Sentenza 4 maggio 2016
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti.
Commentario • 1
- 1. Ai fini dell’esame delle esigenze cautelari si può prescindere dalla valutazione di altri titoli detentivi?Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 25 novembre 2020
Cass., Sez. II, 11 luglio 2020 (dep. 11 agosto 2020), n. 23807, GALLO Presidente – De SANTIS Relatore – Giordano P.M. (diff.). Cass., Sez. II, 13 luglio 2020 (dep. 11 agosto 2020), n. 23807 – ABSTRACT: la sentenza in commento ritiene che ai fini della valutazione delle esigenze cautelari la sussistenza di altri titoli custodiali sia irrilevante. Ma il vero punctum dolens sembra essere la nozione di “attualità” del periculum libertatis. – ABSTRACT: the ruling in question believes that for the purposes of assessing the precautionary requirements, the existence of other custodial securities is irrelevant. But the real punctum dolens seems to be the notion of “actuality” of the periculum …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2016, n. 24476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24476 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2016 |
Testo completo
2447 6/ 1 6 m REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. Sez. N. 652 Franco Ippolito Stefano Mogini C.C. 4/5/2016 Emilia Anna Giordano Relatore - R.G.N. 15189/2016 Emanuele De Salvo Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RA CA, n. a Loreto il 17/6/1968 avverso l'ordinanza del 2/3/2016 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito per il ricorrente il difensore, avv. Alfredo Gaito in sostituzione dell'avv. Gabriele Cofanelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato l'ordinanza dell'8 febbraio 2016 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo ha disposto a carico di CA RA la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 353 bis e 353 ( 1 come ascritti ai capi 1) (per avere turbato la libertà del procedimento di scelta del contraente, predisponendo il contenuto del bando di gara, del capitolato e del disciplinare tecnico in relazione alla procedura per l'affidamento del servizi di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Civita Castellana) e 2) (per avere turbato lo svolgimento della gara, in relazione all'affidamento dei lavori relativi agli impianti termici del Comune di Grotte di Castro, invitando a presentare offerte soggetti indicati dalla CPM, attraverso la partecipazione alla gara di due ditte "vicine" alla CPM che, infatti, risultava aggiudicataria), commessi in Civita Castellana nell'anno 2014 e Grotte di Castro, ☐ nell'anno 2015. 2. Tribunale del riesame ha ritenuto accertati i gravi indizi di colpevolezza sulle condotte illecite ascritte al ricorrente, in qualità di socio della CPM Gestioni Termiche s.r.l., in concorso con il fratello AL, amministratore delegato della società e NZ IL, dipendente della società, che fungeva da collegamento con i pubblici funzionari preposti ai settori delle gare pubbliche, sulla scorta dei risultati delle operazioni di intercettazioni telefoniche, della documentazione acquisita agli atti e dell'esito favorevole alla CPM delle procedure di gara.
3. Con i motivi di ricorso, qui sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione, il difensore del RA denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari. Evidenzia, con riguardo al reato di cui al capo 1), che le due intercettazioni che coinvolgono RA CA ed il contenuto delle conversazioni intercettate, non sono idonei a denotarne il contributo partecipativo alla commissione del fatto, ricostruito per traslazione rispetto a quello del fratello AL, e, comunque, risoltosi, quanto all'invio dei file al dipendente comunale preposto alla formazione del bando di gara, in un intervento del tutto lecito poiché fornito in risposta ad una richiesta della società Sviluppo Lazio che aveva sollecitato, in mancanza di offerte e della necessità di apportare le modifiche necessarie al bando di gara, un intervento correttivo finalizzato ad una diversa previsione dei contenuti del bando e, quindi, ad un adeguamento tecnico del medesimo. Ancora più scarno il quadro indiziario con riguardo al reato di cui al capo 2) poiché la ricostruzione accusatoria poggia su un'unica conversazione fra persone diverse dal ricorrente ritenuta di - - contenuto criptico, e viceversa riconducibile per l'uso del termine "calore" proprio all'oggetto dell'attività della CPM, e desume il coinvolgimento del RA 2 sulla scorta di una conversazione nel corso della quale questi si limita a chiedere quali fossero state le reazioni all'esito dell'aggiudicazione della gara. Denuncia, con il secondo motivo, vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari perché l'ordinanza fonda il pericolo di recidiva su una dato "astratto" e, attraverso espressioni suggestive evoca un pericolo di reiterazione che pretermette la valutazione dello stato di incensuratezza dell'indagato e dei dati di personalità del soggetto, desumibili dall'art. 133 cod. pen.; con argomentazione apparente, inoltre, ipotizza la inidoneità delle intervenute dimissioni, in quanto potenzialmente passibili di essere modificate, a porre nel nulla il pericolo di reiterazione. In violazione dell'art. 292 in rel. all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen., l'ordinanza non valuta l'attualità delle dedotte esigenze a fronte di condotte illecite che si sono esaurite nel luglio 2014 e il 27 febbraio 2015. I motivi indicati sono stati ribaditi e precisati con i motivi nuovi depositati il 27 aprile 2016. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con riferimento alle censure relative alla motivazione della sussistenza di esigenze cautelari.
2. Sono, invece, infondati i rilievi che attengono alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che si risolvono in censure in fatto, come quelle sviluppate nella parte relativa alla interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate ovvero in censure del tutto generiche perché non si confrontano con le argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il Tribunale, infatti, ha ricostruito (si veda pag. 3 dell'ordinanza impugnata) il complessivo quadro indiziario raccolto a carico del ricorrente evidenziando il contenuto delle conversazioni intercettate che ne denota l'ingerimento diretto nelle procedure amministrative oggetto di contestazione. La lettura dell'ordinanza impugnata, in relazione agli specifici punti di censura devoluti con i motivi di ricorso, dà conto della completezza della disamina compiuta dal giudice del riesame con riferimento alla condotta del ricorrente che ha direttamente contribuito, per come si evince dal contenuto della conversazione intercorsa con il NZ e dalle successive disposizioni impartite alla dipendente per l'inoltro del file all'ing. Peri, alla predisposizione del contenuto del bando di gara sebbene la fase successiva, sia stata seguita direttamente dal fratello AL e dal NZ, essendosi resa necessaria (a seguito dello stralcio di alcuni lavori) la "risistemazione" del capitolato e del 3 disciplinare di gara. Il diretto coinvolgimento del ricorrente emerge, alla stregua di tali risultanze, già nella fase genetica della predisposizione del bando e non è, dunque, ricostruito per traslazione rispetto a quello del fratello AL al quale sono riconducibili operazioni di mero aggiustamento nel prosieguo della procedura e in quella di predisposizione della documentazione relativa alla partecipazione alla gara, fase che, comunque, veniva costantemente seguita anche dal ricorrente al quale il NZ spiegava i criteri che sarebbero stati seguiti in sede di valutazione delle offerte e, che, conseguentemente, la CPM avrebbe dovuto a propria volta seguire nella predisposizione dell'offerta economica. Del resto già nell'ordinanza genetica, richiamata in quella impugnata, erano state ben individuate le distinte fasi attraverso le quali si era svolta l'attività collusiva del ricorrente con i funzionari preposti alla redazione del bando individuando la fase antecedente alla pubblicazione del bando (avvenuta il 30 ottobre 2014) rispetto alla fase successiva alla pubblicazione, fase quest'ultima alla quale sono riconducibili le condotte dirette a condizionare il contenuto del capitolato e del disciplinare, anche a seguito della pubblicazione sul sito del Comune del testo di tali atti in parte privi delle correzioni apportatevi durante la procedura di elaborazione del bando. Analogamente, nell'ordinanza impositiva erano state esaminate le questioni oggi riproposte dalla difesa, evidenziando da un lato l'interesse dalla CPM a conseguire l'affidamento diretto dei lavori dall'altro le resistenze opposte dal Comune (sul rilievo che presupposto dell'affidamento diretto era che anche il secondo bando fosse andato deserto e che, comunque, per ragioni di trasparenza non era intenzionata a procedere all'affidamento diretto dei lavori) e, infine, che altro erano le sollecitazioni che il Comune riceveva da Sviluppo Lazio, ai fini della concessione del finanziamento e quindi le richieste rivolte alla CPM per conoscere le deficienze del bando scaduto, altro la predisposizione del nuovo bando (poi pubblicato il 30 ottobre 2014) e che veniva redatto, per come comprovato dalle captazioni telefoniche, mediante l'inserimento di clausole concordate in aderenza agli interessi ed alle caratteristiche tecnico-operative della CPM.
4. Né è fondata la censura difensiva relativa alla gravità degli indizi in relazione al reato di cui al capo 2). Anche con riguardo a tale motivo di ricorso, la difesa del ricorrente propone, infatti, una lettura del contenuto della conversazione decontestualizzandola da quello della procedura amministrativa sulla quale il NZ ragguagliava il ricorrente, lettura che, in buona sostanza, involge una censura in fatto inammissibile in sede di legittimità.
5. Deve, pertanto, pervenirsi alla conclusione che dalla motivazione dell'ordinanza impugnata sono enucleabili le precise ragioni che denotano come il Tribunale, avendo preso in esame le deduzioni difensive oggi riproposte al Collegio, è pervenuto ad una soluzione ragionata che non appare censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e che si fonda su un apprezzamento di fatto del contenuto delle conversazioni che interessano il ricorrente non qualificabile in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, e perciò insindacabile in questa sede. D'altronde, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione del fatto a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se, come nel caso in disamina, questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., n. 930, 13/12/95 Clarke, Rv. 203428). Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non debba stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti nè debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito.
4. Sono, viceversa fondati i rilievi difensivi sul punto della motivazione della sussistenza delle esigenze cautelari di cui alla lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. 5. L'art. 274, lett. c) cod. proc. pen., modificato dalla I. 16 aprile 2015 n. 47, richiede, ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari, che il pericolo che l'indagato commetta altri delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede, deve essere "concreto e attuale". 5 و 6. E' chiara, nella giurisprudenza di legittimità, la nozione di attualità del pericolo, connotato che non è affatto nuovo nella norma richiamata essendo già previsto dalla lett. a), e quindi con esclusivo riferimento all' esigenza cautelare relativa al pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova. Già nel sistema vigente prima della modifica, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che l'attualità del pericolo va ravvisata nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati della stessa specie di quello per cui si procede (Sez. 6, n. 28618 del 5/4/2013, Vignali, Rv. 255857). Tale requisito, si precisava, non si identifica con quello della concretezza che richiede l'esistenza di elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede, e cioè che offendano lo stesso bene giuridico.
7. A seguito della riforma del 2015, mentre è rimasta isolata l'affermazione che l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, si configura come una mera endiadi e rappresenta un richiamo simbolico all'osservanza di una nozione già presente nel sistema normativo preesistente alla novella, poiché insita in quella di concretezza (Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265985), la giurisprudenza di legittimità ha compiuto un ulteriore lavoro ermeneutico al fine di distinguere l'attributo dell'attualità del pericolo da quello della concretezza del pericolo, affermando che, mentre questo richiama la necessaria esistenza di elementi "reali" dai quali si possa dedurre pericolo, l'attualità del pericolo involge la valutazione di un pericolo prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura ( Sez. 2, n. 50343 del 3/12/2015, Capparelli, Rv. 265395) ovvero di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (Sez. 3, n. 49318 del 27/10/2015, Barone ed altro, Rv. 265623), precisazioni che evidentemente rinviano alla comune nozione di attualità che indica l'essere in atto, ovvero l'essere sentito come vivo e presente. Ritiene il Collegio, condividendo tale accezione della nozione di attualità del pericolo, che il rafforzamento della previsione legislativa non possa essere ricondotto ad una mera ridondanza, anche alla luce del chiaro enunciato della relazione di : accompagnamento che evidenziava, a fronte delle tendenze restrittive della giurisprudenza di legittimità emerse in relazione all'interpretazione del requisito della concretezza del pericolo di reiterazione dello stesso genere "l'esigenza di una valutazione più stringente dell'effettiva pericolosità del prevenuto". Non è superfluo evidenziare che la prima massima richiamata contrapponeva al requisito della concretezza del pericolo quello dell'attualità come attributo 6 ontologicamente diverso dal primo per negarne la incidenza ai fini dell'adozione della misura, correlando la configurabilità del pericolo di reiterazione di cui alla lett. c) dell'art. 274 "alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che esistano elementi concreti (cioè non meramente congetturali) idonei a consentire una prognosi di commissione di ulteriori delitti analoghi". In uno sforzo di sintesi si è infine osservato che "di fatto la valutazione di attualità non può che essere ancorata alla valutazione di emergenze concrete, ovvero efficacemente dimostrative della prossimità temporale degli eventi delittuosi pronosticati: il che genera la necessità di una valutazione contestuale dei due attributi, che non deve, tuttavia, elidere la specificità del requisito dell'attualità" ( Sez. 2, n. 50343, cit.).
8. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene conclusivamente il Collegio che la modifica dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., abbia inteso attribuire al concetto di attualità il significato che gli è stato sin qui attribuito da questa Corte, anche se per escluderne la rilevanza a fini prognostici e che, tuttavia, per ritenere attuale il pericolo concreto di reiterazione del reato, non è рій sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta alle indagini, presentandosene l'occasione, sicuramente (o con elevato grado di probabilità) continuerà a delinquere e/o commettere i gravi reati indicati dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ma è necessario ipotizzare anche la certezza o comunque l'elevata probabilità che l'occasione del delitto si verificherà. Si è, a tal riguardo precisato che il giudizio prognostico "non può più fondarsi sul seguente schema logico: se si presenta l'occasione sicuramente, o molto probabilmente, la persona sottoposta alle indagini reitererà il delitto, ma dovrà seguire la diversa, seguente impostazione: siccome è certo o comunque altamente probabile che si presenterà l'occasione del delitto, altrettanto certamente o comunque con elevato grado di probabilità la persona sottoposta alle indagini/imputata tornerà : a delinquere" (Sez. 3, n. 37087 del 19/5/2015, Marino, n.m.).
9. A tanto deve aggiungersi un ulteriore ma non secondario rilievo e, cioè che la previsione del requisito dell'attualità del pericolo (accanto a quello della concretezza) consente di ritenere che la ratio complessiva dell'intervento legislativo attuato con la I. n. 47/2015, che investe numerose altre norme di cui allo stesso Libro IV, titolo I, da leggere tutte nella medesima ottica, deve esser individuata nell'avvertita necessità di richiedere al Giudice un maggior e più compiuto sforzo motivazionale, in materia di misure cautelari personali e di loro graduazione, onere che assume rilievo ancora maggiore quanto più ampio sia lo spettro cronologico che divide i fatti contestati dal momento dell'adozione 7 dell'ordinanza cautelare. Già prima della novella del 2015 il supremo Collegio di questa Corte aveva comunque affermato che il riferimento al tempo trascorso dalla commissione del reato, di cui all'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., impone al Giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. U, n. 40538 del 24/9/2009, Lattanzi, Rv. 244377; di seguito, tra le altre, Sez. 4, n. 24478 del 12/3/2015, Palermo, Rv. 263722) sul rilievo che la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare appare tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare. 10. Ciò premesso in termini generali, osserva il Collegio che il Tribunale del riesame non ha fatto buon governo di questi principi, redigendo una motivazione oltremodo sintetica con la quale ha disatteso le doglianze difensive, incentrate proprio sul punto dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari in ragione del tempo trascorso dalla commissione dei fatti e delle intervenute dimissioni del RA, apprezzando, quanto alle dimissioni, che esse erano potenzialmente destinate ad essere modificate e limitandosi a rilevare che le operazioni delittuose ascritte al ricorrente erano risultate costanti nel tempo e ravvicinate rispetto all'adozione della misura, affermazione che appare dissonante con il dato storico essendo intervenute a distanza di oltre un anno dall'aggiudicazione della gara di cui al capo 2) e a ben due anni dalla commissione del primo reato. Ha altresì ritenuto che le condotte illecite erano destinate a perpetuarsi al fine di mantenere costante la funzionalità della ragione sociale dell'impresa, conclusione che si rivela astratta perché sganciata da elementi che rimandino alle caratteristiche della società di cui il RA era socio e direttore tecnico e apprezzate come elementi che connotano la gravità delle condotte piuttosto che proiettate in chiave prognostica intesa a verificare se è certo o comunque altamente probabile che si presenterà l'occasione del delitto e che la persona sottoposta alle indagini tornerà a delinquere. Del tutto apodittica, infine, la motivazione sulla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, ricondotto alla mera possibilità di assumere interventi analoghi alla condotta illecita tenuta. 11. Consegue che l'ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma, affinché valuti la sussistenza delle esigenze cautelari alla luce delle considerazioni che precedono. 8 Р.Q.М. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle al Tribunale di Roma per nuovo esame. Cosi deciso il 4 maggio 2016 Il Consigliere estensore Emilia Anna Giordano Моливи аQuva Giordan DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pira Esposão 9 esigenze cautelari e rinvia Franco Ippolitoдобрей Il Presidente