Sentenza 2 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, introdotta dalla legge 16 aprile 25, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., non ha carattere innovativo, ma normativizza il principio giurisprudenziale, preesistente alla novella, secondo cui la nozione di attualità è insita in quella di concretezza ed entrambe costituiscono condizione necessaria per l'applicazione della misura cautelare. (Conf. sent. n. 12828 del 2016, non mass.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2016, n. 12816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12816 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2016 |
Testo completo
128 1 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE 84 Composta da Sent. n.205 Renato Grillo Presidente - CC 02/02/2016- Gastone Andreazza R.G. N. 37163/2015 Relatore - Emanuela Gai Enrico Mengoni EP Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MB CE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/06/2015 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Luca Maio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento : del ricorso e la dichiarazione di inutilizzabilità delle conversazioni captate mediante chat. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 29/06/2015 ( dep. 01/07/2015), il Tribunale del riesame di p Torino rigettava il ricorso proposto da CE MB e, per l'effetto, confermava il provvedimento emesso dal locale Giudice per le indagini preliminari, il 04/06/2015, con il quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere. Al MB è ascritto, come da imputazione cautelare elevata nel capo B), il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 1 e 6, 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 4, legge 16 marzo 2006, n. 46 per avere, in concorso con AS NI, AS IK, TA TO, OR IA, LL RO, PE TO, PE EP, PE AL e altri, acquistato, detenuto e importato in Italia Kg. 205 di cocaina dal Sudamerica;
al M BO è contestato, nella specifico, l'aver fatto da corriere, per conto di tale OR acquirente calabrese dello stupefacente importato non ancora identificato, nella consegna della somma di denaro di € 3.065.000, che costituiva quota del corrispettivo per l'acquisto dei Kg 205 di cocaina, consegna avvenuta il 6 giugno 2014 presso il distributore ERG di PE EP sito in Volpiano, in ordine al quale il Collegio ravvisava con motivazione estremamente ampia - i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. Occorre dare atto che il provvedimento custodiale primigenio seguiva una complessa indagine che aveva portato all'individuazione di un'associazione a delinquere finalizzata all'importazione dal Sudamerica di ingenti quantitativi di cocaina, si da configurare il reato di cui agli artt. 74 comma 1, 2 e 3 d.P.R. 9 ottobre, n. 309 e art. 4, legge 16 marzo 2006, n. 46 ( capo A) nei confronti di numerosi indagati, ipotesi di reato non contestata all'odierno ricorrente.
2. Propone ricorso per cassazione CE MB, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi: - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 273, 291 e 292 stesso codice, in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria nei confronti del MB. Il Tribunale sarebbe pervenuto, con motivazione apodittica, senza apparato logico argomentativo, alla configurazione della gravità indiziaria circa il coinvolgimento del ricorrente nella transazione volta all'acquisito dello stupefacente, attraverso una valutazione degli indizi non convergenti a dimostrazione della contestazione cautelare. La presenza del MB presso il distributore ERG, in assenza di captazione di conversazioni intrattenute dal medesimo con gli altri coindagati, non sarebbe dimostrativa del coinvolgimento del MB alla illecita transazione, neppure a livello indiziario. Nessuna inferenza si potrebbe trarre dalla circostanza che TA TO e OR IA abbiano effettuato il conteggio di denaro relativo alla colletta per l'acquisto dell'ingente quantitativo di cocaina. Neppure potrebbe ravvisarsi la concordanza degli indizi fondata sulla base della sola presenza, del ricorrente, presso il distributore di carburante ERG e inferire che il medesimo abbia consegnato denaro destinato all'acquisto dello stupefacente e che così fosse consapevole della transazione volta all'acquisto del medesimo. Mancherebbe, in conclusione, la motivazione circa il fatto che la presenza del 2 MB presso il distributore di carburante fosse legata alla consegna della somma di denaro destinato alla conclusione dell'affare illecito. violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c); in relazione all'art. 275 cod. proc. pen., come novellato più volte e, da ultimo, con la legge 16 aprile 2015, n. 47. L'ordinanza avrebbe sostenuto in modo apodittico ed immotivato l'esigenza cautelare del pericolo di recidiva, facendo esclusivo riferimento alle modalità del fatto e alla reiterazione delle condotte criminose e avrebbe argomentato che l'unica misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari risulterebbe la custodia in carcere, senza prendere in adeguata considerazione la giovane età, l'incesuratezza del MB e l'episodicità della contestazione. Il giudizio espresso in tal senso, quindi, sarebbe solo congetturale, alla luce del fatto che al vy BO è solo contestato un episodio di reato, sì da non giustificarsi la misura più restrittiva applicata. All'udienza camerale del 02/02/2016, il difensore ha sollevato eccezione di a mezzo di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche tramite chat tramite appartato Black Berry, per violazione dell'art. 267 comma 4 cod.proc.pen., non essendo avvenuta l'acquisizione tramite rogatoria internazionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso non è fondato.
4. Deve, in primo luogo, disattendersi attesa la genericità dell'eccezione, la questione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni delle chat, in presenza di una mera prospettazione verbale del difensore priva di alcun elemento fattuale a sostegno della stessa.
5. Va preliminarmente ricordato che costituisce principio consolidato e più volte affermato dalla Corte di cassazione, quello per cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 dell'8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Quando, poi, sia denunciato un vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il 3 b compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il Giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza dell'argomento riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (per tutte, Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460).
6. Ciò premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale del riesame abbia fatto corretta applicazione di questo principio, confermando l'ordinanza genetica della misura con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità. Al riguardo, peraltro, occorre premettere che non costituisce oggetto di gravame l'ampia ed estremamente argomentata parte dell'ordinanza che ha individuato gravi indizi di colpevolezza a carico di numerosi altri soggetti - in ordine alla sussistenza di un associazione a delinquere, a carattere transazionale, finalizzata all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sudamerica e - per quanto qui di interesse specificamente dell'importazione di Kg 205 di cocaina, nel maggio 2014, che costituisce il presupposto logico fattuale per l'imputazione cautelare ascritta al ricorrente di aver fatto il corriere del denaro per l'acquisito della sostanza stupefacente, denaro inviato dall'acquirente calabrese OR, non meglio identificao, ad TA TO, collettore della somma da corrispondere agli AS che avevano gestito l'importazione dal Brasile. Né è in contestazione la circostanza che, durante l'incontro del 6 giugno 2014 presso il distributore ERG, l'TA avesse provveduto alla conta della rilevante somma di denaro raccolto, pari a € 3.842.500,00, di cui quota parte, in ipotesi di accusa, di € 3.065.000 conferita dal MB per conto del OR.
7. Il gravame censura l'ordinanza in esame sotto due diversi e specifici motivi.
7.1.Con il primo motivo la censura è diretta a sostenere la violazione di legge processuale e segnatamente la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e della motivazione con la quale il Tribunale ha confermato l'incolpazione cautelare sotto il profilo della gravità indiziaria. Il motivo di ricorso è infondato. Il gef Tribunale ha adeguatamente e puntualmente motivato, in aderenza alle risultanze probatorie, la sussistenza indiziaria grave nei confronti del MB per il reato come contestato nell'imputazione cautelare. Ha esaustivamente risposto alle censure difensive con espresso richiamo alle evidenze probatorie, costituite, principalmente, dal contenuto delle conversazioni via chat tra i vari soggetti 4 coinvolti, a vario titolo, nell'importazione dei Kg 205 di cocaina, anche in assenza di diretta partecipazione alla chat del ricorrente. La motivazione è puntuale nell'individuazione del ricorrente quale autore del trasporto della somma di denaro contante, pari a € 3.065.000, costituente la maggior somma del corrispettivo per l'acquisto di cocaina a Volpiano, trasporto per conto dell'acquirente calabrese OR. Dà atto il Tribunale che, pochi giorni prima del 6 giugno 2014, tale OR, soggetto non meglio identificato e acquirente dello stupefacente in Calabria,- circostanza non contestata dalla difesa, aveva manifestato l'intenzione di corrispondere l'intero saldo di quanto dovuto per l'acquisito di cocaina provvedendovi lui stesso. Già il giorno precedente, il 5 giugno 2014, in Milano era stato consegnato, da un altro collaboratore di OR, un acconto e questi aveva preannunciato ad AS IK, per il giorno successivo, il saldo;
pertanto veniva predisposto un servizio di o.c.p. presso il distributore ERG di Volpiano, luogo dove era previsto l'incontro per la consegna del denaro e dove viene monitorato, il 6 giugno 2014, l'arrivo dapprima dello NI, poi dell'TA e poi, alle ore 16,45, il MB viene visto uscire, segno evidente che prima era entrato. Peraltro tale OR, alle ore 15,40, aveva informato l'AS che non si sarebbe recato di persona in Volpiano, ma che aveva mandato un suo collaboratore che, atteso l'orario in cui viene visto uscire non può che essere il MB per la stringente considerazione che ha ammesso di essere colà giunto dalla Calabri. All'interno del locale del distributore vengono, poi, registrate una serie di conversazioni in chat di ES TO con AS RI e AS NI e poi, con lo stesso OR, nel corso delle quali (cfr. quella tra le ore 17.14 e le 17.22 riportata nell'ordinanza) TO TA rappresenta ad SI RI che l'uomo mandato da OR aveva consegnato la restante parte del denaro e che stavano procedendo al conteggio totale e il secondo chiede conferma del saldo totale. Conclude il Tribunale che il tenore delle conversazioni in chat intervenute tra TO TA, IA OR e gli AS e il OR n.m.i, registrate in coincidenza temporale con la presenza del MB presso il distributore di Volpiano, consente di ritenere che il ricorrente LI fosse partecipi dell'attività organizzata di raccolta del denaro in Italia, da corrispondere ai fornitori esteri, per il tramite dei corrieri brasiliani. Motivazione alla quale, peraltro, non sembrano opporsi efficacemente le deduzioni difensive, invero del tutto generiche ed erronee nelle premesse gol giuridiche. In particolare, il ricorso afferma, in modo apodittico, l'irrilevanza indiziaria della presenza del MB presso il distributore, sostiene la non convergenza degli indizi mediante valutazione atomistica e disancorata dal dato complessivo delle emergenze probatorie e segnatamente dal contenuto delle conversazioni in chat, che, si badi, il ricorrente non contesta nella parte rilevante ( non contesta il ruolo di OR, il contenuto delle conversazioni chiaramente 5 riferibili alla colletta del denaro per saldare l'acquisito della cocaina), limitandosi ad opporre la generica mancanza di prova della consegna del denaro, smentita dalle conversazioni dell'TA e più in generale dalla lettura complessiva di tutte le risultanze processuali e dalla contemporaneità delle conversazioni alla presenza del MB. Lo spessore e la convergenze degli indizi, come sopra individuati, che confermano l'imputazione cautelare, sono argomentati con motivazione logica e coerente e immune da vizi censurabili in questa sede.
7.2. Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 274 lett. c) cod. proc.pen. come novellato dalla legge 16 aprile 2015 n. 47, non è fondato. In via preliminare, va osservato che è principio affermato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, all'indomani dell'entrata in vigore della modifica dell'art. 274 lett. c) cod.proc.pen. ad opera della legge 16 aprile 2015 n. 47, quello per cui la modifica legislativa della disposizione di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, nel prevedere espressamente il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, non ha carattere innovativo, ma ha inteso normativizzare il principio giurisprudenziale, preesistente alla novella, secondo cui la nozione di attualità è insita in quella di concretezza ed entrambe costituiscono condizione necessaria per l'applicazione della misura cautelare (Sez. 6, n. 44605 del 01/10/2015, P.M. in proc. De Lucia, Rv. 265350). Ciò comporta che entrambi i requisiti debbano essere necessariamente valutati alla luce della concreta situazione cautelare per la verifica della sopravvivenza del pericolo di recidivanza al momento della adozione della misura in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alla peculiarità della vicenda cautelare (Sez. 5, n. 43083 del 24/09/2015, Maio, Rv. 264902). Dunque la normativa introdotta con la legge 47/2015, nella parte in cui modifica le disposizioni in tema di motivazione delle ordinanze cautelari, pur non avendo carattere innovativo, richiede che la ordinanza di custodia e quelle emesse in sede di riesame abbiano comunque un chiaro contenuto indicativo della concreta valutazione della vicenda da parte del giudicante, dovendo indicare, il giudice, nello specifico caso, il convincimento in forza del quale persiste il concreto e attuale pericolo di recidiva con motivazione aderente alla situazione cautelare. Tale motivazione si rinviene nel provvedimento impugnato che ha dato rilievo, ai жер fini della persistenza del concreto e attuale pericolo di recidiva in capo a MB CE, alla concreta vicenda cautelare, in cui è coinvolto il ricorrente, di illecita importazione dal Sudamerica di un ingente quantitativo di cocaina avendo dato un contributo indubbio, avendo trasportato la somma di oltre tre milioni di 6 euro in contanti, costituente la maggior parte della provvista di denaro per l'acquisito, dall'acquirente calabrese a Torino, circostanza che dimostra in modo chiaro l'inserimento in un tessuto criminale di elevato spessore. L'ordinanza di impugnata conferma l'esigenza cautela del concreto pericolo di recidiva sulla base delle concrete modalità del fatto e in particolare sull'inserimento del predetto in un tessuto criminale di un certo spessore, visti i quantitativi di droga compravenduta e importata dal Sudamerica, e i contatti con soggetti coinvolti a livello internazionale nel traffico di stupefacenti. E' emerso poi secondo il Tribunale che, nello specifico, il MB ha assunto il ruolo di emissario - dell'acquirente OR ponendo in essere un viaggio altamente rischioso ( ha trasportato oltre tre milioni di euro), circostanza significativa dell'essersi messo a disposizione dell'organizzazione criminale da cui l'elevata probabilità che, ripresentandosi l'occasione, il predetto, reiteri il reato. Il Tribunale ha fatto, così, corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra enunciati.
8. Quanto poi, al criterio di proporzionalità che la difesa ritiene essere stato violato da parte del Tribunale per non aver considerato l'incesuratezza e la giovane età, si rammenta che secondo l'orientamento più volte espresso da questa Corte, il principio in parola "opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante "idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale." (così S.U. 31.3.2011 n. 16085, Khalil, Rv.249324). Orbene il Tribunale, facendo buon governo di tali regole ha passato in rassegna una serie di elementi ( pericolosità del viaggio, inserimento del predetto nel tessuto criminale avente ramificazione all'estero) ed ha fornito la prova certa della proporzionalità della misura a fronte della quale del tutto sub valenti sono l'incensuratezza e la giovane età.
9. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 10. La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen. 7
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma att. cod. proc. pen.. Così deciso il 02/02/2016 Il Consigliere estensoreiglige Presidente Renate Grillo Emanuela Gai DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 MAR 2016 IL CANCELLERE Luana Mariani 8