Sentenza 23 maggio 2016
Massime • 1
Ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta della misura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla, la pregressa incensuratezza dell'indagato ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta. (Nella specie, sulla base del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata l'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari a soggetto che, pur essendo incensurato, aveva commesso il reato mentre era sottoposto all'obbligo di presentzione alla P.G. per altro reato analogo ed era indagato in un ulteriore procedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2016, n. 42784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42784 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2016 |
Testo completo
42 7 8 4 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/05/2016 Composta da: Sent. n. sez. 752/2016 PIERO SAVANI -Presidente- REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.15612/2016 SILVANA DE BERARDINIS - MARIA VESSICHELLI PAOLO MICHELI GI DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GN AZ nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 23/03/2016 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA sentita la relazione svolta dal Consigliere SILVANA OR BERARDINIS;
lette/sentite le conclusioni del PG DELIA CARDIA The fie chiests dichiara l'imm issibilita del wears Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO Con ordinanza in data 23.3.16 il Tribunale di Caltanissetta-Sez. Riesame, provvedendo sull'appello proposto dal PM a carico di GN ND per concorso in furto aggravato-avverso ordinanza del Tribunale del luogo, che-in data 20.2.2016, aveva applicato la misura dell'obbligo di dimora in difformità dalle richieste avanzate dal PM , disponeva l'applicazione della misura degli arresti domiciliari,con divieto di comunicare con persone non conviventi. Dall'ordinanza si desume che il giudice aveva valutato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza,essendo l'indagato reo confesso, ed era stata evidenziata la sussistenza delle esigenze di cui all'art. 274 lett.c) cod.proc.pen., in riferimento al pericolo di reiterazione di condotte criminose. Il Tribunale aveva ritenuto di dover riformare l'ordinanza impugnata in riferimento alla valutazione di adeguatezza della misura inflitta, osservando sul punto che, pur essendo il ST incensurato, risultava aver commesso il reato mentre era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla PG,applicata dal Tribunale di Catania,in data 6/8/2015, in relazione ad altro reato analogo;
inoltre era stato evidenziato che a carico del predetto indagato risultava pendente altro procedimento per reato di falso (art. 477-482 CP)- Alla luce di tali elementi il Collegio aveva ritenuto ininfluente la confessione resa dall'indagato per il fatto contestato, ed anche la condotta tesa al risarcimento del danno,ed in tal senso aveva ritenuto maggiormente adeguata la misura degli arresti domiciliari, in considerazione del pericolo di reiterazione del reato. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:
1-violazione di legge inerente all'applicazione degli artt. 292 co.2 e 275 CPP. la difesa censurava al riguardo la motivazione dell'ordinanza, ritenendola inadeguata per quanto concerne la valutazione della personalità dell'indagato 2-illogicità e contraddittorietà della motivazione - Censurava la valutazione della irrilevanza dello stato di incensuratezza dell'indagato e della condotta tesa al risarcimento del danno realizzata dopo pochi giorni dal furto,da persona che versava in precarie condizioni economiche); pertanto il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'impugnata ordinanza, ritenendo violato il principio di adeguatezza della misura . RILEVATO IN DIRITTO Va rilevata l'inammissibilità del ricorso. In primo luogo è da evidenziare che, secondo quanto è dato desumere dal testo del provvedimento impugnato il Tribunale ha reso congrua motivazione, in riferimento ai presupposti che legittimano l'applicazione della misura restrittiva richiesta dal PM.,specificando gli elementi sui quali era fondato il giudizio di pericolosità, con prognosi di recidiva, che attiene sia alle modalità della condotta che alla personalità dell'indagato, in tal senso ritenendo ininfluente lo stato di incensuratezza del prevenuto. A riguardo si rileva che il provvedimento risulta in sintonia con l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte in riferimento all'art. 274 lett c) cod. proc.pen., per cui vale citare Cass.Sez.II ,n.4820 del 30.1.2013-RV255679-per cui ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta della misura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla, la pregressa incensuratezza dell'indagato ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta. In tal senso resta ininfluente il richiamo difensivo alla condotta tesa al risarcimento del danno,peraltro solo genericamente menzionato. In conclusione si osserva che il ricorso si presenta inammissibile, in quanto proteso alla diversa valutazione dei presupposti dell'applicazione della misura. Va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso, a cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per l'esecuzione. Roma, deciso in data 23 maggio 2016. Il Consigliere relatore Alhama de Benandruf I Presiden IMPOSITATA IN CANCELLERIA adel 10 OTT 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmel Lar ine Jarjun 2