Sentenza 23 ottobre 2012
Massime • 1
Ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta della misura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla, la pregressa incensuratezza dell'indagato ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/10/2012, n. 4820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4820 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 23/10/2012
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 1824
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 22506/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME TO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza resa in data 23/4/2012 dal Tribunale di Napoli - sezione riesame. Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Sergio Beltrani;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. MURA Antonio che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibilità del ricorso, e, per il ricorrente, il difensore di ufficio avv. Asta Pietro, che ne ha chiesto l'accoglimento;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli - sezione riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe ha confermato quella con la quale in data 8/4/2012 il G.I.P. del Tribunale di Napoli aveva applicato all'odierno ricorrente (indagato per rapina aggravata) la misura cautelare della custodia in carcere.
2. Avverso tale provvedimento, l'indagato ha proposto (personalmente) ricorso per cassazione, deducendo il seguente motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1;
1^ - mancanza di motivazione (lamentando l'insussistenza di esigenze cautelari e la non necessità della misura di estrema afflittività, in considerazione dell'incensuratezza), chiedendo, conclusivamente, l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
1. Il ricorrente si duole che le valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame inerenti alla ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta della misura adeguata a neutralizzarla non sarebbero sorrette da adeguata motivazione, in particolare essendo stata immotivatamente svalutata la possibile rilevanza dell'incensuratezza del MELLUCCI. Al contrario, l'ordinanza impugnata (f. 2) indica chiaramente le ragioni poste a fondamento delle censurate valutazioni, valorizzando le acquisite risultanze istruttorie sul fatto con argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, e pertanto esenti da vizi rilevabili in sede di legittimità, ed in particolare le gravi modalità del fatto (la rapina era stata commessa in pieno giorno in danno di un minore da più persone riunite) che palesano in concreto elevata capacità criminale e di conseguenza un particolarmente elevato pericolo di recidiva.
Detta valutazione non può essere scalfita dalla considerazione della pregressa incensuratezza del MELLUCCI, dalla quale è desumibile una mera presunzione di non elevata capacità criminale e minimo pericolo di recidiva: trattasi, peraltro, di presunzione meramente relativa, che ben può essere superata, come ha fatto il Tribunale, valorizzando gli indici desumibili dalla condotta in concreto accertata.
Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto:
"ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta della misura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla, la pregressa incensuratezza dell'indagato ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta".
2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
2.1. La cancelleria provvederà agli adempimenti previsti dall'art.94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2013