Sentenza 12 novembre 2015
Massime • 1
In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, l'introduzione nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. - ad opera della legge 16 aprile 2015, n. 47 - del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, esplicitando un parametro già desumibile, nel sistema previgente, dall'art. 292, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., attribuisce rilievo al dato personologico dell'inclinazione dell'indagato a commettere nuovi reati, che, in quanto manifestazione nel medesimo di un consolidato decadimento dei freni inibitori, ben può, pur a fronte di uno iato tra il fatto e l'instaurazione della cautela, esser desunto dalla ripetizione delle condotte oggetto di procedimento per un lungo lasso di tempo ed esser valutato tanto più concreto ed attendibile alla luce della perpetrazione di ulteriori reati in epoca successiva, sebbene non recente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2015, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2015 |
Testo completo
1 0 8 2 / 1 6 82 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA VINCENZO ROTUNDODott. N.2015 - Consigliere - Dott. STEFANO MOGINI - Rel. Consigliere - N. 35187/2015REGISTRO GENERALE Dott. MASSIMO RICCIARELLI - Consigliere - Dott. ERSILIA CALVANESE Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA HE (OBBL. DIMORA) N. IL 15/04/1967 avverso l'ordinanza n. 135/2015 TRIB. LIBERTA' di POTENZA, del 28/07/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO RICCIARELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. POLO Cawsuelli Сна NA CONCLUSO Pari RigetTU ANL RICORSO T € : Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 luglio 2015 il Tribunale di Matera su richiesta del P.M. applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di ER HE e di altri soggetti, in pari data riconosciuti colpevoli di varie imputazioni in materia di narcotraffico, riferite a fatti risalenti al periodo tra il 2003 e il 2005. Il ER in particolare veniva condannato alla pena di anni nove mesi due e giorni quindici di reclusione e multa per numerosi episodi di detenzione e spaccio di stupefacenti (la cautela è riferita in particolare a 25 imputazioni), ma assolto dall'imputazione di partecipazione ad associazione per delinquere.
2. In sede di riesame il Tribunale di Potenza con ordinanza del 28 luglio 2015 sostituiva nei confronti del ER la misura custodiale con quella dell'obbligo di dimora con prescrizioni aggiuntive e dell'obbligo di presentazione alla P.G. Il Tribunale, premessa l'utilizzabilità dell'informativa del Comando Stazione dei Carabinieri di Irsina del 10 maggio 2015, rilevava nondimeno la genericità dei dati in essa riportati, privi di riscontro e senza indicazioni sullo sviluppo successivo degli episodi menzionati. Individuata inoltre la ratio sottesa alla previsione dell'art. 275 comma 1-bis cod. proc. pen., ravvisata nell'ampliamento dei margini di applicabilità delle misure cautelari in termini di apprezzamento della sussistenza delle esigenze cautelari e dei criteri di scelta delle misure e nell'esigenza di non ritardare a un tempo successivo alla pronuncia di condanna l'applicazione di dette misure, il Tribunale rilevava che il Giudice deve comunque esprimersi con riferimento al caso concreto in ordine ai presupposti e all'adeguatezza delle misure cautelari. In particolare valutava le risultanze del certificato dei carichi pendenti, quelle del casellario giudiziario e quelle della citata informativa dei Carabinieri di Irsina e prendeva atto delle deduzioni difensive in ordine al fatto che era trascorso un lungo lasso di tempo dagli episodi oggetto di condanna e che il ER aveva cambiato stile di vita, trovando stabile lavoro e formandosi una famiglia. Il Tribunale escludeva radicalmente il pericolo di fuga. Quanto al pericolo di reiterazione segnalava che dalla vicenda sottostante erano desumibili i quantitativi di stupefacente trattati e le rotte di approvvigionamento e il numero degli episodi e il prolungato lasso di tempo dell'attività illecita. Di qui il giudizio sulla professionalità e non occasionalità di detta attività. 2 ля Ma dalla documentazione sopra menzionata poteva desumersi che il ER aveva continuato a porre in essere condotte illecite in materia di stupefacenti anche in epoca successiva, risultando plurime condanne o rinvii a giudizio per fatti commessi nel 2007, 2008 e 2010. In concreto, evidenziandosi anche l'applicabilità dell'indulto di cui alla L 241 del 2006, veniva peraltro ritenuta adeguata la misura cautelare meno afflittiva sopra indicata, in riforma dell'ordinanza impugnata.
3. Presentava ricorso il difensore del ER. Deduceva violazione di legge in ordine al giudizio riguardante la sussistenza delle esigenze cautelari e mancanza di motivazione. In particolare rilevava che il Tribunale aveva errato nel valutare il parametro dell'attualità delle esigenze cautelari a fronte di uno iato temporale tra fatto e instaurazione della cautela. Nell'argomentare la sussistenza di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione di condotte della stessa specie, non erano state indicate le modalità e circostanze da cui fosse desumibile un'attitudine spiccata del ER alla commissione di nuovi reati, essendo stata omessa qualunque valutazione del profilo soggettivo e non essendosi spiegato come dai fatti e da remoti precedenti potessero trarsi elementi di giudizio sulla condotta di vita del prevenuto al tempo di adozione del provvedimento cautelare. Contraddittoriamente era stata rilevata la genericità dei dati emergenti dall'informativa del 10 maggio 2015 e poi si era ancorato il giudizio sul pericolo di recidiva proprio a quell'informativa. Peraltro non era dato rinvenire alcunché a partire dall'aprile 2010, data in cui era intervenuto l'ultimo rinvio a giudizio. Richiamandosi le osservazioni formulate con memoria difensiva depositata in sede di riesame, si contestava il contenuto dell'informativa del 10 maggio 2015 e si segnalava che nulla emerso con riferimento all'ultimo quinquennio, non risultando processi per fatti di droga commessi nel novembre 2009 o nell'ottobre 2010 e per fatti di ricettazione del 2013. D'altro canto era stato dimostrato che il ER disponeva di risorse lecite per il suo sostentamento rivenienti anche da attività lavorativa e che comunque dirimente sarebbe dovuta considerarsi la risalenza temporale degli episodi oggetto di contestazione, tale da precludere il giudizio di attualità delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO ле 1. I temi prospettati nel ricorso sono essenzialmente tre: 1) la valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari;
2) la contraddittorietà del provvedimento con riguardo alla valutazione dell'informativa del 10/5/2015 dei Carabinieri di Irsina;
3) la valutazione del comportamento del ER negli ultimi cinque anni.
2. I tre temi sono in realtà legati tra loro nella prospettiva dell'individuazione del vizio fondamentale, costituito dall'erronea individuazione di esigenze cautelari nell'attualità. Sul punto deve in primo luogo considerarsi che per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 47 del 2015 l'art. 274, comma 1, lett. b) e lett. c), cod. proc. pen,. prevede che i pericula devono essere concreti e attuali: peraltro l'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. già imponeva di tener conto del tempo trascorso dai fatti. Orbene, la valutazione dell'attualità discende dal complesso di quegli elementi su cui deve basarsi in generale l'individuazione delle esigenze cautelari che danno fondamento alla misura cautelare applicata. Pertanto occorre far riferimento, con riguardo al pericolo di reiterazione, che è stato in concreto ravvisato dal Tribunale, alle specifiche modalità e circostanze del fatto e alla personalità dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali. Ciò significa che la distanza temporale dai fatti costituisce un indice che concorre alla formulazione di quella valutazione, nel senso che può cancellare o affievolire la valenza degli altri dati, i quali tuttavia possono assumere rilievo anche se riferiti a reati commessi in epoca non recente. In particolare, a fronte di numerose condotte reiterate per un lungo lasso di tempo, ben può formularsi una valutazione sfavorevole in ordine all'attitudine di un soggetto a commettere reati, in quanto possa desumersi un consolidato decadimento dei freni inibitori, tale da propiziare la ricaduta nel crimine al manifestarsi di condizioni propizie. Tale giudizio personologico risulta tanto più concreto e attendibile in quanto risulti la commissione di ulteriori reati in epoca successiva. L'originario consolidato decadimento dei freni inibitori in questo caso tanto più trova conferma in quegli ulteriori reati, così da fondare un giudizio prognostico sfavorevole, ampiamente supportato dal dato personologico di partenza. A fronte di una situazione di tal genere, in tanto può escludersi la sussistenza di esigenze cautelari in quanto siano dedotti specifici elementi idonei a comprovare un'effettiva risocializzazione, propiziata da una complessiva 4 R rivisitazione della condotta di vita anteatta, tale da ripristinare stabilmente una piena capacità di resistenza agli stimoli antisociali. D'altro canto tale valutazione deve essere mirata non solo alla concreta individuazione delle esigenze cautelari ma anche alla scelta della misura cautelare più adeguata, in rapporto all'effettiva necessità di prevenzione del rischio, che potrebbe risultare attenuato proprio dal decorso di un congruo lasso di tempo dalle ultime manifestazioni illecite. La previsione contenuta nell'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., impone di tener specificamente conto dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti dai quali possa emergere che risulta taluna delle esigenze di cui all'art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., ma nella sostanza non incide sullo sviluppo del tema dell'attualità, salvo indicare il rilievo dell'elemento costituito dalla di condanna e dagli elementisentenza sopravvenuti.
3. Così inquadrate le questioni, il ricorso risulta infondato.
3.1. Il Tribunale ha invero tenuto conto della natura e della reiterazione dei fatti, in particolare valorizzando il lungo lasso di tempo nel quale si è svolta l'attività criminale, rappresentativa di un determinato modus agendi e della disponibilità di una rete di contatti nell'ambito di traffici illeciti. Ha inoltre segnalato che tali elementi inducevano a qualificare in termini di professionalità l'agire illecito del ricorrente, come di altri soggetti che si trovavano nella medesima situazione. In tal modo, secondo il Tribunale, veniva in evidenza un concreto pericolo di reiterazione delle condotte. Tale pericolo è stato valutato anche con riguardo a reati commessi e condotte tenute in epoca successiva. In proposito, al di là dell'iniziale riferimento alla genericità dell'informativa del 10/5/2015, il Tribunale ha in concreto tenuto conto di dati certi, emergenti dal certificato del casellario e dei carichi pendenti, nonché della documentazione prodotta dalla difesa. In particolare ha valorizzato una condanna per reati in materia di armi, minacce e danneggiamento per fatti del 2007 e 2008, una sentenza di patteggiamento per condotte rilevanti ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 commesse nel 2007, un rinvio a giudizio per fatti in materia di stupefacenti del 2010, una condanna del 2008 per reati di detenzione e stupefacenti e in materia di armi risalenti al 2008, con riconoscimento della recidiva reiterata. Il Tribunale ha inoltre segnalato come la stessa sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Bari il 10/6/2010 per fatti commessi il 12/4/2010 5 22 rivelasse ancora un coinvolgimento in fatti riguardanti la materia degli stupefacenti (con il ER che aveva ingoiato qualcosa che custodiva in mano e che era risultato contenere sostanza avente colore e sapore dell'eroina ma natura diversa). A fronte di ciò il Tribunale ha dato atto anche (pag. 7 del provvedimento) degli argomenti difensivi, incentrati sull'assenza di reati negli ultimi anni, sul fatto che il ER aveva trovato un lavoro e si era formato una famiglia, mutando stile di vita. In tale quadro il Tribunale ha reputato bastevole in relazione al concreto pericolo ravvisato, la misura gradata degli obblighi di dimora e di presentazione. Si tratta di un percorso logico e conseguente, nel quale sono confluiti da un lato la valutazione di tipo personologico, correlata ad un coinvolgimento in traffici illeciti denotante assuefazione a quel genere di reati, e dall'altro la specificità della posizione del ER nell'attualità, tale da imporre il ricorso a misure di contenimento ben più blande della custodia in carcere, nel presupposto della sufficienza di quel tipo di controllo.
3.2. Nel ricorso non vengono dedotti elementi idonei a disarticolare questo percorso logico, che non siano stati già debitamente valutati, riproponendosi il tema del comportamento tenuto negli ultimi cinque anni, la disponibilità di risorse lecite e sufficienti al sostentamento, la risalenza nel tempo dei reati per cui è stata pronunciata condanna. In particolare non può dirsi che il solo fatto della risalenza assuma decisivo rilievo, a fronte del dato personologico posto in luce, non contrastato in modo decisivo dalla disponibilità di un reddito lecito, anche perché nello stesso ricorso si pone in luce che anche in precedenza il ER non aveva mai avuto la necessità di delinquere per assicurare il sostentamento alla propria famiglia, il che nel contempo attesta che tale elemento non aveva dissuaso il ricorrente dal delinquere. In tale quadro la valutazione operata dal Tribunale costituisce una sintesi razionale e immune da vizi logici della situazione rappresentata, risultando in tal modo giustificata l'applicazione di una misura meno contenitiva di quella custodiale, corrispondente a quella individuata proprio dal Tribunale.
4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
6 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al processuali. Così deciso in Roma, il 12/11/2015 Il Consigliere estensore Mon Recuer DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 7 pagamento delle spese Il Presidente incluso Roblo