Sentenza 15 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza (ad opera dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha novellato l'art. 292 co.1 lett. c cod. proc. pen.) non ha carattere innovativo, né mira ad introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, essendo stata solo esplicitata la necessità che, dall'ordinanza, emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'aggettivo autonoma è riferito specificamente alla valutazione e non all'esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento, sicché, rispetto a quest'ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio - "per relationem" o per incorporazione - alla richiesta del pubblico ministero, mentre, dall'atto, dovrà emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l'applicazione della misura cautelare; conf. sentenza n. 8324 del 2015, non mass.).
Commentario • 1
- 1. Controllo Tribunale del riesame su valutazione GIP: come operare?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 luglio 2024
1. La questione: il requisito, previsto a pena di nullità dall'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., di autonoma valutazione del GIP rispetto alla richiesta del pubblico ministero Il Tribunale di Torino, adito quale giudice del riesame cautelare ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava un'ordinanza con cui era stata applicata la misura della custodia in carcere ad una persona ritenuta gravemente indiziata dei reati di detenzione illegale e porto di una pistola e di un fucile. Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore di fiducia dell'indagato e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva vizio di motivazione nonché violazione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2015, n. 8323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8323 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2015 |
Testo completo
8 32 3/ 1 6 23 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADET TONI NOVIK - Presidente - SENTENZA - Consigliere -N. 3462/2015 Dott. ANGELA TARDIO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. LUCIA LA POSTA N. 38929/2015 - Rel. Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI Dott. ANTONIO CAIRO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN TO N. IL 21/03/1968 avverso l'ordinanza n. 1076/2015 TRIB. LIBERTA' di CATANIA, del 08/07/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GIAVANNI DI GO CHF HA CHIFAN LA DECLARATORA DI INATIIVSSIBIUTA DFC RIGARSO Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catania confermava quella del G.I.P. dello stesso Tribunale applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di IN OR, indagato per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa armata per aver fatto parte, tra il 2012 al 2014, della "squadra di ER", propaggine del clan AZ di Catania. Preliminarmente il Tribunale rigettava l'eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare sollevata per la mancanza di un'autonoma valutazione da parte del Giudice dei presupposti applicativi della misura e nella selezione della misura cautelare, ritenendo tale valutazione in realtà effettuata, come dimostravano le dimensioni dell'ordinanza rispetto a quelle della richiesta del P.M. e la circostanza che il G.I.P. avesse rigettato in tutto o in parte alcune richieste;
quanto alla scelta delle misure cautelari, il tenore della motivazione dell'ordinanza del G.I.P. discendeva dalla presunzione di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere. Nel merito, il Tribunale riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico di IN, ricordando che l'esistenza e l'operatività del gruppo di ER capeggiato da GR TI e facente capo al clan AZ erano dimostrate da elementi di natura diversa, sia di tipo dichiarativo, sia di natura oggettiva. L'ordinanza ricordava, in particolare, il rinvenimento dei tre block notes presso l'abitazione del GR che aveva permesso di ricostruire l'attività e la contabilità del sodalizio mafioso, l'esito delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, i servizi di videoripresa effettuati presso l'abitazione del GR e quelli di pedinamento. In particolare, i numerosissimi colloqui intercettati, di contenuto inequivoco, facevano emergere l'esistenza di una "famiglia", di cui tutti facevano parte e nell'interesse della quale venivano compiute le attività illecite, la necessità di mantenere i sodali detenuti, le disposizioni veicolate all'esterno del carcere da GR, allora detenuto, l'esistenza di una cassa comune, la subordinazione di GR a CI AZ, l'esistenza di rapporti con altri clan mafiosi operanti sul territorio. Particolarmente significativa veniva ritenuta una lunga conversazione tra GR TI e IN AS nella quale erano stati enunciati tutti i principi che regolavano il gruppo mafioso. Il Tribunale ricordava, altresì, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia SC EP, intraneo al clan LA NO, sull'esistenza del gruppo facente capo a GR. Venivano, poi, elencate alcune conversazioni che dimostravano l'intraneità di IN, la sua stabile messa a disposizione dell'associazione e il suo rapporto 2 privilegiato con il capo. Con riferimento alle esigenze cautelari, il Tribunale applicava la presunzione де di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., hegando ritenendo esistenti le esigenze cautelari.
2. Ricorre per cassazione il difensore di OR IN, deducendo violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. e vizio della motivazione. L'ordinanza impugnata aveva eluso l'obbligo inedito previsto dalla legge 47 del 2015 di una "autonoma valutazione degli elementi indiziari": il giudice per le indagini preliminari non può, in base alla nuova norma, limitarsi a richiamare o riprodurre gli atti di indagine ovvero la richiesta del pubblico ministero. Il Tribunale, per respingere la relativa eccezione, si era rifatto ad una giurisprudenza formatasi precedentemente alla riforma. In realtà, la novella non richiede affatto una originale esposizione degli elementi indiziari da parte del giudice, ma l'emersione esplicita delle ragioni per cui il giudice ritiene sussistenti i presupposti indiziari per l'applicazione della misura. Tale valutazione autonoma non si ravvisa né nella "razionalizzazione del materiale investigativo", né nella cernita delle richieste del pubblico ministero. Il ricorrente lamenta che anche il Tribunale del riesame avesse emesso ordinanze nei confronti dei 51 indagati colpiti dalla misura cautelare sostanzialmente identiche. In un secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento all'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo contestato. Le indagini avevano sì, dimostrato, un coinvolgimento di IN, ma non l'esistenza di riscontri individualizzanti, sintomatici della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Del resto, la motivazione dell'ordinanza si risolveva sostanzialmente nel mero richiamo delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, omettendo la valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame, con conseguente incompletezza e incoerenza logica della motivazione. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. 3 Il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine all'inesistenza della nullità : dell'ordinanza genetica denunciata prima nella richiesta di riesame e poi nell'odierno ricorso: il Giudice per le indagini preliminari, infatti, aveva autonomamente valutato il materiale investigativo come dimostrava la sua - selezione rispetto a quello esposto dal P.M. nella richiesta ed anche le richieste del P.M., alcune delle quali erano state respinte, in tutto o in parte;
aveva anche valutato le esigenze cautelari e la scelta della misura, anche se in ragione dell'addebito del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. - la duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. richiedeva una valutazione assai limitata (verifica dell'inesistenza di esigenze cautelari). Il ricorrente, in realtà, non censura la conclusione del Tribunale del riesame, ma sostiene che la riforma del 2015 con l'introduzione della "autonoma valutazione" da parte del Giudice per le indagini preliminari comporta la - necessità che tale valutazione emerga in modo esplicito, sostenendo che, se così non fosse, la riforma non avrebbe apportato alcunché di nuovo rispetto a quanto accadeva in passato. In realtà, come già affermato da questa Corte, non si è in presenza di una innovazione bensì della interpretazione "corretta" ed autentica della precedente normativa: il riferimento alla "autonoma valutazione" non aggiunge, a quelli preesistenti, un nuovo requisito a pena di nullità ma ritiene corretta quell'interpretazione secondo la quale il provvedimento cautelare, oltre ad avere il necessario contenuto "informativo", deve dimostrare la effettiva valutazione da parte del giudicante e, quindi, il reale esercizio della giurisdizione. Anche la disposizione novellata dell'art. 292 cod. proc. pen., tenuto conto della specificità dei vari casi, non impone affatto che ciascuna singola circostanza di fatto, ciascun punto rilevante debba essere nuovamente "scritto" ed autonomamente valutato senza possibilità di rinvio ad altri atti. La legge impone, invece, un giusto rigore che era già emerso in quella giurisprudenza che richiedeva la conformità della ordinanza di custodia ad un modello minimo che consentisse di esplicare la sua funzione e non mira, invece, ad introdurre un formalismo che renda inutilmente incerta la validità delle ordinanze di custodia. Questo è il senso della norma dell'art. 309, comma 9 cod. proc. pen. che prevede l'annullamento quando la motivazione "manca" o "non contiene l'autonoma valutazione", espressione quest'ultima che significa che la nullità ricorre quando, pur a fronte di un contenuto ineccepibile dell'atto sul piano formale di completezza, si tratta chiaramente di una mera adesione acritica alle scelte dell'accusa. In definitiva, le modifiche introdotte negli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, non hanno carattere innovativo, essendo stata solo esplicitata la necessità che, dall'ordinanza, emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante;
ne consegue che deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen., l'ordinanza priva di motivazione o con motivazione meramente apparente e non indicativa di uno specifico apprezzamento del materiale indiziario. (Sez. 6, n. 40978 del 15/09/2015 - dep. 12/10/2015, P.M. in proc. De Luca, Rv. 264657) Con riferimento alla prassi del "copia e incolla", quindi, non vi è alcuna espressa censura da parte del legislatore. Si deve rimarcare che l'aggettivo "autonoma" è riferito alla "valutazione", ma non alla "esposizione" delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi, cosicché la riforma sembra implicitamente legittimare proprio il "copia e incolla" della richiesta del P.M. in punto di esposizione degli indizi (cui il Giudice ricorrerà se e nella misura in cui tale esposizione è adeguata ed organica); piuttosto, sarà la valutazione del P.M. degli elementi indiziari (per lo più esposti in atti della polizia giudiziaria) e della loro gravità a non poter essere recepita acriticamente dal Giudice, il cui provvedimento - per non essere affetto da nullità - dovrà far emergere una propria valutazione autonoma. Nel caso di specie, come premesso, il Tribunale ha ritenuto che il G.I.P. avesse effettuato l'autonoma valutazione, con motivazione che, in sostanza, il ricorrente non contesta se non genericamente.
2. Il secondo motivo di ricorso è del tutto generico e comunque manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe, a sua volta, acriticamente recepito la valutazione del G.I.P. dei vari elementi indiziari, senza prendere effettivamente in considerazione le doglianze contenute nella richiesta di riesame. In realtà, l'ordinanza impugnata riporta le censure sul merito esposte nella richiesta di riesame (pagg. 1 e 2), dà atto che il collaboratore di giustizia SC EP non aveva saputo indicare se IN fosse affiliato (pag. 10), non afferma affatto che il ricorrente fosse stato condannato in passato per partecipazione alla stessa associazione mafiosa (pag. 15) e smentisce -ampiamente (pagg. 10 14) la tesi del ricorrente secondo cui le conversazioni nelle quali IN era stato ascoltato erano incerte o incomprensibili ed 5 Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, II - 1 MAR 2016 avevano carattere "vago"; cosicché l'ordinanza impugnata giunge motivatamente ad affermare che il ricorrente si relazionava abitualmente con esponenti dell'associazione, in particolare con il capo, veniva messo da parte di tutte le questioni di carattere associativo e partecipava pienamente all'attività illecita perpetrata per conto del sodalizio.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle Ammende. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15 dicembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente ✓ Giacomo Rocchi Adet Toni Novik bol 60 DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 1 MAR 2016 IL CANCELLIERE Stefania FATELLA 6