Sentenza 5 aprile 2013
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta delitti della stessa specie, il requisito della concretezza non si identifica con quello dell'attualità, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, ma con quello dell'esistenza di elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede, e cioè che offendano lo stesso bene giuridico. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che le dismissione da sindaco di un comune in danno del quale erano stati commessi i reati ipotizzati non escludesse il pericolo di reiterazione, dovendo il giudizio prognostico essere formulato anche alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., e quindi anche delle concrete modalità e gravità dei fatti).
Commentari • 2
- 1. Esigenze cautelari: attualità del pericolo di reiterazione del delittoClaudia Bogatto · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Quando può ritenersi configurabile la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di condotte criminose di cui all’art. 274, c. 1, lett. c), c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 giugno 2020
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 274, c. 1, lett. c)) Il fatto Il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Riesame, rigettava l'appello cautelare presentato dal Pubblico Ministero e, pertanto, veniva confermata l'impugnata decisione del GIP presso il medesimo ufficio giudiziario con la quale era stata negata l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere richiesta dalla pubblica accusa. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria deducendo il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2013, n. 28618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28618 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 05/04/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - N. 648
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 8213/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA;
nei confronti di:
VI TR N. IL 22/05/1968;
avverso l'ordinanza n. 76/2013 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA, del 30/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. MURA Antonio per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito il difensore avv. MAZZACURA Nicola per VI. RITENUTO IN FATTO
1. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma impugna l'ordinanza l'ordinanza del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame de liberiate, con la quale è stata annullata l'applicazione delle misure cautelare in carcere emessa nei confronti di LI TR per varie ipotesi di corruzione e peculato commesse nell'esercizio delle funzioni di sindaco del comune di Parma.
Il giudice ha ritenuto ha escluso la sussistenza del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio.
Quanto al primo profilo, il giudice del riesame ritiene che il sistema di potere creato dal sindaco LI risulta controllato dopo l'arresto di vari funzionari inseriti nella sistematica realizzazione di diverse condotte illecite. Inoltre, il tribunale rileva che LI TR, dopo le dimissioni da Sindaco, non ha ricoperto alcun incarico privato o pubblico con persone all'interno dell'amministrazione. La mancanza di tali legami non gli consente di commettere condotte illecite analogo a quelle emerse nel corso dell'attività investigativa.
Mancano elementi tali da poter ritenere, ad avviso del giudice del riesame, il pericolo di inquinamento probatorio, poiché l'ampiezza dell'attività di indagine nonché le corpose e significative circostanze emerse dalle conversazioni intercettate danno una specifica consistenza delle ipotesi di accusa e non vi sono elementi che possano esserci interferenze indebite sulle stesse.
2. Il Procuratore della Repubblica deduce la contraddittorietà e la carenza della motivazione nella parte in cui, da un lato, si descrive TR LI ideatore del sistema illecito creatosi nella gestione dell'amministrazione del Comune di Parma e il principale fruitore di tali illeciti e, dall'altro, si esclude ogni valutazione negative della sua personalità, solo in considerazione del mutato quadro politico-istituzionale.
Ad avviso del ricorrente, se LI è da ritenere, come affermato nell'ordinanza impugnata, soggetto dotato di spiccata capacità criminale - che non ha trovato nessun limite neppure quando sono arrestati ben undici, tra dirigenti e imprenditori che con il Comune facevano affari illeciti - non è spiegabile come elementi estranei e indipendenti dalla volontà del soggetto possano incidere sul pericolo di reiterazione di LI TR, il quale non ha dimostrato alcun segno di resipiscenza o ripensamento sulle gravi condotte illecite.
La motivazione è fondata su un evidente contrasto tra le premesse e le conclusioni, poiché a fronte di spiccata capacità criminale, il collegio formula una valutazione prognostica negativa circa il pericolo di reiterazione.
3. La difesa di LI ha depositato memoria con la quale rileva che l'ordinanza impugnata è stata adeguatamente motivata e che le censure proposte dal ricorrente sono prive di fondamento. Nei confronti di LI, a fronte di richiesta del pubblico ministero del luglio 2012, è stato emesso a distanza di sei mesi un provvedimento di applicazione di custodia domiciliare. Ciò dimostra la mancanza di ogni urgenza di adozione di un provvedimento restrittivo. Peraltro, la possibilità di commettere nuovi reati è venuta meno nel settembre 2011, giorno in cui LI si è dimesso dall'incarico di Sindaco. Sono stati posti in rilievo elementi che escludono ogni pericolo di reiterazione, non risultando alcun elemento che dimostrare tale persistenza.
Anche sul pericolo di inquinamento probatorio, il giudice del riesame ha adeguatamente motivato, escludendo circostanze che possano dimostrarlo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
A fronte di un analitico e articolato ragionamento probatoria circo la gravità degli illeciti accertati e riconducibili a LE TR, descritto come ideatore e fruitore delle gravi condotte illecite emerse, il giudice del riesame formula una prognosi che esclude il ben minimo segno di pericolosità sociale. Un valutazione, come deduce il ricorrente, contraddittoria e priva di ogni adeguata giustificazione che neutralizza il giudizio espresso sulla grave e spiccata pericolosita di LI.
Del resto, una volta ritenuta la sussistenza di spiccata capacità criminale, la circostanza che l'indagato si sia dimesso dall'incarico pubblico rivestito e nell'esercizio del quale risulta avere commesso i reati non è da considerare significativa per escludere il pericolo di reiterazione.
La prognosi sfavorevole circa la commissione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede non è impedita dalla circostanza che l'incolpato abbia dismesso l'ufficio o la funzione, nell'esercizio dei quali, abusando della sua qualità o dei suoi poteri o altrimenti illecitamente determinandosi, ha realizzato la condotta criminosa, atteso che l'art. 274 c.p.p., lett. c), fa riferimento alla probabile commissione di reati della stessa specie, cioè di reati che offendono lo stesso bene giuridico e non già di fattispecie omologhe a quella per cui si procede (Sez. 4, 10 aprile 2012, dep. 16 maggio 2012, n. 15851). Il Collegio ritiene che, ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta delitti della stessa specie, il requisito della concretezza non si identifica con quello dell'attualità, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, ma con quello dell'esistenza di elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede.
Un giudizio prognostico rigoroso desunto anche dai criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., tra i quali sono ricompresi le modalità e la gravità del fatto, sicché non deve essere considerato il tipo di reato o una sua ipotetica gravità, bensì devono essere valutate situazioni correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità dell'indagato. Le contraddizioni e le carenze poste in rilevo dal ricorrente, riscontrabili nella motivazione posta a giustificazione della insussistenza di esigenze cautelari, richiedono un ulteriore riesame delle valutazioni espresse che conduca a coerenza il giudizio complessivamente manifestato dal Tribunale del riesame. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Bologna per un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2013