Sentenza 14 aprile 2016
Massime • 1
In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare.
Commentario • 1
- 1. Requisito di attualità del pericolo di reiterazione del reatoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 14 febbraio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2016, n. 25130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25130 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2016 |
Testo completo
S 25 1 30/ 1 6 30 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Seconda Sezione penale composta da dott. Giacomo Fumu Presidente Sentenza n. 710 dott. Giovana Verga dott. Andrea Pellegrino C.C. 14/4/2016 dott. Lucia Aielli Consigliere rel. R.G.N. 9/16 53411/216 dott. Cosimo D'Arrigo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PE ND nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari del 26/1/2016 ; visti gli atti, l' ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Lucia Aielli;
udite le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26/1/2016 il Tribunale di Bari, quale giudice d'appello, in parziale accoglimento del ricorso del P.M. avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Foggia del 24/6/2015 che aveva revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei confronti di diversi indagati, tra i quali il PE, per il reato di truffa aggravata, applicava nei confronti dell'indagato la misura 1 A cautelare interdittiva della sospensione dall'attività lavorativa, ravvisando i gravi indizi di colpevolezza nell'ordinanza annullata dal Riesame, ma passata in giudicato quanto al PE, non impugnante in quella sede, ed esigenze cautelari specificamente illustrate .
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'indagato tramite il difensore di fiducia il quale evidenzia che l'ordinanza del Tribunale è carente di motivazione avuto riguardo al profilo della gravità indiziaria, non ravvisandosi giudicato cautelare, come sostenuto dal Tribunale, posto che il PE aveva beneficiato dell'annullamento del Tribunale del Riesame pur non essendo impugnante e per carenza di esigenze cautelari, non più sussistenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2. Il Tribunale di Bari nel motivare il provvedimento cautelare, ritiene sussistente il profilo della gravità indiziaria ricavandolo dal provvedimento cautelare, originariamente emesso dal GIP, costituente, a suo avviso, "cosa giudicata" per l'odierno ricorrente in quanto, all'epoca, non impugnante e ravvisa le esigenze cautelari in ragione del ripetitività delle condotte della ricollocazione degli indagati, tra i quali il ricorrente, nel posto di lavoro con conseguente concreta possibilità di reiterazione del reato . Nel motivare il provvedimento interdittivo tuttavia il Tribunale del Riesame se da un lato rileva che il requisito della gravità indiziaria è definitivamente accertato per effetto della mancata impugnazione del PE, a nulla rilevando nei suoi confronti il travolgimento dell'ordinanza genetica per vizio di motivazione del GIP, atteso che il provvedimento nei suoi confronti era rimasto incontestato, dall'altro non si avvede che il vizio originariamente rilevato dal Tribunale del riesame che aveva travolto l'ordinanza genetica del GIP, era un vizio strutturale dovuto ad omessa motivazione, sicché non può escludersi che tale travolgimento dell'originario titolo, possa riflettersi anche sull'attuale indagato seppure non impugnante. Ebbene il Tribunale del riesame nel motivare la persistenza delle esigenze cautelari, non dà contezza della entità e della tipologia delle violazioni poste in essere dal PE, e dell'adeguatezza della misura applicata a fronteggiarle, incorrendo nel vizio di omessa motivazione. In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione dell'autonoma valutazione" giudiziale introdotta all'art. 292, comma primo, 2 妫 lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, comporta che la rilevazione dei "gravi indizi di colpevolezza"- da effettuare con valutazione adeguata ancorché non necessitante di una riscrittura autonoma del testo della richiesta del PM - è prioritaria rispetto al vaglio delle esigenze cautelari, di modo che non è legittimo desumere l'esistenza dei primi dall'apprezzamento delle seconde (Sez. 3, n.15094 del 29/01/2016, Rv. 266392). Inoltre il requisito dell' attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare ( Sez. 6, n.3043 del 27/11/2015, rv. . 265618). Nel caso in esame non essendovi alcun apprezzamento in ordine al parametro della gravità indiziaria, semplicemente richiamata, e non potendo ad essa parametrare il giudizio circa la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, deve annullarsi l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari.
p.q.m.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Bari, sezione delle misure cautelari, con integrale trasmissione degli atti per nuovo giudizio. Cosi deciso il 14/4/2016 Il presidente Il consigliere estensore Giacomo Fumu Lucia Aielli tell DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 GIU. 2016 IL REMADI CANCELLIERE Claudia Pianelli 3