Sentenza 16 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 25, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., costituiva già prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura.
Commentario • 1
- 1. Avvocato truffa cliente e investe in un ristorante: autoriciclaggio (Cass. 36522/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 settembre 2019
Le legge limita la non punibilità dei casi di autoriciclaggio ai soli casi in cui i beni proventi del delitto restino cristallizzati, attraverso la mera utilizzazione o il godimento personale, nella disponibilità dell'agente del reato presupposto, perchè solo in tale modo si può realizzare quell'effetto di "sterilizzazione" che impedisce, pena la sanzione penale, la re-immissione nel legale circuito economico. La non punibilità in caso di mera utilizzazione e godimento personale dei beni provento del delitto presupposto nel il reato di autoriciclaggio trova una sua logica e coerente spiegazione nel divieto del ne bis in idem sostanziale (punizione di due volte per lo stesso fatto) ma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2016, n. 9894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9894 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2016 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento