Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2015, n. 1082
CASS
Sentenza 12 novembre 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, l'introduzione nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. - ad opera della legge 16 aprile 2015, n. 47 - del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, esplicitando un parametro già desumibile, nel sistema previgente, dall'art. 292, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., attribuisce rilievo al dato personologico dell'inclinazione dell'indagato a commettere nuovi reati, che, in quanto manifestazione nel medesimo di un consolidato decadimento dei freni inibitori, ben può, pur a fronte di uno iato tra il fatto e l'instaurazione della cautela, esser desunto dalla ripetizione delle condotte oggetto di procedimento per un lungo lasso di tempo ed esser valutato tanto più concreto ed attendibile alla luce della perpetrazione di ulteriori reati in epoca successiva, sebbene non recente.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2015, n. 1082
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1082
    Data del deposito : 12 novembre 2015

    Testo completo