Sentenza 21 aprile 2008
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il giudizio di primo grado si sia svolto nella forma del rito abbreviato, l'inosservanza in appello del procedimento in camera di consiglio non può comportare la nullità del giudizio, atteso che la celebrazione del medesimo in pubblico dibattimento garantisce maggiormente l'imputato rispetto al rito camerale e non comporta alcun pregiudizio del diritto della difesa.(Fattispecie relativa alla mancata indicazione nel decreto di citazione del riferimento al rito camerale che si sarebbe dovuto svolgere ai sensi dell'art. 601, comma secondo, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/2008, n. 21977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21977 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2008 |
Testo completo
2 1977/08
Sent. N.710 Udienza pubblica R.G. n.
del 21 aprile 2008 23184/06
Ruolo d'udienza n.: 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
composta dai signori magistrati: dott. Antonio S. Agrò Presidente
Consigliere dott. Giorgio Colla
dott. Giacomo Paoloni Consigliere
dott. Domenico Carcano Consigliere Consigliere ch dott. Giorgio Fidelbo riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AR IN, n. a Firenze il giorno 8 ottobre 1977, nei confronti della sentenza in data 24 marzo 2006 della Corte d'appello di Firenze;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Angelo Di Popolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze ha confermato quella del giorno 8 novembre 2002 del Tribunale della città, appellata da AR IN, con la quale il medesimo era stato condannato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
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IN lampeggiava ripetutamente con gli abbaglianti al fine di far rientrare l'autovettura dei militari nella corsia di marcia, inveendo nei confronti dei carabinieri, i quali riuscivano poco dopo a fermarlo. A questo punto, il prevenuto - al fine di opporsi a un atto di ufficio consistente nella identificazione della sua persona da parte dei carabinieri – indirizzava nei loro confronti frasi minacciose, strappando, nel contempo, dalle mani di uno dei militari, il foglio sul quale aveva trascritto i suoi dati.
Avverso la predetta sentenza propone personalmente ricorso per cassazione il IN che deduce i seguenti motivi.
Inosservanza di norme processuali. Poiché nella specie si verteva in ipotesi di procedimento da trattare in camera di consiglio (essendosi svolto il giudizio di I grado col rito abbreviato) non poteva essergli notificato un "avviso di fissazione di udienza" ma doveva essergli notificato un vero e proprio decreto di citazione a giudizio, con la avvertenza che si trattava di procedimento da trattarsi in camera di consiglio e con la descrizione delle facoltà e dei poteri dell'imputato conseguenti a tale rito. La mancanza di esatta indicazione del rito avrebbe comportato una lesione del diritto di difesa, sanzionata a pena di nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 lett. c e 179, comma 1, c.p.p.
Inosservanza della legge sostanziale e mancanza di motivazione. La sentenza impugnata non affronta minimamente il problema della sussistenza del dolo specifico del reato nel caso concreto, nel quale egli aveva consegnato ai carabinieri i suoi documenti e quelli della macchina (così consentendo l'identificazione) e si era solamente risentito quando aveva visto scrivere i suoi dati su un normale foglio di carta che aveva strappato dalle mani di chi lo aveva redatto. Mancavano quindi anche gli estremi oggettivi del reato di cui all'art. 337 c.p., potendosi, al più, ravvisare, in tale condotta, gli estremi del reato di oltraggio con minaccia, oggi non più punibile.
Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.
2 Sul primo motivo va rilevato che è lo stesso ricorrente a precisare che, nel caso, è stato notificato il decreto di citazione con le forme previste dall'art. 601 c.p.p. e che della udienza di discussione è stato dato avviso al difensore e anche all'imputato domiciliato presso il difensore, per l'udienza del 24 marzo 2006. Sostiene, però, il ricorrente che tale citazione, effettuata con le indicate modalità, non sarebbe valida, perché, essendosi svolto il giudizio di primo grado con il rito abbreviato, si sarebbe dovuto fare menzione nel decreto di citazione del fatto che il giudizio si sarebbe svolto (si sarebbe dovuto svolgere) con il rito camerale ai sensi dell'art. 601, comma 2, come, in effetti, doveva svolgersi.
Tale tesi è infondata. La irregolarità, che ha comportato, nella sostanza, la trattazione del processo di appello col rito ordinario, non ha implicato alcuna nullità, perché non ha arrecato il minimo pregiudizio defensionale all'imputato, in quanto il rito ordinario, nonostante il contrario avviso dell'imputato, garantisce maggiormente l'imputato stesso rispetto a quello camerale (Sez. 5, Sentenza n. 2662 del 10/02/1993 Ud. -
dep. 19/03/1993, Rv. 194336). La mancata indicazione nel decreto del riferimento al rito camerale (che si sarebbe dovuto celebrare) non ha comportato la nullità di cui all'art. 178 lett. c, come sostenuto dal ricorrente. La tesi prospetta è manifestamente infondata, non essendosi verificato, in concreto, come detto, alcun deficit defensionale per il IN, che ha visto la trattazione del suo appello in maniera maggiormente garantita. La massima citata dal ricorrente (Sez. 4, Sentenza n. 4192 del 12/03/1996 Ud. - dep. 22/04/1996,
Rv.205040), del resto, non ha a che vedere con il caso di specie, perché il precedente si riferisce chiaramente a una ipotesi in cui, in appello, non era stato notificato decreto di citazione ma il semplice avviso della udienza. Né il fatto che l'art. 127 c.p.p. consenta di presentare memoria né l'incertezza sui termini di impugnazioni sono fattori da comportare un vulnus del diritto di difesa, perché memorie possono esse presentate anche nel rito ordinario e l'incertezza sul termine di impugnazione non costituisce una violazione del diritto di difesa.
Quanto ai residui motivi essi sono del pari infondati.
L'identificazione di una persona non si esaurisce e non si può confondere con la presa in visione dei documenti attestanti le generalità, ma si completa con la annotazione scritta di esse. E' indubbio che l'atto della identificazione costituisce atto di ufficio al quale l'imputato si è opposto strappando il biglietto con l'annotazione presa dal pubblico ufficiale. Nessuna
3 giustificazione può accampare l'imputato perché i suoi dati erano stati trascritti su un semplice foglio di carta. Il IN che ha inveito nei confronti del carabiniere con frasi minacciose ha posto in essere una attività di opposizione alla attività di ufficio e
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comunque una sua turbativa: l'intenzione di evitare l'identificazione era implicita nella sua azione si strappare dalle mani del carabiniere il documento che quella identificazione aveva permesso di registrare e trattenere.
Il ricorso va quindi rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 21 aprile 2008
In presiden Il Consigliere estensore comple DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 30 MAG 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scala
Seele