Sentenza 17 settembre 2014
Massime • 1
Nelle ipotesi in cui l'appello del pubblico ministero riguardi la mancata applicazione di una misura cautelare personale, l'effetto devolutivo dell'impugnazione non implica che il tribunale della libertà debba decidere nel senso dell'applicazione o del diniego del provvedimento richiesto, potendo procedere anche all'adozione di altre misure coercitive meno gravi. (Fattispecie nella quale il gip rigettava la richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari e il tribunale della libertà, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, applicava all'indagato la misura meno gravosa del divieto di dimora).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/09/2014, n. 53376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53376 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 17/09/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1735
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - N. 21998/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI MB SQ N. IL 24/11/1963;
CA LE N. IL 13/06/1961;
LA OR NICOLA N. IL 24/01/1961;
CU BE N. IL 31/07/1960;
LU TO N. IL 25/01/1953;
LL NN N. IL 11/07/1955;
avverso l'ordinanza n. 8773/2013 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 20/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, nella persona del Dr. Umberto De Augustinis, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori avv. Rando Sergio di fiducia per IC e Di IS, e anche in sostituzione dell'avv. Cancellano Camillo difensore di OC e TE;
l'avv. Abbate Giovanna, l'avv. Principe Guido difensore di La OR CO, l'avv. De Longis Andrea difensore di IE IO, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
Con ordinanza del 5.11.2013, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di TO rigettò la richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di calabrese Carmine, nonché la richiesta di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di OC SA, Di IS UA, TE IO, IC EL, La OR CO, IE IO, OC LL, per insussistenza delle esigenze cautelari, in relazione ai delitti di cui agli artt. 479 e 640 bis c.p.. Avverso tale provvedimento il pubblico ministero propose appello, e il Tribunale del riesame di Napoli, con provvedimento del 20.12.2013, ritenuto che "le risultanze delle indagini consentono di opinare che un'attività di natura fraudolenta ha caratterizzato la realizzazione della progettualità finanziata con i decreti nn. 1 e 2 oggetto di controllo nei confronti della società agricola "Antiche terre di Baraccone di LI Coppola Andrea", denotando un disegno delittuoso del LI e degli altri indagati per conseguire i finanziamenti delle autorità attraverso operazioni di natura industriale che possono considerarsi simulate", applicava nei confronti di OC SA, Di IS UA, TE IO, IC EL, La OR CO, IE IO la misura cautelare personale del divieto di dimora nella RO di TO per il delitto di cui all'art. 640 bis c.p.. Ricorre per cassazione il difensore degli indagati CU SA e LU IO deducendo: 1) la violazione ed erronea applicazione del principio devolutivo in relazione agli artt. 275 e 283 c.p.p. ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in quanto il Tribunale, decidendo sull'impugnazione del pubblico ministero, stante il principio devolutivo dell'appello, non poteva adottare un provvedimento restrittivo diverso da quello richiesto dal pubblico ministero;
2) la violazione dell'art. 273 c.p.p., comma 1, art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) per errata applicazione della legge penale e mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in riferimento ai gravi indizi di colpevolezza nonché agli atti e alle memorie difensive. In riferimento al primo intervento, la determina n. 1166/2007 del 21.10.2009 conteneva un palese errore materiale, ma la competenza per attivarsi per le somme erogate erroneamente e da restituire era della Ragioneria e non degli indagati OC e TE. Quanto al secondo intervento, fu proprio la OC rientrata dalle ferie ad avviare la procedura di revoca. Il Tribunale di Napoli ha valutato i segmenti di condotta attribuiti agli indagati non con giudizio prognostico ex ante in concreto, ma ex post sì da dilatare del tutto irragionevolmente l'area del penalmente rilevante, attribuendo rilievo a fatti del tutto neutri ed omettendo di rispondere alle memorie presentate dalle parti;
3) la violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e artt. 273, 274 e 275 c.p.p. nonché mancanza e manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, avendo il Tribunale trattato unitariamente tutte le posizioni senza tener conto del ruolo e dell'incidenza degli atti adottati nell'iter procedimentale. Entrambi gli indagati ricoprono ad oggi ruoli e funzioni diverse rispetto a quelli che avevano all'epoca dei fatti, sicché le esigenze cautelari non sono ne' attuali ne' concrete e la motivazione sul punto illogica;
Ricorre per cassazione il difensore di DI MB UA e CA EL, deducendo: 1) la violazione ed erronea applicazione della legge processuale penale, art. 310 c.p.p. in relazione all'art. 597 c.p.p. in quanto il Tribunale, decidendo sull'appello del pubblico ministero, non poteva adottare un provvedimento restrittivo diverso da quello richiesto dal pubblico ministero stante il principio devolutivo 2) la violazione dell'art. 273 c.p.p., comma 1 e art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) per errata applicazione della legge penale, mancanza e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in riferimento alle memorie difensive e ai gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in relazione all'art. 640 bis c.p. Il IC ha redatto e sottoscritto il verbale di accertamento di regolare esecuzione datato 12.11.2010; la condotta addebitatagli è inidonea a integrare il reato contestato di truffa aggravata in quanto alla data del collaudo i beni erano effettivamente presenti. La documentazione prodotta, e che il Tribunale ha omesso di considerare, dimostra in maniera del tutto evidente come la commissione di collaudo, di cui il IC faceva parte, in sede di verifica finale avesse regolarmente riscontrato la corrispondenza tra quanto indicato nei preventivi, quanto indicato nelle fatture, quanto movimentato sul conto e quanto riscontrato in loco. Solo una parte dei costi riguardava impianti e non beni mobili, ma era questione non sostanziale in quanto prevista l'ammissione a finanziamento della spesa di impianti entro 1,5 milione Euro. Dalla documentazione depositata emerge poi che la condotta di Di IS è del tutto estranea alla liquidazione del SAL 1 in quanto l'indagato era in ferie del 13 al 24 agosto, e che comunque la condotta del medesimo era diretta a regolarizzare la posizione contabile del LI, ma non per favorirlo, bensì per riparare comunque l'errore compiuto dal settore ed evitare le relative responsabilità; 3) la violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e artt. 273, 274 e 275 c.p.p. nonché mancanza e manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, avendo il Tribunale omesso di considerare che al IC è addebitata una sola condotta (e pertanto nei suoi confronti non può parlarsi di sistematicità delle condotte criminose), e che il Di TA non svolge alcuna attività di concessione di finanziamento FEP Campania o altri fondi comunitari;
4) la violazione degli artt. 274 e 283 c.p.p. e mancanza di motivazione circa l'adeguatezza e la proporzionalità della misura disposta;
Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato LL IO, deducendo: 1) violazione dell'art. 310, comma 1 in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 per erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in riferimento all'eccepita nullità del gravame del pubblico ministero del tutto aspecifico sia in riferimento alla gravità indiziaria che alle esigenze cautelare, ai gravi indizi di colpevolezza a suo carico in riferimento a tutte le ipotesi per le quali è stata confermata l'ordinanza cautelare, e alle esigenze cautelari;
2) Violazione dell'art. 273 c.p.p. in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 per erronea applicazione della legge e mancanza di motivazione circa la gravità del quadro indiziario. Il ricorrente responsabile del servizio di gestione bilancio uscite della RO di TO, nel caso di specie, ha commesso un errore, ma - come provato con le allegazioni in atti - si è trattato unicamente di una svista non imputabile a titolo di dolo. Il Tribunale ha ignorato tutte le deduzioni difensive e nulla ha detto circa l'assoluta estraneità del IE in relazione ai fatti accaduti prima e dopo l'emissione degli ordinativi di pagamento errati;
3) Violazione dell'art. 274 c.p.p., lett. c) anche in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 per erronea applicazione della legge e omessa motivazione circa le esigenze cautelari, avendo il Tribunale omesso di considerare che gli atti da cui si evince la pericolosità non sono stati posti in essere dal ricorrente;
Ricorre per cassazione il difensore di LA OR CO, deducendo con tre diversi motivi la violazione dell'art. 274 c.p.p., lett. c) per mancanza, illogicità e contraddittorietà delle motivazioni ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare in riferimento alle mutate mansioni dell'indagato non prese in considerazione dal Tribunal, al tempo trascorso dai fatti contestati risalenti all'epoca di redazione del verbale del 20.11.2010, nonché all'incensuratezza dell'indagato. Chiedono pertanto tutti l'annullamento dell'ordinanza. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. CU SA - LU IO.
1.2 Il primo motivo di ricorso (dello stesso tenore del primo motivo del ricorso di Di IS e IC) è infondato. Pur non essendo in discussione, nell'appello cautelare, il principio "tantum devolutum quantum appellatimi", con la conseguenza che i motivi posti dalla parte a sostegno dell'impugnazione determinano l'oggetto del giudizio, circoscrivendo la cognizione del Tribunale della libertà ai punti della decisione che hanno formato oggetto di censura, va tuttavia precisato che il suddetto principio ha, nel procedimento ex art. 310 c.p.p., un rilievo assai minore rispetto a quello che gli viene riconosciuto in sede di impugnazione avverso decisioni sul merito dell'accusa, giacché, essendo le decisione in materia "de libertate" emessa "rebus sic stantibus" ed essendo funzionale alla tutela degli specifici interessi tutelati dall'art. 274 c.p.p., la cognizione del giudice d'appello - che sia investito dall'impugnazione dell'indagato o del Pubblico Ministero - deve, per assolvere alla sua funzione, esplicarsi con la completezza richiesta dalla natura della decisione invocata, e quindi riguardare tutti gli elementi richiesti per l'applicazione, il mantenimento o la sostituzione della misura (v., da ultimo, Cass.Sez. 5, Sent. n. 30828/2014 Rv. 260484). In applicazione di tale principio, è stato ripetutamente affermato da questa Corte che, nel caso in cui il giudice delle indagini preliminari abbia, pur ritenendo sussistendo gravi indizi di colpevolezza, rigettato la richiesta di emissione di provvedimento coercitivo per carenza di esigenze cautelari, il tribunale, investito dell'appello proposto dal p.m., deve - al fine di disporre la richiesta misura in accoglimento del gravame - motivare adeguatamente, non solo in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, oggetto della impugnazione del p.m, ma anche in ordine alla già ritenuta configurabilità dei gravi indizi (v. Cass. Sez. 1, Sent. n. 27792/2006 Rv. 234422; Sez. 3, Sent. n. 7674/2002 Rv. 221153; Sez. 2, Sent. n. 1993/2000 Rv. 215900). Dal momento che la peculiarità del procedimento de libertate attribuisce al tribunale del riesame, in funzione di giudice di appello, poteri coercitivi e dispositivi sostanzialmente simili a quelli del giudice procedente, ed essendo la richiesta del pubblico ministero vincolante solo per la scelta iniziale della misura (v.Cass.Sez. 1, Sent.n. 2849/1995 Rv 202562), nelle ipotesi, in cui l'appello del pubblico ministero riguardi il diniego di applicazione di misura cautelare personale, questa Corte, con giurisprudenza assolutamente prevalente, ha anche di recente (e con una sola pronuncia di senso contrario v. Cass.Sez. 3, Ord.n. 3443/2012 Rv254680) ritenuto che l'effetto devolutivo non implica che il tribunale della libertà possa decidere o nel senso dell'applicazione del provvedimento richiesto o di diniego dello stesso, potendosi procedere all'adozione di altre misure coercitive meno gravi di quella richiesta (v. Cass.Sez. 5, Sent.n. 24139/2012 Rv. 253760; Sez. 3, Sent. n. 27506/2008 Rv. 240253; Sez. 3, Sent. n. 1734/1997 Rv. 208688; Sez. 6, Sent. n. 677/1996 Rv. 204258; Sez. 5, Sent.n. 3056/1995 Rv. 203952), e che il limite del "tantum devolutum quantum appellatimi" opera solo nel senso del divieto di reformatio in peius rispetto alle richieste dell'accusa. Il mancato richiamo dell'art. 310 c.p.p. all'art. 309 c.p.p., comma 9, ha poi il solo scopo di limitare i poteri del tribunale del riesame, quale giudice di appello, e in linea con tale funzione, alla conferma o riforma del provvedimento gravato, escluso il potere di annullamento. Nella fattispecie, il tribunale, dovendo esaminare la richiesta del pubblico ministero di applicazione di una misura custodiale domiciliare, doveva necessariamente e preliminarmente verificare la sussistenza degli indizi. Invero l'impugnazione del pubblico ministero investiva l'intera decisione con effetto pienamente devolutivo con la conseguenza che il giudice era chiamato a rivalutare, così come ha puntualmente fatto, tutte le risultanze processuali. A differenza da quanto sostenuto dai ricorrenti, e benché il pubblico ministero, con l'appello avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di misura avesse chiesto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, ciò non precludeva al giudice dell'appello di optare per una diversa misura meno afflittiva;
la decisione non era infatti vincolata all'alternativa tra l'applicazione ed il rigetto della misura richiesta, ben potendo essere estesa all'adottabilità di altre misure coercitive meno gravi, da intendersi implicitamente comprese nella richiesta di applicazione della misura.
1.3 La nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è, infatti, sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, i detti indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 c.p.p., comma 2, come si desume chiaramente dallo stesso testo dell'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi, non solo gravi ma anche precisi e concordanti (v. Cass.Sez. 2, Sent. n. 26764/2013 Rv. 256731; Sez. 4, Sent. n. 26992/2013 Rv. 255460; Sez. 5, Sent. n. 36079/2012 Rv. 253511). Tanto premesso, e contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non può affermarsi, che il Tribunale abbia indebitamente omesso di prendere in considerazione gli elementi prospettati dalla difesa, in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza posti a fondamento della richiesta cautelare. Il giudice del riesame ha, invece, puntualmente riscontrato le eccezioni difensive, ritenendo, con argomentazione logica e rispettosa dei principi di diritto, esaustivi gli elementi indicati e, dall'altro, sottolineando gli elementi che evidenziavano la responsabilità dei ricorrenti in relazione alle illecite erogazioni in favore del LI. E precisamente, per la OC: le circostanze che - nonostante l'evidenza dell'erronea attribuzione di un contributo non dovuto per una somma considerevole - la stessa, quale dirigente dell'Assessorato alle Politiche Agricole e alle attività produttive della RO di TO, si limitava in data 7.1.2010 a richiedere la restituzione della somma, quindi in data 3.12.2010 firmava unitamente al Di IS determinazione n. 428/07 con la quale davano atto della restituzione di Euro 719.452,20 da parte dell'Azienda Agricola del LI, mediante incasso sul conto della tesoreria della RO di TO (nonostante che alla data in questione il danaro indebitamente percepito non fosse stato restituito), e infine in data 6.12.2010 liquidava ancora una volta la somma di euro 719.452,20 quale saldo del contributo per la pratica n. 1 del 22.9.2009; per TE del settore Attività produttive della RO di TO: le circostanze riguardanti le verifiche delle attrezzature e dei macchinari acquistati dall'azienda, ritenuti corrispondenti alla documentazione d'acquisto nonostante che le fatture non riportassero i dati identificativi (fatta eccezione per un trattore e un muletto), e la redazione del verbale di accertamento in data 12.11.2010 (i cui esiti sono stati smentiti dagli accertamenti della Guardia di Finanza e della Regione Campania) con attestazione non corrispondenti al vero, e che non trovano plausibile giustificazione in meri errori dei funzionari.
In questa prospettiva, non potendo questa Corte entrare nell'apprezzamento di merito sul quadro indiziario, a fronte di una motivazione esente da censura, non può rilevarsi l'asserito vizio di motivazione (di cui al secondo motivo di ricorso), che vulnererebbe la tenuta dell'ordinanza gravata, dovendo anzi osservarsi che le doglianze a riguardo si risolvono in una censura di fatto che mira a richiedere a questa Corte una rivalutazione del complessivo compendio indiziario, inammissibile in questa sede.
1.4 Il terzo motivo è infondato. La motivazione della sentenza appare congrua e priva di evidenti vizi logici, e pertanto non censurabile anche in riferimento alle esigenze cautelari, e all'adeguatezza della misura disposta. A riguardo, il Tribunale ha puntualmente rappresentato la gravità delle condotte dai ricorrenti (e in particolare dalla OC e dal TE, in relazione ai rispettivi ruoli e al contributo fornito da ognuno alla realizzazione della truffa), e quindi evidenziato - quali elementi sintomatici della pericolosità degli indagati con prognosi recidivante e attualità delle esigenze cautelari - per la prima, la disinvoltura e sistematicità con cui ha saputo per lungo tempo coprire gravi irregolarità nella gestione del denaro pubblico connesse all'erogazione del contributo al Postigione, e per il secondo la gravità della condotta finalizzata a favorire interessi privati con totale disinteresse della corretta gestione dell'interesse pubblico mediante la copertura di palesi irregolarità nella gestione del contributo pubblico. La misura del divieto di dimora nella RO di TO, sede degli uffici ove operano gli indagati e teatro dell'attività criminosa, è stata infine ritenuta misura idonea a recidere i contatti evidentemente tenuti dagli indagati con l'ambiente in cui operano "in guisa di scongiurare il perpetrarsi di situazioni e di occasioni favorevoli" alla reiterazioni delle condotte criminose, non certamente impedite dal mero mutamento delle funzioni.
2.1 DI MB UA e CA EL.
2.2 Il primo motivo di ricorso del tutto analogo al primo motivo del ricorso proposto in favore di OC e TE è infondato per le ragioni già esposte al punto 1.2.
2.3 In ordine al secondo motivo, e premesso quanto già rilevato al punto 1.3, in relazione alla nozione di gravi indizi di colpevolezza, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non può affermarsi, che il Tribunale abbia indebitamente omesso di prendere in considerazione gli elementi prospettati dalla difesa, in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza posti a fondamento della richiesta cautelare. Il giudice del riesame ha, invece, puntualmente riscontrato le eccezioni difensive, ritenendo, con argomentazione logica e rispettosa dei principi di diritto, esaustivi gli elementi indicati e, dall'altro, sottolineando gli elementi che evidenziavano la responsabilità dei ricorrenti in relazione alle illecite erogazioni in favore del LI. E precisamente, per Di IS: le circostanze che - nonostante l'evidenza dell'erronea attribuzione di un contributo non dovuto per una somma considerevole - lo stesso, quale funzionario della RO di TO, responsabile dell'Unità Operativa 2 del FEP, si limitava in data 7.1.2010 a richiedere la restituzione della somma, quindi in data 3.12.2010 firmava unitamente alla OC la determinazione n.428/07 con la quale dava atto della restituzione di Euro 719.452,20 da parte dell'Azienda Agricola del LI, mediante incasso sul conto della tesoreria della RO di TO (nonostante che alla data in questione il danaro indebitamente percepito non fosse stato restituito), e infine in data 6.12.2010 liquidava ancora una volta la somma di Euro 719.452,20 quale saldo del contributo per la pratica n. 1 del 22.9.2009; per IC, funzionario presso la regione Campania: le circostanze riguardanti le verifiche delle attrezzature e dei macchinari acquistati dall'azienda, ritenuti corrispondenti alla documentazione d'acquisto nonostante che le fatture non riportassero i dati identificativi (fatta eccezione per un trattore e un muletto), e la redazione del verbale di accertamento in data 12.11.2010 (i cui esiti sono stati smentiti dagli accertamenti della Guardia di Finanza e della Regione Campania) con attestazione non corrispondenti al vero, e che non trovano plausibile giustificazione in meri errori dei funzionari.
In questa prospettiva, non potendo questa Corte entrare nell'apprezzamento di merito sul quadro indiziario, a fronte di una motivazione esente da censura, non può rilevarsi l'asserito vizio di motivazione, che vulnererebbe la tenuta dell'ordinanza gravata, dovendo anzi osservarsi che le doglianze a riguardo si risolvono in una censura di fatto che mira a richiedere a questa Corte una rivalutazione del complessivo compendio indiziario, inammissibile in questa sede. La valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice, spettando alla corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.
2.31.4 Il terzo e il quarto motivo sono infondati. La motivazione della sentenza appare congrua e priva di evidenti vizi logici, e pertanto non censurabile anche in riferimento alle esigenze cautelari, e all'adeguatezza e proporzionalità della misura disposta. A riguardo, il Tribunale ha puntualmente rappresentato la gravità delle condotte poste in essere dai ricorrenti in concorso (e in particolare di Di IS e IC, in relazione ai rispettivi ruoli e al contributo fornito da ognuno alla realizzazione della truffa), e quindi evidenziato - quali elementi sintomatici della pericolosità degli indagati con prognosi recidivante e attualità delle esigenze cautelari - per il primo, la disinvoltura e sistematicità con cui ha saputo per lungo tempo coprire gravi irregolarità nella gestione del denaro pubblico connesse all'erogazione del contributo al Postigione, e per il secondo la gravità della condotta finalizzata a favorire interessi privati con totale disinteresse della corretta gestione dell'interesse pubblico mediante la copertura di palesi irregolarità di nella gestione del contributo pubblico. La misura del divieto di dimora nella RO di TO, sede degli uffici ove operano gli indagati e teatro dell'attività criminosa, è stata infine ritenuta misura idonea a recidere i contatti evidentemente tenuti dagli indagati con l'ambiente in cui operano "in guisa di scongiurare il perpetrarsi di situazioni e di occasioni favorevoli" alla reiterazioni delle gravi condotte criminose agli stessi addebitati.
3. LL IO.
3.1 Il primo motivo è infondato. L'appello del pubblico ministero sulle esigenze cautelari (ritenute insussistenti dal giudice per le indagini preliminari sul presupposto che i gravi episodi contestati al IE e agli altri coindagati, "anche alla luce della personalità evidentemente scaltra e insidiosa del beneficiario dei contributi, che ha avuto un ruolo di ideatore e regista della vicenda, dirigendola sia sul piano amministrativo che su quello della frode nell'esecuzione delle opere finanziate, non possono ritenersi, allo stato, espressione certa di una proclività a delinquere") era certamente ammissibile, in quanto non meramente reiterativo della primitiva richiesta e teso a contrastare l'affermazione del giudice delle indagini preliminari circa l'assenza di proclività a delinquere, con espresso riferimento a dati significativi in relazione alle condotte degli indagati e al fatto che le stesse contestate in concorso (ivi compresa quella del IE) non potessero essere correttamente considerate episodiche e non reiterabili, così come puntualmente dedotto e riportato nell'ordinanza impugnata (v.pag.2). Ne consegue, che seppur implicitamente, il Tribunale si è pronunciato sulla questione sollevata dalla difesa del IE circa l'ammissibilità dell'appello proposto.
3.2 Il secondo motivo è privo del requisito di specificità, prescritto dall'art. 581 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 591 c.p.p., lett. c), a fronte delle motivazioni svolte dal giudice del riesame, che non risultano viziate da illogicità manifeste (v.Cass.Sez. 4, Sent. n. 26992/2013, Rv. 255460). Con ampia e logica motivazione il Tribunale ha puntualmente indicato il ruolo del IE, il quale - nella sua qualità di responsabile del servizio spesa della RO di TO - ha provveduto ad emettere i mandati di pagamento con i quali è stato disposto l'accreditamento delle somme erroneamente erogate di cui al decreto 1, rilevando che lo stesso emetteva mandati di pagamento con i quali ordinava al tesoriere di effettuare pagamenti per importi (Euro 1.196.849,54) ben superiori a quelli individuati nella determina di liquidazione (Euro 387.397,34), e quindi privi di valido titolo giustificativo. Rispondendo alle doglianze e allegazioni difensive, il Tribunale ha quindi evidenziato che "l'ipotesi di un errore involontario non è plausibile in considerazione dell'elevato importo erogato, dell'assenza di elementi che facciano ritenere che vi sia stato un mero errore di scrittura nella redazione del mandato (come ad esempio potrebbe essere l'erronea trascrizione dell'importo), della circostanza che la somma in esubero non veniva restituita e soprattutto perché l'art. 185 del TUEL impone al responsabile contabile di effettuare controlli rigorosi prima di emettere mandati di pagamenti".
E contro tali valutazioni sono dal motivo in esame formulate mere contestazioni di veridicità, con reiterazione di quanto già rappresentato e valutato dal Tribunale in relazione ad una "svista" giustificata dalla gran mole di lavoro, in un impensabile tentativo di ottenere da questa Corte di legittimità un revisione di merito delle valutazioni stesse.
2.3 Il terzo motivo è infondato. La motivazione della sentenza appare congrua e priva di evidenti vizi logici, e pertanto non censurabile anche in riferimento alle esigenze cautelari, e all'adeguatezza della misura disposta. A riguardo, il Tribunale ha puntualmente rappresentato la gravità delle condotte dei ricorrenti (e in particolare del IE), in relazione ai rispettivi ruoli e al contributo fornito da ognuno alla realizzazione della truffa, e quindi evidenziato - quali elementi sintomatici della pericolosità dell'indagato con prognosi recidivante e attualità delle esigenze cautelari - la disinvoltura e sistematicità con cui l'indagato ha saputo per lungo tempo coprire gravi irregolarità nella gestione del denaro pubblico connesse all'erogazione del contributo al Postigione, a nulla rilevando in senso contrario che i mandati di pagamento siano tutti stati emessi in data 27.10.2009. Appare infatti evidente che, se la condotta dell'indagato non è stata originata da una mera "svista", così come sostenuto dall'accusa e ritenuto dal Tribunale nel provvedimento impugnato, la stessa si connota per gli stessi requisiti evidenziati nei riguardi degli altri funzionari della RO con i quali ha concorso nell'attività criminosa. E pertanto la personalità dell'indagato, ove posta in relazione al ruolo ricoperto, e alle "motivazioni che ne hanno sorretto la condotta" depone in senso sfavorevole quanto a prognosi recidivante al pari dei correi, così come correttamente ritenuto dal Tribunale. La misura del divieto di dimora nella RO di TO, sede degli uffici ove operano gli indagati e teatro dell'attività criminosa, è stata infine ritenuta misura idonea a recidere i contatti evidentemente tenuti dal IE e dagli altri indagati con l'ambiente in cui operano "in guisa di scongiurare il perpetrarsi di situazioni e di occasioni favorevoli" alla reiterazioni delle condotte criminose.
4. LA OR CO.
4.1 Il primo motivo è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il Tribunale ha tenuto conto del fatto che il La OR, così come gli altri coindagati, svolge attualmente funzioni diverse da quelle espletate all'epoca dei fatti. In particolare l'indagato è ad oggi esonerato dall'effettuare verifiche. Ciò nonostante, il Tribunale, con motivazione esente da evidenti vizi logici, ha ritenuto comunque sussistente l'attualità delle esigenze cautelari perla gravità, sistematicità, e disinvoltura delle condotte sintomatiche di una non sopita propensione criminale e tali da imporre una misura idonea a "recidere i contatti degli indagati con l'ambiente in cui operano".
4.2 Anche il secondo e terzo motivo sono infondati.
In tema di misure coercitive, il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, che può essere desunto dai criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., tra i quali le modalità e la gravità del fatto, sicché deve essere considerato, non il tipo di reato o la sua ipotetica gravità, ma situazioni correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità dell'indagato (v., da ultimo, Cass.Sez. 2, Sent. n. 49453/2013 Rv. 257974). Circa la dedotta incensuratezza dell'indagato, rileva poi il Collegio che - ai fini della sua valutazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta della misura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla - la stessa ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, presunzione che ben può essere superata valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta (cfr.Cass. Sez. 2, Sent. n. 4820/2012 Rv. 255679). Tanto premesso, rileva il Collegio che anche per il La OR il Tribunale ha indicato gli elementi sintomatici della sua pericolosità in relazione alla concreta gravità della vicenda che l'ha visto coinvolto, e alla condotta tenuta che per la disinvoltura e sistematicità giustifica la permanenza del pericolo di recidiva, nonostante il tempo trascorso dai fatti e la dedotta incensuratezza dell'indagato.
I ricorsi vanno pertanto tutti rigettati.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, poiché l'esecuzione consegue alla decisione manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 28 reg. esec. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2014