Sentenza 9 aprile 2008
Massime • 1
In tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura d'estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, può essere inteso come pericolo d'allontanamento dell'estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio d'inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente. Tuttavia, la sussistenza di tale pericolo deve essere motivatamente fondato su elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità d'allontanamento clandestino da parte dell'estradando. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca della custodia in carcere e nella quale il pericolo di fuga era stato desunto dalla prospettiva che costui avrebbe dovuto scontare nello Stato richiedente una consistente pena con la sentenza di condanna posta a base della domanda estradizionale).
Commentari • 10
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In tema di estradizione per l'estero, non è applicabile alle misure cautelari il divieto di disporre la misura della custodia cautelare in carcere quando il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni, costituendo, quest'ultimo, disposizione riguardante il diritto interno. In tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura d'estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, può essere inteso come pericolo d'allontanamento dell'estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio d'inosservanza dell'obbligo assunto a …
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Il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione occorsa nell'ambito di una procedura di estradizione passiva si coordina a condizioni peculiari: non deve essere stata pronunciata sentenza irrevocabile favorevole all'estradizione ne vi deve essere stato il consenso all'estradizione. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (data ud. 08/03/2022) 29/03/2023, n. 13083 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FERRANTI Donatella - Presidente - Dott. VIGNALE Lucia - rel. Consigliere - Dott. D'ANDREA Alessandro - Consigliere - Dott. CIRESE Marina - Consigliere - Dott. NOCERA Andrea - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: A.A., nato il …
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In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la privazione della libertà personale sofferta nell'ambito di una procedura di estradizione passiva può essere ritenuta ingiusta anche nel caso in cui tale procedimento si concluda, non con una decisione sfavorevole all'estradizione, ma con una pronuncia di natura strettamente processuale, quale il non luogo a provvedere in ragione dell'allontanamento dell'estradando. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (data ud. 08/02/2024) 08/04/2024, n. 14088 Composta da: Dott. DOVERE Salvatore - Presidente Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere Dott. CENCI Daniele - Consigliere Dott. ANTEZZA Fabio - …
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In tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura d'estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, può essere inteso come pericolo d'allontanamento dell'estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio d'inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente. Tuttavia, la sussistenza di tale pericolo deve essere motivatamente fondata su elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità d'allontanamento clandestino da parte dell'estradando. In tema di estradizione per …
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In tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura d'estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, può essere inteso come pericolo d'allontanamento dell'estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio di inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente. La sussistenza di tale pericolo deve essere motivatamente fondata su elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità d'allontanamento clandestino da parte dell'estradando, che abbiano cioè uno stretto legame nella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2008, n. 28758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28758 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 09/04/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 936
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 2907/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COSTAN Cornel, n. a Brasov (Romania) il 16.7.1977;
avverso la ordinanza in data 8 gennaio 2008 della Corte di appello di Torino;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Torino rigettava la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata a fini estradizionali a COSTAN Cornel, cittadino rumeno, in relazione all'ordine di esecuzione emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brasov a seguito della condanna definitiva alla pena di cinque anni di reclusione inflittagli per il reato di furto aggravato continuato commesso tra il 1998 e il 1999.
Rilevava la Corte di appello che permaneva il pericolo di fuga, tale da imporre il mantenimento della misura carceraria, in considerazione del fatto che l'estradando non aveva radici stabili nel paese e che la prospettiva di dovere scontare una consistente pena in Romania poteva stimolarlo a sottrarsi alla esecuzione della stessa. Ricorre per cassazione l'estradando, a mezzo del difensore, avv. Marco Pagella il quale deduce:
1. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 13 Cost., comma 2, artt. 275 e 715 c.p.p., atteso che, con riferimento alla procedura estradizionale, le misure cautelari sono collegate alla presenza di un pericolo di fuga, che non può essere desunto solo dall'entità della pena da scontare ma anche dalle condizioni personali, sociali e familiari del soggetto.
In ogni caso, la misura carceraria può essere mantenuta solo se le esigenze cautelari non possono essere salvaguardate con altre misure meno afflittive, non prese in considerazione dall'ordinanza impugnata.
2. Vizio di motivazione sullo stesso punto, dato che il Tribunale non ha preso in considerazione le argomentazioni difensive, riportate in apposita memoria, con le quali si rimarcava la regolare condotta di vita dell'estradando la stabile sua residenza in Italia;
e ha illogicamente desunto il pericolo di fuga del CO sulla base della considerazione che egli viveva in una casa di affitto e che aveva un'attività lavorativa di tipo autonomo.
Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
Va ricordato che in tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, può essere inteso come pericolo di allontanamento dell'estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio di inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente, tuttavia la sussistenza di tale pericolo deve comunque essere motivatamente fondato su elementi concreti, che abbiano cioè uno stretto legame nella realtà di fatto e che non siano basati su presunzioni o preconcette valutazioni di ordine generale (Cass., sez. 6, 17 marzo 2005, Bucur), richiedendosi dunque che le circostanze prese in esame siano specifiche e rivelatrici di una vera propensione e di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte dell'estradando (Cass., sez. 6, 8 gennaio 2007, Roman). Ora, l'ordinanza impugnata appare del tutto carente di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga, desunto fondamentalmente dalla Corte di appello dalla prospettiva che il CO avrebbe di dovere scontare la pena inflitta con la sentenza di condanna posta a base della domanda di estradizione. Tale considerazione, riferendosi a un presupposto (sentenza di condanna a pena detentiva) che necessariamente accompagna ogni domanda di estradizione esecutiva, non soddisfa in alcun modo il dovere di specificità sotteso alla previsione di cui all'art. 715 c.p.p., comma 2, lett. c).
La ulteriore marginale notazione dell'ordinanza impugnata, costituita dal non avere il CO "radici nel nostro paese, avendo la disponibilità di una abitazione solo in locazione ed essendo titolare di attività autonoma", da un lato appare anch'essa generica, dall'altro contraddittoria rispetto al riconoscimento che l'estradando ha comunque una stabile occupazione lavorativa (tanto da svolgere un'attività di impresa) e che "si è formato una famiglia in Italia".
L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Torino per nuovo esame.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Torino per nuovo esame.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2008