Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2015, n. 8323
CASS
Sentenza 15 dicembre 2015

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Massime1

In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza (ad opera dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha novellato l'art. 292 co.1 lett. c cod. proc. pen.) non ha carattere innovativo, né mira ad introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, essendo stata solo esplicitata la necessità che, dall'ordinanza, emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'aggettivo autonoma è riferito specificamente alla valutazione e non all'esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento, sicché, rispetto a quest'ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio - "per relationem" o per incorporazione - alla richiesta del pubblico ministero, mentre, dall'atto, dovrà emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l'applicazione della misura cautelare; conf. sentenza n. 8324 del 2015, non mass.).

Commentario1

  • 1Controllo Tribunale del riesame su valutazione GIP: come operare?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 luglio 2024

    1. La questione: il requisito, previsto a pena di nullità dall'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., di autonoma valutazione del GIP rispetto alla richiesta del pubblico ministero Il Tribunale di Torino, adito quale giudice del riesame cautelare ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava un'ordinanza con cui era stata applicata la misura della custodia in carcere ad una persona ritenuta gravemente indiziata dei reati di detenzione illegale e porto di una pistola e di un fucile. Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore di fiducia dell'indagato e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva vizio di motivazione nonché violazione di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2015, n. 8323
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8323
Data del deposito : 15 dicembre 2015

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