Sentenza 11 maggio 2016
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione dell'ordinanza del riesame con la quale il Tribunale, confermando la misura custodiale in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione ed ad altri reati, aveva omesso di indicare gli elementi specifici dai quali desumere l'attualità del rischio di reiterazione dei reati, nonostante la cessazione del rapporto di lavoro tra l'imputato e la società in favore della quale le condotte contestate erano state commesse).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2016, n. 21350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21350 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2016 |
Testo completo
ли 2 1 35 0/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. Sez. N. 684 Franco Ippolito Andrea Tronci C.C. 11/5/2016 Massimo Ricciarelli R.G.N. 156/2016 15237 Stefano NI IL NN Giordano - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NA Stefano, n. a Genova il 25/6/1972 avverso l'ordinanza del 24/3/2016 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IL NN Giordano udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Stefano NA ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Genova ha confermato l'ordinanza del 29 febbraio 2016 con la quale il giudice per le indagini preliminari di Genova aveva disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 323, 61, n. 2 cod. pen. commesso in Genova dal gennaio 2012 al 10 giugno 2013; artt. 61 nn. 7 e 9, 81, secondo comma, 110, 356, 640, secondo comma, n. 1, cod. pen. commessi in Genova, nel settembre 2013; artt. 61 n. 7, 81, secondo comma, 110, 356, 640, secondo comma, n. 1, cod. pen. commessi in Genova, dal 2010 a tutto il 2013; artt. 61 n. 9 e 416, primo e secondo comma, cod. pen. in Genova, dal 2010, con condotta in permanenza fino a tutto il 2013; artt. 10, 321, in rel. agli artt. 61 n. 2, 319, 320 cod. pen. in Genova, nel dicembre 2012; artt. 110, 321 in rel. all'art. 319 cod. pen., in Genova il 27 settembre 2012. 2. Nell'ordinanza impugnata si dà atto che le condotte illecite contestate allo NA, in qualità di responsabile commerciale della Switch 1988, riguardano l'illecita gestione della gara di appalto avente ad oggetto il servizio di raccolta differenziata della carta aggiudicato alla Switch 1988 s.r.l. dalla soc. AMIU s.p.a.; le conseguenti frodi nell'esecuzione del contratto di appalto e nell'abusiva gestione dei rifiuti;
il reato di associazione a delinquere finalizzato alla commissione di più reati in materia di turbativa d'asta, abuso di atti di ufficio, frode in pubbliche forniture;
la corruzione, nei confronti del responsabile AMIU, ai fini dell'inserimento della soc. Eurocolor s.a.s tra i fornitori AMIU, e nei confronti di tre vigili urbani al fine di evitare la segnalazione all'A.G. di fatti di rilevanza penale accertati in occasione di un incendio presso un impianto della Switch 1988. 3. Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere di quelle per le quali si procede evidenziando la gravità e molteplicità dei fatti posti in essere dallo NA, in concorso con i coindagati, e la loro protrazione per un lungo arco temporale, circostanze che denotano un modus operandi abituale e consolidato nella gestione dell'impresa. Ha ritenuto irrilevante ai fini della cessazione o attenuazione delle esigenze cautelari, la cessazione del rapporto lavorativo dello NA con la società Switch 1988 poiché l'indagato, dipendente della coop. GIMA, svolge attività lavorativa presso la sede della soc. F.lli IT s.n.c., in un settore analogo a quello della Switch 1988 evidenziando che la soc. IT è risultata destinataria di un invito a presentare offerta per una gara di appalto indetta da AMIU, conclusasi con l'aggiudicazione del contratto alla Switch 1988, invito mai ricevuto dalla società predetta perché inviato ad un vecchio indirizzo di posta elettronica. 2 4. Con i motivi di ricorso, qui sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore denuncia il vizio di violazione di legge, in rel. all'art. 274 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata per la ritenuta sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione dei reati. In particolare il Tribunale ha omesso di valutare che gli addebiti ascritti allo NA sono risalenti agli anni 2012-2013; che le mansioni, di semplice impiegato, svolte dal ricorrente presso la soc. F.lli IT sono riconducibili ad un distinto contratto di lavoro e funzionalmente diverse da quelle esercitate presso la Switch, ove lo NA rivestiva una posizione di dipendenza diretta dai vertici della società. Né si comprende la connotazione negativa attribuita all'assunzione dello NA presso una società che sarebbe stata preordinatamente esclusa dalla gara vinta dal precedente datore di lavoro dello NA che, per l'età e l'esperienza maturata, non poteva che restare nell'ambito dello specifico settore di competenza professionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
2. L'art. 274, lett. c) cod. proc. pen., modificato dalla I. 16 aprile 2015 n. 47, richiede, ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari, che il pericolo che l'indagato commetta altri delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede, deve essere concreto e attuale». E' chiara, nella giurisprudenza di legittimità, la nozione di attualità del pericolo, connotato che non è affatto nuovo nella norma richiamata essendo già previsto dalla lett. a), e quindi con esclusivo riferimento all' esigenza cautelare relativa al pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova. Nel sistema vigente prima della modifica, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che l'attualità del pericolo va ravvisata nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati della stessa specie di quello per cui si procede (Sez. 6, n. 28618 del 5/4/2013, Vignali, Rv. 255857). Tale requisito, si precisava, non si identifica con quello della concretezza che richiede l'esistenza di elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede, e cioè che offendano lo stesso bene giuridico. 3 3. Mentre è rimasta isolata l'affermazione che l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, si configura come una mera endiadi e rappresenta un richiamo simbolico all'osservanza di una nozione già presente nel sistema normativo preesistente alla novella, poiché insita in quella di concretezza (Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep 2016, Calandrino, Rv. 265985), la giurisprudenza di legittimità intervenuta dopo la modifica normativa, al fine di distinguere l'attributo dell'attualità del pericolo da quello della concretezza del pericolo, ha affermato che, mentre questo richiama la necessaria esistenza di elementi "reali" dai quali si possa dedurre il pericolo, l'attualità del pericolo involge la valutazione di un pericolo prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura (Sez. 2, n. 50343 del 3/12/2015, Capparelli, Rv. 265395) ovvero di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (Sez. 3, n. 49318 del 27/10/2015, Barone ed altro, Rv. 265623), precisazioni che evidentemente rinviano alla comune nozione comune di attualità che indica l'essere in atto, ovvero l'essere sentito come vivo e presente. Ritiene il Collegio, condividendo tale accezione della nozione di attualità del pericolo, che il rafforzamento della previsione legislativa non possa essere ricondotto ad una mera ridondanza, anche alla luce del chiaro enunciato della relazione di accompagnamento che, a fronte delle tendenze restrittive della giurisprudenza di legittimità emerse in relazione all'interpretazione del requisito della concretezza del pericolo di reiterazione dello stesso genere, sottolineava a fondamento della introduzione del requisito dell'attualità del pericolo l'esigenza di una valutazione più stringente dell'effettiva pericolosità del prevenuto». Non è superfluo evidenziare che la giurisprudenza, emblematica sul punto la richiamata sentenza n. 28618 del 5/4/2013, contrapponeva al requisito della concretezza del pericolo quello dell'attualità come attributo ontologicamente diverso dal primo per negarne la incidenza ai fini dell'adozione della misura, correlando la configurabilità del pericolo di reiterazione di cui alla lett. c) dell'art. 274 «alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che esistano elementi concreti (cioè non meramente congetturali) idonei a consentire una prognosi di commissione di ulteriori delitti analoghi». In uno sforzo di sintesi si è, da ultimo, osservato che «di fatto la valutazione di attualità non può che essere ancorata alla valutazione di emergenze concrete, ovvero efficacemente dimostrative della prossimità temporale degli eventi delittuosi pronosticati: il che genera la necessità di una valutazione contestuale dei due attributi, che non s deve, tuttavia, elidere la specificità del requisito dell'attualità.» ( Sez. 2, 50343, cit.).
4. A queste coordinate non si è attenuta l'ordinanza impugnata che, pur dando atto della intervenuta cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente con la soc. Switch 1988, non ne ha tratto le dovute conseguenze ai fini della verifica della sussistenza del pericolo, oltre che concreto, attuale, nell'accezione di un pericolo prossimo o vicino all'epoca in cui viene applicata la misura, di reiterazione di reati dello stesso genere.
5. E', infatti, acquisito, a stregua dell'ordinanza impugnata non contestata sul punto, che le condotte illecite ascritte allo NA, commesse sia nella fase di scelta del contraente che nella esecuzione degli appalti, sono state poste in essere a favore della soc. Switch 1988 e il Tribunale non ha mancato di evidenziare, al fine della ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere, che i meccanismi fraudolenti escogitati dagli indagati, tra i quali lo NA che ivi svolgeva mansioni dirigenziali, erano strettamente connessi all'attività imprenditoriale esercitata e costituivano una modalità operativa capace di assicurare l'esistenza, sotto il profilo della competitività della Switch 1988. Ritiene, viceversa, il Collegio che la cessazione del rapporto di lavoro dello NA con la Switch 1988 non è idoneo a connotare in chiave di attualità, nell'accezione indicata di occasione prossima favorevole alla commissione di nuovi reati, il pericolo di reiterazione di reati dello stesso genere di quelli per i quali si procede, essendo venuto meno il rapporto di immedesimazione tra il dirigente e la società in forza del quale lo NA ne attuava le politiche di acquisizione degli appalti e gestione illecita della loro esecuzione e che, secondo il provvedimento impugnato, erano stati eletti a sistema operativo della società al fine della sua stessa permanenza sul mercato. Né può ritenersi che tale occasione discenda dalla circostanza che lo NA continui a svolgere l'attività lavorativa in un settore merceologico (quello della gestione dei rifiuti) analogo non solo perché non risulta che la società di cui è dipendente sia in qualche modo ingerita nel sistema illecito utilizzato dalla Switch per l'acquisizione degli appalti e la loro gestione, ma anche perché non è dimostrata la possibilità dello NA di ingerirsi, in ragione della qualifica e mansioni impiegatizie ricoperte, nella gestione della società e dei rapporti contrattuali della società dalla quale dipende. Del tutto congetturale, infine, è l'accostamento tra la Switch 1988 e l'impresa IT, sede lavorativa dello 5 NA, poiché il Tribunale ha apprezzato un dato obiettivamente equivoco, quale quello dell'invio dell'invito di partecipazione ad una gara ad un indirizzo non più attuale dell'impresa, come elemento preordinato al positivo esito della gara in favore della Switch 1988 e, quindi, elemento destinato ad incidere sulla posizione dell'odierno ricorrente.
6. Dalle considerazioni svolte consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con l'immediata liberazione dello NA, se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, ordina la liberazione di Stefano NA se non ristretto per altra causa. Si provveda a norma dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il g. 11 maggio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Franco Ippolito IL NN Giordano 2 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 MAG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piers Esposito W O N S 6