Sentenza 24 settembre 2015
Massime • 2
In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, la legge 16 aprile 2015, n. 47, introducendo nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, ha evidenziato la necessità che tale aspetto sia specificamente valutato dal giudice emittente la misura, avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidivanza al momento della adozione della misura in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare. (In motivazione, la S.C. ha peraltro precisato che la sussistenza di un onere motivazionale sull'attualità delle esigenze cautelari era già desumibile, nell'assetto normativo previgente, dall'art. 292, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen.).
La misura cautelare personale disposta dal tribunale adito ex art. 310 cod. proc. pen., in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. avverso la revoca della misura precedentemente disposta, costituisce un titolo cautelare autonomo sicché, qualora il provvedimento sia stato emesso in data successiva all'entrata in vigore della legge 16 aprile 2015, n. 47, soggiace - per il principio "tempus regit actum" - alla nuova disciplina introdotta dalla predetta legge.
Commentari • 2
- 1. Ai fini dell’esame delle esigenze cautelari si può prescindere dalla valutazione di altri titoli detentivi?Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 25 novembre 2020
Cass., Sez. II, 11 luglio 2020 (dep. 11 agosto 2020), n. 23807, GALLO Presidente – De SANTIS Relatore – Giordano P.M. (diff.). Cass., Sez. II, 13 luglio 2020 (dep. 11 agosto 2020), n. 23807 – ABSTRACT: la sentenza in commento ritiene che ai fini della valutazione delle esigenze cautelari la sussistenza di altri titoli custodiali sia irrilevante. Ma il vero punctum dolens sembra essere la nozione di “attualità” del periculum libertatis. – ABSTRACT: the ruling in question believes that for the purposes of assessing the precautionary requirements, the existence of other custodial securities is irrelevant. But the real punctum dolens seems to be the notion of “actuality” of the periculum …
Leggi di più… - 2. Quando può ritenersi configurabile la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di condotte criminose di cui all’art. 274, c. 1, lett. c), c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 giugno 2020
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 274, c. 1, lett. c)) Il fatto Il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Riesame, rigettava l'appello cautelare presentato dal Pubblico Ministero e, pertanto, veniva confermata l'impugnata decisione del GIP presso il medesimo ufficio giudiziario con la quale era stata negata l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere richiesta dalla pubblica accusa. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria deducendo il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2015, n. 43083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43083 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2015 |
Testo completo
4308 3/ 15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente- Sent. n. sez. 1295 Dott. Aniello NAPPI Dott. Silvana de BERARDINIS - Consigliere - CC 24/9/2015 - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI Dott. Roberto AMATORE - Consigliere - R.G.N. 30319/2015 Dott. Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: AI NZ, nato a [...], il [...]; avverso l'ordinanza del 25/6/2015 del Tribunale di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Felicetta Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina, in parziale accoglimento dell'appello del pubblico ministero e a seguito di annullamento da parte di questa Corte del precedente provvedimento con cui l'impugnazione era stata dichiarata inammissibile, ha applicato a AI NZ la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. per il reato di rissa aggravata.
2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deduce violazione di legge per non aver il Tribunale, anche alla luce delle modifiche apportate all'art. 274 lett. c) c.p.p. dalla 1. n. 47/2015, valutato l'effettiva attualità del ritenuto pericolo di recidivanza del AI, invero insussistente atteso che i fatti per cui si procede e per cui già è intervenuta condanna in primo grado - risalgono all'aprile del 2014 e che, successivamente al provvedimento - poi appellato dal pubblico ministero - con cui era stata disposta la cessazione della misura custodiale originariamente applicata, l'imputato, sebbene non più cautelato, non ha tenuto comportamenti in qualche modo sintomatici del suddetto pericolo, invero dedotto dai giudici del merito esclusivamente dalla gravità del titolo di reato in contestazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato.
2. Preliminarmente è necessario ripercorrere sinteticamente la vicenda cautelare che ha interessato il ricorrente.
2.1 Il AI, insieme ad altre due persone, venne arrestato nella flagranza del reato di rissa aggravata e all'esito dell'udienza di convalida gli venne applicata la misura degli arresti domiciliari.
2.2 In costanza di esecuzione della misura l'imputato, all'esito del giudizio di primo grado celebrato con rito abbreviato, è stato successivamente condannato alla pena di mesi dieci di reclusione per lo stesso reato. Con la sentenza di condanna il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ne ha però disposto la liberazione ai sensi del secondo comma dell'art. 532 c.p.p. sulla base dell'erroneo presupposto che gli fosse stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio di cui aveva invece usufruito soltanto uno dei suoi coimputati.
2.3 Il provvedimento di liberazione stato conseguentemente appellato ai sensi dell'art. 310 c.p.p. dal pubblico ministero e con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Messina ha riconosciuto l'evidenziata erroneità della decisione del giudice della cognizione e, sulla base della ritenuta persistenza delle esigenze cautelari, ha provveduto a disporre nuovamente una misura cautelare, peraltro sostituendo quella custodiale originariamente applicata con quella dell'obbligo di presentazione alla p.g. in forza di una rinnovata valutazione in punto di adeguatezza e proporzionalità condotta alla luce dell'entità della pena in concreto inflitta all'esito del giudizio di primo grado.
3. La prima e pregiudiziale questione posta con il ricorso riguarda l'applicabilità al caso di specie delle modifiche operate dalla I. n. 47/2015 alla lett. c) dell'art. 274 c.p.p.
3.1 Oggetto di censura è infatti l'omessa valutazione da parte del Tribunale dell'attualità del riconosciuto pericolo di recidivanza, requisito quest'ultimo espressamente introdotto dalla citata novella nel tessuto normativo al fine di precisare le condizioni normative che concorrono a definire il concetto di pericolo di reiterazione del reato. Non di meno il provvedimento impugnato - sempre secondo il ricorrente avrebbe contravvenuto al divieto di desumere la pericolosità dell'imputato esclusivamente dalla gravità del titolo del reato presupposto dell'intervento cautelare, divieto analogamente inserito dalla novella richiamata nell'ultimo periodo della menzionata lett. c) dell'art. 274. 3.2 In proposito deve ritenersi che le citate modifiche apportate dalla I. n. 47/2015 trovino applicazione nel caso di specie. Infatti il provvedimento con il quale il Tribunale dispone una misura cautelare a seguito dell'appello del pubblico ministero costituisce indubbiamente un autonomo titolo cautelare, anche quando l'impugnazione non abbia avuto ad oggetto un provvedimento di rigetto della richiesta cautelare, bensì - com'è in questo caso l'illegittimità della revoca a qualsiasi titolo effettuata di una misura in precedenza disposta.
3.3 Poichè la decisione impugnata è stata adottata il 25 giugno 2015 e quindi successivamente all'entrata in vigore della novella (avvenuta il precedente 8 maggio), in ogni caso, in forza del principio tempus regit actum, gravava dunque sul Tribunale di Messina sia l'onere di motivare in ordine all'effettiva attualità del pericolo di recidivanza, che il divieto di dedurre lo stesso pericolo esclusivamente dalla ritenuta gravità del titolo di reato contestato al AI.
4. Il provvedimento impugnato ha motivato in punto di esigenze cautelari evocando formalmente il giudicato cautelare che si sarebbe formato in proposito e rilevando la mancata allegazione da parte della difesa di elementi idonei a superare la valutazione in merito effettuata nell'originario incidente cautelare. Affermazione questa che non può essere condivisa, attesa la già ricordata autonomia della decisione adottata dal giudice dell'appello cautelare, nonchè il carattere di novità che assume la sopravvenienza legislativa e la conseguente necessità di valutare ai fini dell'emissione della misura presupposti in precedenza non richiesti per la sua adozione e che dunque per definizione non potevano essere dedotti in sede di impugnazione dell'originaria ordinanza applicativa.
4.1 In realtà, nonostante l'illustrata premessa, il Tribunale ha successivamente anche svolto una autonoma valutazione circa la sussistenza del concreto pericolo di recidivanza, argomentando dai precedenti penali del AI e dalle specifiche modalità di consumazione del reato. In tal senso i giudici del merito, contrariamente a quanto sostenuto con il ricorso, non hanno dunque violato il divieto configurato nell'ultimo periodo della lett. c) dell'art. 274 c.p.p., che impedisce per l'appunto di desumere il suddetto pericolo dalla gravità del "titolo di reato" (nemmeno preso in considerazione nel caso di specie), ma non già dalla ritenutà gravità del fatto nella sua concreta manifestazione.
4.2 Coglie invece nel segno il ricorrente nel lamentare l'omessa valutazione dell'attualità del menzionato pericolo, alla luce della risalenza dei fatti rispetto al momento del ripristino (sebbene in forma attenuata) della cautela e della mancata individuazione di elementi idonei ad evidenziare la sua persistenza anche dopo l'avvenuta liberazione dell'imputato a seguito della pur illegittima caducazione dell'originario titolo restrittivo.
4.3 In proposito è necessario precisare come non sia possibile enfatizzare oltremodo la portata innovativa delle modifiche introdotte nella lett. c) dell'art. 274 c.p.p. con riguardo all'attualità del pericolo di recidivanza, che parte della giurisprudenza e la dottrina riteneva attributo implicito della concretezza richiesta dalla disposizione citata per la sua configurabilità.
4.4 Non ignora il Collegio che per un corposo orientamento di questa Corte il requisito della concretezza non si identificava con quello dell'attualità, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, ma con quello dell'esistenza di elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede (ex multis Sez. 6, n. 28618 del 5 aprile 2013, Pmt in proc. Vignali,Rv. 255857; Sez. 1, n. 25214 del 3 giugno 2009, Pallucchini, Rv. 244829) e che, in tal senso, alla luce della novella, una recente pronunzia ha inteso precisare come, per poter affermare che un pericolo "concreto" di reiterazione di condotte criminose sia anche "attuale", non sarebbe più sufficiente ritenere - con certezza o alta probabilità - che l'imputato torni a delinquere ove se ne presenti l'occasione, ma sia altresì necessario, anzitutto, prevedere (negli stessi termini di certezza o alta probabilità) che un'occasione per compiere nuovi delitti si presenti effettivamente (Sez. 3, n. 37087 del 19 maggio 2015, Marino).
4.5 Non di meno, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie oggetto di ricorso e dell'effettivo contenuto delle censure del ricorrente, deve osservarsi come già nell'assetto normativo previgente, ai sensi dell'art. 292 comma 2 lett. c) c.p.p.,sul giudice incombeva l'onere di specifica motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari in ragione del tempo trascorso dalla consumazione del reato contestato. Ed è in questo senso, cioè della sopravvivenza del pericolo di recidivanza al momento della riadozione della misura in relazione al tempus commissi delicti e alla specificità della vicenda cautelare che ha interessato il AI, che la motivazione del provvedimento impugnato si rivela lacunosa e in sostanza lo sarebbe stata anche qualora non fosse intervenuta la novella di cui si è detto.
5. Conseguentemente l'ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo esame. Così deciso il 24/9/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Aniello Nappi Luca Pistorelli- DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 26 OTT 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise ouj