Sentenza 27 novembre 2015
Massime • 1
In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2015, n. 15978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15978 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2015 |
Testo completo
1 59 7 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 2154/15Sent. n. s Antonio S. Agrò Presidente ez. Giacomo Paoloni relatore CC 27/11/2015- R.G. n. 40662/2015 Orlando Villoni Emanuele Di Salvo Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AR AN, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 24/08/2015 del Tribunale di Roma;
esaminati gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 28.11.2014, nell'ambito del procedimento penale denominato "Mafia Capitale", il g.i.p. del Tribunale di Roma ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di AN NE, sottoposta ad indagini per il delitto di partecipazione ad associazione criminale di natura mafiosa (capo 1 della rubrica) e per connessi reati di concorso in turbativa d'asta (due contestazioni: capi 16 e 18 della rubrica) e in corruzione attiva per il compimento di atti contrari ai doveri dei pubblici ufficiali corrotti (due contestazioni: capi 19 e 25 della rubrica. Misura cautelare presto sostituita (il 2.12.2014) con quella degli arresti domiciliari ex art. 275 comma 4 c.p.p., essendo l'indagata madre di una figlia di età inferiore ai sei anni.
2. Adito ex art. 309 c.p.p. da istanza di riesame del provvedimento restrittivo, il Tribunale di Roma con ordinanza del 17.12.2014 ha rigettato l'incidente cautelare, confermando la misura custodiale domestica applicata alla prevenuta. Il ricorso per cassazione proposto dalla NE avverso tale decisione relettiva del riesame è stato dichiarato inammissibile da questa Corte con sentenza del 10.4.2015 (Sez. 6, n. 24535/2015, BU e altri).
3. Con istanza del 20.5.2015 il difensore dell'indagata ha chiesto al procedente g.i.p. del Tribunale di Roma la revoca della misura cautelare in atto, adducendo la sopravvenuta modificazione del quadro delle già ravvisate esigenze cautelari (di natura probatoria e socialpreventiva) anche alla luce del mutato assetto dei referenti valutativi delle misure cautelari personali delineato dalla recente legge 16.4.2015 n. 47. Mutamento delle esigenze di cautela determinato: quanto al supposto pericolo di inquinamento delle fonti di prova, dall'ormai eseguito sequestro della società e dei documenti della Cooperativa "29 giugno", struttura ritenuta uno dei principali strumenti operativi della contestata associazione mafiosa e nella quale la NE (compagna del coindagato AT BU) dirigeva l'ufficio legale interno;
quanto al pericolo di reiterazione di fatti criminosi della stessa specie di quelli contestatile, dal palese affievolirsi delle ragioni di cautela, che alla stregua del novellato disposto della lettera c) dell'art. 274 c.p.p.- debbono assumere carattere di concretezza e attualità e non possono essere desunte dalla sola gravità del titolo dei reati contestati all'indagato. Il g.i.p. del Tribunale di Roma, con provvedimento del 21.5.2015, ha respinto la richiesta, rilevando l'assenza di sopravvenuti fatti o elementi nuovi incidenti sia sul quadro dei gravi indizi di colpevolezza emersi a carico della NE, sia sul quadro delle esigenze cautelari con particolare riguardo alla perdurante regola afferente alla contestazione del reato associativo ex art. 416-bis c.p. (necessaria applicazione della misura carceraria, salva l'esistenza di dati escludenti le esigenze cautelari) e alla non decisiva rilevanza del solo tempo decorso dalla consumazione dei reati (per altro, ad avviso del g.i.p., assai limitato, perché le numerose conversazioni intercettate coinvolgenti il ruolo partecipativo della NE si susseguono per tutto il 2014).
4. AN NE ha appellato ex art. 310 c.p.p. il descritto provvedimento del g.i.p., lamentando (riprodotti i contenuti della rigettata istanza di revoca della misura cautelare) il mancato apprezzamento degli elementi esposti a sostegno del venir meno o dell'affievolirsi delle esigenze cautelari. Esigenze che il g.i.p. avrebbe illogicamente ritenuto immutate, facendo richiamo all'ordinanza cautelare genetica e alla anteriore decisione confermativa del Tribunale del riesame. Ciò benché la difesa, oltre al decorso del tempo dalla consumazione dei reati contestati alla NE, avesse evidenziato che le conversazioni captate per tutto l'anno 2014 non riguardassero, sotto più aspetti, la specifica posizione processuale della NE e che il quadro delle esigenze cautelari 2 dovesse essere riconsiderato in rapporto alla effettiva concretezza e attualità delle stesse (tenendosi conto delle modifiche dell'art. 274 c.p.p. introdotte dalla citata legge 47/2015). Con ordinanza pronunciata il 24.8.2015 il Tribunale distrettuale di Roma, giudice dell'appello cautelare, ha rigettato il gravame. Da un lato il Tribunale ha ritenuto destituita di fondamento la tesi difensiva volta a minimizzare -quanto alla piattaforma indiziaria ex art. 273 c.p.p.- il ruolo ricoperto dalla NE nelle vicende criminose di cui è ritenuta partecipe, evidenziando come la stessa non si sia limitata ad attività puramente esecutive di altrui direttive (dettate dal solo legame sentimentale con AT BU, uno dei promotori e organizzatori del sodalizio mafioso e delle correlate attività illecite), essendo risultata invece pienamente addentro alla programmazione (sua presenza a più riunioni “operative”) delle strategie del gruppo criminale e alla concreta attuazione, con "ruolo fattivo", delle predefinite attività illecite. Da un altro lato i giudici di appello hanno rimarcato l'inconducenza del modificato assetto normativo inerente sia al quadro indiziario che alle esigenze cautelari (legge n. 47/2015). Vuoi perché il primo e le altre appaiono oggettivamente aggravati per essere stata la NE raggiunta nelle more da una nuova ordinanza cautelare (applicativa degli arresti domiciliari ex art. 275 comma 4 c.p.p.) emessa il 29.5.2015 dal g.i.p. del Tribunale di Roma con riferimento ad ulteriori reati ascritti alla donna e ai coindagati, venuti in luce nel prosieguo delle indagini dello stesso procedimento "Mafia Capitale" (plurimi episodi di corruzione propria e impropria e di turbativa d'asta); nuovo provvedimento restrittivo già confermato in sede di riesame cautelare (ordinanza Tribunale Roma 16.6.2015). Vuoi perché, con specifico riferimento al mutato quadro normativo determinato dalla legge 47/2015, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari involgenti le condotte della NE non appaiono contestabili, atteso che "l'aggravamento del quadro indiziario, desumibile dall'emersione di nuove condotte di corruzione ascritte all'indagata, tutte consumate al fine di agevolare l'associazione mafiosa di cui fa parte, con una attività che è durata fino al giorno del suo arresto, espressione peraltro di una rete di corruttele non compiutamente emerse dalle indagini, rende del tutto attuale e concreto il pericolo di recidiva". Tale descritta situazione costituisce in definitiva l'unico "elemento nuovo", in senso deteriore, della posizione processuale di AN NE e rende palese il peggioramento, oltre che del quadro indiziario a carico della appellante, delle esigenze di natura socialpreventiva, rendendole -anche in base ai "nuovi" criteri fissati dalla legge 47/2015- "vieppiù concrete ed attuali".
5. La decisione dell'appello cautelare è stata impugnata per cassazione dal difensore della NE, che deduce la violazione o erronea applicazione dell'art. 274, lett. c), c.p.p. (come modificato dalla legge 47/2015) e il difetto o l'apparenza della motivazione relativa alla concretezza e attualità delle esigenze cautelari. 3 Il giudice, si sostiene nel ricorso, deve verificare -ai sensi del combinato disposto degli artt. 275 e 299 c.p.p.- l'effettiva proporzionalità e adeguatezza della misura coercitiva applicata rispetto alle esigenze cautelari da tutelare, sia al momento della adozione del provvedimento restrittivo, sia per l'intera sua durata, secondo il principio della minore compressione possibile della libertà personale, come statuito dalle Sezioni Unite della S.C. (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249324). L'art. 292, co.
2- lett. c), c.p.p. impone al giudice di motivare la valutazione di pericolosità dell'indagato in proporzione diretta al tempo trascorso dalla commissione dei reati attribuitigli. Ora la NE, benché sia rimasta impiegata presso le cooperative gestite dal coindagato BU fino al momento del suo arresto, vede focalizzati i propri ritenuti contegni concorsuali nei fatti criminosi (soprattutto nelle vicende di cui ai capi 19 e 25 della rubrica) in epoche risalenti rispetto all'applicazione della misura cautelare genetica, sì che il giudizio di pericolosità ribadito dai giudici dell'appello cautelare si rivela del tutto astratto. Incongruamente l'ordinanza impugnata proietta la propria analisi verso il passato e non verso il futuro, richiamando l'anteriore decisione de libertate con cui era stato respinto il riesame della NE avverso l'originaria ordinanza custodiale del g.i.p. Decisione assunta prima della riforma della formulazione dell'art. 274, lett. c), c.p.p. disposta dalla legge 47/2015, che esclude la possibilità di desumere concretezza e attualità della misura cautelare dalla sola gravità dei titoli di reato per i quali si procede nei confronti dell'indagato. Apparente diviene, poi, il riferimento o rinvio operato dal Tribunale alle considerazioni espresse in rapporto alla separata conferma del nuovo provvedimento cautelare ("seconda vicenda cautelare") emesso a carico della NE e confermato in sede di riesame. Valutazioni non assistite dal crisma della irrevocabilità (c.d. giudicato cautelare) perché divenute oggetto di ricorso per cassazione. Con una recente decisione, del resto, la stessa Corte di Cassazione ha sottolineato come, per ritenere attuale e concreto il rischio di reiterazione di condotte criminose, è necessario apprezzare "l'elevato grado di probabilità" che l'indagato torni a delinquere [il riferimento è a Sez. 5, n. 36919 del 19/05/2015, Sancimino, non massimata, ndr]. Tale criterio di valutazione postulato dalla novella normativa è stato disatteso dal Tribunale, che si è limitato a richiamare genericamente il ruolo svolto dalla NE in alcuni reati fine dell'associazione mafiosa, senza tenere conto del mutato contesto valutativo e probatorio prefigurato anche dall'evoluzione delle indagini preliminari.
6. Il ricorso proposto nell'interesse dell'indagata AN NE deve essere dichiarato inammissibile. Innanzitutto perché basato su censure prive di specificità, dal momento che l'atto impugnatorio non fa che riprodurre, in termini pressoché immutati, i contenuti della originaria istanza di revoca della misura cautelare domestica applicata alla ricorrente e del susseguente atto di appello contro il provvedimento reiettivo del g.i.p., senza affrontare in chiave critica gli specifici temi trattati dall'ordinanza impugnata con particolare 4 Wade attenzione al dato di indubbia rilevanza costituito dal secondo provvedimento cautelare emesso il 29.5.2015 nei confronti della NE per fatti altrettanto gravi di quelli contestatile con la prima ordinanza custodiale del 28.11.2014 (fatti ulteriori tutti, anch'essi, inscritti nella estesa attività illecita realizzata dall'associazione per delinquere di matrice mafiosa di cui è considerata partecipe la donna). In secondo e preminente luogo perché imperniato su motivi manifestamente infondati, che traggono origine da una equivoca e fuorviante lettura della novella normativa che, ex art. 2 L. 16.4.2015 n. 47, aggiunge -per le esigenze cautelari connesse ai pericoli di fuga o di recidiva criminosa-al preesistente requisito della concretezza quello della "attualità" delle medesime esigenze (già contemplato per le esigenze sottese al pericolo di inquinamento delle prove). L'impugnato provvedimento decisorio dell'appello cautelare non ha eluso l'esame della posizione processuale della NE in ragione del mutato quadro normativo, come erroneamente si adduce nel ricorso, essendosi fatto carico di riconsiderare l'intero contesto indiziario profilantesi nei confronti dell'indagata sulla base del fatto "nuovo" rappresentato dalla ulteriore ordinanza cautelare emessa nei confronti della donna (per la seconda vicenda cautelare emersa nel procedimento "Mafia Capitale") e delle correlate persistenti ed anzi accresciute esigenze cautelari ostative alla revoca o mitigazione della misura custodiale domestica in atto (applicata, merita sottolineare, soltanto in ragione della presenza della figlia infraseienne dell'indagata) ovvero alla sua mitigazione. Né può considerarsi effimero o fuori luogo, a suffragio della ribadita esistenza delle esigenze di cautela involgenti la posizione della NE, il richiamo del Tribunale alle valutazioni espresse (in epoca recente) a conferma del nuovo secondo provvedimento coercitivo in sede di riesame cautelare. In proposito è il caso di rilevare che, con separata decisione adottata in data odierna da questa stessa Corte regolatrice, il ricorso per cassazione contro l'ordinanza reiettiva del riesame della seconda misura cautelare è stato rigettato (ric. 38752/15 R.G. Cass.). Se non è revocabile in dubbio che, in tema di presupposti per l'applicazione di misure cautelari personali, il requisito della attualità giustapposto a quello della concretezza del pericolo di reiterazione di reati, richiede di verificare il ricorrere di situazioni od occasioni prossime, non meramente ipotetiche ed astratte ma altamente probabili nel loro verificarsi, favorevoli alla commissione di nuovi reati, deve reputarsi altrettanto incontroverso che, come già puntualmente affermato da questa Corte, a ben riflettere l'inserimento nel testo dell'art. 274, lett. c), c.p.p. ad opera della legge 47/2015 dell'espressa previsione della “attualità” del pericolo di recidiva, in uno a quella della sua concretezza, altro non ha fatto per un verso- che "normativizzare il principio giurisprudenziale, preesistente alla novella, secondo cui la nozione di attualità è insita in quella di concretezza ed entrambe costituiscono condizione necessaria per l'applicazione di una misura cautelare". E altro non ha fatto, per altro verso, che porre in luce come il requisito additivo della attualità del concreto pericolo di recidiva ai fini cautelari non sia 5 OT equiparabile alla imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, "ma sta invece ad indicare la continuità del 'periculum libertatis' nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare" (cfr.: Sez. 5, n. 43083 del 24/09/2015, Maio, Rv. 264902; Sez. 6, n. 44605 del 01/10/2015, De Lucia, Rv. 265350; Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265618). A tali canoni valutativi si è correttamente uniformato il Tribunale di Roma nel respingere l'appello cautelare della NE. Al contrario di quanto dedotto con il ricorso, il Tribunale ha dato puntualmente conto delle esigenze cautelari sussistenti nel caso di specie, proprio con particolare riferimento al pericolo concreto ed attuale di reiterazione di fatti criminosi, in ragione sia delle modalità e delle circostanze dei fatti delittuosi (vecchi e nuovi) ascritti alla ricorrente, sia della sua personalità quale emersa dal ruolo tutt'altro che marginale svolto nella dinamica attuativa dei progetti delittuosi perseguiti dalla compagine mafiosa. Con la conseguenza che le valutazioni espresse dai giudici dell'appello cautelare si mostrano immuni da rilievi logici e giuridici per l'aderenza alle oggettive risultanze degli atti di indagine, per la linearità del percorso argomentativo enunciato nell'ordinanza impugnata nonché per la sua conformità al dato normativo del riformato art. 274, lett. c), c.p.p., che appunto coniuga l'esigenza special-preventiva in esame alle "specifiche modalità e circostanze del fatto" ed alla "personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali”. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'equa somma di euro 1.000 (mille) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2015 Il consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Antonio Stefano Agrò DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 18 APR 2016 A DI CAS M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R UP Piera Esposito I O N T E