Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2014, n. 52404
CASS
Sentenza 26 novembre 2014

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In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere desunta - rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo - da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine, e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo tipiche del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., risultando quindi inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (v. Corte cost., sent. n. 231 del 2011).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2014, n. 52404
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 52404
    Data del deposito : 26 novembre 2014

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