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12 aprile 2025
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Art. 192. Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti 1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con se'.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:
- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarita' tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonche' le condizioni e le modalita' del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia.
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
6-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, ove il fatto non costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 600. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno.
7-bis. Chiunque, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 4, si dia alla fuga con modalita' tali da mettere in pericolo l'altrui incolumita', e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Si applicano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, ((salvo che appartenga)) a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II ((...)) .
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con se'.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:
- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarita' tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonche' le condizioni e le modalita' del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia.
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
6-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, ove il fatto non costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 600. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno.
7-bis. Chiunque, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 4, si dia alla fuga con modalita' tali da mettere in pericolo l'altrui incolumita', e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Si applicano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, ((salvo che appartenga)) a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II ((...)) .
Commentari • 47
- 1. Posto di blocco: cosa chiedono, cosa controllano e cosa si rischia se non ci si fermaChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 3 ottobre 2024 · 13.860611
[…] Lo stabilisce a chiare lettere il primo comma dell'art. 192 del Codice della strada: “Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo”. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 164
- 1. Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/05/2025, n. 1596Provvedimento: […] Ebbene vale ricordare che ai sensi dell'art 192 codice della strada, coloro che circolano sulla strada sono tenuti a fermarsi su invito degli ufficiali laddove questi siano in uniforme, o mostrino la paletta di ordinanza: il fatto quindi che gli operanti siano riconoscibili mediante macchina di servizio o uniforme è alternativo all'uso della paletta, che, […] Lo stesso articolo 192 codice della strada chiarisce che i controlli in questione possono essere effettuati anche da altre forze di polizia, non necessariamente da ricondurre alla polizia stradale, e anche senza che vi siano sospetti di compimento di illecito: nel caso di mancato rispetto dell'ordine,Leggi di più...
- art. 1693 c.c.·
- caso fortuito·
- rapina·
- responsabilità del vettore·
- responsabilità ex recepto·
- forza maggiore·
- risarcimento danni·
- spese di giudizio·
- art. 192 codice della strada·
- imprevedibilità evento