Sentenza 13 novembre 2015
Massime • 1
In tema di misure cautelari, il divieto previsto dall'art. 274, comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen., come modificato dalla l. n. 47 del 2015, non consente di desumere il pericolo di fuga e/o di recidiva dalla astratta gravità del titolo del reato per il quale si procede, ma non osta alla considerazione della concreta condotta perpetrata, in rapporto al contenuto e alle circostanze fattuali che la connotano.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari - Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale ha rigettato l'impugnazione proposta da Angelo S. - indagato di plurimi fatti di bancarotta - avverso l'ordinanza del Gip del 29 gennaio 2018 che, per quanto in questa sede rileva, aveva applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1. In estrema sintesi, la vicenda cautelare riguarda gravi e numerose operazioni dolose, sorrette da falsità del bilancio e infedeltà patrimoniali e realizzate mediante condotte di sostanziale spoliazione, protrattesi sin dall'epoca della sua costituzione in seguito alla …
Leggi di più… - 4. Avvocato truffa cliente e investe in un ristorante: autoriciclaggio (Cass. 36522/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 settembre 2019
Le legge limita la non punibilità dei casi di autoriciclaggio ai soli casi in cui i beni proventi del delitto restino cristallizzati, attraverso la mera utilizzazione o il godimento personale, nella disponibilità dell'agente del reato presupposto, perchè solo in tale modo si può realizzare quell'effetto di "sterilizzazione" che impedisce, pena la sanzione penale, la re-immissione nel legale circuito economico. La non punibilità in caso di mera utilizzazione e godimento personale dei beni provento del delitto presupposto nel il reato di autoriciclaggio trova una sua logica e coerente spiegazione nel divieto del ne bis in idem sostanziale (punizione di due volte per lo stesso fatto) ma …
Leggi di più… - 5. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 5 dicembre 2018
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari - Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale ha rigettato l'impugnazione proposta da Angelo S. - indagato di plurimi fatti di bancarotta - avverso l'ordinanza del Gip del 29 gennaio 2018 che, per quanto in questa sede rileva, aveva applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1. In estrema sintesi, la vicenda cautelare riguarda gravi e numerose operazioni dolose, sorrette da falsità del bilancio e infedeltà patrimoniali e realizzate mediante condotte di sostanziale spoliazione, protrattesi sin dall'epoca della sua costituzione in seguito alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2015, n. 45659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45659 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2015 |
Testo completo
45 65 9 / 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO VECCHIO - Rel. Presidente SENTENZA N. 3115/2015 Dott. ADET TONI NOVIK - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere N. 35362/2015 Dott. FILIPPO CASA - Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ES PE N. IL 29/06/1963 avverso l'ordinanza n. 1834/2015 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 30/06/2015 Sentita la relazione fatta dal Presidente dott. MASSIMO VECCHIO;
امل : CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Udienza del 13 novembre 2015 Ricorso n. 35.362/2015 R.G. . * Uditi in camera di consiglio: . il Pubblico Ministero, in persona del dott. Enrico Delehaye, sosti- - tuto procuratore della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condan- na del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
- il difensore dell'indagato ricorrente, avv. Claudio Sforza il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Rileva 1.-Con ordinanza deliberata il 30 giugno 2015 e depositata il 17 lu- glio 2015, il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, ha con- fermato la ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tri- bunale di quella stessa sede, 9 giugno 2015, di custodia cautelare in carcere a carico di PE IA, indagato per i delitti di deten- zione e di porto illegali di arma comune da sparo, commessi in Roma il 3 dicembre 2014. 1.1 -Sulla base, precipuamente, delle informazioni fornite dai testi AR RO ed AB EL, i giudici di merito hanno accer- tato sul piano della gravità indiziaria - che, nelle circostanze di tem- - po e di luogo indicate, l'indagato, rimasto ferito nel corso di una spa- میل ratoria davanti all'ingresso del ristorante Pesce fritto e baccalà, reca- va seco una arma da sparo a canna corta, della quale era riuscito a di- sfarsi prima del ricovero in ospedale e dell'intervento della Polizia di Stato, affidandola, unitamente al telefono cellulare, al figlio IN pre- sente in loco. -In relazione ai motivi di riesame, in punto di ricorrenza dei gra- 1.2 vi indizi di reità e delle esigenze cautelari e, gradatamente, in punto di selezione della misura coercitiva, il Tribunale ha osservato quanto segue. -- Privo di pregio è il rilievo difensivo che altri testimoni non 1.2.1 abbiano scorto l'arma; le dottoresse RO e EL, entrambe me- dici, prestarono il primo soccorso al Retuccia, immediatamente dopo il ferimento, ed ebbero modo di osservare che costui portava una pi- stola, infilata nella cintura, sul fianco sinistro;
mentre gli altri testi- moni non ebbero la possibilità di esaminare da vicino e « anche sotto gli indumenti » l' indagato;
l'arma, al pari del cellulare che certa- mente IA aveva con sé (come dimostrato dalla analisi dei ta- bulati e dalla localizzazione dell' apparecchio), fu trafugata dal figlio dell'indagato; il giovane, dopo essere accorso presso il padre ferito, si allontanò precipitosamente, per poi ritornare, dopo l'arrivo della am- bulanza. : 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Udienza del 13 novembre 2015 Ricorso n. 35.362/2015 R.G. * La prospettazione dell'indagato di aver subito un rapina è frutto di simulazione per depistare le indagini;
IA si è contraddetto cir- ca la indicazione dei beni sottratti (il solo orologio, mentre nella im- mediatezza aveva fatto riferimento al portafoglio) e nessuna spiega- zione ha offerto in merito alla sparizione del telefono cellulare. In relazione ai reati del titolo coercitivo, è irrilevante se, nel corso della sparatoria, l'indagato abbia fatto uso della pistola illegalmente detenuta e portata, ovvero no;
sicché non è determinante l'argomen- tazione difensiva, secondo la quale i bossoli repertati sarebbero stati tutti esplosi da una unica arma.
1.2.2 Quanto alle esigenze cautelari, è elevato il periculum liberta- tis in considerazione della gravità della condotta, perpetrata in luogo pubblico e in pieno giorno, e della personalità dell'indagato: costui è attinto da plurimi e gravissimi precedenti prenali;
la pervicacia cri- minale non è stata infrenata neppure della lunga detenzione, protrat- tasi per diciassette anni;
la inaffidabilità e la pericolosità rendono ne- cessaria la coercizione intramuraria, non potendosi fare affidamento sulla osservanza da parte del IA delle prescrizioni degli arresti domiciliari. 2. · L'indagato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Claudio Sforza, mediante atto recante la data del 28 luglio 2015, col quale ha dichiarato promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. ملل proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazio- ne della legge penale, in relazione agli articoli 273 e 309 cod. proc. pen. (primo motivo) e in relazione agli articoli (292, 274, 275 e 309 cod. proc. pen. (secondo motivo), nonché mancanza, contraddittorie- tà o manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova.
2.1 Col primo motivo il difensore deduce: l'apprezzamento della gravità indiziaria si fonda su mere congetture;
il teste Mele e degli al- tri testimoni non hanno visto alcuna pistola;
e nessuno degli astanti ha scorto l'indagato consegnare l'arma al figlio;
è impossibile che il supposto trafugamento possa essere sfuggito alla osservazione dei presenti;
il tribunale ha trascurato di considerare che altri due sog- getti si avvicinarono al ferito e che uno si imbrattò le mani di sangue;
non è sospetto l'allontanamento del figlio di IA;
costui andò via in seguito all'invito del personale della ambulanza perché intral- ciava il soccorso colla sua presenza;
i bossoli repertati sono di calibro corrispondente;
in mancanza sia della consulenza tecnica sulla com- patibilità della provenienza dai bossoli da una unica arma, sia dell'accertamento della presenza di tracce di materiale pirico sulla 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Udienza del 13 novembre 2015 Ricorso n. 35.362/2015 R.G. persona dell'indagato, non può ritenersi dimostrato che furono usate due armi diverse. -· Col secondo motivo il difensore censura l'accertamento del pe- 2.2 riculum libertatis, opponendo: il giudice del riesame è incorso nella inosservanza del divieto dell'articolo 274 cod. proc. pen. (come di re- cente novellato), in quanto le esigenze cautelari non possono essere esclusivamente desunte dalla « gravità del titolo del reato »>; i prece- denti penali sono risalenti nel tempo;
il Collegio ha trascurato di con- siderare il rilievo difensivo che nel lasso di tempo di «< oltre sei : mesi », intercorso tra il fatto e la emissione della ordinanza di custo- dia cautelare in carcere, non sono emersi elementi investigativi « di significativo interesse e/o di particolare allarme sociale ».
3. Il ricorso è infondato. 3.1 - Non ricorre il vizio della violazione di legge: - né sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rap- presentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie); - né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice del riesame esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte. یں☑ 3.2 - Peraltro è appena il caso di aggiungere, in relazione al divieto previsto dal secondo inciso dell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen. evocato dal ricorrente, che il rilievo difensivo è privo di giuridico pregio. Il divieto normativo proibisce la illazione del pericolo di fuga e/o di recidiva dalla mera considerazione della « gravità del titolo del reato » pel quale si procede e, cioè, astrattamente sulla base del ri- lievo del puro e semplice nomen juris del delitto, avulso dal fatto ma- teriale cui pertiene;
ma certamente non osta alla considerazione della concreta condotta delittuosa perpetrata, in rapporto al contenuto e alle circostanze fattuali che la connotano (nella specie apprezzate dal giudice a quo, v. ordinanza p. 6).
3.3 Neppure ricorre vizio alcuno della motivazione. Non ha fondamento la censura difensiva di omessa considerazione della circostanza che IN IA si sarebbe allontanato su invito del « personale del 118 », in quanto il repentino allontanamento del figlio dell'indagato (seguito dal ritorno), dal quale il giudice del rie- same ha desunto il trafugamento della pistola (immediatamente pri- 4 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 35.362/2015 R.G. * Udienza del 13 novembre 2015 ma notata dalle dottoresse RO e EL alla cintola dell' indaga- to), si è verificato prima dell'arrivo dell'ambulanza. - adeguata-3.4 Per il resto il giudice a quo ha dato conto mente come illustrato nella narrativa che precede - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto im- mune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini del- la plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. I, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presen- te scrutinio di legittimità. Questa Corte non rileva nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato: - né il vizio della contraddittorietà della motivazione che consiste nel concorso (dialetticamente irrisolto) di proposizioni (te- stuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento speci- ficamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e as- solutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa;
- né il vizio della illogicità manifesta che consegue alla viola- zione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'articolo 192 cod. proc. pen., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell' argomen- tazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione (v., per tutte, da ultima: Sez. Un. n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 14/05/13, Aquilina e altri, non massimata sul punto). Per vero i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell'orbita delle cen- sure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione del giudice a quo il difensore non offre (così come impone la osser- vanza del principio di autosufficienza del ricorso, v. Cass., Sez. I, 29 novembre 2007, n. 47499, Chialli, massima n. 238333; Sez. Feriale, 13 settembre 2007, n. 37368, Torino, massima n. 237302; Sez. VI, 19 dicembre 2006, n. 21858, Tagliente, massima n. 236689; Sez. I, 18 maggio 2006, n. 20344, Salaj, massima n. 234115; Sez. I, 2 maggio 2006, n. 16223, Scognamiglio, massima n. 233781; Sez. I, 20 aprile 2006, n. 20370, Simonetti, massima n. 233778) la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pre- termessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, 5 : CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Udienza del 13 novembre 2015 Ricorso n. 35.362/2015 R.G. * cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazio- ne, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Cass., Sez. I, 14 luglio 2006, n. 25117, Stojanovic, massima n. 234167 e Cass., Sez. I, 15 giugno 2007, n. 24667, Musumeci, massima n. 237207); bensì op- pone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del giudizio. Sicché le censure, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili a' termini dell'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen. -3.5 Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell' arti- colo 94 disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. . . Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedi- mento al direttore dell' istituto penitenziario ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, addì 13 novembre 2015. IL PRESIDENTE ESTENSORE (Massimo Vecchio) Sa mo Vecchin DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 NOV 2015 IL CANCELLIERE Stefania FRIELLA 6