a) dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale»;
b) dopo le parole: «non inferiore nel massimo a cinque anni» sono aggiunte le seguenti: «nonche' per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all' articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 , e successive modificazioni»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalita' dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravita' del titolo di reato per cui si procede».