Sentenza 31 marzo 2016
Massime • 1
In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare. (Fattispecie in tema di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991, in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del tribunale che aveva ritenuto sussistere il pericolo di recidiva valorizzando i collegamenti tenuti dall'imputato con esponenti di spicco di determinate cosche mafiose, collegamenti che, non elidendosi facilmente, rendono particolarmente intense le esigenze cautelari).
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Le legge limita la non punibilità dei casi di autoriciclaggio ai soli casi in cui i beni proventi del delitto restino cristallizzati, attraverso la mera utilizzazione o il godimento personale, nella disponibilità dell'agente del reato presupposto, perchè solo in tale modo si può realizzare quell'effetto di "sterilizzazione" che impedisce, pena la sanzione penale, la re-immissione nel legale circuito economico. La non punibilità in caso di mera utilizzazione e godimento personale dei beni provento del delitto presupposto nel il reato di autoriciclaggio trova una sua logica e coerente spiegazione nel divieto del ne bis in idem sostanziale (punizione di due volte per lo stesso fatto) ma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2016, n. 26093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26093 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2016 |
Testo completo
26 0 9 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 31/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MATILDE CAMMINO - Presidente - SENTENZA N. 609 - Consigliere - Dott. MIRELLA CERVADORO -Rel. Consigliere - N. 6197/2016 REGISTRO GENERALE Dott. STEFANO FILIPPINI - Consigliere - Dott. GIOVANNI ARIOLLI - Consigliere - Dott. COSIMO D'ARRIGO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE SC N. IL 15/09/1984 avverso l'ordinanza n. 1508/2015 TRIB. LIBERTA' di PALERMO, del 27/11/2015 deANO FILIPPINI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO FILIPPINI;
ha lette/sentite le conclusioni del PG Dott. (~ concluss Jane n'uudo омниllamento l'on Jere pendlite d 6-dell' ordinance im/quare, обе cacia della misure e scarcerazioneхол 13 вебсибо что жебе е F C. elle coucherioni de Pę zéjectenston Udit i difensor Avv.; Rouzindo Dr M'ARCO che si è deľ око стобо من quatione alle SS. UU. ой любім і чісоко in mhordine he chueso zimetiere la RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 27-30 novembre 2015 il Tribunale del riesame di Palermo respingeva l'istanza ex art. 309 c.p.p. proposta nell'interesse di NE AN avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso Tribunale in data 19.10.2015 che disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del predetto in relazione al reato di estorsione aggravata dall'art. 7 della legge n. 203/1991. 2. Contro la suddetta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 606, 1° comma, lett. B) e C) c.p.p. con riferimento agli artt. 125 comma 3 c.p.p. e 275 comma 3 bis c.p.p. e violazione dell'obbligo di motivazione a tale proposito. In- vero, il provvedimento gravato non recherebbe motivazione in ordine alle specifiche ragioni per le quali si ritiene inidonea nel caso concreto la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275 bis, c.p.p. . 2) violazione dell'art. 606, 1° comma, lett. C) c.p.p. con riferimento all'art. 292 comma 2 let- tera C, c.p.p. e nullità dell'ordinanza per mancanza di autonoma valutazione circa il tempo trascorso dalla data di commissione del reato e sulla attualità delle esigenze cautelari. 3) violazione dell'art. 606, 1° comma, lett. C) c.p.p. con riferimento all'art. 274 lett. C), c.p.p. in relazione alla esigenza cautelare del pericolo di reiterazione, desunto solo in relazione alla gravità dei fatti. 4) violazione dell'art. 606, 1° comma, lett. C c.p.p. con riferimento all'art. 309 c.p.p. poichè la decisione del riesame, assunta all'udienza del 27.11.2015, è stata depositata, quanto al di- spositivo, in data 30.11.2015 e, quanto alla motivazione, il 30.12.2015, così violando il termi- ne dei 30 giorni previsto dall'art. 309 c.p.p. 5) violazione dell'art. 606, 1° comma, lett. B) e C) c.p.p. con riferimento agli artt. 297 com- ma 3 c.p.p., 81 cpv., 416 bis e 110 c.p., 12 lett. be 125 comma 3 c.p.p. ; in particolare, l'or- dinanza impugnata ha escluso l'applicabilità del beneficio della continuazione perchè ha confu- so l'istituto del reato associativo con il concorso di persone nel reato, mentre l'estorsione di causa è stata compiuta nel periodo per il quale vi è stata condanna di primo grado per il reato associativo;
inoltre l'ordinanza di causa non ha fatto applicazione dell'art. 297 comma 3 c.p.p., con necessità di retrodatare la decorrenza della misura. Sulla base di tali ragioni si insisteva per l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Con memoria depositata il 14 marzo 2016 il difensore dell'indagato ha rappresentato, in rela- zione al quinto motivo di ricorso, che dinanzi alla Corte di appello di Palermo, prima sezione penale, è in corso un processo che ha ad oggetto i fatti di cui ai capi di imputazione che si ri- tengono connessi a quello di cui all'ordinanza impugnata;
in tale giudizio lo stesso Procuratore Generale ha avuto modo di affermare la sussistenza di tale connessione. Con la citata memoria, in riferimento specifico a quanto indicato nel secondo motivo di ricorso a proposito del requisito della attualità delle esigenze cautelari, si producono estratti dell'ordinanza di custodia cautelare (pagg. 631 - 633). All'udienza del 31 marzo 2016 le parti concludevano come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. In relazione al primo motivo, va osservato che questa Corte ha già avuto modo di sottoline- are come la previsione di cui all'art. 275 bis cod. proc. pen., che consente al giudice di prescri- vere, con gli arresti domiciliari, l'adozione del c.d. "braccialetto elettronico" non ha introdotto una nuova misura coercitiva, ma solo una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare personale (Sez. 5, n. 40680 del 19/06/2012, Rv. 253716). Nello stesso senso, da ultimo, sono intervenute le SS.UU. della cassazione che, con sentenza n. 20769 del 2016, hanno affermato che il mezzo tecnico in parola costituisce un nuovo strumento di controllo (come suggerisce la stessa rubrica dell'art. 275 bis) applicabile, nei casi in cui sia previsto dal legislatore, alle mi- sure esistenti. Non una misura "nuova", quindi, ma una modalità nuova di applicazione di alcu- ne delle misure preesistenti (per quello che qui interessa, quella degli arresti domiciliari) ma che, tuttavia, all'indomani dell'introduzione dell'istituto, ove non si sia al cospetto di una ipo- tesi di presunzione assoluta di adeguatezza (ormai limitata, a seguito delle molte declaratorie di illegittimità costituzionale, agli artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen.), rende sempre neces- saria, in sede di applicazione di una misura cautelare personale, una esplicita motivazione sulla inidoneità degli arresti domiciliari controllati. Nella specie, a proposito della intensità specifica dei pericula in libertate, ravvisati sia sotto il profilo delle esigenze istruttorie, sia sotto quello della reiterazione del reato, i giudici del gra- vame cautelare hanno puntualmente messo in evidenza la concretezza e l'attualità del pericolo di recidiva e per la genuinità delle acquisizioni istruttorie, alla luce dei collegamenti dell'indagato con esponenti di spicco delle cosche operanti in Palermo e Bagheria, aventi con- trollo del territorio e capacità di intimidazione e coartazione della volontà delle vittime, che debbono anche riferire in dibattimento o in incidente probatorio;
legami che non si elidono fa- cilmente e rendono particolarmente intense le esigenze cautelari, da ravvisare anche alla luce delle caratteristiche e natura dei fatti commessi, realizzati con modalità "seriali" e denotative di specifica "professionalità". Dunque, un quadro di pericolosità che, all'evidenza, non può essere controllato attraverso misure cautelari meno contenitive. Quanto alla idoneità della motivazione sul punto, deve ricordarsi che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudi- cante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applica- zione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da in- sormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazio- ni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (in- dicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. (Cass. Sez. 1, sent. n. 41738 del 19/10/2011, dep. 15/11/2011, Rv. 251516). Ciò posto, pare evidente che, nel caso in esame, la motivazione offerta rispetto la inidoneità di misure meno afflittive sia congrua e logicamente ineccepibile.
2. Anche il secondo motivo di ricorso risulta infondato. Come accennato, il ricorrente lamenta vizio di legge per l'omessa valutazione, da parte del giudice del riesame, del profilo del tempo trascorso dai fatti e dunque della attualità delle esigenze cautelari, aspetto, quest'ultimo, che difetterebbe nella fattispecie dal momento che le condotte ascritte risalgono al dicembre del 2012, dunque a circa tre anni addietro, e che l'art. 292, secondo comma, lett. C) c.p.p. e- spressamente richiede l'attualità delle esigenze cautelari. Osserva il collegio, in primo luogo, che l'attualità del pericolo di reiterazione, di cui all'art. 274 c.p.p., è concetto differente da quello di attualità delle condotte criminose per cui si procede;
solo il primo è richiesto dalla legge, non il secondo. Dunque, secondo l'orientamento di legittimità che si condivide, il requisito dell'attualità del pe- ricolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la poten- zialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chia- mata a realizzare (cfr. sez. 6, Sentenza n. 3043 del 27/11/2015, Rv. 265618). Così corretta- mente inteso il profilo dell'attualità in parola, con particolare riferimento a fatti commessi con le modalità o in contesti mafiosi, pare evidente che giudice del riesame, come indicato al punto che precede, abbia adeguatamente indicato l'attualità del pericolo di reiterazione, specie in considerazione dei collegamenti dell'indagato con esponenti di spicco delle cosche operanti in Palermo e Bagheria, aventi capacità di intimidazione e coartazione della volontà delle vitti- me;
legami che non si elidono facilmente e rendono particolarmente intense le esigenze caute- lari.
3. Anche il terzo motivo di ricorso risulta infondato per le medesime ragioni appena esposte. Ad avviso del ricorrente il giudice del riesame non ha esaminato adeguatamente il profilo del rischio di reiterazione ma, a ben vedere, trattasi del medesimo profilo già esaminato a proposi- to della doglianza inerente l'attualità dei pericula libertatis, avendo il collegio del riesame so- stanzialmente fondato il provvedimento gravato, oltre che sulla gravità dei fatti, principalmen- te sull'inserimento dell'indagato nel contesto mafioso, evidenziato anche dalla ritenuta sussi- stenza dei gravi indizi relativi alla contestata aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991 ed ha motivatamente escluso che sussistessero elementi per vincere la presunzione relativa all'ade- guatezza della misura carceraria.
4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 309, comma 10 c.p.p.. La deduzione difensiva non convince. E' noto che ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame. E' noto altresì che ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 11 legge 47 del 2015, se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tri- bunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia. D'altro canto la norma stabilisce che l'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancel- leria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia parti- colarmente complessa, ipotesi nella quale il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, non eccedente il quarantacinquesimo giorno dal quello della decisione. Viene in tal modo delineato un sistema bifasico che prevede dapprima un termine per la deci- sione, rappresentata dal dispositivo, e poi uno specifico termine per il deposito dell'ordinanza. Nel caso di specie il Tribunale ha depositato il dispositivo il giorno 30 novembre 2015, facendo riferimento, nel testo dello stesso, ad una decisione presa il 27 novembre 2015 a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del medesimo 27 novembre 2015. La motivazione è stata poi depositata il 30 dicembre 2015 . Orbene, l'assunto del ricorrente, secondo il quale deve aversi riguardo alla data della decisione, a prescindere dal deposito in cancelleria del dispositivo, non può condividersi. Ed invero in tal senso appare dirimente il consolidato orientamento secondo il quale, in assenza di un formale deposito, non esiste alcuna decisione, la quale deve uscire dalla disponibilità del giudice ed es- sere esteriorizzata con modalità tali da conferirle certezza legale. Ciò vale per ogni tipo di decisione e non può a tal fine darsi rilievo al fatto che l'art. 309, com- ma 10, cod. proc. pen., parli della "decisione" senza ulteriori specificazioni. Vuol dirsi cioè che la decisione in tanto è riconoscibile e produttiva di effetti giuridicamente apprezzabili, in quanto sia formalizzata e resa conoscibile, uscendo dalla disponibilità del giudice. Del resto, diversamente opinando, dovrebbe giungersi ad escludere il vano decorso del primo termine di dieci giorni, previsto per la decisione, semplicemente indicandosi, in un dispositivo depositato dopo il decimo giorno, una data di decisione anteriore alla scadenza di quel termine, il che non potrebbe in alcun modo accogliersi. Ma nel contempo tale considerazione deve valere anche per l'ipotesi opposta, nel senso che non possa darsi rilievo ad una qualsiasi data di decisione, prima del formale deposito, idoneo a conferirle il crisma della certezza. D'altro canto proprio nel dispositivo, debitamente formalizzato e depositato, deve indicarsi il più lungo termine per il deposito della motivazione, correlato alla complessità della vicenda, il che vale a confermare il rilievo essenziale di quel primo deposito. Né appare ragionevole individuare la "decisione" di cui si discute in un quid (il dispositivo non depositato) che costituisce ancora un atto interno al collegio decidente, che non esiste nel mondo fenomenico sin tanto che non è portato a legale esistenza con il deposito. Si consideri infatti come appaia indubitabile che la formalizzazione del dispositivo costituisce un atto a for- mazione complessa, rispetto al quale interagiscono più soggetti, comportando, oltre agli atti di competenza del collegio decidente (redazione dello stesso e sottoscrizione da parte del presi- dente del collegio) un successivo deposito in cancelleria, incombente quest'ultimo che, neces- sariamente, richiede anche la presenza in servizio del funzionario amministrativo abilitato e la disponibilità della relativa struttura organizzativa;
irragionevole appare dunque l'opzione er- meneutica che faccia derivare automaticamente la decorrenza di un termine dalla semplice as- sunzione di una decisione, a prescindere dalla effettiva formalizzazione della stessa, che ben potrebbe astrattamente tardare o mancare (ferme restando, ovviamente, le conseguenze del- la violazione del termine di dieci giorni di cui al comma 9 dell'art. 310 cod. proc. pen.) per e- venienze anche del tutto imprevedibili e non direttamente controllabili da parte del collegio de- cidente. Da ciò discende che anche nel sistema delineato dalla novella occorre il deposito del dispositivo entro 10 giorni e poi il deposito dell'ordinanza recante la motivazione entro il termine di trenta giorni da quel primo deposito. In concreto l'ordinanza di causa risulta tempestivamente depositata il 30 dicembre 2015, a fronte di dispositivo depositato in data 30 novembre 2015 . Del resto, tale opzione ermeneutica, come accennato, appare in linea con i risalenti e consoli- dati orientamenti della Corte di cassazione, secondo i quali, al fine della verifica della tempesti- vità delle decisioni del riesame, occorre avere riguardo alla data in cui la decisione (che, alla luce della novella citata oggi può consistere nel semplice dispositivo) è venuta giuridicamente ad esistere;
occorre tenere presente, cioè, il momento in cui quest'ultimo atto, completo in tut- ti i suoi elementi, è depositato presso la cancelleria del giudice competente, prevedendo tutt'ora l'art. 309, decimo comma, cod. proc. pen., che entro il termine di dieci giorni dalla ri- cezione degli atti deve "intervenire", cioè venire ad esistenza, la decisione sulla richiesta di rie- same. (si vedano in tal senso gli argomenti contenuti in Sez. 2, n. 3584 del 28/07/1994, Rv. 199033 e Sez. 1, n. 5624 del 14/10/1999, Rv. 214702).
5. Manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. in quanto il collegio del riesa- me non avrebbe ravvisato l'evidente sussistenza del vincolo della continuazione tra l'episodio oggetto della presente misura e altra vicenda estorsiva contestata con altra ordinanza cautela- re del 7 maggio 2013. Tuttavia, come noto, la norma in parola prevede (comma 3, ultima parte) che la stessa previ- sione non si applichi relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione. In relazione a tale ulti- mo profilo, dunque, il motivo è generico, posto che non indica specificamente, ad eccezione 8 dei vaghi riferimenti contenuti alla pag. 9 del ricorso, le date e gli elementi di fatto uti, even- tualmente, escludere l'applicabilità della previsione normativa citata. Al contrario, il collegio del riesame ha ampiamente motivato sulle ragioni per le quali, alla data di emissione della ordinanza del 7 maggio 2013, in relazione al Centineo, il pubblico ministero non disponesse degli elementi di accusa relativi al fatto di causa, acquisiti solo a partire dal maggio 2014. 6. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamen- to delle spese processuali. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la ri- messione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter disp.att.c.p.p. Così deciso in Roma il giorno 31marzo 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Pr. Stefano FILIPPINI Dr.ssa Matilde CAMMINO Ме DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 22 GIU. 2018 CANCELLIERE Claudia Pian ੪੦੦