Sentenza 26 novembre 2014
Massime • 1
In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere desunta - rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo - da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine, e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo tipiche del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., risultando quindi inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (v. Corte cost., sent. n. 231 del 2011).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2014, n. 52404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52404 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 26/11/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 1898
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 30512/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. AL NI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 26/05/2014 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Dr. Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Riello Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 26/05/2014, ha respinto il riesame proposto nell'interesse di AL NI avverso il provvedimento del Gip di quel Tribunale del 03/04/2014 che ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, art. 73, commi 1 e 1 bis, ed art. 80 consumati tra il gennaio e l'agosto 2010.
2. AL NI ha proposto ricorso personalmente con il quale si contesta violazione di legge penale nonché vizio di motivazione, quanto all'individuazione degli indizi.
Sotto un primo profilo si rileva l'incongrua valutazione sulla sussistenza di un gruppo organizzato, a fronte di plurimi elementi emergenti dalle indagini dai quali, in senso opposto, può desumersi la presenza a carico dell'esponente di un'attività svolta in proprio, posto che dalle intercettazioni emergono contrasti ed opposti interessi tra i partecipi delle pretese attività illecite, o richieste di intervento per il recupero crediti di tale tenore, da far escludere la presenza di un'organizzazione comune. Si contesta l'attribuzione all'interessato della presenza in un hotel di Roma, con documento che riportava generalità simili, ma non identiche a quelle dell'odierno ricorrente, circostanza di fatto alla quale era stata connessa la partecipazione all'illecito, in quanto era stata immotivatamente sottovalutata la circostanza che nel corso di una precedente trasferta, egli era stato registrato a suo nome, che dimostrava una diversa modalità di comportamento in occasione analoga, idonea a porre in crisi la ricostruzione posta a base dell'accusa.
Anche con riferimento al reato fine si contesta l'individuazione univoca dell'oggetto della cessione che si assume illecita, poiché dagli atti non emerge la possibilità di escludere che i contatti ritenuti sospetti si riferissero effettivamente alla cessione di una OR Cayenne, come affermato dall'interessato.
3. Con ulteriore motivo si contesta vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, accertate malgrado il decorso di quattro anni dai fatti, valutazione che si pone in contrasto con la determinazione degli inquirenti che, nel corso delle indagini, avevano ritenuto di differire l'arresto, evidentemente escludendo la pericolosità degli agenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, limitatamente all'accertamento delle esigenze cautelari.
2. La contestazione della gravità indiziaria, al di là della formale evocazione del vizio della violazione di legge, si muove su un piano di contrapposta e parziale individuazione e valutazione degli elementi posti a sostegno dell'accusa, che prescindono da una specifica critica dell'intero complesso argomentativo offerto dall'ordinanza impugnata, e si limitano ad una suggestiva ricostruzione alternativa, sulla base di una parziale rilettura degli elementi offerti. Tale illustrazione si sostanzia nella prospettazione di deduzioni di fatto, tendenti a sollecitare una non consentita nuova determinazione di merito.
Al contrario, l'ordinanza impugnata pone in rilievo una serie di elementi, che non si esauriscono nella segnalazione dell'episodio della falsa registrazione dell'interessato presso l'hotel cui si richiama il ricorrente, cautela che risulta peraltro ripetuta in più occasioni, ma attengono anche all'individuazione di specifiche e ripetitive modalità organizzative che caratterizzano l'azione, riguardanti l'uso di auto a noleggio, la predisposizione di nascondigli all'interno dei camper utilizzati per il trasporto della sostanza, la predisposizione di convogli, realizzati con auto di scorta, finalizzati al controllo costante del viaggio dei mezzi su cui era stata nascosta la droga.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso vengono nello specifico evidenziate le ragioni per la quali i richiami all'acquisto di autovetture di pregio, operati nelle conversazioni esaminate, non possa corrispondere al reale, dando conto dei riferimenti ad acquisti di parti dei mezzi, evidentemente improponibili nel concreto, e strettamente correlate ad una raccolta di provvista economica minore di quanto programmato, con valutazione che risulta pienamente logica sulla base dello sviluppo argomentativo evidenziato, che viene posta in discussione esclusivamente riproponendo la propria opposta lettura.
Nè colgono nel segno le critiche difensive, quanto agli indizi dell'autonomia dell'attività che si attribuisce al ricorrente rispetto a quella dei correi che si occupavano della fornitura di droghe leggere, poiché le conversazioni captate danno conto dell'intervento diretto di AL sull'estinzione dei debiti maturati anche in quel ramo di attività, oltre che delle disposizioni da lui rese riguardo al mantenimento dei sodali che, a seguito dei controlli eseguiti, avevano subito la custodia cautelare, elementi che dimostrano la gravità indiziaria relativa alla sussistenza di un'azione di gruppo coordinata, costantemente finalizzata alla realizzazione di indefinite operazioni commerciali che correttamente individua, in maniera coerente e completa, gli elementi idonei a connotare la gravità indiziaria che può sostenere il provvedimento cautelare, stante la rilevanza e convergenza degli elementi acquisiti.
3. A difforme valutazione deve invece pervenirsi quanto alla verifica di sussistenza delle esigenze cautelari, che non può rapportarsi esclusivamente alla gravità delle imputazioni, ma si deve confrontare con l'attualità della pericolosità dalla stessa desumibile.
Si deve osservare che, rispetto alla natura del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 contestato, la Corte Costituzionale con sentenza n. 231 del 2011 ha chiarito che esso si concreta in una forma speciale del delitto di associazione per delinquere, qualificata unicamente dalla natura dei reati-fine e non postula necessariamente la creazione di una struttura complessa e gerarchicamente ordinata, o l'esistenza di radicamenti sul territorio o di particolari collegamenti personali e, soprattutto, di specifiche connotazioni del vincolo associativo, cosicché rispetto ad esso difettano quelle peculiari caratteristiche, più proprie del reato di cui all'art. 416 bis c.p., idonee a fornire una congrua regola di esperienza, riguardante la sua tendenziale stabilità, in difetto di elementi contrari che attestino il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo. Nell'associazione in esame la diretta connessione con la realizzazione dei reati fine, che costituisce l'estrinsecazione della struttura associativa, ne dimostra la persistenza, sicché rispetto a tale figura associativa risulta essenziale individuare gli elementi di fatto che giustificano l'attualità delle esigenze, rispetto a condotte esecutive distanti nel tempo.
Nel caso di specie dalla contestazione formulata si ricava un'attività tutta racchiusa nell'arco del 2010, in cui l'ultimo illecito contestato quale esecuzione del programma associativo è collocabile nell'agosto di quell'anno, e ciò non ostante risulta mancante nel provvedimento impugnato, ed a monte nell'ordinanza applicativa, la considerazione dell'irrilevanza del tempo trascorso rispetto alla pericolosità accertata, malgrado il provvedimento impositivo sia poi intervenuto nell'aprile 2014. L'omissione finisce per disconoscere la correlazione esistente tra pericolo di recidivanza e tempo del commesso reato, di cui invece è stata riconosciuta la rilevanza dalla specifica previsione di cui all'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), poiché risulta invece dato di comune esperienza che il decorso di un arco temporale significativo può esser sintomo di un proporzionale affievolimento del pericolo di reiterazione (Sez. 6, Sentenza n. 20112 del 26/02/2013, dep. 09/05/2013, imp. Strassil, Rv. 255725).
Nella specie al contrario non emerge che l'ordinanza applicativa della misura, o il provvedimento impugnato, cui pure è consentito di integrare tale valutazione (Sez. 1, n. 3634 del 17/12/2009 - dep. 28/01/2010, Lo Vasco, Rv. 245637), si siano fatte carico di svolgere tale specifica analisi, la cui rilevanza è particolarmente apprezzabile nella specie ove, all'assenza di interventi repressivi, protrattisi per ben oltre tre anni, si contrappone la verifica concreta della pericolosità sulla base dell'azione svolta e dei precedenti penali specifici, riferibili a condotte temporalmente ancora più risalenti, sicché anche in tal modo non viene evidenziato alcun dato riguardante la condotta tenuta dall'interessato in epoca successiva al reato, che possa validamente attualizzare tale esame.
4. Conseguentemente, stante la carenza argomentativa al riguardo, deve disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con esclusivo riferimento alla necessità di valutare le specifiche esigenze cautelari, alla luce di tale rilevante elemento di fatto, con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2014