Sentenza 17 gennaio 2005
Massime • 2
Allorché la Corte di cassazione annulla con rinvio la sentenza impugnata per vizio di motivazione mediante l'indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non è limitato all'esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, essendo il giudice stesso tenuto a compiere anche eventuali atti istruttori sui cui risultati basare la decisione, fornendone giustificazione in sentenza. Ne consegue che, qualora nel giudizio di rinvio l'imputato abbia formalmente segnalato la rilevanza, ai fini di pronuncia assolutoria (nella specie, peraltro, già intervenuta in primo grado e sovvertita in appello), di acquisizioni probatorie ritenute decisive e trascurate nel precedente giudizio, la conferma della condanna annullata, in assenza di qualsiasi valutazione comparativa delle prove acquisite e oggetto della prospettazione difensiva, non si sottrae all'ulteriore annullamento della Corte suprema.
Nel delitto di omicidio, la mera reiterazione di colpi inferti alla vittima non è condotta rilevante ai fini della configurabilità della circostanza aggravante consistente nell'aver agito con crudeltà, in quanto, essendo connessa alla natura del mezzo usato per conseguire l'effetto delittuoso, non eccede i limiti della normalità causale e non trasmoda in una manifestazione di efferatezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2005, n. 5678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5678 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 17/01/2005
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 32
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI RI - Consigliere - N. 019506/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NU LE, N. IL 13/02/1980;
2) IL NZ, N. IL 15/01/1967;
avverso SENTENZA del 23/02/2004 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito che ha concluso per il rigetto.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Alfredo Bargi;
Udito il difensore Avv. Siniscalchi IN anche in sostituzione dell'Avv. Martucci;
avv. G. Stellato, Avv. G. Aricò. FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 11 dicembre 2000 la Corte di assise di Santa RI Capua Vetere riconosceva UZ AL responsabile del delitto di omicidio volontario - aggravato ex art. 61 n. 1, 4, 5 c.p. - in danno di LO AN, nonché del reato di porto abusivo di un cacciavite (esclusa, quanto a tale ultimo reato, l'aggravante ex art. 61 n. 2 c.p.) - fatti commessi il 17 aprile 1999 - e, col vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche reputate equivalenti, lo condannava alla pena di anni 2 e mesi 1 di reclusione (pena base anni 25, aumentata di mesi uno per la continuazione) oltre che alle pene accessorie e al risarcimento del danno in favore delle parti civili. Con la stessa sentenza il coimputato RG IN veniva assolto dai medesimi reati per non avere commesso il fatto.
Secondo l'assunto accusatorio il reato contestato era consistito nell'avere il UZ colpito a morte il LO, col quale aveva in precedenza avuto una lite, con colpi di cacciavite all'interno di una vettura tenuta chiusa, dall'esterno, dal complice RG. L'azione era proseguita fuori dell'auto dalla quale i due contendenti erano usciti rocambolescamente, mediante la inflazione di ulteriori colpi agevolati dalla condotta del RG che aveva tenuto ferma, per la testa, la vittima. Le prove a carico del UZ erano individuate nelle dichiarazioni parzialmente auto accusatorie dell'imputato stesso, dei testi LA RI, PE LL, IN LV, AZ NA, AS RI, appuntato CC IN MA, EC SE, EC AN CO AN e PI CH.
Tali dichiarazioni venivano definite "senza contrasti rilevanti" per quanto concerneva, appunto, la posizione di UZ e, viceversa, affette da contraddizioni, defaillances mnemoniche, dubbi e opinabili interpretazioni quanto alla posizione del coimputato RG. In riferimento al UZ, poi, erano acquisite le risultanze della consulenza tecnica espletata dal Dott. Febo sulla compatibilità delle ferite inferte alla vittima con il cacciavite a stella ritrovato sul luogo del delitto, nonché di quelle espletate dai Dott. Telese e Rauso sulle ferite riportate dal UZ, nella prospettiva della invocata esimente della legittima difesa. La Corte d'assise escludeva la ricorrenza della detta esimente e della attenuante della provocazione mentre ravvisava le aggravanti dell'avere agito con crudeltà (per il prolungamento della azione omicidiaria, 61 n. 4), dell'approfittamento dello stato di minorata difesa della vittima (l'aggressione era stata portata nell'abitacolo di un'auto, 61 n. 5), nonché dei futili motivi (aver agito solo per sopraffare l'antagonista, 61 n. 1).
In ordine alla posizione del RG, come già anticipato, la Corte evidenziava la assoluta indecisione emersa nelle rievocazioni dei testi, cui era da aggiungere il dato della obiettiva ambiguità del comportamento che il prevenuto stesso avrebbe tenuto secondo le versioni a lui più sfavorevoli. Infine, la caduta della aggravante della premeditazione, rendeva ancor più impervia la dimostrazione della natura della sua compartecipazione, estrinsecatasi, nella prospettiva della accusa, in modo estemporaneo e senza prova del previo concerto col UZ.
La Corte d'assise di appello di Napoli, con sentenza del 7 giugno 2002, parzialmente riformava la pronuncia di primo grado riguardante il UZ, escludendo tutte le aggravanti ravvisate e rideterminando la pena a carico di costui in anni 18 di reclusione (testualmente:
"pena determinata sulla base di anni 17 e mesi 11 di reclusione per il delitto aumentata di un mese per la continuazione col reato contravvenzionale"), previa conferma del riconoscimento delle attenuanti generiche. Confermava poi la sentenza di assoluzione riguardante il RG. Poneva in evidenza come la ricostruzione operata dal Giudice di primo grado, fosse sostanzialmente da condividere e portasse a confermare la affermazioni di responsabilità del reato contestato, in particolare soffermandosi sulla integrazione dell'elemento psicologico del reato di omicidio e sulla insussistenza della scriminante della legittima difesa, alla luce delle dichiarazioni difensive del UZ, ritenute in parte - e cioè con riferimento al possesso di altro cacciavite da parte della vittima che aveva tentato di aggredirlo, nonché con riferimento alle lesioni riportate dallo stesso UZ a seguito della colluttazione - non contraddette dalle emergenze istruttorie;
la Corte rievocava anche, per evidenziarne la problematicità, le dichiarazioni del consulente dr Febo circa le caratteristiche del cacciavite - a punta piatta e non a stella come quello ritrovato - che avrebbe provocato le ferite mortali, le dichiarazioni dei testi CO e AS sulla posizione del RG, e quelle di NA e IN sulla ansia di vendetta del LO a seguito della lite col UZ che aveva preceduto l'agguato mortale.
Ne inferiva invero, la insussistenza della esimente e della attenuante invocate dalla difesa de UZ, ma anche la insussistenza delle aggravanti ritenute nella sentenza di primo grado. Escludeva quella ex art. 61 n. 1 e 5 per ragioni attinenti alla forma della contestazione e la aggravante ex art. 61 n. 4 perché riguardante fatti posti in essere presuntivamente dal RG, invece assolto dal reato. Pertanto, con attenuanti generiche, rideterminava la pena nei termini sopra ricordati. In merito alla posizione del RG, la Corte ribadiva la correttezza del rilievo dei primi giudici sulla insuperabile ambiguità delle risultanze probatorie. Poneva in evidenza come la gran parte delle testimonianze - fatta eccezione per quella di EC SE - convergevano nel far ritenere che la posizione dell'imputato a ridosso della vettura al cui interno stava svolgendosi l'aggressione letale, fosse da riconnettere ad un intento dubbio e non sicuramente volto a ostacolare la fuoriuscita della vittima. Infatti i testi concordavano nel ricordare che vittima e aggressore erano usciti dallo stesso lato della macchina sicché poteva anche sostenersi che il RG si fosse allontanato dalla posizione descritta proprio per lasciarli rifluire fuori. Anche la circostanza dell'aver preso tra le mani il capo della vittima mentre era ancora in corso l'aggressione da parte del UZ, era stata spiegata dal RG con dichiarazioni non incredibili e volte ad accreditare la tesi che egli volesse sincerarsi delle condizioni del malcapitato. Un teste, poi, avrebbe riferito che il RG si era trattenuto sul posto fino all'arrivo della Volante. La Corte di Cassazione, adita tanto dal difensore del UZ, quanto dalla parte civile e dal Procuratore Generale, annullava la sentenza di appello, in toto, quanto al RG e limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche e alla esclusione delle aggravanti ex 61 n. 4 e 5 quanto al UZ.(sentenza del 9 maggio 2003). A tale conclusione perveniva, dopo aver superato numerose questioni procedurali, rilevando la correttezza delle argomentazioni della sentenza impugnata quanto alla affermazione di responsabilità del UZ in ordine al reato di omicidio volontario. Confermava la esclusione della aggravante ex art. 61 n. 1 per la incertezza del movente mentre censurava la sentenza quanto alla esclusione della aggravante ex art. 61 n. 4 posto che riteneva fosse da rinnovare il giudizio sulla responsabilità del RG che era il soggetto cui erano state addebitati i fatti materiali a fondamento della contestata aggravante. Quanto alla esclusione della aggravante ex art. 61 n. 5 rilevava la assoluta carenza di motivazione, e tale rilievo formulava anche in riferimento alle concesse attenuanti generiche, riconosciute con motivazione che richiamava per relationem quella di primo grado senza rispondere ai rilievi dell'impugnante P.M.. Concludeva puntualizzando che "restava demandata al giudice di rinvio la connessa determinazione complessiva della pena". Infine la Corte di Cassazione, sulla assoluzione del RG, evidenziava che i fatti accertati nel processo erano: 1) l'arrivo dell'imputato sulla scena del delitto in compagnia del UZ;
2) la sua posizione accanto allo sportello dell'auto "lato passeggero" tale da impedire la uscita dell'aggredito o comunque non accompagnata da comportamenti che lo aiutassero ad uscire;
3) l'atteggiamento di tenere la testa della vittima mentre il UZ infieriva con colpi di cacciavite. Rilevava che la Corte non aveva fornito, in ordine a tali comportamenti, alcuna plausibile spiegazione alternativa alla tesi della accusa e che era "inaccettabile" sul piano logico la interpretazione data all'ultima azione nel senso che potesse anche essere intesa come volta a verificare le condizioni della vittima.
La Corte di Assise di Appello di Napoli, in veste di giudice del rinvio, pronunciava, il 23 febbraio 2004, sentenza con la quale dichiarava RG colpevole del reato di omicidio volontario ascrittogli, aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 4 e con attenuanti generiche prevalenti, lo condannava alla pena di anni 14 di reclusione.
Quanto a UZ riconosceva la sussistenza della sola aggravante appena citata e lo condannava alla pena di anni 26 e mesi uno di reclusione (specificando che per la continuazione era computato solo un mese di reclusione), con condanna di entrambi al risarcimento del danno in favore delle parti civili.
Rimarcava come la sentenza della Cassazione, fondata sul rilievo della manifesta illogicità della motivazione, non ponesse vincoli quanto alla natura - assolutoria o di condanna - della decisione ma li ponesse quanto ai criteri valutativi. Infatti la Corte aveva preso atto della denunciata contraddittorietà delle deposizioni testimoniali ma aveva segnalato la erroneità della conclusione che se ne era inferita e cioè la inattendibilità delle fonti stesse piuttosto che la dimostrazione della credibilità di alcune di esse a scapito di altre.
Procedeva poi dai rilievi sopra ricordati della suprema Corte per osservare che il punto sub 1) era pacificamente dimostrato alla luce delle emergenze.
Quanto agli ulteriori punti la Corte d'assise d'appello premetteva che i testi EC AN e SE, nonché il teste CO avevano reiteratamente riferito delle minacce di morte proferite dal UZ e del grave timore nutrito dai testi medesimi per la propria incolumità a causa della statura criminale del UZ, pluripregiudicato. Perveniva poi all'affermazione che "le circostanze fondamentali emergono con certezza dalle deposizioni". Proseguiva rilevando che la descrizione - effettuata da EC AN - della posizione del RG accanto alla vettura nella quale il UZ portava al LO l'aggressione mortale, era soggetta non già alla interpretazione dei testi ma unicamente a quella del giudice. Concludeva argomentando sulla possibilità di interpretare tale condotta nel solo modo accreditato dalla accusa e cioè come contributo causale alla azione omicidiaria posta in essere materialmente dal UZ. Conseguentemente svalutava i dubbi in proposito espressi dal EC circa la possibilità che anche il RG tentasse non di tenere chiuso ma di aprire lo sportello che invece, inspiegabilmente, rimaneva chiuso. Aggiungeva che anche quanto al punto sub 3) il comportamento del RG doveva essere interpretato nel senso prospettato dalla accusa essendo "stravagante" la diversa lettura datane dal giudice cassato, secondo cui l'imputato poteva agire in tal modo per verificare le condizioni della vittima. Infine, quanto al UZ, la Corte riteneva integrata l'aggravante dell'avere agito con crudeltà per avere infierito sulla vittima anche quando questa giaceva inerte. In merito alla aggravante ex art. 61 n. 5 la Corte rilevava che essa era stata contestata con riferimento alle circostanze di tempo (sera) - peraltro inidonee ad integrare la minorata difesa - e non con riferimento alle modalità della azione posta in essere nell'abitacolo di una vettura tenuta chiusa anche dall'esterno. Conseguentemente doveva rimanere esclusa anche se le citate circostanze di fatto potevano essere utilizzate nella dosimetria della pena.
Motivava altresì sulla sussistenza delle attenuanti generiche, giustificate dalla giovane età dell'imputato e dalle precarie condizioni socio culturali nelle quali era cresciuto. La gravità della azione veniva tuttavia valorizzata se non per negare le dette circostanze, per giustificare il giudizio di equivalenza con la ritenuta aggravante. Determinava la pena, tenuto conto della negativa personalità del prevenuto, pluripregiudicato e dimostratosi privo di iniziative rivelatici di resipiscenza, in anni 26 di reclusione, cui aggiungeva un mese per la continuazione.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore del RG deducendo A)- Il difetto di motivazione in ordine al reato di omicidio volontario e la mancata valutazione di prova contraria decisiva. Il ricorrente poneva in evidenza come la regola di giudizio posta dalla sentenza di annullamento della suprema Corte fosse stata disattesa. In particolare l'analisi del giudice di rinvio si era fossilizzata sulle deposizioni di EC SE, EC AN e CO AN pretermettendo tutto il restante, complesso materiale probatorio rappresentato, tra l'altro, dalle dichiarazioni di AS e AZ. Queste avevano reso informazioni sulla posizione del RG - all'interno del bar- al momento della aggressione da parte del UZ. Il difensore, citando passi della sentenza delle Sezioni unite - ricorrente OT - chiedeva poi che si tenesse conto, quale termine di comparazione per lo scrutinio di fedeltà al processo del testo della sentenza impugnata dal PM non solo della sentenza di primo grado, ma anche delle memorie presentate per contrastare la tesi della accusa.
Aggiungeva che il giudice di rinvio si era limitato ad una acritica adesione alla posizione accusatoria, derogando alla regola posta dal giudice di legittimità secondo cui, invece, avrebbe dovuto comparare i diversi risultati delle acquisizioni probatorie. Le deposizioni contraddittorie dei fratelli EC erano state ritenute alfine attendibili interpretandosi il loro comportamento nel processo alla luce delle minacce proferite dal UZ. Ma non si era data spiegazione del fatto che le contraddizioni riguardanti il RG non potevano trovare analoga giustificazione, non avendo il RG minacciato chicchessia. Il difensore poi, invitava ad una migliore valutazione proprio del fatto che i due testi, escussi dalla polizia giudiziaria, avevano reso dichiarazioni che apparivano composte ed esaurienti perdendo tale loro qualità proprio all'esito dell'esame incrociato, voluto dal legislatore allo specifico fine di saggiare la tenuta della deposizione. Criticava, come parziale, la interpretazione data all'atteggiamento del RG, in realtà dubbia ed ambigua quantomeno per non essere stato tenuto nel debito conto, dai giudici di appello, che lo sportello sul quale armeggiava poteva non aprirsi in quanto chiuso dall'interno con la sicura. Non era stato nemmeno considerato che la vittima, colpita a morte nell'abitacolo, come affermato dal c.t., era uscita dall'auto, logicamente, non motu proprio, ma sospinta dal UZ e che dunque nessuna azione contrastate a tale movimento poteva aver posto in essere RG. Anche in riferimento alla fase successiva, la Corte aveva pretermesso il risultato delle contestazioni dibattimentali, a seguito delle quali i EC avevano escluso che il RG avesse trattenuto per il capo il ferito.
B) la inutilizzabilità, per violazione dell'art. 500 4^ comma c.p.p. e 111 Cost., delle dichiarazioni rese dai testi EC SE, EC AN e CO AN durante le indagini preliminari giugno - ottobre 2000). Il motivo risiederebbe nella abrogazione implicita della norma citata per effetto dell'art. 1 l. 35/2000, di attuazione del precetto costituzionale. Si tratterebbe di norma da applicare anche ai processi in corso, con la conseguenza che sarebbero privi di valore probatorio, cioè inutilizzabili, i verbali delle dichiarazioni rese nelle indagini ed usate per le contestazioni al teste reticente. La Corte non avrebbe speso argomenti sulla questione, pur sollevata dalla difesa.
B bis) in subordine la difesa chiedeva rilevarsi la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma in riferimento all'art. 111 Cost. C)- la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al ravvisato concorso di persone ai sensi dell'art. 110 e 116 c.p.;
D) la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al ravvisato concorso di persone ai sensi dell'art. 114 c.p.;
Per UZ il difensore avv. Siniscalchi deduceva:
E) Violazione di legge sostanziale e processuale e difetto assoluto di motivazione in ordine alla nuova determinazione della pena base, invece oggetto di statuizione passata in giudicato come desumibile dalla circostanza che il ricorso del PG non aveva attinto gli artt. 132 e 133 c.p.. Avrebbe dovuto, il giudice del rinvio, prendere le mosse dalla pena base individuata nella sentenza del 7 giugno 2002, ossia anni 21.
E bis) Violazione di legge sostanziale e processuale e difetto assoluto di motivazione in ordine ai criteri seguiti per la nuova determinazione della pena, basati sulla affermazione di una esagerata violenza ma senza valorizzare elementi a favore del ricorrente quali la costituzione del UZ, e senza tenere conto del comportamento inizialmente offensivo del LO nonché della finalità della pena volta comunque al recupero di un giovane di appena 19 anni. La assenza di motivazione attingerebbe anche il bilanciamento delle circostanze.
F) Violazione di legge sostanziale e processuale e difetto assoluto di motivazione in ordine alla attribuzione al UZ della aggravante ex art. 61 n. 4 la cui condotta materiale attinge la sola posizione del RG del quale si è attestato aver agito senza premeditazione ed al di fuori di un previo concerto col coimputato. Già la Corte di assise aveva notato tale particolarità ritenendo non estensibile al UZ la circostanza in presenza della assoluzione del coimputato.
G) Violazione di legge sostanziale in relazione alla motivazione sulla base della quale era avvenuto il riconoscimento della aggravante.
Anche l'avv. Martucci, per UZ,
H) contestava la logicità della motivazione con la quale era stata riconosciuta sussistente la aggravante della crudeltà (61 n. 4), illustrava il difetto di motivazione sul giudizio di bilanciamento delle circostanze;
L) contestava che il comportamento del UZ successivo all'arresto - l'aver cioè negato dichiarazioni confessorie o manifestazioni di pentimento - potesse assurgere a criterio per la determinazione della pena;
M)censurava la mancata deduzione dei calcoli per giungere alla determinazione della pena finale.
Il ricorso proposto in favore del RG è fondato. In ordine alla questione illustrata sub B), si osserva invero che, come rilevato dal difensore e in precedenza sostenuto anche dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione (sent. 21 giugno 2000 Tammaro), la eccezione di inutilizzabilità assoluta o "patologica" di un atto processuale può essere dedotta anche in sede di rinvio a differenza delle questioni di nullità anche assoluta e di inammissibilità.
Tuttavia, proprio in forza del principio enunciato, il tema in esame non poteva essere esaminato nella sede di rinvio in quanto in realtà afferente non a una questione di inutilizzabilità. La parte aveva prospettato infatti come inutilizzabili i verbali delle dichiarazioni rese dai testi EC SE, EC AN e CO AN nella fase delle indagini preliminari ed acquisiti con valore di prova a seguito delle contestazioni effettuate ai sensi dell'art. 500 comma 4^ nel testo introdotto dalla l. 356/1992, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 255 del 1992. Aveva sostenuto che al tempo dell'assunzione dibattimentale dei testi (giugno-ottobre 2000) era vigente la legge 25-2-2000 n. 35 che aveva dato attuazione al nuovo art. 111 Cost., secondo cui ad avviso della parte diveniva precettivo il principio di esclusione probatoria del materiale formatosi non nel contraddittorio delle parti. Ebbene la citata legge di attuazione aveva previsto, all'art. 1 che, salve talune eccezioni, i principi dell'art. 111 Cost. si applicavano anche ai processi in corso.
Senonché è da rilevare che non vi è alcun nesso diretto tra il principio costituzionale enunciato e le regole di assunzione del testimone sottoposto a contestazioni, nel caso previsto dal previgente art. 500 comma 4^ c.p.p., posto, da un lato, che la norma di rango superiore vieta che la prova sia desumibile da dichiarazioni rese da chi, per libera scelta si sia sempre sottratto volontariamente all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La norma codicistica, invece, regolava non la ipotesi dell'utilizzabilità dell'"interrogatorio" che è atto tipico dell'imputato, ma dell'esame testimoniale reso, oltretutto da chi si fosse non "sottratto volontariamente" ma avesse, più semplicemente reso dichiarazioni "difformi" rispetto alle precedenti (v. analogamente Cass. 20 marzo 2002, Cianciulo). Non vi è dunque alcun influenza diretta del nuovo testo dell'art. 111 Cost. sul disposto del previgente art. 500 comma 4^ c.p.p.,
aventi oggetti non coincidenti in toto, e conseguentemente, oltretutto, risulta manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata dalla parte con riferimento al detto parametro costituzionale (B bis). Al riguardo è anche da evidenziare la assenza dei presupposti di "rilevanza" della questione, desumendosi dalla sentenza di primo grado (p. 9) che la deposizione dibattimentale di EC AN si è risolta nella frequente conferma delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari con la conseguenza che la prima è divenuta "fonte diretta" di prova delle affermazioni stesse. Quanto alle deposizioni di EC SE e CO AN non risulta chiarita la portata di quelle rese nelle indagini preliminari ed eventualmente non confermate in dibattimento sicché è impossibile verificare la portanza e eventuale insostituibilità delle prime ai fini della decisione adottata.
Sotto diverso profilo è poi da evidenziare, come preannunciato, che la violazione dei criteri di assunzione probatoria posti dal vecchio art. 500 comma 4^ non sarebbe tale da integrare una questione di inutilizzabilità agitabile in sede di rinvio da annullamento della Cassazione. L'art. 526 infatti pone la sanzione della inutilizzabilità a fini della deliberazione non di tutte le prove irritualmente acquisite ma solo di quelle acquisite illegittimamente. E tali debbono intendersi non tutte le prove le cui formalità di acquisizione non siano state osservate ma solo quelle che non si sarebbero potute acquisire proprio a cagione della esistenza di un espresso o implicito divieto (Cass. 27 maggio 1994, Mazzuoccolo;
Cass., 18 dicembre 2000 Orofino). Orbene, nella specie non sussiste alcun divieto rimasto inosservato, esclusa per le ragioni dette la conferenza del precetto costituzionale, ma risulta al contrario che la acquisizione dei verbali utilizzati per le contestazioni sia avvenuta nel rispetto delle regole all'epoca vigenti. E come rilevato più volte da questa Corte, le dichiarazioni dei testimoni rese nella fase delle indagini preliminari, utilizzate nel corso della istruttoria dibattimentale per le contestazioni, ove risalenti ad epoca anteriore alla l. 1 marzo 2001 n. 63, sono legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate a norma dei commi 3, 4, e 5 del previgente art. 500 cod. proc. pen. secondo quanto previsto dal regime transitorio di cui all'art. 26 della citata l. 63 del 2001 (Cass. 26 marzo 2003, Capurso;
Cass. 4 aprile 2003, Pometti). Ciò posto, deve poi darsi atto della fondatezza del primo motivo di ricorso concernente l'assunto difetto di motivazione in ordine al reato di omicidio volontario e la mancanza di valutazione di prova contraria decisiva.
Giova muovere dalla premessa, enunciata da questa Corte in più occasioni, secondo cui in tema di impugnazioni, non viola l'obbligo di conformarsi al c.d. giudicato interno il giudice di merito che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'assoluzione dell'imputato o all'affermazione di responsabilità del medesimo sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello censurato in sede di legittimità. Ed invero, eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento alfine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati, e non quindi come dati che si impongono per la decisione a lui demandata;
inoltre non vi è dubbio che, a seguito di una pronuncia di annullamento per difetto di motivazione mediante l'indicazione dei punti specifici di carenza o di contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non può limitarsi all'esame dei singoli punti specificati, come se fossero isolati dal restante materiale probatorio, ma è tenuto a compiere anche eventuali altri atti istruttori sui cui risultati deve basare la decisione, fornendone la giustificazione nella sentenza. (Cass., 10 dicembre 1997, Pace). Ciò posto, appare del tutto corretta la censura del ricorrente RG in ordine all'errore in cui il giudice del rinvio è incorso nella applicazione dei principi enunciati dalla Cassazione nella sentenza di annullamento.
In tale pronuncia la Cassazione ha posto come criterio guida per la Corte chiamata a rinnovare il giudizio precedentemente risolto con una motivazione "manifestamente illogica", quello di affrontare il problema della contraddittorietà delle fonti di prova effettuando una valutazione comparativa delle stesse e non, come invece fatto in precedenza, rinunciando ad apprezzare la credibilità di queste;
un criterio guida, come si vede, aperto a qualsivoglia soluzione del processo sia pur con l'obbligo, ancora una volta imposto al giudice, di partire da alcuni dati processualmente acquisiti e ritenuti indiziariamente significativi della responsabilità del ricorrente (arrivo del RG sulla scena del delitto in compagnia del UZ;
stazionamento dello stesso vicino allo sportello della vettura nella quale aveva luogo l'aggressione mortale;
l'aver tenuto la testa del LO mentre il UZ continuava ad infierire) per poi elaborare, alla luce del complessivo materiale probatorio a disposizione, una interpretazione plausibile e logica, possibile sia in senso accusatorio che in senso assolutorio.
Il giudice del rinvio, invece, risulta essersi fermato ai soli elementi indicati dalla Corte senza sviluppare, come invece avrebbe dovuto, la traccia segnata.
Per dare conto della effettività della omissione - risolventesi nel vizio di omissione di prova decisiva - questa Corte, così come posto in luce dal ricorrente mediante la citazione della sentenza delle Sezioni Unite 45276/03, OT (30 ottobre 2003, riv. 226093), ha affermato che nell'ipotesi di omesso esame, da parte del giudice, di risultanze probatorie acquisite e decisive, la sentenza emessa all'esito del giudizio di appello conseguente alla assoluzione in primo grado non si sottrae al sindacato della Corte di Cassazione per lo specifico profilo del vizio di mancanza della motivazione "ex" art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., purché1 l'imputato medesimo abbia comunque prospettato al giudice di tale grado, mediante memorie, atti, dichiarazioni verbalizzate, l'avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli e nel contempo decisive, pretermesse dal giudice di primo grado nell'economia di quel giudizio, oltre quelle apprezzate e utilizzate per fondare la decisione assolutoria. In detta evenienza - alla quale appare da parificare il caso in esame, nel quale il giudizio di appello in sede di rinvio ha avuto luogo dopo l'assoluzione dell'imputato - al giudice di legittimità spetta verificare, senza possibilità di accesso agli atti, ma attraverso il raffronto tra la richiesta di valutazione della prova e il provvedimento impugnato che abbia omesso di dare ad essa risposta, se la prova, in tesi risolutiva, dedotta sia effettivamente tale e se quindi la denunciata omissione sia idonea a inficiare la decisione di merito. La mancata risposta dei giudici di appello alle prospettazioni della difesa circa la portata di decisive risultanze probatorie inficia la completezza e la coerenza logica della sentenza di condanna e, a causa della negativa verifica di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la rende suscettibile di annullamento. Ebbene, dalla memoria depositata dalla difesa del RG alla udienza del 16 febbraio 2004 si evince che il difensore ha segnalato specificamente le deposizioni e i punti per lui salienti delle dichiarazioni del teste CO alla udienza del 27 giugno 2000, del teste OZ alla udienza del 9 ottobre 2000, del teste EC AN in data 18 aprile (due volte) e 20 aprile dinanzi alla PG, dello stesso teste EC AN alla udienza del 20 giugno 2000, del teste EC SE alla udienza del 20 giugno 2000, delle testi LA e PE, AZ, AS e EL sullo specifico comportamento del RG, la sera dei fatti: testi, oltretutto, citati a sostegno della sentenza assolutoria di primo grado, che la sentenza oggi in esame ha inteso sovvertire. La motivazione della sentenza impugnata appare dunque significativamente manchevole in quanto avrebbe dovuto comunque replicare - non ostandovi alcun dictum della suprema Corte - alle specifiche segnalazioni e argomentazioni difensive in ordine alle emergenze decisive appena ricordate: decisive in quanto valevano sia a inquadrare le emergenze fattuali segnalate dalla Corte di Cassazione, nella sentenza di annullamento, in un contesto idoneo a illuminare l'opera dell'interprete impedendo che lo stesso si limitasse a citare alcune isolate circostanze di fatto, il cui significato poteva variare a seconda della sua contestualizzazione. Decisive altresì perché valevano a richiamare l'attenzione del giudice sulle ragioni del mutamento di versioni di alcuni testi chiave (i EC), anche non dipendenti da minacce presunte ad opera di soggetti interessati. Per tale assorbente motivo la sentenza, limitatamente alla posizione del RG, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame della stessa posizione, in ragione del rilevato vizio di motivazione. Per quanto concerne i motivi di ricorso presentati nell'interesse del UZ se ne rileva la infondatezza, con l'eccezione della quale si dirà.
Non risulta che il giudice del rinvio abbia mutato la pena base - sulla quale effettuare il computo delle circostanze - pena fissata nella sentenza del 7 giugno 2002 e divenuta oggetto di giudicato per mancanza di impugnazione del PG sul punto.
Invero, contrariamente a quanto affermato nei motivi di ricorso, a pag. 11 della citata sentenza si legge che "pena base" era quella di anni 17 e mesi 11. Si trattava, però, con ogni evidenza, non della vera pena base sulla quale poi operare lo scomputo delle attenuanti, ma di una pena già diminuita per effetto delle concesse attenuanti generiche, senza cioè che fosse stata esplicitata la misura della detta diminuzione. Pertanto, considerando l'incidenza delle attenuanti nella misura più favorevole al ricorrente, non vi è motivo alcuno per ritenere che la pena base fissata fosse quella, indicata dal difensore, di anni 21 bensì altra sicuramente superiore. E che tale pena fosse di tale entità è dimostrato anche dal fatto che la sentenza di primo grado aveva fissato come pena base quella di anni 25 di reclusione (le circostanze erano state bilanciate con giudizio di equivalenza) e la sentenza di appello del 7 giugno 2002, che nessun rilievo ha formulato sulla quantificazione della pena base, ha evidentemente preso le mosse da un parametro similare, conteggiando poi le concesse attenuanti generiche. Non appare dunque dimostrata la violazione del giudicato interno. Anche il secondo motivo è infondato dal momento che la sentenza impugnata contiene la indicazione dei criteri sulla base dei quali, tenendo conto dei dettami dell'art. 133 c.p., si è pervenuti alla determinazione della pena. Il riferimento ai precedenti dell'imputato, alla recentissima carcerazione per altro titolo, alla specificità della condanna di recente riportata rispetto al delitto in esame, alla gravità del comportamento caratterizzato da una esagerata violenza dalle condizioni agevolatrici della azione, alla inesistenza di un comportamento successivo al reato suscettibile di valutazione positiva, sostanziano una motivazione più che adeguata alla quale è sottesa la svalutazione di altre circostanze favorevoli quali la giovane età del ricorrente. Tale elemento infatti, implicitamente compensato dai cattivi precedenti conseguiti proprio nonostante la giovane età, ha trovato d'altra parte valorizzazione ai fini della concessione delle attenuanti generiche reputate, poi, equivalenti alla aggravante per il peso complessivamente superiore di quest'ultima nella valutazione complessiva del fatto. Il quarto motivo illustrato dall'avv. Siniscalchi ed il primo illustrato dall'avv. Martucci appaiono invece fondati nel senso che si indicherà.
La circostanza aggravate di cui all'art. 61 n. 4 è stata ritenuta sussistente a carico del UZ in riferimento a circostanze di fatto diverse da quelle enunciate nel capo di imputazione: l'avere cioè il UZ infierito sul LO inerte a terra colpendolo reiteratamente, mentre la imputazione prevedeva l'incrudelimento consistito nel colpire una persona che il complice teneva bloccata dapprima nell'auto e poi a terra perché non si sottraesse ai colpi. Il fatto ritenuto in sentenza oltre ad essere diverso da quello contestato e a dar luogo alla relativa nullità del punto, peraltro non dedotta, è, così come disegnato dalla Corte di merito, inidoneo ad integrare la aggravante. Come osservato dall'avv. Martucci, la mera reiterazione di colpi inferti alla vittima non è condotta rilevante ai sensi dell'art. 61 n. 4 c.p.. Tale reiterazione essendo connessa alla natura del mezzo usato per conseguire l'effetto delittuoso, non eccede i limiti della normalità causale e non trasmoda in una manifestazione di efferatezza (Cass. 6 ottobre 2000, Khalid).
Pertanto, in relazione alla posizione del UZ, avuto riguardo alla motivazione adottata dalla Corte per ritenere sussistente nei suoi confronti l'aggravante de qua, la sentenza va annullata. Peraltro, tale annullamento impone il rinvio soltanto per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio dovendo rieffettuarsi il giudizio sulla entità della incidenza delle circostanze attenuanti generiche, non più soggette al giudizio di bilanciamento. Il tutto tenendo conto della pena base che ha già formato oggetto di giudicato e con specificazione dei calcoli effettuati. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti del RG e, altresì nei confronti del UZ limitatamente alla applicazione della aggravante ex art. 61 n. 4 c.p., con conseguente rideterminazione della pena, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2005