Sentenza 14 giugno 2017
Massime • 1
In caso di incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, rilevata in sede di legittimità, l'ordinanza impugnata deve essere annullata se, ad un preliminare esame della stessa e del provvedimento genetico di applicazione della misura, non si rilevi la necessaria specificazione dei gravi indizi di colpevolezza e l'indicazione delle esigenze cautelari connesse con l'urgenza di adottare la misura; nel caso, invece, di riscontro positivo di tali requisiti, il provvedimento impugnato non va annullato, ma deve essere dichiarata l'incompetenza del giudice che procede e disposta la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente.
Commentario • 1
- 1. Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo qualeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2017, n. 35630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35630 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2017 |
Testo completo
35630- 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da ANTONIO PRESTIPINO Presidente - Sent. n.. 1275 sez. DOMENICO GALLO C.C. -14/6/2017- MARGHERITA TADDEI R.G. n. 15619/2017 ANNA MARIA DE SANTIS -relatore- GIUSEPPE COSCIONI ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) BA ST n. a Camposampiero il 2/8/1981 2) RI IA n. a Cittadella il 26/9/1978 3) IN EJ n. a Montebelluna il 24/1/1989 avverso l'ordinanza ex art. 309 cod. proc.pen. resa il 10 febbraio 2017 dal Tribunale di Venezia--Sezione per riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale- -visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
-udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Fulvio Baldi, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi Udito l' Avv. Francesco Murgia, difensore di IN EJ, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza Tribunale di Venezia rigettava l'istanza di riesame proposta da IS CR, GA CR e IN EJ avverso l'ordinanza di custodia 1 M cautelare in carcere emessa dal Gip di Padova il 24/12/2016 in relazione ai delitti di associazione per delinquere ( unica fattispecie contestata alla IS), rapine pluriaggravate in concorso, ricettazioni furti e riciclaggio, accertati in varie località del Veneto tra il 22 settembre e fine novembre 2015. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione gli indagati IS CR, a mezzo dell'Avv. Marco Borella, deducendo: '2.1 la nullità dell'ordinanza per indeterminatezza illogicità e contraddittorietà della motivazione in considerazione della mancata valutazione degli elementi di prova a discarico addotti dalla difesa nel corso dell'udienza. Assume la difesa che la ricorrente, chiamata a rispondere unicamente di partecipazione al sodalizio criminoso contestato al capo g), è attinta da un lacunoso quadro indiziario che è stato contraddittoriamente valutato dal Tribunale del Riesame soprattutto con riguardo alla prospettata ricorrenza di una connivenza non punibile conseguente al rapporto di coniugio con il coindagato GA. In particolare, le telefonate dalle quali si è desunto il ruolo di collegamento della ricorrente tra i sodali sono solo tre, intercorse con il coindagato VA DA, e pertanto numericamente e contenutisticamente inidonee a supportare l'assunto accusatorio mentre l'intestazione delle autovetture in uso al marito alla IS è spiegabile con il fatto che il coniuge è gravato da debiti con QU che avrebbero esposto i beni a pignoramento e non con intenti di agevolazione dell'attività illecita dell'associazione; sulle richiamate circostanze e sul dolo partecipativo l'ordinanza impugnata ha omesso un'adeguata argomentazione. GA CR, a mezzo dell'avv. Giuseppe Pavan 3. la nullità dell'ordinanza per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 309, comma 9, 273, 292 comma 2 lett. c) cod. proc.pen. e correlata mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto non vengono specificate le ragioni per cui il Tribunale ha ritenuto, nonostante le contrarie deduzioni della difesa, sussistente il requisito dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e degli indizi di colpevolezza da parte del gip emittente. La difesa segnala che il collegio del riesame, dopo una corretta individuazione dei principi di diritto applicabili, ha fondato la reiezione della doglianza difensiva sul solo profilo inerente la legittimità da parte del Gip del ricorso alla motivazione per relationem o per incorporazione senza argomentare in ordine all'intervenuto esame critico degli elementi richiamati e senza precisare gli indizi espressivi di un autonomo vaglio nell'ordinanza genetica, sebbene il gravame difensivo avesse dimostrato l'esatta riproduzione da parte del gip della richiesta del P.m., evidenziando la mancanza di autonome riflessioni in relazione alla totalità dei delitti contestati con la sola eccezione dei capi H, J,J2,S,T. In particolare, con riguardo ai capi M,N,O l'ordinanza impugnata, dopo aver richiamato gli indizi della richiesta cautelare, si limita 2 Ми all'apodittica affermazione della sussistenza della gravità indiziaria mentre in relazione ai capi P,Q,Q1 la motivazione è esaurita nel richiamo delle risultanze investigative e la violazione s'appalesa ancor più pregiudizievole per i diritti di difesa dell'imputato con riferimento alle rapine in cui il coinvolgimento del GA è postulato per il solo fatto di aver permesso ai presunti responsabili di posteggiare l'auto presso la propria abitazione. Analogamente l'ordinanza genetica difetta di autonoma valutazione in ordine alle esigenze cautelari, essendosi limitata alla riproposizione delle argomentazioni del Pm senza alcuna personale riflessione. IN EJ. a mezzo dell'Avv. Francesco Murgia 4. la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della competenza territoriale. La difesa del IN eccepiva dinanzi al Tribunale del Riesame l'incompetenza territoriale del Tribunale di Padova con riguardo al delitto associativo contestato sub g) in quanto il criterio ermeneutico prescelto dal Gip, ovvero quello del luogo in cui vi è la base del gruppo e si svolgono le attività di programmazione, ideazione e direzione del sodalizio, avrebbe dovuto condurre ad individuare nel Tribunale di Treviso il foro competente poiché il luogo di incontro dei sodali risulta individuato in Castelfranco Veneto. Peraltro, la difesa del ricorrente rilevava che il principio richiamato dal Gip non poteva trovare integrale applicazione nel caso di specie giacchè difettava l'espresso riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i reati contestati quale unico criterio di connessione applicabile ex art. 16 cod.proc.pen., risultando insussistente un disegno criminoso comune a tutti i compartecipi. L'ordinanza impugnata disattendeva l'eccezione difensiva ritenendo l'applicabilità dell'art. 16 cod.proc.pen. in ragione del vincolo della continuazione, individuando quale reato più grave quello di riciclaggio di cui al capo JJ con una motivazione illogica e contraddittoria, senza tener conto che nella specie il reato più grave in astratto, in base al titolo e alle circostanze contestate, deve ritenersi quello di rapina aggravata, sanzionato nel massimo con pena sino ad anni 20 di reclusione, e tra le tante fattispecie di pari gravità contestate e consumate in luoghi diversi, la competenza ex art. 16 cod. proc.pen. andava determinata in relazione al luogo di consumazione del primo reato, nella specie commesso in Galliera Veneta il 22/9/2015 e, pertanto, rientrante nel circondario di Padova, del quale nondimeno- non risponde il ricorrente sicchè la competenza territoriale non poteva essere stabilita ex art. 16 nei confronti del IN, indebitamente sottratto al giudice naturale. Il ricorrente segnala, altresì, che il Tribunale ha fatto malgoverno dei principi in tema di determinazione del luogo di consumazione del delitto associativo, richiamando in maniera impropria pronunzie di legittimità ed asserendo apoditticamente l'impossibilità di ravvisare il luogo di genesi del sodalizio in assenza di motivazione e nonostante gli specifici rilievi svolti al riguardo dalla difesa;
3 مستقل 4.1 la violazione dell'art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc.pen. e correlato vizio di motivazione. Assume la difesa del ricorrente che, a fronte della specifica denunzia di nullità dell'ordinanza genetica per omessa autonoma valutazione da parte del Gip della gravità indiziaria, il collegio cautelare ha immotivatamente disatteso il gravame, applicando erroneamente la norma di riferimento. In particolare, il Tribunale si è limitato ad asserire l'ammissibilità della motivazione per relationem, pretermettendo l'accertamento in ordine all'avvenuto vaglio critico da parte del Gip del compendio indiziario sottoposto al suo esame (né assumendone comunque l'effettuazione) a fronte di un atto di riesame che a sostegno del vizio denunziato aveva espressamente indicato la perfetta sovrapposizione dei percorsi argomentativi del P.m. e del Gip. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Logicamente prioritario risulta l'esame dell'eccezione di incompetenza territoriale di cui al primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di IN EJ . Il Tribunale del Riesame ha disatteso la doglianza difensiva ritenendo la sussistenza di ipotesi di connessione ex art. 16 cod. proc.pen. tra il delitto associativo e i reati fine, in considerazione delle modalità seriali di consumazione degli illeciti ascritti, e individuando il reato più grave nell'ipotesi di riciclaggio di cui al capo JJ, commessa nel circondario di Padova. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata sono per più versi erronee. Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, in tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva, fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno gli stessi imputati, giacché - l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di quei fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza. Pertanto, al di fuori delle ipotesi di continuazione riferibili a una fattispecie monosoggettiva o a una fattispecie concorsuale, in cui l'identità del disegno criminoso sia però comune a tutti i compartecipi, il vincolo della continuazione non è in grado di determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di competenza, ai sensi dell'art. 15 o 16 cod. proc. pen., ma produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale ai fini della determinazione della pena ai sensi dell'art. 671 stesso codice (Sez. 1, n. 6226 del 12/11/1999, Confl.comp.in proc.Zagaria e altri, Rv. 214834). Infatti, pacificamente l'ipotesi prevista dall'art. 12, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. si riferisce a più reati commessi da una sola persona con una sola azione od omissione ovvero 4 con più azioni o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sicché richiede, perché ricorra il vincolo della connessione, l'esistenza di atti deliberativi e volitivi unitari come s'evince dal dato testuale della disposizione normativa (" se una persona è imputata...”). Pertanto, escluso che la fattispecie associativa eserciti qualsivoglia vis atractiva rispetto ai reati-fine, il generico programma criminoso tipico del delitto di associazione a delinquere non è suscettibile di integrare, di per sè solo e in mancanza di altri elementi, un rapporto di connessione tra l'addebito ex art. 416 cod.pen. e gli eventuali singoli reati posti in essere dagli associati e non è, pertanto, idoneo a determinare uno spostamento di competenza per materia o per territorio. (Sez. 1, n. 16620 del 15/02/2001, Carannante, Rv. 218772). Al contrario, si è ritenuto che la connessione tra delitto associativo e reati-fine può ritenersi sussistente solo nell'eccezionale ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall'adesione ad esso, un determinato soggetto, nell'ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi (Sez. 1, n. 17831 del 10/04/2008, Confl. comp. in proc. Gliori e altri, Rv. 240309; n. 46134 del 21/10/2009, Confl. comp. in proc. UL e altro, Rv. 245503; Sez. 2, n. 45337 del 04/11/2015 , Preci e altri, Rv. 265031), evenienza non perfettamente identificabile con il rilievo circa la serialità degli illeciti che non postula in termini necessitati la preventiva deliberazione di specifici atti criminosi ma rivela ex post il consolidamento di modalità operative, frutto di consuetudine. In conclusione, la connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione valorizzata nella specie dai giudici di merito, alla luce della ventennale elaborazione della giurisprudenza di legittimità è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, poiché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale né assume rilievo, al fine dello spostamento della competenza, la valutazione di un determinato reato come più grave ove non sia stato oggetto di contestazione nei confronti dell'imputato che eccepisce l'incompetenza per territorio (Sez. 1, n. 5725 del 20/12/2012, Settepani, Rv. 254808; n. 8526 del 09/01/2013, Confl. comp. in proc. RU e altri, Rv. 254924, n. 24583 del 28/05/2009, Confl. comp. in proc. BE e altri, Rv. 243821). Il collegio cautelare ha evidenziato come sia stata la stessa difesa del ricorrente a "chiedere l'applicazione della continuazione" e, quindi, a tenere fermo il presupposto d'operatività dell'art. 16 comma 1 cod. proc.pen., sennonché le conclusioni tratte dall'applicazione dell'istituto evocato risultano giuridicamente inesatte anche con riguardo all'individuazione del reato più grave e alle ricadute sulla posizione del IN. Invero, a norma dell'art. 4 cod. proc.pen. per determinare la competenza deve aversi riguardo alla pena edittale stabilita 5 ستقل dalla legge per ciascun reato, tenendo conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale (Sez. 6, n. 52550 del 22/11/2016, Leonardi e altro, Rv. 268689; Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino e altri, Rv. 251190). Nella vicenda a giudizio si ascrivono al prevenuto e ai sodali molteplici rapine pluriaggravate ex artt. 110, 628 co 1 e 3 n. 1, 61 n. 5 cod.pen. la cui sanzione edittale è compresa tra anni quattro mesi sei ed anni venti di reclusione e, quindi, di gran lunga superiore alla pena prevista per il delitto di cui all' art. 648 bis cod.pen., compresa tra quattro e dodici anni di reclusione, ritenuta dal Tribunale come più grave. Ciò posto, attesa la contestazione di vari reati di pari gravità, a norma dell'art. 16 comma 1 cod. proc.pen. il criterio determinatore della competenza andava ravvisato in relazione alla prima rapina pluriaggravata, consumata in danno del Bar Jessica di Galliera Veneta il 22 settembre 2015 e ascritta ai soli GA e VA DA al capo I della rubrica, circostanza che il Tribunale rileva a pag. 32 ma dalla quale non trae le dovute conseguenze. Infatti, se da un lato siffatta individuazione conferma la competenza territoriale del Gip del Tribunale di Padova in relazione agli indagati chiamati a risponderne, non altrettanto- alla stregua dei principi sopra richiamati può dirsi per il IN, estraneo all'addebito e nei cui confronti è preclusa l'operatività del criterio ex art. 16 cod.proc.pen. Deve dunque concludersi che, sulla base degli atti apprezzati dal Tribunale, la competenza territoriale ad emettere un provvedimento cautelare per i fatti ascritti al IN non apparteneva al Tribunale di Padova quanto piuttosto all'omologo Ufficio di Vicenza, avuto riguardo al delitto contestato al capo K) e commesso in Thiene il 25/9/2015. 6. Quanto ai provvedimenti che competono alla Corte di Legittimità in conseguenza della declaratoria d'incompetenza territoriale, già le Sez. Un. 19/94 De Lorenzo ,Rv. 199391, avevano rilevato che il 2 comma dell'art. 291 c.p.p., nel prevedere, come deroga eccezionale al principio enunciato nel 1 comma, la possibilità per il giudice incompetente di disporre una misura cautelare, ne subordina l'esercizio all'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 con la conseguenza che il potere di disporre una misura cautelare da parte del giudice incompetente, per qualsiasi causa, è del tutto eccezionale e giustificato solo se sussiste l'improrogabile necessità di salvaguardare le esigenze cautelari e che il sindacato sul corretto esercizio di quel potere eccezionale non può che essere comprensivo della valutazione dei presupposti che lo hanno attivato, e cioè sia l'incompetenza del giudice che l'urgenza del provvedimento assunto. Infatti, se in relazione all'applicazione dell'art. 291 comma 2 c.p.p., sia il giudice del riesame che la Corte di cassazione possono essere legittimamente investiti, nei limiti delle rispettive facoltà, della verifica dei presupposti richiesti dalla norma, sarebbe contraddittorio sostenere una diversa conclusione sol perché un 6 giudice, pur essendo incompetente, non lo abbia riconosciuto, rischiandosi per tal via un'irrazionale disparità di trattamento. Dunque, anche la Corte di Cassazione, nei limiti del sindacato di legittimità consentitole, ha l'intrinseca e potenziale capacità di verificare la legittimità del provvedimento cautelare attraverso la ricognizione che è stata compiuta o è stata trascurata dal tribunale, in appello o in sede di riesame, all'uopo utilizzando i parametri normativi di riferimento, ivi compresi quelli che regolano il presupposto primario ed essenziale di qualsiasi provvedimento del giudice, la sua competenza. La pronunzia delle Sez. Unite De Lorenzo precisava, inoltre, che la declaratoria negativa sulla competenza che intervenga ad opera del giudice dell'impugnazione non può che produrre gli stessi effetti di quella "originaria": non l'illegittimità del provvedimento cautelare, e dunque il suo annullamento, ma la destabilizzazione dei suoi effetti, cioè l'ultrattività dell'efficacia nel tempo di cui all'art. 27 codice di rito. Secondo i filoni interpretativi successivamente delineatisi da una parte si sostiene che, proprio a causa e per effetto della rilevata incompetenza, il tribunale del riesame dovrebbe fare mera applicazione dell'art. 27 cod. proc. pen., senza potere di annullamento del provvedimento impugnato e quindi, in sostanza, senza valutazione circa il merito delle condizioni legittimanti l'adozione della cautela (Sez. 6, n. 14649 del 19/03/2007, Rv. 236486; Sez. 2, n. 49427 del 17/11/2009, Iammetti, Rv. 246470;Sez. 2, n. 48734 del 29/11/2012, Rv. 254160) mentre altro orientamento opina che, nel rilevare l'incompetenza non dichiarata dal giudice della cautela, il giudice dell'impugnazione deve verificare il presupposto dell'urgenza sulla base delle risultanze processuali quando si tratti del riesame o dell'appello cautelare, e sulla base della motivazione dei provvedimenti di merito nell'ambito del giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 2076 del 18/12/2009, PM in proc. Nikolic ed altri, Rv. 24625801; Sez.3 n. 17205 del 14/04/2010, Rv. 246994, Sez. 4, n. 5312 del 09/11/2016, Fucci, Rv. 269076), di talchè ove difettino ragioni cogenti per la prosecuzione "provvisoria" della cautela si impone l'annullamento dell'ordinanza applicativa, contestualmente alla dichiarazione di incompetenza. Detto ultimo indirizzo, che il collegio condivide e fa proprio, fa leva sul principio della continuità del controllo di legalità sulle misure coercitive e comporta che il giudice della impugnazione non possa prescindere da una verifica delle esigenze cautelari e dal controllo sulla consistenza del quadro indiziario, in coerenza con il dettato costituzionale dell'art. 111 e alla stregua della soluzione implicitamente imposta da una lettura sistematica dell'art.291 cod.proc.pen. Pertanto, in caso di incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, l'ordinanza del tribunale del riesame deve essere annullata, con conseguente liberazione dell'indagato, se ad un preliminare esame dell'ordinanza impugnata e del provvedimento cautelare non si rilevi la necessaria specificazione dei gravi indizi di colpevolezza e l'indicazione delle esigenze cautelari connesse con l'urgenza di adottare la misura;
nel caso, invece, di riscontro positivo di questi requisiti, il provvedimento, seppur 7 منشد affetto da vizio di motivazione, non va annullato, ferma restando la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente, perché alla Corte non è dato rilevare detto vizio a fronte non sia di dell'incompetenza per territorio del giudice della cautela, sempre che esso consistenza tale da travolgere anche il provvedimento impositivo della misura, a sua volta difettoso nella motivazione. (Sez. 2, n. 26286 del 27/06/2007, Rossini e altri, Rv. 237268; Sez. 5, n. 10208 del 31/01/2013, Ambrosio, Rv. 255064). Osserva in proposito il Collegio che la sintetica motivazione offerta dal riesame sia in tema di gravità indiziaria che di pericula libertatis, pur a fronte di un articolato gravame che revocava in dubbio la puntuale osservanza da parte del provvedimento genetico delle disposizioni normative che presidiano la valutazione cautelare, induce ad escludere la ricorrenza nella specie di ragioni idonee a legittimare la protrazione dello stato custodiale nelle more dell'intervento del giudice competente, il quale in sede di rinnovazione mantiene integri i poteri valutativi del compendio probatorio e delle esigenze cautelari secondo gli ordinari parametri di scrutinio (Sez. 2, n. 6285 del 19/01/2017, Ndokaj, Rv. 269096). Deve, peraltro, aggiungersi a conforto dell'assenza di profili d'urgenza che il rischio di reiterazione valorizzato in via esclusiva dai giudici di merito riposa sulla necessità di interrompere l'attività criminosa dell'associazione, di fatto scardinata per l'effetto di esiti investigativi che già nel febbraio 2016 avevano portato all'adozione nei confronti del ricorrente di una prima ordinanza custodiale per reati contro il patrimonio. A tanto consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del provvedimento genetico con trasmissione degli atti al P.m. presso il Tribunale di Vicenza per il prosieguo nonché l'immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa.
7. Con riguardo al ricorso proposto nell'interesse di IS CR deve ugualmente pervenirsi a pronunzia rescindente con riguardo al denunziato vizio di motivazione circa la gravità indiziaria in relazione all'ipotizzata partecipazione al sodalizio criminoso ascritto al capo g). Il Tribunale nel disattendere le censure difensive ha reputato espressione di una volontaria e consapevole adesione all'associazione sia l'intestazione alla ricorrente di un'autovettura nella disponibilità esclusiva del marito GA CR, e dal medesimo utilizzata per la commissione di plurimi reati, che il reiterato uso da parte del medesimo coniuge del telefono a lei intestato ovvero l'effettuazione per suo conto di alcune telefonate al coindagato VA DA. EN, rileva la Corte che l'ordinanza impugnata ha ritenuto la univocità e convergenza dimostrativa degli elementi cennati nonostante alla luce delle alligazioni difensive, l'intestazione dell'autovettura in uso al GA possa trovare una plausibile spiegazione alternativa nel fine di eludere espropriazioni forzate da parte dell'Agenzia delle Entrate, nei cui confronti l'indagato risulta gravemente esposto per sanzioni non pagate. 8 D'altro canto, il promiscuo uso del telefono intestato alla ricorrente è scarsamente rilevante a fini indiziari, attesa la coabitazione con il GA e dal momento che, come riconosciuto dallo stesso Tribunale ( pag 36), il medesimo era fornito di due utenze cellulari, una delle quali intestata ad un prestanome, proprio al fine di garantirsi la riservatezza delle comunicazioni. Quanto ai tre contatti intercorsi con il VA, è la stessa sporadicità delle conversazioni a confliggere con la tesi di una organica funzione di raccordo tra i sodali in tesi delegata alla ricorrente. La natura e consistenza degli elementi indiziari cennati, cui nulla aggiunge la custodia nel garage comune di arnesi atti allo scasso e ricetrasmettitori non risulta adeguatamente I apprezzata ai fini della verifica circa l'integrazione di una condotta partecipativa giuridicamente rilevante, avuto, altresì, riguardo alla mancata enucleazione di chiari indici rivelatori dell'affectio societatis. La giurisprudenza di legittimità riconosce la qualifica di partecipe ad un'associazione criminosa a colui che esplichi una qualsiasi attività, anche se di secondaria importanza, al momento della costituzione o dell'organizzazione del gruppo criminale nonché in occasione dell'esecuzione dei vari reati oggetto del programma criminoso (Sez. 3, n. 8024 del 25/01/2012, Di Giovanni, Rv. 252753; Sez. 2, n. 5424 del 22/01/2010, Syndial e altri, Rv. 246442) sempre che sia in concreto ravvisabile la volontà di contribuire al perseguimento degli scopi comuni. Ed, infatti, il discrimine tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuato alla stregua dei principi costantemente ribaditi da questa Corte- nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, Grosu, Rv. 258953; Sez. 1, n. 15023 del 14/02/2006, Piras ed altri, Rv. 234128). La condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere per essere punibile, dunque, non può prescindere dalla prestazione da parte dell'indagato di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi suoi propri, profilo rispetto al quale l'ordinanza impugnata non ha operato un coerente ed esaustivo scrutinio.
8. Infondato è il ricorso proposto nell'interesse di GA CR, il quale denunzia la violazione di legge e il vizio della motivazione del provvedimento impugnato con riguardo alla mancanza di autonoma valutazione di indizi ed esigenze cautelari nell'ordinanza genetica. A pag. 34 dell'ordinanza in questa sede censurata il Tribunale, dopo una ricognizione dei principi affermati dalla giurisprudenza in materia di autonoma valutazione con espresso 9 Alin riferimento alla doglianza formulata dal difensore dell'indagato, argomenta che la sanzione di nullità consegue esclusivamente alla totale assenza di motivazione o di autonoma motivazione e non allorchè " detta valutazione ( per stessa ammissione della difesa ) sia ritenuta insufficiente, lacunosa od incompleta, poiché in detti casi torna ad operare la regola generale relativa al potere da parte del Collegio di integrare l'eventuale imperfetta ( ma autonoma) valutazione del Gip". In detto passaggio si ravvisa una, per quanto sintetica, chiara risposta al gravame difensivo in questa sede riproposto. Invero, lo stesso ricorrente a pag. 7, dopo aver precisato che nella parte descrittiva dei delitti ascritti all'indagato l'ordinanza genetica si limita alla riproposizione della domanda cautelare, asserisce che in relazione ai capi H, J,J2, S e T il Gip ha aggiunto proprie valutazioni a quanto descritto dal P.m. mentre in relazione ai residui addebiti il giudizio sulla gravità indiziaria è esaurito dal richiamo degli elementi addotti dall'accusa, con l'aggiunta di clausole di stile per le incolpazioni sub M,N,O. EN , questa Corte ha avuto modo di precisare che sebbene la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, imponga per ciascuna contestazione e posizione un effettivo vaglio da parte del giudice emittente degli elementi di fatto ritenuti decisivi, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purchè, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350). Infatti, la previsione dell'autonoma valutazione non ha carattere innovativo, né mira ad introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, essendo stata solo esplicitata la necessità che, dall'ordinanza, emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante (Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, Cosentino, Rv. 265951). A fronte della pacifica serialità degli illeciti ascritti al GA e ai coindagati e del riconosciuto personale apprezzamento da parte del Gip della gravità del compendio indiziario offerto alla sua valutazione in relazione ad uno dei tre gruppi di reati ascrittigli, non è stato offerto alcun argomento ( né in sede di riesame né di ricorso) che dia conto di connotazioni peculiari delle condotte asseritamente pretermesse che avrebbero imposto una specifica disamina dei profili di addebitabilità cautelare. Osserva, infatti, la Corte che in caso di condotte reiterative e di consolidate modalità esecutive degli illeciti, quando la piattaforma probatoria non presenti criticità ricostruttive e il giudice abbia dato conto sotto il profilo fattuale delle emergenze indizianti ed individualizzanti, il vaglio cumulativo o esemplificativo degli addebiti non si pone 10 Alu in contrasto con la previsione dell'autonoma valutazione, costituendo siffatta tecnica una sintetica ma adeguata modalità espressiva del vaglio critico del giudice . Nella specie devesi aggiungere che l'ordinanza impugnata a pag. 41 ha espressamente integrato la denunziata lacuna motivazionale del Gip, operando una esaustiva ricognizione dei contributi partecipativi del GA in relazione ai singoli addebiti e precisando l'apporto causale fornito anche in relazione alle ipotesi in cui l'indagato si sarebbe limitato alla custodia presso il campo nomadi dei veicoli dei sodali impegnati in rapine ai danni di esercizi commerciali della zona. In relazione alle esigenze cautelari il Tribunale ha, inoltre, implicitamente ma inequivocamente richiamato a fondamento del rischio concreto e attuale di recidiva, ed a conferma dell'apprezzamento del primo giudice, la proclività a delinquere (come emerge dalla descrizione dei precedenti penali a pag. 25) che insieme alla conclamata reiterazione degli illeciti e al contesto associativo integra una congrua rappresentazione del periculum libertatis, argomentando in ordine all'inadeguatezza di una misura autocustodiale nello stesso ambito in cui è maturato e si è sviluppato il sodalizio criminoso ( pag. 42). Questa Corte ha in più occasioni precisato che anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, l'ordinanza che decide sulla richiesta di riesame può integrare l'eventuale carenza o insufficienza della motivazione di quella adottata dal primo giudice, salve le ipotesi di patologie radicali dell'apparato giustificativo (Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365; Sez. 5, n. 3581 del 15/10/2015, Carpentieri, Rv. 266050; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, Calandrino, Rv. 265984), evenienza da escludersi alla luce delle complessive risultanze del provvedimento censurato. L'infondatezza delle doglianze difensive alla stregua delle considerazioni che precedono impone,dunque, la reiezione del ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Padova il 24 dicembre 2016 nei confronti di IN EJ n. a Montebelluna il 24/1/1989 e dispone la trasmissione degli atti al P.m. presso il Tribunale di Vicenza. Ordina l'immediata liberazione del predetto IN se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 Cod.proc.pen. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di IS CR con rinvio al Tribunale di Venezia- Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi- e dispone l'integrale trasmissione degli atti allo stesso Tribunale. 11 شان Rigetta il ricorso di GA CR, che condanna al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co 1 ter, Disp. Att. cod. proc.pen. Così deciso in Roma il 14 giugno 2017 Il consigliere estensore Il Presidente Antonio Prestipino Anna Maria De Santis Ju Alle DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 19 LUG. 2017 IL Cancelliere CANCELLIERE/ Claudia Pianelli 12