Sentenza 4 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/11/2002, n. 15376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15376 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
121 'N IN S IV #71 N IN TY ee 74250 120 IN 0 W O ♥ , IDE 15376/02 V REPUBBLICA ITALIANA IN NON DELCO POLO ITAI LA CORTE SU I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria INVIM straordinaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE - Presidente R.G.N. 445/01 Consigliere 3572/01 Dott. Enrico РАРА Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron. 35864 Dott. Vittorio Glauco EBNER Rel. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Ud. 16/01/02 ha pronunciato la seguente S ENT ENZA 446 1 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,tempore, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
CORTE SUPREM. DI CASSAZIO CAMPIONE CIVIL - ricorrente N. 74250
contro
IMM. VARESE SPA;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 01/01/3572 proposto da: RECCA IMM VARESE SPA, in persona del legale rappresentante 1,55 6-X1.2002 2002 pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 107 ANIENE 14, presso 10 studio dell'avvocato RENATO -1- RECCA, che la difende, giusta procura a margine;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato avverso la sentenza n. 446/99 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 12/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito per il resistente, l'Avvocato DELL'ACQUA (con delega), che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il l'accoglimento del rigetto del ricorso principale;
ricorso incidentale. -2- Svolgimento del processo L'Ufficio del Registro di Varese notificava alla Immobiliare di Varese spa esercente attività alberghiera - un avviso di accertamento ai fini dell'Invim straordinaria(per il periodo 1.1.1975-31.12.1982), con il quale il valore finale degli immobili di appartenenza, dichiarato in £.2.000.000.000, veniva elevato a £. 5.150.000.000: fermi il valore iniziale dichiarato - £.1.440.000.000 - e le spese incrementative, nella misura dichiarata di £. 326.405.000. Il ricorso proposto dalla società contro tale avviso di accertamento sulla base della assunta strumentalità degli immobili all'esercizio di attività alberghiera veniva parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria di primo grado di Varese, con decisione n.823/02/90: poi riformata - in senso totalmente favorevole alla società - dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia,adita su appello tanto della società che dell'Ufficio. Infatti, la CTR, con sentenza n.446/21/1999, in accoglimento dell' appello proposto dalla società stessa, annullava l'avviso di accertamento impugnato,dichiarando peraltro compensate le spese del giudizio. Ricorre per cassazione il Ministero delle Finanze, con due mezzi di gravame. Si è costituita e resiste con controricorso la società intimata,la quale ha contestualmente proposto ricorso incidentale avverso la menzionata sentenza. La società ha anche depositato una memoria difensiva. Motivi della decisione Il ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione dell'art.25 comma secondo lett.d) DPR 643/72 - in relazione all'art. 16( recte 26 ndr) comma quinto del DL n.55/1983 convertito con modificazioni in L. un punto decisivo della 131/1983 nonchè omessa motivazione su - controversia. Si duole che la CTR abbia del tutto acriticamente e senza motivazione condiviso la tesi della società circa la natura strumentale di tutti gli immobili oggetto della dichiarazione ai fini dell'Invim straordinaria,non considerando che tale natura non può riconoscersi a dei compendi ( in particolare, un appezzamento di terreno edificabile;
una villetta a due piani con adiacente autorimessa e vani sgombero;
una vecchia casa di abitazione con annesso rustico con accesso da una pubblica via) non adibiti ad attività commerciale e neppure costituenti pertinenza dello stabile destinato ad albergo,giusta quanto accertatosi con una consulenza tecnica prodotta dalla contribuente ed acquisita agli atti. Quanto alla soc. Imm.re di Varese la stessa oltre ad eccepire la inammissibilità e comunque la infondatezza dell'avverso ricorso, in via incidentale si duole della illegittimità della pronuncia della CTR in punto mancata condanna della A.F. alle spese del giudizio ed alla restituzione di quanto da essa società pagato in via provvisoria a seguito d'iscrizione a ruolo. I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cpc. Le doglianze della ricorrente Amministrazione sono fondate. M Va premesso che l'art. 25 comma secondo lett.d) DPR 643/1972,per quanto in questa sede direttamente rileva, stabilisce che sono esenti dall'Invim dovuta per decorso del decennio( c.d. Invim decennale) “i fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciale e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione....semprechè l'attività commerciale sia in essi direttamente esercitata dal proprietario...". La disposizione - coerentemente con il suo tenore letterale e logico e con la sua ratio,rappresentata dall'intento del legislatore di favorire la permanenza della destinazione dell'immobile all'esercizio di un'attività d'impresa - è stata interpretata nel senso che il venir meno di tali condizioni determina la non operatività della norma di esenzione;
onde alla scadenza del decennio deve essere tassato, nella sua totalità, l'incremento di valore dell'immobile maturato a decorrere dal momento iniziale( Cass. 15439/2001;9525/1999). Orbene, come si ricava non solo dal ricorso in esame ma dalla stessa sentenza impugnata,l'Amministrazione Finanziaria risulta avere contestato proprio la ritenuta destinazione aziendale di tutti i beni, richiamandosi in particolare alle risultanze di una consulenza prodotta dalla stessa società. Ciò stante,i Giudici di appello avevano l'obbligo di esplicitare le ragioni per le quali invece tutti i beni immobili sono stati ritenuti strumentali. Invece, la motivazione sul punto - indubbiamente decisivo e perciò rilevante ex art.360 n.5 cpc è apodittica. "La Commissione esaminati gli atti del - fascicolo,ritiene che gli immobili della società sono strumentali per l'esercizio dell'impresa e sono stati tali ininterrottamente dal 01.01.1975 al 31.12.1982" sìcchè, non è dato comprendere il percorso di ordine logico giuridico che ha condotto a tale convincimento e quindi all'annullamento dell'atto impositivo. Né maggiore luce, in termini di ricostruzione della ratio decidendi, viene dal rilievo conclusivo della sentenza, la società ha prodotto a sostegno di quanto asserito nell'appello la licenza di pubblico esercizio rilasciata dal Questore di Varese in data 12.06.1964 ed allegata alla richiesta di iscrizione al REC ". Invero, non è precisato se tale licenza comprenda anche gli immobili contestati come non adibiti ad attività d'impresa, e comunque quale sia il valore decisivo di tale produzione in rapporto alle ricordate eccezioni dell'Ufficio. Il ricorso principale deve essere dunque accolto e cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR della Lombardia occorrendo all'evidenza ulteriori accertamenti di fatto,preclusi in questa sede. Per effetto della indicata pronuncia resta ovviamente assorbita e devoluta al Giudice di rinvio ogni questione dedotta dalla società con il ricorso incidentale.
PQM
La Corte,riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002. In luogo del presidente del collegio dr.Pasquale Reale, deceduto successivamente a tale data, sottoscrive la sentenza il consigliere anziano dr. Enrico Papa. Il Consigliere anziano Il Consigliere estensore ли DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERECT Oggi ..... 4 NOV, 2002 Osvaldo Ascanic IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio N N I I C V I I 1 G 7 S N F I I V O V T O T N 1 V - N O I I N S V R C / E V / N O C