Versione
21 aprile 1942
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Versione
12 dicembre 1973
12 dicembre 1973
Art. 423.
(( (Ordinanze per il pagamento di somme). )) ((Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.
Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice puo', su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantita' per cui ritiene gia' raggiunta la prova.
Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.
L'ordinanza di cui al secondo comma e' revocabile con la sentenza che decide la causa.))
(( (Ordinanze per il pagamento di somme). )) ((Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.
Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice puo', su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantita' per cui ritiene gia' raggiunta la prova.
Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.
L'ordinanza di cui al secondo comma e' revocabile con la sentenza che decide la causa.))
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Giurisprudenza • +500
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- cognizione sommaria·
- assorbimento ordinanza·
- interessi legali·
- contumacia·
- art. 423 c.p.c.·
- spese di lite·
- condanna al pagamento·
- rivalutazione monetaria·
- appello