Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2016, n. 26093
CASS
Sentenza 31 marzo 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare. (Fattispecie in tema di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991, in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del tribunale che aveva ritenuto sussistere il pericolo di recidiva valorizzando i collegamenti tenuti dall'imputato con esponenti di spicco di determinate cosche mafiose, collegamenti che, non elidendosi facilmente, rendono particolarmente intense le esigenze cautelari).

Commentari3

  • 1Requisito di attualità del pericolo di reiterazione del reato
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 14 febbraio 2024

  • 2In cosa consiste il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 16 dicembre 2021

    [Riferimento normativo: Cod. proc. pen. art. 274, co. 1, lett. c)] Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto Il Tribunale della libertà di Roma respingeva l'istanza di riesame avanzata avverso una ordinanza del G.I.P. presso il tribunale di Latina che aveva disposto nei confronti della stessa la misura cautelare della sospensione dal pubblico servizio di farmacista per la durata di un anno. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato era proposto ricorso per Cassazione deducendosi inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. …

     Leggi di più…

  • 3Avvocato truffa cliente e investe in un ristorante: autoriciclaggio (Cass. 36522/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 settembre 2019

    Le legge limita la non punibilità dei casi di autoriciclaggio ai soli casi in cui i beni proventi del delitto restino cristallizzati, attraverso la mera utilizzazione o il godimento personale, nella disponibilità dell'agente del reato presupposto, perchè solo in tale modo si può realizzare quell'effetto di "sterilizzazione" che impedisce, pena la sanzione penale, la re-immissione nel legale circuito economico. La non punibilità in caso di mera utilizzazione e godimento personale dei beni provento del delitto presupposto nel il reato di autoriciclaggio trova una sua logica e coerente spiegazione nel divieto del ne bis in idem sostanziale (punizione di due volte per lo stesso fatto) ma …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2016, n. 26093
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26093
Data del deposito : 31 marzo 2016

Testo completo