Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2016, n. 24476
CASS
Sentenza 4 maggio 2016

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Massime1

In tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti.

Commentario1

  • 1Ai fini dell’esame delle esigenze cautelari si può prescindere dalla valutazione di altri titoli detentivi?
    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 25 novembre 2020

    Cass., Sez. II, 11 luglio 2020 (dep. 11 agosto 2020), n. 23807, GALLO Presidente – De SANTIS Relatore – Giordano P.M. (diff.). Cass., Sez. II, 13 luglio 2020 (dep. 11 agosto 2020), n. 23807 – ABSTRACT: la sentenza in commento ritiene che ai fini della valutazione delle esigenze cautelari la sussistenza di altri titoli custodiali sia irrilevante. Ma il vero punctum dolens sembra essere la nozione di “attualità” del periculum libertatis. – ABSTRACT: the ruling in question believes that for the purposes of assessing the precautionary requirements, the existence of other custodial securities is irrelevant. But the real punctum dolens seems to be the notion of “actuality” of the periculum …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2016, n. 24476
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24476
Data del deposito : 4 maggio 2016

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