Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2016, n. 42784
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Sentenza 23 maggio 2016

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Ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta della misura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla, la pregressa incensuratezza dell'indagato ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta. (Nella specie, sulla base del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata l'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari a soggetto che, pur essendo incensurato, aveva commesso il reato mentre era sottoposto all'obbligo di presentzione alla P.G. per altro reato analogo ed era indagato in un ulteriore procedimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2016, n. 42784
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42784
    Data del deposito : 23 maggio 2016

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