Sentenza 19 aprile 2016
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2016, n. 19006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19006 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2016 |
Testo completo
19 006/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/04/2016 Composta da: Sent. n. sez. 543/2016 VINCENZO ROTUNDO -Presidente - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N.10029/2016 ANGELO COSTANZO STEFANO MOGINI ANGELO ZI EM NA GIORDANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MB EP nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 24/12/2015 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
sentite le conclusioni del PG ANTONIO BALSAMO che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il di •sore avv. MICELI Silvio Salvatore;
difensore Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, con ordinanza n.1710/2015 Lib., annullando parzialmente il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Agrigento ha applicato a GI MB la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico ex art. 275-bis cod. proc. pen., disponendo che in mancanza del consenso di MB sia mantenuta la custodia in carcere e che nel caso di indisponibilità dei braccialetti siano eseguiti gli arresti domiciliari.
2. Nel ricorso presentato nell'interesse di MB si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo: a) manifesta illogicità e mera apparenza della motivazione, per travisamento del fatto sul quale si incentra il ragionamento probatorio, in relazione ai gravi indizi per il reato ex art. 319 cod. pen., per avere erroneamente trascurato che la notizia su un 'accesso alle rimanenze' che MB avrebbe - violando i suoi doveri comunicato al commercialista ET, in vista della esecuzione di verifiche fiscali (pagg.
1-6 del ricorso) era già stata anticipata dal suo superiore La Perna (pagg.7-18), mentre MB mantenne doverosa riservatezza sull'accesso del luglio 2013; b) violazione o falsa applicazione dell'art. 319 cod. pen. nella qualificazione delle condotte, mancando nel provvedimento una corretta individuazione degli atti contrari all'ufficio ex art. 319 cod. pen. e profilandosi semmai - per la recezione della documentazione relativa ai rimborsi richiamata nel capo A - una fattispecie ex art. 318 cod. pen.; c) motivazione apparente, nell'applicazione degli artt. 110 e 640 cod. pen., perchè non risulta che MB abbia utilizzato ricevute fiscali idonee a rappresentare falsamente quanto necessario per richiedere rimborso di pasti (pagg.19-20); d) erronea applicazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 319 cod. pen;
per avere fallacemente desunto dalla consuetudine con ET una estensione di condotte illecite ulteriore rispetto a quelle contestate;
e) motivazione apparente, in relazione dell'art. 275, commi 1, 2, 2-bis e 3 cod. proc. pen. con l'applicazione degli arresti domiciliari per "spezzare i legami con la rete di funzionari compiacenti che gli hanno permesso di perpetrare gli illeciti". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché deduce "travisamento del fatto sul quale si incentra il ragionamento probatorio" prospettando una diversa interpretazione degli elementi di valutazione nei termini sopra richiamati 2 1 sub 2.1.. Le modifiche introdotte dall'art.8 della legge 20 febbraio 2006, n.46 non hanno mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane un giudizio di legittimità. Ne consegue che gli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" menzionati dall'art.606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardano soltanto l'eventuale "travisamento della prova" che si configura quando il giudice del merito ha utilizzato una prova inesistente o ha presupposto come esistente una prova mai assunta su fatti decisivi, che - se convenientemente valutati in relazione all'intero contesto probatorio - avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata: in questo caso, infatti, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito, ma di verificare se essi esistano, Invece, non è ammesso dedurre un "travisamento del fatto", perché questo condurrebbe a una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella del giudice di merito (Cass.pen.: Sez.4, n.4675 del 17/05/2006, dep.2007, Rv.235656; Sez.4, n.35683 del 10/07/2007, Rv.237652; Sez.5, n.30440 del 22/06/2006, Rv.234603). Nel caso in esame viene contestata proprio la valutazione da parte del giudice, del significato complessivo degli elementi probatori.
2. In relazione al secondo motivo di ricorso, deve registrarsi che il provvedimento impugnato ha compiutamente individuato gli atti contrari al dovere di ufficio: l'avere fornito informazioni riservate sulla esecuzione di verifiche fiscali peraltro in specifico contrasto con la circolare della Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2001 n.64/E, sicché corretta risulta la qualificazione delle condotte ex art. 319 cod. pen. e non ex art. 318 cod. pen.
3. In relazione al terzo motivo di ricorso, deve osservarsi che il fatto che non risulti che MB abbia utilizzato le ricevute fiscali idonee a rappresentare falsamente quanto necessario per richiedere rimborso di pasti non rileva perché il conseguimento della utilità non è necessario per integrare la fattispecie ex art. 640, comma 2, cod. pen., infatti la condotta può consistere nel procurare a altri un ingiusto profitto e nel ricorso non sono sviluppare argomentazioni per contrastare quanto affermato nell'ordinanza (pag. 5), ossia che le ricevute false erano redatte su specifica richiesta di MB e poi da lui smistate a altri dipendenti della pubblica amministrazione.
4. Dalla reiezione dei primi due motivi di ricorso deriva quella del quarto motivo di ricorso sopra richiamato sub 2.d. 3 5. Il quinto motivo di ricorso è fondato. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari fondandole sulla "consuetudine di rapporti illeciti" con altri pubblici funzionari e sul rischio che MB, "se lasciato del tutto libero", possa adoperarsi per influire su altri dipendenti della P.A. per ostacolare le ulteriori ricerche di riscontri da parte della p.g." . Trattasi, in effetti di motivazioni generiche, soprattutto con riferimento alla necessaria specificazione del requisito della attualità delle esigenze cautelari: l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti sia non solo concreto, ma anche attuale. Ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche prevedere necessario p ans e sjavaltamenteuptone che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti (Sez. 6, n. 1406 del 02/12/2015; Rv. 265916; Sez.3, n.37087 del 19/05/2015, Rv.264688). Questa valutazione va effettuata anche tenendo conto, fra l'altro, del tempo trascorso fra i fatti addebitati e la applicazione della misura, del rapporto fra la tipologia alla quale appartiene il reato contestato e il contesto in cui possono svilupparsi le possibilità di azione dell'imputato, dello stadio in cui si trovano le indagini preliminari e articolata in relazione alla gradazione delle misure cautelari applicabili.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 19/04/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Vinceuss Rounds Angelo Costanzo Vincenzo Rotundo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 6 MAG 2016 : IL - A M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U H S TE Piera Esposito O R N CO E 4