Sentenza 14 aprile 2016
Massime • 1
In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare. (Nella specie, la S.C. ha reputato immune da censure l'ordinanza cautelare che aveva valorizzato le specifiche modalità di realizzazione delle numerose e reiterate condotte criminose e dei comportamenti successivi ai fatti, oltre al contesto in cui i reati erano maturati e alla personalità spiccatamente delinquenziale del ricorrente, elementi, questi, ritenuti idonei a "neutralizzare" il carattere risalente dei precedenti, rendendo, così, concreto ed attuale il pericolo di recidiva). (Conf. n..18746/16 n.m.).
Commentari • 2
- 1. Requisito di attualità del pericolo di reiterazione del reatoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 14 febbraio 2024
- 2. In cosa consiste il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reatoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 ottobre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2016, n. 18745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18745 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2016 |
Testo completo
07.34 187 45 / 16 45 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza in camera di consiglio del 14.4.2016 Sentenza n. 703/2016 Reg. gen. n. 13/2016 composta dai signori dott. Giacomo Fumu Presidente dott.ssa Giovanna Verga Consigliere dott. Andrea Pellegrino Consigliere est. dott.ssa Lucia Aielli Consigliere Consiglieredott. Cosimo D'Arrigo ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di OD IA, n. a Nicosia il 22.04.1992, rappresentato e assistito dall'avv. Danilo Fabio Maria Tipo, di fiducia, avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del riesame, n. 305/2015, in data 17.12.2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Roberto Aniello che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 26.10.2015, il giudice per le indagini 1 preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta applicava nei confronti di OD IA la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a due condotte di furto di autovetture (capi A e C), a due condotte di estorsione ai danni dei proprietari degli automezzi (capi D ed E), ad un furto in abitazione di un fucile calibro 16 ed al porto illegale di arma con matricola abrasa (capi G ed H), condotte tutte aggravate dall'art. 7 I. n. 203/1991. 2. Il Tribunale di Caltanissetta, quale giudice del riesame investito dall'odierno ricorrente, con il provvedimento oggetto del presente gravame, annullava la misura cautelare in relazione al capo F) e solo limitatamente alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991 in relazione ai capi A), C), D), E), G) ed H).
3. Avverso detta ordinanza, OD IA, assistito da difensore, propone ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento del provvedimento. Il presente ricorso viene proposto per i seguenti motivi: -violazione di legge in relazione agli artt. 292, comma 1 lett. c) e c bis), 309 comma 9 cod. proc. pen. (primo motivo); -violazione di legge in relazione agli artt. 81 cpv., 61 n. 2 e 5, 624 e 625 n. 5 cod. pen., 125 cod. proc. pen. con riferimento ai capi A) e C) dell'incolpazione (secondo motivo); -violazione di legge in relazione agli artt. 110, 629, commi 1 e 2 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. con riferimento ai capi D) ed E) dell'incolpazione (terzo motivo); -violazione di legge in relazione agli artt. 110 cod. pen., 4 e 7 l. n. 895/1967, 125 cod. proc. pen. con riferimento ai capi G) ed H) d'incolpazione (quarto motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. (quinto motivo).
3.1. In relazione al primo motivo, si censura l'ordinanza impugnata che ha ritenuto l'assenza di una totale sovrapponibilità tra la richiesta di misura cautelare e l'ordinanza applicativa della stessa senza riuscire a dimostrare in che misura il giudice delle indagini preliminari abbia provveduto ad un'autonoma valutazione sia della gravità indiziaria che delle esigenze cautelari.
3.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come provvedimento impugnato abbia tratto gli elementi di gravità 2 indiziaria in relazione ai reati di cui ai capi A) e C) su elementi di fatto del tutto generici, non univoci e comunque non riferibili alle vicende contestate.
3.3. In relazione al terzo motivo, si prospettano analoghe considerazioni anche per i reati di cui ai capi D) ed E), atteso che l'ordinanza impugnata àncora la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a circostanze di fatto per nulla specifiche ed individualizzanti rispetto al concorso di ciascuno degli indagati nei fatti in contestazione ed al contributo offerto per la loro realizzazione.
3.4. In relazione al quarto motivo, si evidenzia come rimanga del tutto incomprensibile da quali elementi sia stato tratto il convincimento che il ricorrente abbia fornito un contributo materiale al porto ovvero sia entrato in contatto con quella specifica arma oggetto di contestazione;
la motivazione, peraltro, escludendo la gravità indiziaria per il capo F (furto del fucile del Mignacca), dimostra come la progettualità oggetto di discussione non sia sufficiente ad integrare la gravità indiziaria finendo per andare in controsenso con riferimento alle ritenute condotte di cui ai capi G) ed H).
3.5. In relazione al quinto motivo, si evidenzia come anche il giudizio sulla sussistenza di un grado elevato di esigenze cautelari a giustificazione della custodia in carcere sia stato confermato dal Tribunale con motivazione apodittica ed illogica, fondata esclusivamente sulle modalità di realizzazione dei fatti contestati, in palese violazione del testo dell'art. 274 cod. proc. pen. nella sua nuova formulazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, propositivo - almeno in parte - di censure generiche e in fatto, appare manifestamente infondato e, come tale, risulta inammissibile. 2. È anzitutto necessario chiarire, sia pur in sintesi, i limiti di sindacabilità da parte di codesta Suprema Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame e/o dell'appello sulla libertà personale.
2.1. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide e reputa attuale anche all'esito delle modifiche normative che hanno 3 interessato l'art. 606 cod. proc. pen. (cui l'art. 311 cod. proc. pen. implicitamente rinvia), in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Si è anche precisato che la richiesta di riesame mezzo di - impugnazione, sia pure atipico - ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali indicati nell'art. 292 cod. proc. pen., ed ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo: ciò premesso, si è evidenziato che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, sent. n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; conforme, dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen., Sez. 4, sent. n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012).
2.2. Si è successivamente osservato, sempre in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, sent. n. 46124 del 08/10/2008, dep. 15/12/2008, Pagliaro, Rv. 4 241997; Sez. 6, sent. n. 11194 del 08/03/2012, dep. 22/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Il provvedimento impugnato appare, sotto tutti i profili di doglianza denunciati, congruo e privo di qualsivoglia vizio logico-giuridico.
3. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. Il Tribunale cautelare ha espressamente dato atto che nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, il giudice per le indagini preliminari, pur riportando nel corpo del provvedimento il contenuto della richiesta di misura cautelare, ha provveduto ad inserire in appositi paragrafi, divisi per capi di imputazione, le autonome valutazioni idonee far comprendere l'avvenuta effettuazione del controllo richiesto dal legislatore, con conseguente inesistenza della denunciata piena sovrapponibilità dei due provvedimenti.
3.1. Al cospetto di tale motivazione, il ricorrente, con affermazione aspecifica e totalmente assertiva, ha affermato che il provvedimento si sarebbe limitato a richiamare la richiesta cautelare del pubblico ministero senza fornire alcun contributo qualitativo aggiuntivo e neppure avrebbe dimostrato di aver proceduto ad un esame critico delle argomentazioni poste sostegno della richiesta dell'accusa, senza, comunque, in alcun modo corredare il proprio assunto con il richiamo di dati processuali diretti ad incrinare il contenuto della motivazione contenuta nell'ordinanza impugnata.
3.2. In conformità alla corretta valutazione eseguita dal tribunale cautelare, va chiarito che, in tema di applicazione di una misura cautelare personale, l'onere motivazionale a carico del giudice per le indagini preliminari dell'esposizione e dell'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato, è osservato, per quanto qui rileva, anche quando il giudice cautelare riporti le acquisizioni, frutto delle attività di polizia giudiziaria, e le considerazioni, svolte al riguardo dagli stessi investigatori e dal pubblico ministero, anche mediante il ricorso a stralci della richiesta cautelare o attraverso il rinvio per relationem a detto provvedimento, purché egli necessariamente compia, di volta in volta, per ciascuna contestazione e posizione, un effettivo vaglio del tema di prova 5 cautelare e quindi degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la valenza dimostrativa e la rilevanza ai fini dell'affermazione dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari del caso concreto.
3.3. Pertanto, in tal modo, il giudice cautelare esprime la propria autonoma valutazione in proposito, conformandosi perciò al precetto enunciato dall'articolo 292, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, la cui inosservanza è sanzionata a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio (Sez. 3, sent. n. 840 del 17/12/2015, dep. 12/01/2016, Tinnirello, Rv. 265645).
3.4. Va poi precisato che, anche a seguito delle disposizioni introdotte dalla legge n. 47/2015, cit., deve ritenersi che, nella materia cautelare, non sia vietata, nei limiti in cui era consentita dalla giurisprudenza di legittimità, la motivazione per relationem la quale comunque richiedeva, per la sua ammissibilità, che il giudice fornisse la dimostrazione di aver preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le avesse meditate e ritenute coerenti con la sua decisione, oltre alla necessità che l'atto di riferimento, quando non fosse allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, fosse conosciuto dall'interessato o comunque a lui ostensibile, quanto meno al momento dell'esercizio delle facoltà difensive e che il rinvio investisse un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risultasse congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione (Sez. U, sent. n. 17 del 21/06/2000, dep. 21/09/2000, Primavera, Rv. 216664).
3.5. Nel caso di specie, il giudice per le indagini preliminari ha vagliato autonomamente la domanda cautelare scrutinando che - soltantospecificamente la posizione del ricorrente, apoditticamente - si è lamentato del contrario, posto che gli elementi di prova a sostegno della domanda cautelare sono stati compiutamente commentati, con riferimento sia alla gravità indiziaria che alle esigenze cautelari, in relazione a tutte le posizioni esaminate ed in relazione ad ogni singola imputazione provvisoria.
4. Manifestamente infondati sono sia il secondo che il terzo motivo di ricorso, trattabili congiuntamente per identità di censura. 6 4.1. Gli indizi fondanti l'applicazione di una misura cautelare, oltre a corrispondere a dati di fatto certi, devono essere come nella - fattispecie gravi, precisi e concordanti, secondo l'esplicito dettato - dell'art. 192 cod. proc. pen., comma 2, che subordina alla presenza di questi tre concorrenti requisiti l'equiparazione della prova critica o indiretta alla prova rappresentativa o storica o diretta: con la conseguenza che, in mancanza anche di uno solo di essi, gli indizi non possono assurgere al rango di vera e propria prova idonea a fondare la dichiarazione di responsabilità penale.
4.2. Il sindacato di legittimità sul procedimento logico che consente di pervenire al giudizio di attribuzione del fatto con l'utilizzazione di criteri di inferenza, o massime di esperienza, è diretto a verificare se il giudice di merito abbia indicato le ragioni del suo convincimento e se queste ragioni siano plausibili. E, per giungere a queste conclusioni, è necessario verificare se siano stati rispettati i principi di completezza (se il giudice abbia preso in considerazione tutte le informazioni rilevanti), di correttezza e logicità (se le conclusioni siano coerenti con questo materiale e fondate su corretti criteri di inferenza e su deduzioni logicamente ineccepibili).
4.3. Invero, in tema di processi indiziari, alla Suprema Corte spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi, nonché la verifica sulla correttezza logico- giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, ma non un nuovo accertamento, nel senso della ripetizione dell'esperienza conoscitiva del giudice del merito (cfr., Sez. 5, sent. n. 602 del 14/11/2013, dep. 09/01/2014, Ungureanu, Rv. 258677).
4.4. Ne discende che l'esame della gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità è semplicemente controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri dettati in materia di valutazione delle prove dall'art. 192 cod. proc. pen., controllo seguito con il ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale (Sez. 6, sent. n. 20474 del 15/11/2002, dep. 08/05/2003, Caracciolo, Rv. 225245; Sez. 1, sent. n. 42993 del 25/09/2008, dep. 18/11/2008, Pipa, Rv. 241826).
4.5. Alla luce di queste premesse, il motivo di ricorso proposto deve 7 ritenersi inammissibile, poiché contesta l'esistenza di un apparato giustificativo della decisione in punto di univocità degli indizi, laddove invece l'ordinanza impugnata dà conto delle ragioni per cui ha ritenuto assistita da gravità indiziaria sia la realizzazione dei fatti di reato in contestazione sia la loro riferibilità all'odierno indagato, attesa l'univocità e la concludenza dei contenuti delle conversazioni intercettate, di cui il giudicante non si è limitato a riportarne il testo ma ne ha svolto una lettura ragionata evidenziandone i tratti di decisività ai fini del giudizio cautelare.
5. Manifestamente infondato, oltre che evocativo di generiche censure in fatto non consentite in sede di legittimità, è il quarto motivo di ricorso. Ferme e richiamate le valutazioni svolte in via generale nel precedente paragrafo 4. (e relativi sottopragrafi) del considerato in diritto, rileva il Collegio come si sia in presenza di motivazione che non rivela né incongruità né manifesta illogicità; di contro, il motivo di ricorso "attacca", peraltro in modo del tutto generico, una pretesa inadeguatezza delle conclusioni assunte in presenza di un quadro probatorio ritenuto insufficiente, finendo con il sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire agli elementi indiziari esistenti. Le valutazioni che sollecita il ricorrente entrano nell'alveo dei vizi non sussumibili in quelli della mancanza di motivazione, della sua manifesta illogicità e della sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione valutativa e, come tali, risultano non deducibili in sede di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 6, sent. n. 13809 del 17/03/2015, dep. 31/03/2015, O., Rv. 262965).
6. Manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso. Va innanzitutto evidenziato come, con riferimento all'addotta insufficienza delle sole modalità di realizzazione dei fatti in contestazione ai fini del giudizio sul concreto pericolo di recidivazione alla stregua delle previsioni normative introdotte con la I. n. 47/2015, la motivazione del provvedimento impugnato appaia del tutto coerente.
6.1. Come è noto, gli articoli 1 e 2 della legge n. 47/2015 hanno 0 8 0 modificato l'art. 274 del codice di procedura penale con un duplice e "simmetrico" intervento sulle lettere b (pericolo di fuga) e c (pericolo di commissione di gravi delitti o di delitti della stessa specie), certamente ispirato dall'intento di condizionare l'applicazione delle misure cautelari ad una più rigorosa e stringente valutazione delle predette esigenze. -La "simmetria" - va ricordato riguarda, in primo luogo, il fatto che, per effetto della novella, è necessaria la sussistenza di un pericolo non più solo "concreto", ma anche "attuale" sia quanto all'esigenza di cui alla lett. b), sia quanto a quella di cui alla lett. c) dell'art. 274. 6.2. Con riferimento al pericolo di reiterazione, la Suprema Corte, in varie occasioni, aveva affermato che, "ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta delitti della stessa specie, il requisito della concretezza non si identifica con quello dell'attualità, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, ma con quello dell'esistenza di elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede, e cioè che offendano lo stesso bene giuridico" (così, ad es., Sez. 6, sent. n. 28618 del 05/04/2013, dep. 03/07/2013, Pmt. in proc. Vignali, Rv. 255857; in senso analogo, Sez. 4, sent. n. 18851 del 10/04/2012, dep. 16/05/2012, PM, PO e Schettino, Rv. 253864; Sez. 1, sent. n. 25214 del 03/06/2009, dep. 17/06/2009, Pallucchini, Rv. 244829). laIn buona sostanza, la giurisprudenza aveva correlato configurabilità del pericolo di reiterazione di cui alla lett. c dell'art. 274 cod. proc. pen. "alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che esistano elementi "concreti" (cioè non meramente congetturali)" idonei a consentire una prognosi di commissione di ulteriori delitti analoghi (così, Sez. 5, sent. n. 24051 del 11/05/2014, dep. 09/06/2014, Lorenzini e altro, Rv. 260143).
6.3. In tale prospettiva, si era anche sostenuto che la concretezza del pericolo in questione "può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto la stessa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia 6 risalente nel tempo" (cfr., Sez. 3, sent. n. 3661 del 17/12/2013, dep. 27/01/2014, Tripicchio e altri, Rv. 258053; nello stesso senso, Sez. 5, sent. n. 45950 del 16/11/2005, dep. 19/12/2005, Salucci, Rv. 233222).
6.4. L'intervento simmetricamente effettuato, dagli artt. 1 e 2 della legge n. 47/2015, sulle disposizioni di cui alle lett. b) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen., è consistito nell'inserimento della seguente proposizione conclusiva: "le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede" (nella lett. c, si precisa che tale preclusione valutativa opera "anche in relazione alla personalità dell'imputato").
6.5. La nuova previsione normativa lascia pertanto chiaramente intendere la necessità di superare l'indirizzo interpretativo secondo cui gli elementi apprezzabili per la configurabilità del pericolo di reiterazione "possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, giacché la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi dai criteri oggettivi e dettagliati stabiliti dall'art. 133 cod. pen. tra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto reato" (Sez. 2, sent. n. 51843 del 16/10/2013, dep. 30/12/2013, Caterino e altri, Rv. 258070; in senso analogo, cfr., tra le altre, Sez. 4, sent. n. 11179 del 09/01/2005, dep. 22/03/2005, Miranda e altri, Rv. 231583; nel senso invece della impossibilità di valutare la personalità dell'imputato unicamente in base alle modalità e circostanze del fatto, v. Sez. 4, sent. n. 37566 del 01/04/2004, dep. 23/09/2004, Albanese, Rv. 229141).
6.6. Ne consegue che, in relazione alla valutazione del pericolo di reiterazione, si rende ormai imprescindibile un giudizio prognostico basato su dati concreti necessariamente considerati nell'attualità, dal momento che i parametri individuati dalla lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen. ("specifiche modalità e circostanze del fatto"; personalità dell'imputato o indagato "desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali") hanno la specifica funzione di evitare che la valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari possa essere correlata, astrattamente, al solo titolo di reato contestato.
6.7. Fermo quanto precede, la lettura della norma proposta dalla difesa come rilevato dal Tribunale non appare per nulla aderente 10 al dato esegetico che, lungi dal deprivare di specifica concludenza cautelare le modalità del fatto, ne impone la valutazione nella pregnante prospettiva dell'incidenza sulla concretezza del rischio di recidivanza: non v'è dubbio, infatti, che, il legislatore, con il riferimento normativo alla "gravità del titolo di reato per cui si procede", abbia inteso riferirsi alla sola fattispecie incriminatrice astratta contestata nel procedimento, rimanendo del tutto consentita la valutazione in-- per non dire, risultando del tutto doverosa - concreto della gravità della specifica condotta.
6.8. E, in una simile prospettiva, il Tribunale, nella fattispecie, ha valorizzato ampiamente il concreto pericolo di recidivanza esponendo, con congrue ed esaustive argomentazioni, le ragioni giustificative della valutazione sull'immutato quadro cautelare anche con riferimento all'attualità delle esigenze. Invero, il requisito della attualità, non può certo essere equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare. -L'ordinanza impugnata come già si è avuto modo di rilevare - ha pienamente osservato i criteri direttivi ora indicati, perché in essa la valutazione è stata eseguita richiamando la valorizzazione, già dal giudice per le indagini preliminari compiuta in relazione al parametro dell'attualità, di un complesso di emergenze coerentemente rappresentate, in particolare, dall'analisi delle specifiche modalità di realizzazione delle numerose e reiterate condotte delittuose e dai comportamenti successivi ai fatti, oltre che dalla disamina del peculiare contesto in cui i reati sono maturati ed hanno prodotto i loro effetti, alla luce della "qualificata" personalità delinquenziale palesata dal ricorrente: elementi tutti capaci di "neutralizzare" la risalenza delle condotte di reato e di rendere concreto ed attuale il pericolo di recidivanza. Corrette devono ritenersi, pertanto, le considerazioni espresse dal Tribunale circa il profilo della perdurante attualità delle esigenze 11 . cautelari.
7. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.500,00. Si provveda ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Si provveda ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 14.4.2016 : Il Consigliere estensore Presidente Dott. Andrea Pellegrino Dott. Giacomo Fumu Andrey i DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 5 MAG. 2016 IL CANCELLIER DIC A E R P Claudia Pianelli O N S 11 12 2