Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2016, n. 21350
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Sentenza 11 maggio 2016

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In tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione dell'ordinanza del riesame con la quale il Tribunale, confermando la misura custodiale in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione ed ad altri reati, aveva omesso di indicare gli elementi specifici dai quali desumere l'attualità del rischio di reiterazione dei reati, nonostante la cessazione del rapporto di lavoro tra l'imputato e la società in favore della quale le condotte contestate erano state commesse).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2016, n. 21350
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21350
    Data del deposito : 11 maggio 2016

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