Sentenza 14 marzo 2012
Massime • 1
È legittima e non viola il principio devolutivo la decisione del giudice dell'appello cautelare che, nell'accogliere l'impugnazione proposta dal pubblico ministero, applichi una misura meno grave di quella richiesta dal medesimo. (Fattispecie in cui il g.i.p. aveva sostituito la custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione per motivi di salute e il Tribunale, in parziale accoglimento dell'appello del P.M., aveva invece stabilito la misura presso un luogo di cura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/03/2012, n. 24139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24139 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 14/03/2012
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 302
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 10740/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI CATANZARO;
nei confronti di:
1) ABBRUZZESE CELESTINO N. IL 30/07/1947 C/;
avverso l'ordinanza n. 1040/2010 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 02/12/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. STABILE Carmine che ha chiesto il rigetto;
udito il difensore avv. Managò.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 3-8-2010 il Gip del Tribunale di Catanzaro sostituiva la misura custodiate nei confronti di ABBRUZZESE CELESTINO, indagato per il reato di omicidio ed occultamento di cadavere aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, con quella degli arresti domiciliari nell'abitazione, sull'assunto di una patologia cardiaca, accertata attraverso perizia, incompatibile con la custodia in carcere.
2. A seguito di appello del P.M., il Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza 2-12-2010, in parziale accoglimento del gravame, sostituiva agli arresti domiciliari presso l'abitazione, la stessa misura presso l'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, rilevando che le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ricorrenti nella specie imponevano l'applicazione dell'art.275 c.p.p., comma 4 ter e quindi gli arresti domiciliari in luogo di cura.
3. Ricorrono avverso tale provvedimento sia il P.M., che, con due distinti atti a firma di diversi difensori, l'indagato.
4. Il P.M. deduce carenza e manifesta illogicità della motivazione avendo il tribunale trascurato di valutare l'atteggiamento ostruzionistico di AB che si era costantemente rifiutato di sottoporsi ad esami clinici, così di fatto impedendo la constatazione del suo effettivo stato di salute, e ignorato la disposizione dell'art. 11 Ord. Pen. che consente trasferimenti temporanei in luoghi di cura esterni di cura con rientro in carcere una volta terminate le esigenze di cura. Chiedeva quindi l'annullamento dell'ordinanza.
5. Con il ricorso sottoscritto dagli avv. Pitari e Managò, si deduceva vizio di motivazione in relazione all'art. 275 c.p.p., comma 4, in quanto le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza devono essere ancorate, per giurisprudenza di questa corte, a circostanze concrete, attuali e indicative di oggettiva pericolosità, che nella specie la grave patologia da cui l'indagato è affetto avrebbe dovuto indurre ad escludere. Inoltre nel corso di una precedente sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari, AB aveva dato prova di pieno rispetto delle prescrizioni. Nè, a differenza da quanto ritenuto dal tribunale, la sua abitazione si trova nel luogo di commissione dell'omicidio.
Si chiedeva quindi l'annullamento dell'ordinanza.
5.1 Con il ricorso sottoscritto dall'avv. De Marco, si deduceva violazione di legge in quanto, avendo il P.M. chiesto con l'appello soltanto il ripristino della custodia cautelare in carcere, senza formulare subordinate, il tribunale aveva violato il principio di devoluzione, trascurando che, in caso di appello, il giudice non può riformare il provvedimento stante il mancato richiamo all'art. 309 c.p.p., comma 9, dell'art. 310 c.p.p..
Si deduceva inoltre privazione del contraddittorio non essendo stata offerta la possibilità di indicare un luogo di cura alternativo, e non avendo comunque il tribunale motivato la propria scelta e tenuto conto dei problemi di salute che il trasferimento dall'abitazione all'ospedale indicato avrebbe potuto creare.
Si assumeva da ultimo l'insussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tutti i ricorsi meritano rigetto perché infondati. Invano il P.M., a sostegno della censura di vizio motivazionale, invoca genericamente l'atteggiamento ostruzionistico tenuto dall'indagato di fronte alle prescrizioni di accertamenti clinici, che avrebbe di fatto impedito la constatazione del suo effettivo stato di salute. Invero tale ostruzionismo, peraltro pacifico, è destinato a restare irrilevante alla stregua della conclusione che comunque il secondo perito nominato dal giudice è stato in grado di raggiungere la conclusione, non contestata dal ricorrente con argomenti specifici nel suo nucleo essenziale, della incompatibilità della condizioni di salute dell'AB con lo stato di detenzione. Sotto diverso profilo, va osservato che il riferimento alla disposizione dell'art. 11 Ord. Pen. che consente trasferimenti temporanei in luoghi di cura esterni con rientro in carcere una volta terminate le esigenze di cura, non si attaglia al caso in esame, caratterizzato dall'esistenza di una patologia cardiaca che non appare controllabile attraverso ricoveri saltuari, inidonei ad assicurare il costante monitoraggio della patologia e a salvaguardare l'indagato dal rischio di crisi improvvise.
2. La censura di vizio di motivazione dedotta nel ricorso a firma congiunta degli avv. Pitari e Managò in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non coglie nel segno avendo il tribunale, contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, fornito ragionata contezza della presenza di circostanze concrete indicative di oggettiva e rilevante pericolosità, sulla quale non esercita alcuna influenza affievolitrice la patologia cardiaca di cui l'indagato soffre, richiamando, da un lato, il movente ritorsivo dell'omicidio (Abruzzese è indagato quale mandante dell'omicidio di TO AC, ritenuto implicato nell'uccisione del figlio del primo per aver segnalato ai killer il passaggio di Fiore Abruzzese, figlio di CE, e di PE RD, al fine di agevolare l'agguato nel quale i due avrebbero trovato la morte), maturato nella violenta lotta per il controllo del territorio di Cassano allo Ionio, tra il gruppo di nomadi comandato dal figlio dell'indagato, Francesco, e un gruppo locale di matrice 'ndranghetistica, dall'altro la condanna per associazione mafiosa riportata dall'AB, senza dimenticare l'ostruzionismo agli accertamenti medici.
Son poi del tutto inconducenti sia il tentativo di valorizzare il rispetto da parte di AB, nel corso di una precedente sottoposizione agli arresti domiciliari, delle prescrizioni inerenti alla misura, sia l'asserzione che l'abitazione di questi si troverebbe in luogo diverso da quello di commissione dell'omicidio, non essendo derogabile la norma che, con riferimento ai casi di incompatibilità delle condizioni di salute con la restrizione in carcere, prevede, in caso di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, l'applicazione degli arresti domiciliari in luogo di cura.
3. Il ricorso dell'avv. De Marco pone Invece una questione di diritto suggestiva, ma infondata alla stregua dei principi regolatori del procedimento de libertate.
A differenza da quanto sostenuto dal ricorrente, benché il P.M., con l'appello avverso l'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari nell'abitazione, avesse chiesto soltanto il ripristino della custodia in carcere, ciò non precludeva al giudice del riesame di optare per una diversa misura meno affittiva. Invero ii mancato richiamo dell'art. 310 cod. proc. pen., all'art. 309 c.p.p., comma 9, ha il solo scopo di limitare i poteri del tribunale del riesame, quale giudice di appello, e in linea con tale funzione, alla conferma o riforma del provvedimento gravato, escluso il potere di annullamento (Cass. 8982/2003). Il provvedimento può essere pertanto riformato, operando il limite del tantum devolutum quantum appellatum, in caso di appello del P.M., nel senso del divieto di reformatio in peius rispetto alle richieste di tale organo (in tal senso Cass. 2849/1995, secondo cui, mentre il Gip può disporre misure cautelari personali meno gravi soltanto se il P.M. non ha richiesto in via esclusiva l'imposizione di quella più grave, tale principio non si applica ne' in sede di riesame ne' in sede di appello avverso il provvedimento cautelare, essendo la richiesta del P.M. vincolante solo per la scelta iniziale della misura), dal momento che la peculiarità del procedimento de liberiate attribuisce al tribunale del riesame, in funzione di giudice di appello, poteri coercitivi e dispositivi sostanzialmente simili a quelli del giudice procedente (Cass. 3056/1995, relativa a caso in cui questa corte ha ritenuto non violato il principio del "tantum devolutum" da parte del giudice che, annullando il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare, in quanto già scaduti, aveva disposto, con la scarcerazione, altre misure cautelari, ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen..). Per di più nella specie il tribunale del riesame,
premessa l'incompatibilità delle condizioni di salute con lo stato di detenzione, e ritenuta la ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non avrebbe avuto comunque opzioni normative diverse da quella degli arresti domiciliari in luogo di cura. Manifestamente infondata è poi la pretesa del ricorrente di instaurazione di un non previsto contraddicono sul punto della scelta del luogo di cura, che il tribunale ha peraltro puntualmente motivato precisando che l'azienda ospedaliera prescelta è idonea a garantire il costante monitoraggio e le opportune terapie necessitate dalla patologia cardiovascolare da cui l'indagato è affetto. Mentre non è proponibile in questa sede, attenendo all'esecuzione del provvedimento, la questione, peraltro posta dai ricorrente in termini meramente ipotetici, della possibile incidenza negativa, sulle condizioni di salute dell'AB, del trasferimento dall'abitazione all'ospedale indicato.
Del tutto aspecifica, e quindi inammissibile, è infine la doglianza, prospettata nel medesimo ricorso, in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna alle spese della parte privata.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna l'AB CE al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2012