parametro della concretezza, cui si richiama l'art. 274 lett. c) del vigente codice di rito, non si identifica con quello di "attualità" del pericolo, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, dovendo, al contrario, il predetto requisito essere riconosciuto alla sola condizione necessaria e sufficiente che esistano elementi "concreti" (cioè non meramente congettuali) sulla base dei quali possa affermarsi che il soggetto inquisito possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere reati rientranti fra quelli contemplati dalla suddetta norma processuale (Cass. 5.11.1992, ric. Conti, riv. 192651).
Le esigenze connesse alla cosiddetta tutela della collettività devono concretarsi nel pericolo specifico di commissione di delitti collegati sul piano dell'interesse protetto;
trattandosi di valutazione prognostica di carattere presuntivo, il giudice è tenuto a dare concreta e specifica ragione dei criteri logici adottati. Ai fini del giudizio prognostico previsto dall'art. 274 comma 1^ lett. c) c.p.p. deve avere riguardo alle specifiche modalità e circostanze del fatto, indicative dell'inclinazione del soggetto a commettere reati della stessa specie, alla personalità dell'indagato, da valutare alla stregua dei suoi precedenti penali e giudiziari, all'ambiente in cui il delitto è maturato, nonché alla vita anteatta dell'indagato stesso, come pure di ogni altro elemento compreso fra quelli enunciati nell'art. 133 c.p.. L'espressione "delitti della stessa specie", con la quale il legislatore delimita l'area dei sintomi utilizzabili ai fini di siffatto giudizio, a riguardo della probabilità di ricaduta nel reato, ha valore oggettivo e va riferita ai delitti che offendono lo stesso bene giuridico.
Da tali elementi, di carattere oggettivo, il giudice deve giungere, con motivazione congrua ed adeguata, esente da vizi logici e giuridici, alla formulazione di una prognosi di pericolosità dell'indagato in funzione della salvaguardia della collettività, che deve tradursi nella dichiarazione di una concreta probabilità che egli commetta alcuno dei delitti indicati nel suddetto art. 274, comma 1^ lett. c) c.p.p..
Nel caso in questione il Tribunale di Brescia, costituito ex art. 309 c.p.p., con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha illustrato gli elementi (numerosi e gravi precedenti penali, qualità e natura del reato commesso, comportamento serbato dopo la commissione del reato) in base ai quali ha ritenuto sussistenti le esigenze di cui all'art. 274, comma 1^ lett. c) c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di cinquecento euro alla cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2004