Sentenza 4 maggio 2016
Massime • 2
In tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie.
Nel delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto dall'art. 353 bis cod. pen., la condotta di collusione consiste nell'accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie.
Commentari • 5
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Le manifestazioni del reato di corruzione “Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro”. Così si apre il dettato normativo dell'art. 353 c.p., norma che incrimina l'impedimento o il turbamento di una gara o l'allontanamento dalla stessa di concorrenti che si siano realizzati attraverso l'uso di mezzi intimidatori o fraudolenti. L'art. 353 c.p. disciplina un reato di natura plurioffensiva, in quanto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2016, n. 24477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24477 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2016 |
Testo completo
24 47 7 / 1 6 ny B REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. Sez. N. 653 Franco IT Stefano Mogini C.C. 4/5/2016 IA NA OR Relatore - R.G.N. 15233/2016 • NU De VO AL Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da GN IM RI CO, n. a Johannesburg il g. 8/9/1965 ON ND, n. a n. a Loreto il 17/10/1965 avverso l'ordinanza del 9/3/2016 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere IA NA OR udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi;
udito per i ricorrenti il difensore, avv. ND Lucchetti per ON ND e avv. Gianluca Conti per ON ND e GN IM RI CO, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1 та 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato l'ordinanza dell'8 febbraio 2016 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo aveva disposto a carico di ON ND, in qualità di amministratore delegato della CPM Gestioni Termiche s.r.l. e GN IM RI CO, dipendente della società che fungeva da collegamento con i pubblici funzionari preposti ai settori delle gare pubbliche e con i titolari di altre imprese coinvolte nella partecipazione alle gare al solo scopo di garantire la partecipazione di una pluralità di contraenti e, in realtà, non interessati alle procedure, la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 353 bis cod. pen. ( capo 1), art. 353 cod. pen. (capo 2), ascritto al solo GN e art. 353 cod. pen. (capo 3) ascritto ad entrambi i ricorrenti, commessi in Civita Castellana nell'anno 2014, Grotte di Castro e Villa San Giovanni in Tuscia nell'anno 2015. 2. Con i motivi di ricorso, qui sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione, il GN denuncia la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riguardo ai reati di cui ai capi 1), 2) e 3) e, in particolare, vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. poiché l'ordinanza impugnata risulta priva di un'autonoma valutazione e di originali argomentazioni che avrebbero dovuto supplire alla carenza di : motivazione dell'ordinanza genetica e non motiva sulla ritenuta sussistenza di comportamenti collusivi ovvero accordi illeciti e clandestini volti a turbare il regolare svolgimento delle procedute contestate. Evidenzia, in proposito che il reato di cui all'art. 353 bis cod. pen., al pari di quello di quello di cui all'art. 353 cod. pen., non è integrato da ogni conversazione, suggerimento o consiglio intercorso tra i soggetti in qualche modo interessati allo svolgimento delle procedure poiché alla base deve essere comprovata la volontà degli agenti di alterare o eludere il normale svolgimento della gara o il contenuto del bando, a favore di uno dei partecipanti.
3. Anche il difensore di ON ND deduce, con riferimento ai gravi indizi, vizio di violazione di legge in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. e 353 bis cod. pen. e vizio di motivazione poiché l'ordinanza impugnata ha omesso la valutazione dei motivi sviluppati dal difensore circa la piena legittimità del contenuto delle conversazioni poste a base della contestazione che, pertanto, non denotano alcun comportamento fraudolento o finalizzato ad indirizzare l'esito del bando verso la società CPM. Deduce, in particolare, la piena legittimità delle conversazione del g. 8 ottobre 2014 in 2 quanto riferibile alla proposta della CPM, del tutto legittima ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a) d.l. 163/2006, diretta ad ottenere l'affidamento diretto del servizio di pubblica illuminazione ed evidenzia che la conversazione aveva ad oggetto due distinte problematiche una relativa al finanziamento che l'amministrazione comunale aveva interesse conseguire da Sviluppo Lazio e l'altra relativa alle sollecitazioni di Sviluppo Lazio a comprendere le ragione per le quali il primo bando era andato deserto: di qui la richiesta rivolta a CPM, che aveva manifestato interesse alla partecipazione alla gara senza poi effettivamente parteciparvi, di comprendere i problemi tecnico-economico del primo bando che avevano determinato l'esito negativo della gara. Anche la conversazione del 10 ottobre, che ha ad oggetto l'invio di un file che conteneva il testo del primo bando con le soluzioni e proposte avanzate da CPM per superare dette problematiche, non rivela alcuna valenza "collusiva". Erroneamente la conversazione del 20 novembre 2014 viene poi ricondotta ad epoca precedente la pubblicazione del bando che, invece era stato pubblicato il precedente 30 ottobre 2014, e che pertanto il suo contenuto è riferibile alla richiesta, rivolta dal GN al Peri, per verificare la congruità delle proposte migliorative della CPM rispetto alle esigenze del Comune mentre quella del 1 dicembre era funzionale a porre alcuni chiarimenti in seguito all'accettazione solo di alcune delle proposte "migliorative" della CPM, chiarimenti che avrebbero potuto creare problemi di calcolo in sede di valutazione delle domande di partecipazione alla Commissione. Rileva, infine che il contenuto del file "Cartel 1" non è relativo ai dati all'offerta economica della CPM esaminata nella seduta riservata del g. 8 gennaio 20015, : come riscontrabile al confronto fra il contenuto del file e l'offerta economica della CPM. Nè possono desumersi gravi indizi di colpevolezza dalle affermazioni del ON poiché l'avere contribuito alla redazione di un bando non è di per sé comportamento illecito ove non siano stati utilizzati metodi fraudolenti o collusivi finalizzati alla scelta del contraente né lo è proporre soluzioni migliorative che, in presenza di accettazione solo parziale di quelle proposte da CPM potevano creare problemi in sede di gara. Rileva, inoltre che il Tribunale del riesame non aveva fornito risposta alcuna ai rilievi difensivi di cui alla memoria depositata all'udienza del 9 marzo 2016, ed in cui veniva evidenziato che i requisiti di partecipazione alla gara non prevedevano alcuna restrizione, le proposte di miglioramento del bando formulate dalla CPM non potevano in alcun modo condizionare la scelta del contraente, in favore della CPM, essendo volte unicamente a consentire alle imprese di partecipare al bando ed alla Commissione di valutare le offerte sia nella parte in cui vertevano sulla determinazione del prezzo a base di gara (in realtà troppo contenuto e perciò inadeguato ad attrarre competitori) sia nella definizione di criteri più certi e 3 sicuri, quindi meno vaghi nella valutazione del contenuto tecnico dell'offerta e men che mai potevano alterare il contenuto del bando i successivi chiarimenti tecnici preordinati a conseguire certezze interpretative comuni a tutti i partecipanti.
3.2 analoghi vizi di motivazione e violazione di legge inficiano la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riguardo al reato di cui al capo 3) poiché non sono descritte le condotte, astrattamente riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 353 cod. pen. poste in essere dal ricorrente essendosi limitato il Tribunale a riprodurre il contenuto delle conversazioni ed omettendo di esaminare le censure difensive. Viceversa, l'analisi del contenuto delle conversazioni ne denota la piena legittimità perché nelle conversazioni o si commentano atti della procedura come quella del 17 maggio 2014 o si esprimono preoccupazioni per il mancato ricevimento dell'invito ovvero si evidenziano comportamenti intesi ad incentivare altre ditte alla partecipazione alla gara (come nella conversazione del 26 maggio) ovvero si commenta l'esclusione dalla gara dell'impresa Gigli.
4. Comuni ai due ricorrenti sono i motivi di ricorso che concernono la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. In particolare lamentano che l'ordinanza impugnata prescinde dall'analisi della personalità dei ricorrenti, entrambi incensurati, e dalla verifica dell'attualità e concretezza delle esigenze stesse fatte discendere dalla mera gravità delle condotte e dal dato temporale, valutato in termini apparenti data l'epoca risalente delle condotte;
che apodittica è la motivazione sul pericolo di inquinamento della prova;
che la ritenuta adeguatezza e proporzionalità della misura adottata a soddisfare le esigenze cautelari è immotivata perché non preceduta da una valutazione, in concreto, della idoneità di altre misure, calibrate sulle condizioni personali dei ricorrenti, a soddisfare le esigenze cautelari come ritenute al pari della esclusa concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, ostativa, ex art. 275, comma 2 bis cod. proc. pen. all'adozione di misura coercitiva. Denunciano, infine, vizio di violazione di legge in rel. all'art. 292, comma 2 lett. d) cod. proc. pen., per la mancata indicazione, della durata della misura, indicazione necessaria anche laddove siano indicate concomitanti esigenze di cui alla lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con riferimento alle censure relative alla motivazione della sussistenza di esigenze cautelari.
2. Sono, invece, infondati i motivi che attengono alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e che si risolvono in censure in fatto, nella parte relativa alla ricostruzione ed interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, ovvero, nella parte in cui deducono vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in rel. all'art. 292, comma 2 lett. c) cod. proc. pen., propongono censure che non si confrontano criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
3. L'ordinanza impugnata, infatti, ha ricostruito (si veda pag. 3 con riguardo al reato di cui al capo 1) ascritto ad entrambi i ricorrenti e nelle pagine seguenti per i reati ascritti specificamente al GN ed al ON) il complessivo quadro indiziario raccolto a carico dei ricorrenti richiamando il contenuto dell'ordinanza impositiva ed evidenziando il contenuto delle conversazioni intercettate che denotano l'ingerimento in prima persona dei ricorrenti nelle procedure oggetto di contestazione. La lettura dell'ordinanza, in relazione agli specifici motivi di censura devoluti con riferimento al reato di cui al capo 1), dà conto della completezza della disamina compiuta dal giudice del riesame con riguardo alla idoneità delle proposte veicolate dalla CPM all'amministrazione comunale ai fini della predisposizione del bando di gara, e dei conseguenti capitolato e disciplinare, che venivano redatti, alla stregua del contenuto delle captazioni telefoniche, mediante l'inserimento di clausole concordate in aderenza agli interessi ed alle caratteristiche tecnico-operative della CPM., non essendo affatto limitate ad evidenziare le "criticità" del vecchio bando ovvero ad instaurare un confronto tecnico, e perciò neutro, con l'amministrazione comunale. Nell'ordinanza genetica, richiamata in quella impugnata e pertanto con questa costituente un corpus unitario ai fini della verifica della logicità e completezza dei passaggi argomentativi, erano state analiticamente individuate le distinte fasi attraverso le quali si era svolta l'attività collusiva dei ricorrenti con i funzionari preposti alla redazione del bando individuando la fase antecedente alla pubblicazione del bando (avvenuta il 30 ottobre 2014) rispetto alla fase successiva che attiene alla pubblicazione del capitolato e del disciplinare, coeva all'approntamento della documentazione di gara della CPM. Parimenti erano state esaminate le problematiche sottese alla procedura di indizione della gara per l'appalto dei lavori evidenziando, da un lato, l'interesse dalla CPM a conseguire l'affidamento diretto dei lavori dall'altro le resistenze opposte dal Comune (contrario a fare ricorso a tale forma di scelta del contraente sul rilievo che presupposto dell'affidamento diretto era che anche il secondo bando fosse andato deserto e che, comunque, allegava la necessità di far ricorso alla gara per motivi di 5 る F trasparenza), distinguendo, anche in sede di analisi del contenuto delle conversazioni, che altro erano le sollecitazioni che il Comune riceveva di Sviluppo Lazio, ai fini della concessione del finanziamento e quindi le richieste rivolte alla CPM per conoscere le deficienze del bando scaduto sulle quali il GN aveva relazionato privatamente al responsabile unico del procedimento-, altro la predisposizione del nuovo bando. Deve, pertanto, escludersi che l'ordinanza impugnata, illustrando il contenuto e la cadenza delle conversazioni esaminate, abbia sovrapposto la valutazione delle problematiche emergenti in relazione al finanziamento della gara a quelle relative alla tempistica del procedimento con il quale veniva bandita la procedura di gara e di scelta del contraente avendo, viceversa, ben chiare le distinte problematiche connesse al conseguimento del finanziamento da parte dalla Sviluppo Lazio in favore del Comune, quelle connesse alla redazione del bando per la procedura di selezione del contraente privato e l'interesse del ON a conseguire l'affidamento diretto dei lavori e pervenendo ad una soluzione ragionata che non appare censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e fondata su un apprezzamento di fatto del contenuto delle conversazioni che interessano i ricorrenti, della documentazione acquisita e dell'esito favorevole a CPM della procedura in esame, affatto qualificabile in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, e perciò insindacabile in questa sede. D'altronde, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione del fatto a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se, come nel caso in disamina, questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di : essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U. n. 930 del 13/12/95, Clarke, Rv. 203428). Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non debba stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al 6 giudice di merito. Tale conclusione va riferita anche ai motivi di ricorso del GN relativi ai reati di cui ai capi 2) e 3), del tutto generici ed aspecifici, ed ai motivi del ricorso ON relativi al reato sub 3), che involgono la lettura delle conversazioni poste a base dell'ordinanza impugnata e che, pertanto, propongono censure non deducibili con il ricorso per cassazione.
4. Infondate sono le censure difensive relative alla configurabilità del reato di cui all'art. 353 bis cod. pen.. Come noto l'art. 353 bis cod. pen., prevede, salvo che il fatto costituisca fatto più grave, la rilevanza penale della condotta di chiunque, alternativamente con violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti (i medesimi comportamenti considerati dalla fattispecie ex art. 353 cod. pen.), turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando ovvero di altro atto equipollente, al fine di condizionarne le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione. La nozione di collusione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al reato di cui all'art. 353 cod. pen. è individuata nell'accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, dato che la fattispecie si qualifica come reato di pericolo. Tale nozione di collusione può senz'altro estendersi alla fattispecie in esame tenuto conto che anche il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, è reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine di condizionare le modalità di scelta del contraente, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara o di atto equipollente, ma non anche che il contenuto del provvedimento venga effettivamente modificato in modo tale da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario (Sez. 6, n. 1, del 2/12/2014 (dep. 2015), Pedrotti, Rv. 262917). Si è osservato che la norma in esame, secondo una frammentazione casistica del tentativo in autonome fattispecie di atti preparatori o prodromici, anticipa la soglia della tutela a fasi dell'iter criminis anteriori alla consumazione dell'offesa finale, rispetto ad attività delinquenziali caratterizzate da forte complessità, in cui il pregiudizio finale si realizza a seguito di processi ' : comportamentali estremamente articolati, cui possono concorrere plurimi soggetti e la cui efficacia causale è molto difficilmente riferibile a ciascun agente. L'anticipazione della soglia di punibilità alla fase procedimentale a monte della 7 scelta del contraente, in ossequio al principio di offensività, richiede che l'illecita interferenza nel procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando sia finalizzata a condizionare le modalità di scelta del contraente e, dunque, che sia posta concretamente in pericolo la correttezza del procedimento o procedura di predisposizione del bando di gara, idoneità che, qualora il bando venga effettivamente emanato (come nel caso in esame) si risolve nella verifica della effettiva incidenza delle condotte perturbatrici sulla configurazione dell'atto genetico della gara, sia in relazione alla individuazione dei requisiti per la partecipazione alla gara sia nella previsione delle ulteriori regole dettate dal bando quale lex specialis della procedura amministrativa, nella consapevolezza che i beni ed interessi giuridici che meritano tutela nel contesto (sia quello della pubblica amministrazione ad individuare il contraente più competente alle condizioni economiche migliori;
sia quello della tutela della libertà di iniziativa economica) sono lesi non solo da condotte successive a un bando il cui contenuto sia stato determinato nel pieno rispetto di tali beni e interessi giuridici, ma anche dalle condotte precedenti che abbiano influito sul contenuto o che potrebbero avere influenza sul suo contenuto, anche quando il relativo procedimento non si sia concluso. In base a tali consolidati principi, deve escludersi, secondo la tesi sostenuta dalla difesa, che la mancata integrale accettazione delle proposte della CPM s.r.l. escluda la rilevanza penale della condotta come accertata a carico dei ricorrenti poiché il condizionamento del contenuto del bando è solo il fine della condotta illecita essendo sufficiente che la correttezza della procedura amministrativa volta a predisporre il contenuto del bando sia messa concretamente in pericolo, in ciò consumandosi il suo "turbamento", e deve, invece, convenirsi con quanto ritenuto dai giudici di merito, che hanno ravvisato il reato nella condotta degli indagati che hanno collaborato alla predisposizione del bando di gara con l'inserimento di clausole concordate con i pubblici funzionari preposti alla redazione del bando il responsabile dell'ufficio tecnico - del Comune di Civita Castellana e responsabile unico del procedimento nonché con la persona incaricata dal Comune di redigere gli atti del capitolato e del disciplinare in aderenza agli interessi ed alle caratteristiche tecnico operative - della CPM s.r.l., dell'offerta da questa successivamente presentata, e sottoposta agli organi tecnici del Comune prima ancora del deposito presso la Stazione appaltante, pervenendo, altresì, a concordare le risposte che il responsabile unico del procedimento avrebbe dovuto inoltrare alle richieste di chiarimenti presentate dalle altre società (nella imputazione provvisoria sono a tal fine richiamate le risposte ai quesiti proposti da ASM s.r.l. e Tecno Consulting s.r.l., interessate all'affidamento del servizio) e, dunque in buona sostanza, orientando 8 il contenuto del bando per aderire alle caratteristiche ed agli interessi anche economici dell'impresa che intendeva aggiudicarsi l'appalto, giunta a dettare i tempi per la presa visione degli impianti, essendo anche in questo agevolata dalla pregressa conoscenza del bando e della situazione di fatto e in forza dei rapporti instaurati con il funzionario incaricato che forniva entro il breve termine previsto anche gli elaborati tecnici necessari, elementi questi già in sé sufficienti a condizionare le modalità di scelta del contraente e, dunque, a porre concretamente in pericolo la correttezza del procedimento o procedura di predisposizione del bando di gara, a prescindere dalla inidoneità ad alterare la gara di altri specifici parametri, quali i requisiti per la partecipazione, le risorse economiche poste a base della gara e i parametri tecnici oggetto di valutazione dell'offerta economica, richiamati nei motivi di ricorso.
5. Sono, viceversa fondati i rilievi difensivi sul punto della motivazione della sussistenza delle esigenze cautelari di cui alla lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. 6. L'art. 274, lett. c) cod. proc. pen., modificato dalla I. 16 aprile 2015 n. 47, richiede, ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari, che il pericolo che l'indagato commetta altri delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede, deve essere "concreto e attuale".
7. E' chiara, nella giurisprudenza di legittimità, la nozione di attualità del pericolo, connotato che non è affatto nuovo nella norma richiamata essendo già previsto dalla lett. a), e quindi con esclusivo riferimento all' esigenza cautelare . . . relativa al pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova. Già nel sistema vigente prima della modifica, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che l'attualità del pericolo va ravvisata nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati della stessa specie di quello per cui si procede (Sez. 6, n. 28618 del 5/4/2013, Vignali, Rv. 255857). Tale requisito, si precisava, non si identifica con quello della concretezza che richiede l'esistenza di elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede, e cioè che offendano lo stesso bene giuridico.
8. A seguito della riforma del 2015, mentre è rimasta isolata l'affermazione che l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, si configura come una mera endiadi e rappresenta un richiamo simbolico all'osservanza di una nozione già 9 я presente nel sistema normativo preesistente alla novella, poiché insita in quella di concretezza (Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265985), la giurisprudenza di legittimità ha compiuto un ulteriore lavoro ermeneutico al fine di distinguere l'attributo dell'attualità del pericolo da quello della concretezza del pericolo, affermando che, mentre questo richiama la necessaria esistenza di elementi "reali" dai quali si possa dedurre il pericolo, l'attualità del pericolo involge la valutazione di un pericolo prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura ( Sez. 2, n. 50343 del 3/12/2015, Capparelli, Rv. 265395) ovvero di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (Sez. 3, n. 49318 del 27/10/2015, Barone ed altro, Rv. 265623), precisazioni che evidentemente rinviano alla comune nozione di attualità che indica l'essere in atto, ovvero l'essere sentito come vivo e presente. Ritiene il Collegio, condividendo tale accezione della nozione di attualità del pericolo, che il rafforzamento della previsione legislativa non possa essere ricondotto ad una mera ridondanza, anche alla luce del chiaro enunciato della relazione di accompagnamento che evidenziava, a fronte delle tendenze restrittive della giurisprudenza di legittimità emerse in relazione all'interpretazione del requisito della concretezza del pericolo di reiterazione dello stesso genere "l'esigenza di una valutazione più stringente dell'effettiva pericolosità del prevenuto". Non è superfluo evidenziare che la prima massima richiamata contrapponeva al requisito della concretezza del pericolo quello dell'attualità come attributo ontologicamente diverso dal primo per negarne la incidenza ai fini dell'adozione della misura, correlando la configurabilità del pericolo di reiterazione di cui alla lett. c) dell'art. 274 "alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che esistano elementi concreti (cioè non meramente congetturali) idonei a consentire una prognosi di commissione di ulteriori delitti analoghi". In uno sforzo di sintesi si è infine osservato che "di fatto la valutazione di attualità non può che essere ancorata alla valutazione di emergenze concrete, ovvero efficacemente dimostrative della prossimità temporale degli eventi delittuosi pronosticati: il che genera la necessità di una valutazione contestuale dei due attributi, che non deve, tuttavia, elidere la specificità del requisito dell'attualità" ( Sez. 2, n. 50343, cit.).
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene conclusivamente il Collegio che la modifica dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., abbia inteso attribuire al concetto di attualità il significato che gli è stato sin qui attribuito da questa Corte, anche se per escluderne la rilevanza a fini prognostici e che, tuttavia, per ritenere attuale il pericolo concreto di reiterazione del reato, non è 10 рій sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta alle indagini, presentandosene l'occasione, sicuramente (o con elevato grado di probabilità) continuerà a delinquere e/o a commettere i gravi reati indicati dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ma è necessario ipotizzare anche la certezza o comunque l'elevata probabilità che l'occasione del delitto si verificherà. Si è, a tal riguardo precisato che il giudizio prognostico "non può più fondarsi sul seguente schema logico: se si presenta l'occasione sicuramente, o molto probabilmente, la persona sottoposta alle indagini reitererà il delitto, ma dovrà seguire la diversa, seguente impostazione: siccome è certo o comunque altamente probabile che si presenterà l'occasione del delitto, altrettanto certamente o comunque con elevato grado di probabilità la persona sottoposta alle indagini/imputata tornerà a delinquere" (Sez. 3, n. 37087 del 19/5/2015, Marino, n.m.). 10. A tanto deve aggiungersi un ulteriore ma non secondario rilievo e, cioè che la previsione del requisito dell'attualità del pericolo (accanto a quello della concretezza) consente di ritenere che la ratio complessiva dell'intervento legislativo attuato con la I. n. 47/2015, che investe numerose altre norme di cui allo stesso Libro IV, titolo I, da leggere tutte nella medesima ottica, deve esser individuata nell'avvertita necessità di richiedere al Giudice un maggior e più compiuto sforzo motivazionale, in materia di misure cautelari personali e di loro graduazione, onere che assume rilievo ancora maggiore quanto più ampio sia lo spettro cronologico che divide i fatti contestati dal momento dell'adozione dell'ordinanza cautelare. Già prima della novella del 2015 il supremo Collegio di questa Corte aveva comunque affermato che il riferimento al tempo trascorso dalla commissione del reato, di cui all'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., impone al Giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. U, n. 40538 del 24/9/2009, Lattanzi, Rv. 244377; di seguito, tra le altre, Sez. 4, n. 24478 del 12/3/2015, Palermo, Rv. 263722) sul rilievo che la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare appare tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare. 11. Ciò premesso in termini generali, osserva il Collegio che il Tribunale del riesame non ha fatto buon governo di questi principi, redigendo una motivazione oltremodo sintetica con la quale ha disatteso le doglianze difensive, incentrate sul punto dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari in ragione del tempo trascorso dalla commissione dei fatti, limitandosi 11 a rilevare che le operazioni delittuose ascritte ai ricorrenti erano risultate costanti nel tempo e ravvicinate rispetto all'adozione della misura, affermazione che appare dissonante con il dato storico essendo intervenute a distanza di oltre un anno dall'aggiudicazione della gara di cui ai capi 2) e 3) e a ben due anni dalla commissione del primo reato. Ha altresì ritenuto che le condotte illecite erano destinate a perpetuarsi al fine di mantenere costante la funzionalità della ragione sociale dell'impresa, conclusione che si rivela astratta perché sganciata da elementi che rimandino alle caratteristiche della società di cui il ON era amministratore ed il GN mero dipendente e apprezzate come elementi che connotano la gravità delle condotte piuttosto che proiettate in chiave prognostica intesa a verificare se è certo o comunque altamente probabile che si presenterà l'occasione del delitto e che la persona sottoposta alle indagini tornerà a delinquere, carenza che si riverbera anche sulla motivazione dell'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, piuttosto che di altre misure meno afflittive a fini di prevenzione. Del tutto apodittica, infine, la motivazione sulla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, ricondotto alla mera possibilità di assumere interventi analoghi alla condotta illecita tenuta sebbene non risponda alla regula iuris dettata dalla giurisprudenza di legittimità la tesi difensiva della nullità dell'ordinanza per la mancata indicazione del termine (Sez. 6, n. 1094 del 18/12/2015, (dep. 2016) De Gaetano, Rv. 265892) non necessaria quando concorrono anche esigenze diverse. 11. Consegue che l'ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma, affinché valuti la persistenza delle esigenze cautelari alla luce delle considerazioni che precedono.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia al Tribunale di Roma per nuovo esame. Così deciso il 4 maggio 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Franco IT IA NA OR всей теОмад سماحته DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 13 GIU 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Para Esposito