Sentenza 18 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, la modifica apportata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. - attraverso l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza - normativizza il principio giurisprudenziale, preesistente alla novella, della necessità che l'attualità del pericolo sia specificamente valutata dal giudice, avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidiva al momento della adozione della misura, in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2015, n. 12477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12477 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2015 |
Testo completo
1247 7/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.2407 - Presidente - Saverio F. Mannino cc 18 dicembre 2015 Luca Ramacci R.G. n. 47403/2015 Gastone Andreazza Aldo Aceto -- Relatore - Alessandro M. Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MO AL, nato il 1° giugno 1986 avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina del 7 settembre 2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Luigi Biritteri, che ha concluso per il rigetto del ricorso. DEPOSITATA IN CANCELLERIA] L 24 MAR 2016 ASQue RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 7 settembre 2015, il Tribunale di Messina ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Patti del 13 agosto 2015, con la quale – per quanto qui rileva era stata applicata all'indagato la misura - - dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in relazione a più fatti di detenzione e cessione, anche in concorso con altri, di quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente. -2. Avverso l'ordinanza del Tribunale l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, in primo luogo, la carenza di motivazione quanto alla genericità dell'imputazione e all'omessa indicazione delle norme violate. Non si sarebbe considerato, inoltre, che le conversazioni telefoniche intercettate, di contenuto vago e generico, non offrono elementi tali da consentire di individuare la qualità e la quantità della sostanza stupefacente, né la finalizzazione del suo acquisto allo spaccio o al consumo personale. In secondo luogo, si deduce la carenza di motivazione circa il tempo trascorso, di circa un anno, tra la richiesta del pubblico ministero (27 agosto 2014) e il momento della decisione del Gip (13 agosto 2015). Secondo la prospettazione difensiva, la richiesta avrebbe dovuto ritenersi caducata anche considerando che era sopravvenuta, nel contempo, la legge n. 47 del 2015, la quale, modificando l'art. 274 cod. proc. pen., ha introdotto il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato. Con un terzo motivo di doglianza, si contesta, sotto il profilo dell'attualità del pericolo di recidiva, la valenza del dato rappresentato dal ritrovamento, in una scrivania nella disponibilità dell'indagato, di 159 mg di marijuana, nonché di cartine per sigarette. Non si sarebbe considerato, in primo luogo, che la scrivania si trovava in una stanza nella casa del suocero dell'indagato, pur in uso a quest'ultimo, e che le perquisizioni presso la residenza dell'indagato e presso la sua macchina avevano dato esito negativo. Né sarebbe legittima l'utilizzazione, da parte del Tribunale del riesame, di tale elemento, sopravvenuto rispetto al momento dell'applicazione della misura cautelare. Si contesta, in quarto luogo, l'affermazione del Tribunale secondo cui il ritrovamento del modesto quantitativo di stupefacente nella scrivania a disposizione dell'imputato, anche se destinato al consumo personale, sarebbe indice del perdurare dell'attività di spaccio, essendo egli privo di redditi leciti che avrebbero potuto permetterne l'acquisto. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. - Il ricorso è inammissibile. La prima doglianza relativa alla formulazione dell'imputazione 3.1. provvisoria è inammissibile, perché, oltre a essere prospettata in modo non - specifico, costituisce la mera riproposizione di un'analoga doglianza già esaminata e disattesa in sede di riesame. Con motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente e, dunque, insindacabile nel giudizio di legittimità il Tribunale ha - - evidenziato che la mancata indicazione del tipo e del quantitativo di sostanza stupefacente non comporta che gli episodi criminosi contestati non siano comunque identificabili e collocabili nello spazio e nel tempo;
cosicché l'indagato ha potuto pienamente esercitare il diritto di difesa in relazione a tali episodi, chiaramente riconducibili all'ambito di applicazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 - eventualmente sotto le fattispecie di cui i commi 4 o 5 pur in mancanza - dell'indicazione espressa della disposizione violata. Quanto alle conversazioni telefoniche intercettate deve evidenziarsi che il Tribunale ne ha effettuato una disamina analitica e coerente, dalla quale emergono con sufficiente chiarezza il contenuto delle conversazioni stesse e i rapporti illeciti fra gli interlocutori (pagg.
3-7 dell'ordinanza impugnata). E tale disamina non è stata presa in considerazione dal ricorrente neanche a fini di critica. 3.2. - Del pari inammissibili sono gli altri motivi di doglianza, che possono essere esaminati congiuntamente perché attengono al profilo dell'attualità delle esigenze cautelari. Deve premettersi, sul punto, che, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, la legge 16 aprile 2015, n. 47, introducendo, nell'art. 274, lettera c), cod. proc. pen., il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, ha evidenziato la necessità che tale aspetto sia specificamente valutato dal giudice emittente la misura, avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidiva al momento della adozione della misura in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare. Come la giurisprudenza di questa Corte (sez. 5, 24 settembre 2015, n. 43083, rv. 264902) ha di recente affermato, non è, però, possibile enfatizzare oltremodo la portata innovativa delle modifiche introdotte con riguardo all'attualità del pericolo di recidiva, che parte della giurisprudenza e la dottrina riteneva attributo implicito della "concretezza" richiesta dalla disposizione citata per la sua configurabilità. E ciò, anche a fronte dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il requisito della concretezza non si identificava, nel regime anteriore alla riforma, con quello dell'attualità, derivante dalla to riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, ma con quello dell'esistenza di elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede (ex multis, sez. 6, 5 aprile 2013, n. 28618, rv. 255857; sez. 1, 3 giugno 2009, n. 25214, rv. 244829). In tal senso, successivamente alla novella, una recente pronuncia ha inteso precisare che, per poter affermare che un pericolo "concreto" di reiterazione di condotte criminose sia anche "attuale", non è più sufficiente ritenere - con certezza o alta probabilità - che l'imputato torni a delinquere ove se ne presenti l'occasione, ma è altresì necessario, anzitutto, prevedere (negli stessi termini di certezza o alta probabilità) che un'occasione per compiere nuovi delitti si presenti effettivamente (sez. 3, 19 maggio 2015, n. 37087). Nondimeno, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie oggetto di ricorso e dell'effettivo contenuto delle censure del ricorrente, deve osservarsi come già nell'assetto normativo previgente, ai sensi dell'art. 292, comma 2, lettera c), sul giudice incombeva l'onere di specifica motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari in ragione del tempo trascorso dalla consumazione del reato contestato (sez. 6, 1 ottobre 2015, n. 44605, rv. 265350). Deve anche ricordarsi che, in generale, in tema di misure coercitive, la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura (sez. 4, 12 marzo 2015, n. 24478, rv. 263722). Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi, espressamente richiamando la novella introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ed evidenziando la frequenza e la sistematicità delle cessioni illecite poste in essere dall'indagato durante tutto il periodo di tempo interessato dall'attività di intercettazione, che dimostra l'abitualità della sua condotta, il suo stabile inserimento nell'ambiente del traffico di stupefacenti, la sua considerevole capacità organizzativa, desumibile dalla pluralità dei contatti intrattenuti sia con i fornitori che con i consumatori, nonché la sua capacità di approvvigionamento. Lo stesso Tribunale ha specificamente evidenziato che, in presenza di un tale quadro indiziario, la circostanza che i fatti oggetto del procedimento siano piuttosto risalenti nel tempo non compromette il giudizio di attualità del pericolo di recidiva. A tal fine ha anche valorizzato come dato di contorno con motivazione di merito insindacabile in questa sede il rinvenimento di un - quantitativo di 159 mg di sostanza stupefacente e di cartine all'interno del cassetto di una scrivania nella disponibilità dell'indagato in casa del suocero di questo. Tale elemento, unito alla pacifica mancanza di reddito dell'imputato conferma la conclusione, già ampiamente desumibile dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, che egli abbia continuato a svolgere attività di spaccio per potersi approvvigionare anche ad uso personale. Del resto, la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, di limitata invasività quanto all'ambito della libertà personale, non è stata sostanzialmente contestata nella sua adeguatezza neanche con il ricorso per cassazione. Relativamente agli specifici profili di critica evidenziati dalla difesa, è sufficiente qui rilevare che il lasso di tempo trascorso tra la richiesta di applicazione della misura cautelare e l'effettiva applicazione della stessa non importa alcun vizio del provvedimento applicativo;
e la sua rilevanza ai fini dell'attualità del pericolo di recidiva è stata motivatamente esclusa dal Tribunale. Ne può assumere alcun pregio la censura difensiva relativa all'inutilizzabilità da parte del Tribunale del riesame di elementi sopravvenuti, quale l'esito della perquisizione del 18 agosto 2015, rispetto a quelli a disposizione del Gip al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare. Nell'economia motivazionale del provvedimento impugnato, tali elementi di contorno hanno, infatti, una funzione di mera conferma della dimostrazione della perdurante attualità del pericolo di recidiva, che poggia come sopra visto sulle risultanze - istruttorie già prese in considerazione dal Gip. Non sussiste, in ogni caso, alcun divieto per il giudice del riesame di servirsi, ai fini della valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, del complesso istruttorio a sua disposizione, comprensivo degli atti di indagine sopravvenuti.
4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto - conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro M. Andronio Saverio F. Mannino Aur IL CANDELIERE 5 Luana Variani