Sentenza 14 aprile 2016
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari, il giudice deve valutare non solo la concretezza del pericolo di reiterazione del reato, ma anche la sua attualità, intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori delitti, bensi come continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito in cui il pericolo di reiterazione era stato ritenuto sussistente sulla sola base della gravità delle condotte e del ristretto arco temporale della loro commissione).
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Le legge limita la non punibilità dei casi di autoriciclaggio ai soli casi in cui i beni proventi del delitto restino cristallizzati, attraverso la mera utilizzazione o il godimento personale, nella disponibilità dell'agente del reato presupposto, perchè solo in tale modo si può realizzare quell'effetto di "sterilizzazione" che impedisce, pena la sanzione penale, la re-immissione nel legale circuito economico. La non punibilità in caso di mera utilizzazione e godimento personale dei beni provento del delitto presupposto nel il reato di autoriciclaggio trova una sua logica e coerente spiegazione nel divieto del ne bis in idem sostanziale (punizione di due volte per lo stesso fatto) ma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2016, n. 18744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18744 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2016 |
Testo completo
16 44 18744 /16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza in camera di consiglio del 14.4.2016 7/02/2016 Sentenza n. Reg. gen. n. 20/2016 composta dai signori dott. Giacomo Fumu Presidente dott.ssa Giovanna Verga Consigliere dott. Andrea Pellegrino Consigliere est. Consiglieredott.ssa Lucia Aielli dott. Cosimo D'Arrigo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di TI EB, n. a Bronte il 01.05.1990, rappresentato e assistito dall'avv. Tommaso Tamburino, di fiducia, avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del riesame, n. 302/2015, in data 19.11.2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Roberto Aniello che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 26.10.2015, il giudice per le indagini 1 preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta applicava nei confronti di TI EB la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a due condotte di furto di autovetture (capi A e C) e a due condotte di estorsione ai danni dei proprietari degli automezzi (capi D ed E), tutte aggravate dall'art. 7 I. n. 203/1991. 2. Il Tribunale di Caltanissetta, quale giudice del riesame investito dall'odierno ricorrente, con il provvedimento oggetto del presente gravame, annullava la misura cautelare limitatamente alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991. 3. Avverso detta ordinanza, TI EB, assistito da difensore, propone ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento del provvedimento con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame. Il presente ricorso viene proposto per i seguenti motivi: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del delitto di cui all'art. 629, commi 2 e 3 n. 1 cod. proc. pen., e segnatamente per la ritenuta ricorrenza della presenza di più persone riunite (primo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari sotto il profilo dell'attualità (secondo motivo).
3.1. In relazione al primo motivo, si censura l'ordinanza impugnata che ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite con riferimento al reato di estorsione pur in assenza di una simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e nel momento in cui sarebbe stata commessa la condotta estorsiva attraverso l'esplicitazione della violenza e/o della minaccia, atteso che, dallo stesso costrutto accusatorio, si ricava che le richieste estorsive hanno avuto come latore il solo coindagato IU IE.
3.2. In relazione al secondo motivo, si censura l'ordinanza impugnata che si caratterizza per assoluto vuoto motivazionale in ordine alle eventuali situazioni di concreto ed attuale pericolo di recidivanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento nei limiti e nei termini di cui in dispositivo. 2 l 2. È anzitutto necessario chiarire, sia pur in sintesi, i limiti di sindacabilità da parte di codesta Suprema Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame e/o dell'appello sulla libertà personale.
2.1. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide e reputa attuale anche all'esito delle modifiche normative che hanno interessato l'art. 606 cod. proc. pen. (cui l'art. 311 cod. proc. pen. implicitamente rinvia), in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Si è anche precisato che la richiesta di riesame mezzo di - impugnazione, sia pure atipico - ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali indicati nell'art. 292 cod. proc. pen., ed ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo: ciò premesso, si è evidenziato che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, sent. n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; conforme, dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen., Sez. 4, sent. n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012).
2.2. Si è successivamente osservato, sempre in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della 3 motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, sent. n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, sent. n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).
3. Pienamente fondato è il primo motivo di ricorso. Come evidenziato dal ricorrente, le ipotesi estorsive ascritte al TI sono contestate nella forma aggravata dal secondo comma dell'art. 629 cod. pen. (in relazione all'art. 628, comma n. 1 cod. pen.), per essere state espletate da più persone riunite.
3.1. In ordine alla interpretazione della espressione "più persone riunite" si è determinato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità assai risalente.
3.1.1. Secondo un primo indirizzo, la circostanza aggravante delle "più persone riunite" richiede necessariamente che almeno due persone siano simultaneamente presenti nel luogo e nel momento in cui si realizza l'azione di violenza o minaccia (ex multis, iniziando dalle più risalenti, Sez. 2, sent. n. 1121 del 24/06/1966, Di Grazia, Rv. 103546; Sez. 1, sent. n. 1128 del 19/10/1966, Marcadini, Rv. 103186; Sez. 6, sent. n. 299 del 14/02/1967, Pastorino, Rv. 104354; Sez. 1, sent. n. 2964 del 01/12/1981, Samà, Rv. 152840; Sez. 6, sent. n. 1041 del 15/04/1983, Piastroni, Rv. 159341; Sez. 2, sent. n. 12958 del 26/03/1987, Reali, Rv. 177288; Sez. 2, sent. n. 41578 del 22/11/2006, Massimi, Rv. 235386; Sez. 2, sent. n. 15416 del 12/03/2008, Crotti, Rv. 240011; Sez. 6, sent. n. 41359 del 21/10/2010, Cuccaro, Rv. 248733; vedi anche, Sez. 5, sent. n. 13566 del 09/03/2011, Fulle, Rv. 250169, che ha precisato che la circostanza aggravante del reato di furto di cui all'art. 625, n. 5, cod. pen., consistente nel fatto "commesso da tre o più persone", non postula affatto, a differenza di quanto previsto dall'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., la simultanea presenza dei correi sul luogo del fatto). Secondo tale impostazione, l'aggravante non sarebbe ravvisabile allorquando il reato sia commesso mediante minacce formulate da singole persone in momenti successivi (Sez. 2, sent. n. 6662 del 19/02/1981, Latella, Rv. 149657), ovvero nel caso di interventi 4 successivi di ciascuno dei correi (Sez. 2, sent. n. 8514 del 11/02/1983, Stefanelli, Rv. 160741), ovvero in caso di minaccia esercitata per mezzo di uno scritto o per telefono. La diversa opzione interpretativa, che ritiene sufficiente la mera percezione da parte della vittima di una minaccia proveniente da più persone finirebbe, inoltre, per fare inammissibilmente coincidere l'aggravante in discussione con il concorso di persone nel reato (così, Sez. 2, sent. n. 25614 del 22/04/2009, Limatola, Rv. 244149 e Sez. 2, sent. n. 24367 del 11/06/2010, Scisci, Rv. 247865; nonché Sez. 2, sent. n. 36474 del 22/09/2011, Tei, Rv. 251163, che ha sottolineato, con riferimento, però, al delitto di rapina, che il quid pluris richiesto dall'aggravante rispetto al semplice concorso consisterebbe nella simultanea presenza di una pluralità di persone nel luogo e nel momento di consumazione del delitto). Non sarebbe, peraltro, necessario che la violenza e la minaccia siano materialmente commesse da tutti i compartecipi presenti, dal momento che la sola presenza renderebbe maggiore l'effetto intimidatorio e renderebbe legittimo l'aggravamento di pena (Sez. 2, sent. n. 14458 del 10/07/1986, Axo, Rv. 174709).
3.1.2. Secondo altro indirizzo, l'aggravante in parola sarebbe ravvisabile quando il soggetto passivo abbia avuto la "sensazione" o la "percezione" o la "conoscenza" che l'azione minatoria provenga da parte di più persone, senza che sia necessaria la simultanea presenza delle stesse. Siffatto indirizzo si è inizialmente formato per la fattispecie di estorsione c.d. "a distanza", ovvero con minacce commesse a mezzo lettera o telefonata (ex multis, Sez. 2, sent. n. 16657 del 31/03/2008, Di Bella, Rv. 239779; Sez. 2, sent. n. 40208 del 22/11/2006, Bevilacqua, Rv. 235591; Sez. 2, sent. n. 2539 del 22/12/1987, La Spada, Rv. 177691; Sez. 2, sent. n. 10082 del 26/01/1987, Franciosa, Rv. 176729, che ha equiparato il mezzo della lettera o del telefono al nuncius) e successivamente è stato riferito anche ad ipotesi di estorsione "diretta" (ex multis, Sez. 6, sent. n. 197 del 15/12/2011, dep. 2012, Cava, Rv. 251491; Sez. 6, sent. n. 32412 del 16/07/2010, Longo, Rv. 248286; Sez. 2, sent. n. 23038 del 14/05/2010, Di Silvio, Rv. 247529; Sez. 5, sent. n. 35054 del 19/06/2009, Nicolosi, Rv. 245146; Sez. 1, sent. n. 46254 del 24/10/2007, Milone, Rv. 238485). Cosicché l'aggravante sarebbe 5ம் . ravvisabile anche quando le minacce siano espresse non contestualmente, ma in tempi e luoghi diversi, da più persone, ovvero da una sola persona anche per conto di altra o di altre, perché la maggiore intensità della intimidazione si riscontrerebbe anche quando i compartecipi non agiscano simultaneamente, ma separatamente e in tempi diversi in esecuzione del programma criminoso deliberato. Insomma l'espressione "più persone riunite" postulerebbe la partecipazione all'azione criminosa di una pluralità di soggetti associati, ma non anche la compresenza fisica dei correi e del destinatario della violenza o della minaccia;
in caso contrario si circoscriverebbe in modo rilevante l'ambito di applicazione dell'aggravante senza che nessun elemento letterale e sistematico possa giustificarlo (vedi, Sez. 1, sent. n. 1840 del 07/08/1984, Guzzi, Rv. 165530; Sez. 3, sent. n. 9824 del 12/08/1987, Gaglioll, Rv. 176656).
3.1.3. Il contrasto giurisprudenziale segnalato è stato risolto dalle Sezioni Unite (sent. n. 21837 del 29/03/2012, dep. 05/06/2012, Alberti e altro, Rv. 252518, secondo cui nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia). Secondo la Suprema Corte, a tanto inducono l'interpretazione letterale, rispettosa del principio di legalità nella duplice accezione della precisione-determinatezza della condotta punibile e del divieto di analogia in malam partem in materia penale, e quella logico- sistematica. Per i giudici di legittimità, "secondo una corretta interpretazione letterale, imposta dall'art. 12 delle preleggi, in base alla quale è necessario in primo luogo tenere conto nella interpretazione delle norme del significato lessicale delle parole utilizzate dal legislatore, il verbo "riunire", nella sua comune accezione, significa "unire, radunare più cose o persone nello stesso luogo", ed il sostantivo "riunione" indica "il riunirsi di più persone nello stesso luogo allo scopo di ..."; il dato semantico, quindi, non appare di dubbia interpretazione, volendosi con il termine "riunite" indicare la compresenza in un luogo determinato di più persone, ovvero di almeno due persone. Se si esamina poi la struttura delle due norme in discussione articoli 628 e 629 cod. pen. si può - 6 notare come il legislatore abbia voluto precisare che ricorre l'aggravante «se la violenza o minaccia è commessa [...] da più persone riunite»; sicché il termine "riunione" risulta direttamente collegato alla modalità commissiva della condotta violenta о minacciosa, che è connotata da una evidente maggiore gravità quando venga esercitata simultaneamente da più persone;
si vuol dire cioè che, come è stato osservato da una parte della dottrina, il legislatore ha conferito alla compresenza dei concorrenti nel locus commissi delicti un maggior disvalore penale in virtù dell'apporto causale fornito nella esecuzione del reato e della rafforzata vis compulsiva esercitata sulla vittima. In tal modo il legislatore ha delineato una fattispecie plurisoggettiva necessaria, che si distingue in modo netto dalla ipotesi del concorso di persone nel reato perché la fattispecie circostanziale contiene l'elemento specializzante della "riunione" riferito alla sola fase della esecuzione del reato e, più precisamente, alle sole modalità commissive della violenza e della minaccia, potendosi, invece, il concorso di persone nel reato manifestarsi in varie forme in tutte le fasi della condotta criminosa, ovvero sia in quella ideativa che in quella più propriamente esecutiva. Resta così delineata la differenza tra la ipotesi di concorso di più persone nel delitto di estorsione e quella aggravata delle "più persone riunite" nel luogo e nel momento ove venga esercitata la violenza o la minaccia tesa a coartare la volontà della vittima, non potendosi la circostanza aggravante identificare con una generica ipotesi di concorso di persone nel reato (Sez. 2, sent. n. 25614 del 22/04/2009, Limatola e altro, Rv. 244149), confusione talvolta operata, come si è già rilevato, dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità. Ulteriore conseguenza della soluzione prospettata é che quando i concorrenti nel reato siano più di cinque è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 112, n. 1, cod. pen. e che tale aggravante è compatibile con quella delle più persone riunite, essendo sufficiente ad integrare tale aggravante anche la contemporanea presenza nella fase esecutiva del reato di sole due persone (vedi Sez. U, sent. n. 20 del 07/07/1984, Dantini, Rv. 165423, che a proposito del delitto di banda armata, ha ritenuto applicabile l'aggravante di cui all'art. 112, n. 1, cod. pen., essendo sufficiente a realizzare la suddetta figura criminosa l'apporto di due 7 soli soggetti) ...".
3.2. Fermo quanto precede, alla luce degli approdi definitivi della giurisprudenza di legittimità, è ormai chiaro come, ai fini della configurabilità dell'aggravante in parola, non è più sufficiente il concorso di più persone nel reato, ma occorre un concorso di più persone "riunite", derivando la ragione dell'aggravamento non già dalla maggiore pericolosità insita nella compartecipazione di più soggetti nel medesimo reato, ma dal maggior effetto intimidatorio che la presenza di più persone esercita sull'animo e sulla volontà della vittima. Pertanto, affinchè si verifichi tale effetto, è necessaria la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e nel momento in cui viene posta in essere la violenza o la minaccia, in quanto, solo in tal modo, hanno luogo quegli effetti fisici e psichici di maggior pressione sulla vittima che ne riducono significativamente la forza di reazione, ne ledono più gravemente la sfera personale e giustificano il rilevante aumento di pena.
3.3. Nel caso di specie, risulta per tabulas la mancanza di più persone riunite al momento in cui vengono formulate le richieste estorsive alle vittime dei furti. Del resto, è la stessa pubblica accusa (con avallo, sul punto, del Tribunale) a dare atto che le richieste estorsive alle vittime hanno avuto come latore il solo coindagato IU IE nella veste di intermediario, finendo così con l'escludere la configurabilità del delitto di estorsione nella forma aggravata contestata: da qui la doverosità di una pronuncia di annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata sul punto.
4. Fondato è anche il secondo motivo di ricorso. Come è noto, la legge 16 aprile 2015, n. 47 ha introdotto una serie di novità di non poco momento nella disciplina della fase di valutazione, applicazione e impugnazione delle misure cautelari.
4.1. Più in particolare, gli articoli 1 e 2 della legge in parola hanno modificato l'art. 274 del codice di procedura penale con un duplice e "simmetrico" intervento sulle lettere B (pericolo di fuga) e C (pericolo di commissione di gravi delitti o di delitti della stessa specie), certamente ispirato dall'intento di condizionare l'applicazione delle misure cautelari ad una più rigorosa e stringente valutazione delle predette esigenze. La "simmetria"-va ricordato riguarda, in primo luogo, il fatto che, 0 0 per effetto della novella, è necessaria la sussistenza di un pericolo non più solo "concreto", ma anche "attuale" sia quanto all'esigenza di cui alla lett. B), sia quanto a quella di cui alla lett. C) dell'art. 274. In secondo luogo, si è escluso che le situazioni di concreto e attuale pericolo, di fuga o di reiterazione, possano "essere desunte dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede", con ciò segnalando la necessità di evitare di ritenere in re ipsa le esigenze cautelari, in presenza di condotte riferite a reati di particolare o tradizionale allarme sociale, e di ricercare elementi ulteriori dai quali desumere i presupposti applicativi delle misure stesse.
4.1.1. Da subito, è risultato chiaro che la questione interpretativa riferita all'eventuale significato ulteriore e diverso, rispetto al dettato normativo precedente, della nuova qualificazione "attuale" del "pericolo" quale presupposto applicativo della cautela, imponeva una rimeditazione dell'onere motivazionale del giudice chiamato a pronunciarsi sulle esigenze cautelari.
4.1.2. A tal fine, peraltro, deve segnalarsi che la giurisprudenza di legittimità si è orientata in senso non univoco. Secondo un primo orientamento, si è ritenuta la sovrapponibilità del dato normativo oggi vigente, rispetto a quello passato, ed una sostanziale omogeneità di contenuti ed obblighi motivazionali nell'individuazione del pericolo cautelare ex art. 274 cod. proc. pen. tra la disciplina ante legge n. 47 del 2015 e quella successiva ad essa: invero, il legislatore parrebbe avere oggi solo espressamente indicato, esplicitandolo, il riferimento al requisito dell'attualità quale contenuto necessario del giudizio cautelare rimesso al giudice. Secondo altro orientamento, dovrebbe riconoscersi un carattere (parzialmente) innovativo della disciplina oggi vigente;
la tesi, muovendo dalla constatazione del rilievo conferito alla motivazione sull'attualità da una parte consistente della giurisprudenza di legittimità, anche precedentemente alla novella, assegna all'espressa previsione della qualificazione del pericolo "attuale", una connotazione più pregnante ed un significato diverso ed ulteriore di certezza ed alta probabilità che all'imputato si presentino effettivamente occasioni per compiere ulteriori delitti, non meramente ipotetiche o astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi. In realtà, pur nella diversità degli accenti interpretativi sopra 9 richiamati, è evidente che entrambi gli orientamenti fissano l'attenzione sul tema degli obblighi motivazionali del giudice nell'individuazione delle esigenze cautelari.
4.2. E' innegabile, tuttavia, che, dopo la novella del 2015, l'interpretazione della Corte di cassazione voglia segnare il passo rispetto a prassi motivazionali collegate alla sola, prevalente analisi della gravità del reato o dei reati oggetto del provvedimento, piuttosto che ad una valutazione complessiva dei caratteri normativi del giudizio cautelare, divenuto un unico "contenitore" argomentativo che deve tener presente, parimenti, il titolo di reato, le caratteristiche della condotta criminosa, il tempo trascorso dalla sua commissione e la prognosi di reiterazione, ancorata al vissuto del soggetto autore ed alla sua personalità, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali. Ed in tale ottica, anche la distinzione tra i due orientamenti di cui sopra appare componibile e l'apparente contrasto facilmente superabile: ed infatti, da un lato, la prima opzione sottolinea l'obbligo motivazionale continuativo e perdurante riferito sia all'attualità che alla concretezza del pericolo, quasi desumendolo da una natura intrinseca ed ineludibile della valutazione sulla cautela;
d'altro canto, il secondo orientamento, ponendo l'accento sulla "vicinanza" o "imminenza" delle occasioni prossime di reato, come contenuto nuovo del giudizio prognostico cautelare, non fa che ribadire l'attitudine "concreta" ed "attuale" del pericolo. Infatti, alcune delle sentenze espressione del primo orientamento tengono ad indicare una strada comune che, correggendo l'affermazione sul carattere "imminente" del pericolo formulata dal secondo orientamento, traccia precisi confini del concetto di attualità, quasi più stringenti del richiamo alla vicinanza del pericolo, nella loro specifica indicazione: il riferimento è alla dimensione di "continuità del periculum libertatis", apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (così, Sez. 6, sent. n. 3043 del 27/11/2015, Esposito, Rv. 265618).
4.3. Orbene, sia che si recepisca l'orientamento giurisprudenziale che 10 ritiene la continuità tra la nuova e la vecchia disciplina in tema di esigenze cautelari ovvero quello che rileva caratteri di novità nell'espressa previsione di "attualità" introdotta dalla novella del 2015, pur constatando il mutato dato semantico e l'espressa volontà del legislatore di indicare l'attualità tra i requisiti del pericolo cautelare, appare ineludibile ritenere che tale intervento additivo costituisca principalmente un dato indicativo di un rinnovato monito di attenzione, diretto al giudice, nella valutazione delle esigenze cautelari, cui fa da pendant una doverosa necessità di compiuta motivazione in ordine ad esse.
4.3.1. Peraltro, va tenuto conto di due precisi elementi di fatto: -da un lato, che il dato esegetico, lungi dal deprivare di specifica concludenza cautelare le modalità del fatto, ne impone la valutazione nella pregnante prospettiva dell'incidenza sulla concretezza del rischio di recidivanza: non v'è dubbio, infatti, che, il legislatore, con il riferimento normativo alla "gravità del titolo di reato per cui si procede", abbia inteso riferirsi alla sola fattispecie incriminatrice astratta contestata nel procedimento, rimanendo del tutto consentita à per non dire, risultando del tutto doverosa la valutazione in - concreto della gravità della specifica condotta;
-dall'altro che, se il tempo trascorso dalla commissione del reato non è in grado di escludere automaticamente l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, nondimeno deve ritenersi che le esigenze cautelari volte ad impedire la reiterazione del reato debbono avere riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidiva al momento della sua adozione, in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare in esame (cfr., Sez. 5, n. 43083 del 24/09/2015, Maio, Rv. 264902): e questo perchè il requisito dell'attualità non può assumere significato equivalente a quello di imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare.
4.3.2. Da qui la necessità di un rigoroso obbligo di motivazione sia in 11 relazione al dato dell'attualità sia in relazione al criterio di scelta della misura, poiché la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare può costituire, tendenzialmente, un elemento "dissonante" con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare valutata in uno con le modalità intrinseche della condotta e la personalità del reo: invero, la legge n. 47/2015 aggiunge, in tale prospettiva, una precisa indicazione normativa in detta direzione e conforta, quindi, l'interpretazione che già in precedenza chiedeva al giudice, anche in rapporto al giudizio di sussistenza del pericolo di recidiva, di "esplorare la dimensione dell'attualità del pericolo di reiterazione dell'illecito" (Sez. 4, sent. n. 24865 del 28/05/2015, dep. 12/06/2015, non massimata sul punto), verificando se esistano o meno occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non valutate in via ipotetica o astratta bensì nella concreta probabilità del loro verificarsi (Sez. 3, sent. n. 49318 del 27/10/2015, dep. 15/12/2015, Barone e altro, Rv. 265623). Così si spiega la ragione dell'esistenza di un obbligo motivazionale "forte", che impone una verifica sempre più attenta e completa, condotta in concreto, sulla reale sussistenza delle esigenze cautelari in chiave prognostica, soprattutto là dove sia trascorso un tempo considerevole tra la (richiesta di) applicazione della misura e il fatto di reato commesso.
4.4. Nel provvedimento impugnato, con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari, si scrive: "... quanto osservato in merito alle modalità di realizzazione dei fatti contestati ... palesa la dedizione dell'odierno indagato a reati contro il patrimonio e fa ritenere pertanto necessaria l'applicazione di una misura coercitiva. La meno afflittiva misura degli arresti domiciliari non si ritiene idonea ad THE evitare il pericolo di recidiva in quanto la reiterazione di più furti aggravati in un arco temporale ristretto e le successive richieste estorsive denotano una pericolosità sociale non contenibile se non con la custodia cautelare in carcere, soprattutto alla luce dell'abitualità dei comportamenti emergente dal contenuto delle plurime conversazioni intercettate. Il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie si ricava dalle modalità di concreta realizzazione dei furti, commessi in epoca recente, di notte e con più persone ed aventi ad oggetto autoveicoli di elevato valore economico esposti alla 12 pubblica fede, dalla sistematicità delle richieste estorsive per la restituzione della refurtiva e dalla pericolosità del reo che, alla luce del contenuto delle conversazioni captate, anche successive ai fatti, reiterava azioni della stessa specie anche dopo, e veniva menzionato come protagonista di tutte le vicende e soggetto con ruolo sicuramente influente nelle decisioni relative alle modalità di commissione dei delitti e tenuto in considerazione nella spartizione del denaro oggetto delle estorsioni. L'incensuratezza dell'indagato non pone il soggetto al di fuori di una prognosi di pericolosità quando, come nel caso di specie, le modalità concrete di commissione del delitto fanno ritenere elevato il rischio di reiterazione ...".
4.5. Tutto ciò considerato, ritiene il Collegio come il Tribunale, nella fattispecie, sia rimasto inosservante ai criteri direttivi ora indicati, perché nel provvedimento impugnato la valutazione è stata eseguita richiamando sostanzialmente la gravità delle condotte ed il ristretto arco temporale della loro commissione (le condotte si sono verificate tra il gennaio ed i primi di febbraio del 2013), senza alcun riferimento concreto al parametro dell'attualità (nei termini di cui si è detto) anche alla luce del tempo decorso tra i fatti e la data di emissione del titolo custodiale (26.10.2015): da qui la pronuncia di annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata sul punto in questione, con obbligo da parte del giudice di rinvio, in sede di nuovo giudizio, di uniformarsi al seguente principio di diritto: si valuti il pericolo di recidivanza e si individui la misura cautelare da applicare nel rispetto dei criteri di cui all'art. 275, comma 2 cod. proc. pen. con riferimento ai requisiti di concretezza ed attualità come sopra definiti, tenuto conto del titolo di reato, delle caratteristiche della condotta criminosa, del tempo trascorso dalla sua commissione e della prognosi di reiterazione, ancorata al vissuto del soggetto autore ed alla sua personalità, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali >>.
5. Alla pronuncia consegue: -l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con riferimento all'aggravante di cui all'art. 629 cpv. cod. pen.; -l'annullamento dell'ordinanza impugnata con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Caltanissetta, sezione per il riesame delle misure cautelari, a cui 13 vanno trasmessi gli atti per nuovo giudizio sul punto. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
PQM
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con riferimento all'aggravante di cui all'art. 629 cpv. cod. pen.; annulla altresì l'ordinanza impugnata con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Caltanissetta, sezione per il riesame delle misure cautelari, con integrale trasmissione degli atti per nuovo giudizio sul punto. Si provveda a norma dell'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 14.4.2016 Il Consigliere estensore Il Presidente ишорики Dott. Andrea Pellegrino Dott. Giacomo Fumu DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 5 MAG 2016 IL DICAS M Il Cancelliere E R CANCELL P E Claudia Planelli T R O O th N C E 14