Sentenza 13 novembre 2008
Massime • 1
La circostanza aggravante dell'aver profittato di circostanze tali da ostacolare la privata difesa ha carattere oggettivo ed è compatibile con il dolo d'impeto.
Commentario • 1
- 1. Le aggravanti prevedute dagli articoli 61 e 61-bis c.p.: una loro breve disaminaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2021
Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2008, n. 48108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48108 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/11/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1334
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 025144/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NN AL N. IL 19/04/1980;
2) GI CR N. IL 10/05/1964;
avverso SENTENZA del 01/02/2008 CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostit. Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per lo IA per il rigetto e per il RG per declaratoria di inammissibilità.
Uditi i difensori Avv. TIPO D. per RG e Avv. DI CAPRIO per IA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 01.02.2008 la Corte d'assise d'appello di Caltanissetta, in parziale riforma della pronuncia 28.07.2006 della locale Corte d'assise, riduceva la pena a IA VA e RG OF ad anni 23 di reclusione ciascuno, più pene accessorie di legge, quali ritenuti colpevoli dell'omicidio volontario del UM SU TA, perpetrato il 26.02.2005 in Contrada Judeca-Guallarà. Con la stessa sentenza i due predetti imputati erano condannati al risarcimento dei danni, più spese di lite, in favore di SU ST, costituitasi parte civile. Per entrambi gli imputati il trattamento sanzionatorio era determinato per l'applicazione di attenuanti generiche dichiarate equivalenti all'aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61 c.p., n.
5. Il fatto e le ritenute responsabilità erano ricostruiti dai giudici del merito in base ai seguenti elementi: - dichiarazioni di IA RC, cugino di VA;
- dichiarazioni confessorie di RG OF e parzialmente ammissorie di IA VA;
- risultati delle indagini scientifiche sul corpo della vittima e sulle tracce significative rinvenute in loco e sul furgone dell'imputato IA.
Risultava così per certo che i due imputati, essendo il RG dipendente dello IA, avendo rinvenuto il SU - di recente assunto quale pastore - intento a dormire, mentre alcuni cani randagi stavano aggredendo un gruppo di pecore, avevano deciso di licenziarlo e di lasciarlo, in piena notte, in contrada Guallarà. Trasportato così con il furgone, il UM era stato prima picchiato da entrambi ed infine finito con una grossa pietra con la quale gli era stato sfondato il cranio. Il RG si era assunto la responsabilità diretta di tale ultima azione, asseritamene esplicata quando lo IA si era già allontanato di circa 10-15 metri, e ciò aveva fatto in particolare in quanto il SU aveva chiuso violentemente la porta dell'auto incastrandogli la mano. Tale quadro ricostruttivo era a sua volta confermato dallo IA che ammetteva solo la prima parte dell'aggressione, attribuendo al coimputato RG l'uso mortale della pietra. Rilevavano però i giudici territoriali come l'azione finale, ad onta di tale concorde versione, dovesse di necessità essere stata eseguita da entrambi gli imputati per una serie di elementi, i principali dei quali erano: - la pietra, del peso di circa 30-35 chili, era stata staccata da terra e ciò non poteva essere stato fatto da una sola persona e tanto meno dal solo RG che aveva la mano traumatizzata per essere stata appena incastrata nella portiera dell'auto; - nel tappetino dell'auto, lato guidatore, cioè in corrispondenza dello IA, vi erano tracce di sangue appartenenti alla vittima portate per trasferimento con le scarpe;
peraltro il sangue della vittima non era schizzato oltre il metro, e ciò imponeva di concludere che lo IA fosse aderente al coimputato ed alla vittima al momento dello schiacciamento del cranio, e non distante 10 metri come sostenuto.- Tanto ritenuto in fatto, erano disattese le richieste avanzate nei motivi di gravame dallo IA (qualificarsi il fatto come omicidio preterintenzionale, riconoscersi le attenuanti ex art. 114 c.p., comma 1, e art. 116 c.p., comma 2), mentre per entrambi era respinta la richiesta di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche. La pena, peraltro, inflitta in primo grado in anni 24 di reclusione ciascuno, era ridotta per entrambi ad anni 23. 2. Avverso tale sentenza, chiedendone l'annullamento, proponevano ricorso per cassazione entrambi i predetti imputati che motivavano il rispettivo gravame formulando le seguenti deduzioni (qui riportate per sintesi) per violazione di legge e vizio di motivazione:
2.1 IA VA: a) l'esclusione della tesi del delitto preterintenzionale era stata fatta dai giudici del merito sul travisamento in fatto essere stata la pietra, lanciata contro la vittima, del peso di 30-35 chili, quando in realtà era di 20, e quindi ben utilizzabile dal solo RG, persona robusta, anche con una sola mano;
b) non sussisteva l'aggravante della minorata difesa, da ritenersi prettamente soggettiva, anche perché gli imputati, se avessero voluto profittare di condizioni favorevoli, avrebbero potuto agire altrimenti;
c) doveva essere riconosciuta l'attenuante del concorso anomalo (art. 116 c.p., comma 2) sia per la sincerità della versione del RG, sia per la non decisività della traccia di sangue valorizzata per indurre la responsabilità di esso ricorrente;
d) vizio di motivazione in ordine alla misura della pena ed alla denegata prevalenza delle generiche.
2.2 RG OF: a) aveva errato la Corte territoriale a ritenere l'aggravante della minorata difesa su base sostanzialmente oggettiva, senza giustificarla con validi argomenti che dimostrassero il consapevole profittamento in capo agli imputati, comunque non essendo sufficiente in tal senso il tempo di notte ed il luogo disabitato;
b) illogico diniego della prevalenza delle generiche, incongruo essendo lo svilimento della resa confessione. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. I ricorsi, entrambi infondati in tutte le loro prospettazioni, devono essere rigettati con ogni dovuta conseguenza di legge. Com'è evidente dal sintetico riassunto delle proposizioni difensive avanzate in questa sede, alcune deduzioni sono comuni ad entrambi gli imputati, altre proprie solo del ricorrente IA.
3.1. Esaminando dapprima le questioni avanzate dal solo IA, va rilevata la loro sicura infondatezza.
3.1.a - Il primo motivo del ricorso di questo imputato cfr. sopra sub 2.1.a lamenta la mancata qualificazione del fatto omicidiario come delitto preterintenzionale, ex art. 584 c.p.p., e sostiene il travisamento in fatto da parte dei giudici del merito, sul punto, in relazione al peso della pietra che determinò la morte del SU. Entrambe tali proposizioni non sono fondate. Quanto a quella che deduce un peso minore del masso usato per uccidere la vittima, ne va rilevata l'improponibilità, posto che il dato valorizzato dalla Corte territoriale è basato sulle acquisizioni dibattimentali (dichiarazioni del M.re Savaro dei Ris), uniche utilizzabili, confortate dai relativi rilievi fotografici e dalle indiscusse dimensioni della pietra (base cm. 38, altezza cm. 46), come tali non oppugnagli, e tanto meno sul rilievo di un diverso valore espresso dal Tribunale del riesame che - in mancanza di fonte sicura di riferimento - non rappresenta elemento affidabile ne' qui valutabile. Quel che conta, peraltro, oltre al peso, è il dato effettivo, verificato, dell'impossibilità di apprensione del masso stesso da parte di una sola persona (e tanto meno dal solo RG con una sola mano), atteso che lo stesso è stato divelto da terra. Le sole dimensioni (ripetesi: cm. 38 per 46) escludono la sua manovrabilità con una sola mano. Tali affermazioni dei giudici del merito risultano dunque corrette, in quanto corrispondenti alle risultanze certe di causa, e logicamente espresse. La tesi difensiva, riproposta con i motivi del ricorso, dell'omicidio preterintenzionale è formulata in relazione alla dedotta minore dimensione del masso, con connessi riferimenti teorici. Respinta la questione legata alle dimensioni del masso, va di necessità disattesa anche la prospettata derubricazione. Va chiaramente poi detto che, anche si trattasse - solo per ipotesi dialettica - di un masso di 20 chili, non verrebbe meno, per ciò solo, il dolo omicidiario, attesa la modalità di uso contro la testa del SU. Poiché il delitto preterintenzionale esige che si escluda anche il mero dolo eventuale (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 25239 in data 20.05.20 1, Militi;
ecc), è di tutta evidenza che il minor reato di cui all'art. 584 c.p. non posa essere qui configurato, in un quadro peraltro di aggressione progressiva, come correttamente hanno ritenuto e motivato i giudici del merito.
3.1.b - L'altro motivo di ricorso proprio dello IA lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante del concorso anomalo ex art.116 c.p., comma 2. Tale tesi necessariamente presuppone che detto imputato non abbia partecipato materialmente all'esecuzione del SU nei termini in fatto ritenuti dai primi giudici, perché l'uso congiunto del masso "assassino" contro la testa della vittima, ad opera di entrambi, esclude di per sè che si possa ipotizzare che lo IA abbia voluto un reato meno grave. Per introdurre in questa sede la doglianza in parola, il ricorrente recupera il dato delle rese confessioni, secondo cui sarebbe stato solo il AR a usare il masso contro la vittima, riproponendone l'asserita attendibilità. In realtà, peraltro, nessun argomento spende il ricorrente per controbattere le motivazioni dell'impugnata sentenza che invece documenta, su base obbiettiva, la sicura partecipazione materiale pure dello IA anche a tale fase dell'aggressione mortale (non manovrabilità del masso da parte di una sola persona, tracce di sangue trasportate nel furgone). Tale motivo di ricorso diventa dunque inammissibile, atteso che - ritenuta logica e coerente la ricostruzione in fatto operata dai giudici del merito - la stessa non può essere oggetto di rivisitazione alternativa in questa sede, per i limiti del sindacato di legittimità. Non vi è spazio, pertanto, per la chiesta attenuante del concorso anomalo.
3.2 Venendo ora ai motivi di ricorso comuni ad entrambi i ricorrenti, inerenti la riconosciuta aggravante della minorata difesa e la commisurazione sanzionatoria nonché il giudizio di bilanciamento tra circostanze, vale osservare quanto segue.
3.2.a - La censura in ordine all'aggravante della minorata difesa (art. 61 c.p., n. 5) è sostenuta dai ricorrenti con le seguenti argomentazioni: - detta circostanza avrebbe natura soggettiva e non oggettiva;
- comunque la stessa non sarebbe integrata dal tempo di notte e dal luogo isolato;
- vi sarebbe peraltro incompatibilità con il dolo d'impeto (tesi, quest'ultima, perorata nelle odierne conclusioni orali). Tutte tali proposizioni sono decisamente errate. Quanto al primo profilo, va qui richiamato e ribadito il tradizionale insegnamento di questa sede di legittimità, assolutamente costante, che ha sempre sostenuto che la circostanza in parola "ha carattere aggettivo ed è integrata per il solo fatto della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell'azione criminosa, a nulla rilevando che dette condizioni siano maturate occasionalmente o indipendentemente dalla volontà dell'agente" (così, ex pluribis, Cass. Pen. Sez. 5, n. 14995 in data 23.02.2005, Rv. 231359, P.G./Bordogna; ecc). Anche il secondo profilo suddetto è peraltro decisamente errato, ancora una volta a tenore della pacifica giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente stabilito che il tempo di notte e la zona isolata sono elementi in fatto che integrano perfettamente l'aggravante in parola (così, in termini, cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 10268 in data 09.10.1996, Rv. 206117, Bertotti;
Cass. Pen. Sez. 2, n. 44624 in data 08.07.2004, Rv. 230244, Alcamo;
ecc.). Nel confermare tale costante giurisprudenza, va solo rilevato - peraltro - come nella concreta fattispecie sia pacifico nella ricostruzione in fatto dei giudici di merito, sul punto non contrastata dai ricorrenti, che gli imputati abbiano decisamente ricercato il luogo isolato, ove compiere indisturbati l'aggressione alla vittima, nell'evidente consapevolezza del buio e dell'ora notturna, per cui i profili fin qui esaminati risultano, oltre che errati in diritto, anche impropri in fatto. Altrettanto è a dire in relazione alla prospettazione di incompatibilità tra il dolo d'impeto e l'aggravante della minorata difesa (tema su cui non si rinviene precedente giurisprudenziale edito). Deve invero affermarsi, di contro, la strutturale compatibilità tra le due ipotesi, atteso che si collocano su piani diversi, l'una (la minorata difesa) su quello oggettivo, l'altra (il dolo d'impeto) su quello soggettivo. Va premesso che il dolo d'impeto, categoria in sè non normativizzata, ma di creazione teorica e per certi versi giurisprudenziale, può essere definito come "la risposta immediata o quasi immediata ad uno stimolo esterno" (così Cass. Pen. Sez. 1, n. 39791 in data 30.09.2005, Rv. 232943, Masciovecchio). Tale declinazione del dolo è stata tradizionalmente ritenuta compatibile con l'aggravante del nesso teleologico (così, ex pluribis, Cass. Pen. Sez. 6, n. 7344 in data 19.09.2002, Rv. 224380, Tresca;
ecc), impostazione da cui già può derivarsi la logica inferenza che tale "risposta immediata o quasi immediata" non collide con una connessa e coeva ulteriore intenzionalità. Va allora ricordato come per l'introiezione soggettiva delle oggettive condizioni che integrano la minorata difesa sia sufficiente che l'agente ne percepisca in modo cosciente il vantaggio derivante ("che il colpevole tragga coscientemente ed obbiettivamente vantaggio", secondo Cass. Pen. Sez. 1, n. 2960 in data 10.02.1997, Rv. 207221, P.G./Scorza). Insomma, "l'avere profittato" - richiesto dalla norma in esame - non impone una puntuale intenzionalità specifica, ma è adeguatamente sostenuto dalla mera coscienza che sussistono condizioni, particolarmente vantaggiose per l'agente, che obbiettivamente ostacolano la pubblica o privata difesa. Tale sussunzione psicologica, poiché all'evidenza non necessita di meditazione e ricerca, ne' di tempi lunghi, ma si concentra nella mera rappresentazione delle ridette condizioni, è dunque pienamente compatibile anche con quella risposta immediata o quasi immediata nel che consiste il dolo d'impeto.
Tutte le suddette prospettazioni difensive, errate, devono - dunque - essere respinte.
3.2.b - Quanto alla commisurazione della pena ed al giudizio di bilanciamento (reso in termini di equivalenza per entrambi) parimenti i ricorsi non hanno pregio. Il ricorrente RG poggia la sua doglianza sul punto sul rilievo dell'asserita insufficiente valorizzazione della resa confessione. Il ricorrente IA si limita a censurare la motivazione della Corte territoriale, sul punto, senza neppure indicare quali elementi a suo favore non sarebbero stati valutati.
Quanto al RG, vale ricordare come l'impugnata sentenza (cfr. ff. 8 e 9) abbia preso in esame da un lato le modalità efferate del delitto e la sproporzione tra causale ed evento, dall'altro il modesto valore della confessione perché resa solo al dibattimento ed "inquinata dall'evidente volontà, in contrasto con le emergenze processuali, di ridimensionare il ruolo attivo del complice". Risulta evidente, pertanto, l'infondatezza della qui avanzata doglianza, posto che la Corte nissena ha ben preso in esame l'elemento confessione, giustificandone sia la ridotta valenza, sia la coesistenza di elementi negativi, così rendendo motivazione assolutamente coerente e logica, non censurabile in questa sede. Del resto questa Corte ha più volte ribadito come la valutazione resa dai giudici di merito in ordine all'entità della pena ed al giudizio di bilanciamento sia incensurabile in sede di legittimità, ove formulata ex art. 133 c.p. in un quadro di correttezza formale, in quanto espressione della discrezionalità del giudice in funzione dell'adeguamento della pena all'effettiva gravità del reato ed alla personalità del reo (così, ex pluribis, Cass. Pen. Sez. 1, n. 46954 in data 04.11.2004, Rv. 230591, P.G./Palmisani; ecc.). Quanto allo IA, vanno anzitutto ribaditi gli argomenti appena spesi in quanto validi anche per la sua posizione. Va peraltro ricordato come questo imputato ebbe a motivare l'appello sul punto invocando il suo buon comportamento processuale. La Corte territoriale ha ben giustificato l'adeguatezza della pena ed il giudizio di mera equivalenza delle generiche rilevando da un lato i tratti efferati del delitto, dall'altro "il non encomiabile comportamento processuale caratterizzato da un tentativo, condotto in combutta con il complice, di tirarsi fuori dall'omicidio" (cfr. ff. 20 e 21). Il tema della condotta processuale è stato quindi ben valutato dai giudici del merito. Il gravame di questo imputato, pertanto, è infondato e pressoché vuoto, in questa sede, ove induce profili - come quello dell'impossibilità risarcitoria - di marginale rilevanza rispetto alla ben più complessa motivazione della sentenza impugnata.
Anche tali motivi di ricorso vanno quindi respinti.
3.3 La completa reiezione di entrambi i gravami comporta, ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p., la condanna dei due imputati al pagamento, tra loro in solido, delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti IA VA e RG OF al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2008