Sentenza 30 settembre 2014
Massime • 1
Per riformare "in peius" una sentenza assolutoria emessa all'esito di giudizio abbreviato "non condizionato", il giudice di appello non è obbligato - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia - a rinnovare l'istruzione dibattimentale per l'audizione dei testimoni ritenuti dal primo giudice inattendibili, in quanto tale adempimento non è necessario nel caso in cui, neppure in primo grado, e per effetto della scelta dell'imputato, si sia instaurato, un contatto diretto tra l'autorità giudiziaria e la fonte dichiarativa.
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- 1. Reformatio in pejus in appello: ancora alle SSUU (Cass., 47015/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 novembre 2016
- 2. Nel caso di riforma in peius di una sentenza assolutoria emessa in sede giudizio abbreviato condizionato, la Corte di Appello è tenuta, ai sensi dell’art. 6 CEDU,…Ar Redazione · https://www.diritto.it/ · 9 novembre 2015
Nella sentenza n. 35799 emessa dalla sezione sesta della Corte di Cassazione in data 23 giugno 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente se e quando vi sia l'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale nel caso di riforma in peius di una sentenza assolutoria emessa in sede giudizio abbreviato condizionato. Nel caso di specie, la difesa, con motivi aggiunti, aveva addotto, nel ricorso proposto in sede di legittimità, «violazione di legge avuto riguardo all'art. 6 CEDU per avere la Corte riformato la decisione assolutoria resa in primo grado muovendo dalla ritenuta non attendibilità delle dichiarazioni del teste C. rese nel corso del giudizio senza procedere alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2014, n. 45456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45456 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 30/09/2014
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 2606
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 45013/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.F. , n. a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia in data 19/11/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Spinaci Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. De Arcangelis G., Difensore della parte civile che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. C.F. propone tramite il proprio difensore ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che, in riforma della sentenza del Tribunale di Treviso resa all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato responsabile e condannato lo stesso per i reati di cui all'art. 614 c.p. e art. 609 quinquies c.p.. 1.1. Con un primo e secondo motivo lamenta la violazione di legge sul punto dell'affermata responsabilità, in difformità dalla sentenza di primo grado, pur in assenza della prova di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio posto che l'unico dato valorizzato dalla Corte è stato quello della individuazione fotografica effettuata dalla baby sitter di B.M. al 70%, ritenuto invece insufficiente dal Tribunale.
Nessuno degli altri elementi (cappello da baseball, dimensioni delle scarpe) riferibili all'autore del fatto ha poi trovato corrispondenza con quanto rinvenuto nell'abitazione dell'imputato.
1.2. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 133 c.p. e ss. non essendo stato valorizzato in particolare il disturbo di personalità emergente dalla consulenza tecnica in atti.
1.3. Con un terzo motivo lamenta la eccessiva pena irrogata, il diniego delle concessioni attenuanti generiche e il diniego di concessione della sospensione condizionale della pena.
1.4. Con un ultimo motivo lamenta la eccessività delle somme riconosciute a titolo di risarcimento dei danni in favore delle parti civili in assenza di alcun danno causato dalle condotte, dirette a far sì che agli atti assistesse la baby sitter e non la minore.
1.5. In data 23/9/2014 ha presentato memoria la parte civile Bo.Is. in proprio e quale legale rappresentante della figlia minore persona offesa;
dopo avere riepilogato l'iter del processo, sia in primo che in secondo grado, evidenzia la completezza e persuasività della motivazione della sentenza impugnata in ordine a tutti gli aspetti censurati in ricorso di cui chiede il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo è infondato.
Va anzitutto ricordato che la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli in difformità rispetto all'epilogo assolutorio della prima sentenza. Il Tribunale di Treviso, infatti, all'esito di giudizio abbreviato, aveva assolto l'imputato essenzialmente sulla base della insufficienza probatoria derivata dalla ricognizione fotografica effettuata da A.E. ;
costei, che, il giorno del fatto (il (OMISSIS)), mentre dava da mangiare alla piccola B.M. , seduta sul seggiolone e con lo sguardo rivolto all'esterno, aveva notato un uomo che si stava masturbando guardando in modo compiaciuto all'interno dell'abitazione, posta dai carabinieri di Conegliano di fronte a quattro fotografie, aveva infatti riconosciuto "al 70%" nell'effigie di C.F. l'autore di tale condotta;
di qui, secondo il
Tribunale, la non ritenuta certezza probatoria dell'attribuibilità dei fatti.
3. Ciò posto, va anzitutto premesso che, ai fini della riforma di una decisione assolutoria, non è sufficiente "una diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice", ma occorre che la sentenza di appello abbia "una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto" (da ultimo, Sez.6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo e altri, Rv. 256869). La condanna, si è detto infatti, deve presupporre "la certezza della colpevolezza", mentre "l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza" (Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, Rv. 251066). Anche da ciò, pertanto, deriva la conseguenza, più volte anch'essa ribadita da questa Corte, secondo cui nel caso di riforma da parte del giudice di appello di una decisione assolutoria emessa dal primo giudice, il secondo giudice ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (da ultimo, tra le tante, Sez. 5, n. 35762 del 05/05/2008, P.G. in proc. Aleksi e altri, Rv. 241169).
4. Nella specie, la Corte territoriale, nel disattendere le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado e nel pervenire, quindi, in difformità da esse, ad affermare la responsabilità dell'imputato, ha, contrariamente agli assunti difensivi, fatto corretta e puntuale applicazione dei principi appena ricordati, avendo effettuato una valutazione del compendio probatorio che, per avere riguardato tutti gli elementi emersi dalle indagini, ha consentito motivatamente, e senza smagliature logiche, di superare il "deficit di certezza" ritenuto dal primo giudice all'esito di una analisi irragionevolmente circoscritta, però, al solo elemento della individuazione fotografica, isolatamente considerato rispetto agli altri.
I giudici veneziani, infatti, oltre ad avere evidenziato che la fotografia ritraente l'imputato esibita alla teste risaliva a quasi trent'anni prima del fatto, sì che appariva del tutto giustificata la prudenziale indicazione, da parte della testimone, di una "percentuale di individuazione" del 70%, hanno posto in rilievo, valorizzando gli esiti delle indagini confluite nel processo svolto con rito abbreviato: 1) la esatta corrispondenza delle fattezze fisiche e dell'abbigliamento dell'uomo visto dalla A. mentre dava da mangiare alla bambina con le fattezze fisiche e l'abbigliamento che l'imputato, dimorante in un piccolo paese, era solito indossare, in particolare con riguardo ad un berretto da baseball di colore chiaro;
2) gli analoghi episodi di esibizioni e molestie sessuali posti in essere dall'imputato in quello stesso periodo;
3) il riconoscimento, da parte delle maestre di scuola materna della bambina, nella fotografia ritraente l'imputato, del soggetto che, nel corso del mese di aprile 2009 (ovvero sei mesi circa dopo il fatto), si era presentato chiedendo la consegna di una bambina del tutto verosimilmente corrispondente a M. . Da tali elementi, globalmente valutati, i giudici di appello hanno dunque logicamente tratto, con esito che, in quanto logicamente e congruamente motivato, sfugge al sindacato di questa Corte, la certezza in ordine alla colpevolezza dell'imputato, dando al contempo ragione della difformità di epilogo rispetto al giudizio di primo grado, arrestatosi a considerare l'insufficienza di una individuazione fotografica nella misura del 70% pur in presenza di altri elementi che, ove correttamente valutati (come nella specie poi avvenuto nel giudizio di gravame), avrebbero potuto e dovuto condurre a ritenere non significativa l'indicazione di un parziale riconoscimento.
4.1. Nè, pur in assenza di doglianze sul punto da parte del ricorrente, la difforme conclusione raggiunta dalla Corte necessitava, nella specie, di una rinnovazione dell'esame della persona offesa in applicazione dell'art. 6 della Convenzione edu così come interpretato dalla Corte edu (vedi sentenze 05/07/2011, Dan
contro
Moldavia;
05/03/2013, Manolachi
contro
Romania;
04/06/2013, Hanu
contro
Romania).
Va in primo luogo considerato che, nella specie, la difforme conclusione dei giudici di appello non è certo intervenuta in virtù di una diversa valutazione delle dichiarazioni di A.E. , la cui attendibilità non è mai stata posta in discussione neppure dal giudice di primo grado, ma in forza della congiunta, e sinergica, considerazione degli elementi sopra indicati, con conseguente non necessità di rinnovazione alcuna.
Infatti, questa Corte ha già affermato come l'enunciato della Corte europea non abbia carattere assoluto (sì da imporre cioè, sempre e comunque, in caso di difforme decisione e per il solo fatto che prove orali siano state assunte in primo grado, una rinnovazione della prova) ma debba essere funzionalmente collegato al diverso apprezzamento di attendibilità della prova dichiarativa (cfr. Sez. 4, n. 16566 del 26/02/2013, Caboni ed altro, Rv. 254623; Sez. 2, n. 45971 del 15/10/2013, Corigliano, Rv. 257502; Sez.5, n. 47106 del 25/09/2013, Donato e altro, Rv. 257585; Sez. 3, n. 5907 del 07/01/2014, F., Rv. 258901; Sez. 6, n. 8654 del 11/02/2014, Costa, Rv. 259107), da ciò discendendo che la mera valutazione, da parte del giudice di appello, di elementi non valutati dal giudice di primo grado non può comportare alcun obbligo di rinnovazione (su tale conseguenza, cfr., specificamente, Sez. 4, n. 16566 del 26/02/2013, Caboni ed altro, cit., in motivazione).
In ogni caso, appare determinante porre in rilievo che, nel caso di specie, il giudizio di primo grado è stato definito nelle forme del rito abbreviato "secco", ovvero con esclusiva valorizzazione degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari e senza che, peraltro, si sia dato corso ad alcuna diretta assunzione delle prove da parte del Tribunale nel contraddittorio tra le parti. Di qui, dunque, l'inapplicabilità dei principi posti dalla Corte edu nelle richiamate sentenze, evidentemente formulati sul presupposto, che il giudice di appello sia legittimato a valutare diversamente dal giudice di prime cure la prova orale unicamente quando si instauri, con la fonte di prova, il medesimo contatto diretto che già aveva caratterizzato il primo grado di giudizio. Sicché, ove un tale diretto contatto non sia mai avvenuto neppure in primo grado, a nessuna assunzione della prova (essendo del resto, impropria, a ben vedere, anche la utilizzazione del termine di "rinnovazione dell'istruzione" condizionato ad una precedente effettiva formazione delle prove in dibattimento) dovrebbe procedersi neppure in grado di appello, non potendosi dunque lamentare alcun vulnus al principio di oralità ed immediatezza che, nella specie, proprio per effetto della scelta dell'imputato di adire il rito abbreviato, non viene in alcun modo in rilievo. Infatti, una diversa conclusione che conducesse ad "assolutizzare" il principio posto dalla Corte edu (nel senso cioè di richiedere sempre, in caso di difforme decisione, l'ascolto diretto della fonte di prova) condurrebbe alla inaccettabile affermazione, non operata mai neppure dalla Corte europea, della non compatibilità, sotto tale aspetto, del rito abbreviato con i principi posti dall'art. 6 della Convenzione, dovendosi anzi qui ribadirsi la perfetta conformità ai principi costituzionali, e in particolare all'art. 111 Cost., comma 4, di un rito caratterizzato dalla assenza di contraddittorio nella formazione della prova per effetto del consenso dell'imputato.
Va in ultimo solo precisato che in senso diverso da quello qui accolto questa Corte non appare mai essersi pronunciata, posto che le sentenze della Sez. 6, n. 8654 del 11/02/2014, Costa, Rv.259107 e della Sez.3, n. 5854/13 del 29/11/2012, R., Rv. 254850, si sono limitate, a ben vedere, in motivazione, ad affermare l'ovvia possibilità, per il giudice di appello, di procedere alla rinnovazione dell'istruzione anche in caso di rito abbreviato, di per sè non impeditivo dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3 mentre ben diversa è la questione, come quella di specie, dell'obbligo di rinnovare l'istruzione sol perché il giudice di appello giunga ad una difforme conclusione rispetto a quella di primo grado. Risulta, anzi, da notizia di decisione di sentenza la cui motivazione non risulta alla odierna data del 30/9/2014 ancora pubblicata, che nel senso qui affermato si è pronunciata già la Sez.2 di questa Corte all'udienza del 12/06/2014 nel procedimento nei confronti di Av. ed altri.
5. I motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio "lato sensu" considerato sono inammissibili.
Va anzitutto premesso che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (tra le altre, Sez.4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Nella specie la Corte veneziana ha irrogato, per il reato, ritenuto più grave, di violazione di domicilio, per il quale la legge prevede un trattamento sanzionatorio ricompreso tra sei mesi e tre anni, la pena di anni uno di reclusione giustificando, in termini aderenti al principio appena richiamato sopra, la individuazione posologica effettuata con la ferma volontà di portare a termine il proposito illecito nonostante, per farlo, fosse necessario introdursi nelle pertinenze di un'abitazione e da ciò, correttamente, deducendo una indice di capacità a delinquere evidentemente non compatibile con il minimo assoluto edittale;
a ciò deve aggiungersi, da un lato, con riguardo al secondo motivo, l'assoluta genericità della deduzione del disturbo di personalità (mai portata all'attenzione della Corte territoriale, essendosi la Difesa dell'imputato limitata a concludere per la conferma della sentenza di primo grado) desumibile, secondo il ricorrente, da consulenza tecnica in atti, e di cui non sono stati però specificati ne' il concreto contenuto ne' gli eventuali effetti,e, dall'altro, con riguardo al terzo motivo, la mancata evidenziazione di elementi di segno positivo, pur sempre necessari, stante l'insussistenza di un "diritto" in tal senso, ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stentano ed altro, Rv. 195339). In ultimo, con riguardo alla non concessa sospensione condizionale della pena, risulta correttamente fondata sulla intensità del dolo, evidenziata dalla dinamica del fatto, già ricordata sopra, la impossibilità di presumere l'astensione dell'imputato dalla commissione di ulteriori reati.
6. Anche l'ultimo motivo, meramente volto a contestare l'eccessiva entità del risarcimento accordato alle persone offese, è inammissibile;
lo stesso infatti non esprime, come necessario, alcuna doglianza sul piano del vizio motivazionale o della violazione di legge del provvedimento impugnato finendo per richiedere a questa Corte una non consentita valutazione fattuale.
7. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione in favore della parte civile Bo.Is. , anche quale esercente la potestà sulla figlia minore B.M. , delle spese di lite da questa sostenute nel grado e liquidate in complessivi Euro 2.500,00 oltre ad Iva e C.p.a..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Bo.Is. nel grado e liquidate in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2014