Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/2008, n. 21977
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Sentenza 21 aprile 2008

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Nell'ipotesi in cui il giudizio di primo grado si sia svolto nella forma del rito abbreviato, l'inosservanza in appello del procedimento in camera di consiglio non può comportare la nullità del giudizio, atteso che la celebrazione del medesimo in pubblico dibattimento garantisce maggiormente l'imputato rispetto al rito camerale e non comporta alcun pregiudizio del diritto della difesa.(Fattispecie relativa alla mancata indicazione nel decreto di citazione del riferimento al rito camerale che si sarebbe dovuto svolgere ai sensi dell'art. 601, comma secondo, cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/2008, n. 21977
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21977
    Data del deposito : 21 aprile 2008

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