Sentenza 9 novembre 2016
Massime • 1
Il tribunale del riesame, qualora rilevi l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, anche se non dichiarata da quest'ultimo, deve verificare la sussistenza del requisito dell'urgenza che legittima il giudice incompetente ad adottare misure cautelari (conforme Cass., sez. 4, sent. n. 5313 del 2017, non massimata). (In motivazione la S.C. ha inoltre escluso che, nel giudizio di riesame avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. dal g.i.p. indicato come competente, il tribunale del riesame possa sindacare la ricorrenza dei presupposti di urgenza ritenuti con ordinanza, non autonomamente impugnata, emessa dal giudice dichiaratosi incompetente).
Commentario • 1
- 1. Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo qualeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/11/2016, n. 5312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5312 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2016 |
Testo completo
Art. 94 05312-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 09 11 2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N. 1632/16 - Presidente - SENTENZA LUISA BIANCHI Dott. - Consigliere - PATRIZIA PICCIALLI Dott. REGISTRO GENERALE Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO - Consigliere - N. 31317 2016 - Rel. Consigliere - Dott. UGO BELLINI Dott. GABRIELLA CAPPELLO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UC RU N. IL 20/09/1959 avverso l'ordinanza n. 724/2016 TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA, del 30/06/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO BELLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Roberto Auells иendwo معا delfello dit zone. Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Bologna in sede di riesame cautelare, con ordinanza in data 30.6.2016, confermava la ordinanza de libertate pronunciata dal Gip del Tribunale di Bologna il quale, indicato come giudice competente a provvedere dal Tribunale del Riesame di Brescia in relazione al reato di associazione a delinquere, disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di CI ER, TT IN e UN OV.
2. Il Tribunale di Brescia aveva escluso invero la propria competenza per il delitto associativo non ravvisando ipotesi di connessione tra il suddetto delitto e la congerie di reati fine, consistenti essenzialmente in ipotesi di furti aggravati in private dimore e magazzini commerciali, rispetto ai quali riconosceva la propria competenza in ragione del luogo di commissione del primo reato fine ascritto (comune di Barbariga in provincia di Brescia), mentre riteneva che la ipotesi associativa andava attratta nella competenza del Tribunale di Bologna, nel cui ambito si trovava la sede in cui si era coagulata una parte dell'azione criminosa da cui aveva preso corpo l'accordo associativo (San Pietro in Casale). Riconosciuta l'urgenza, confermava però la custodia cautelare.
3. Il Tribunale del Riesame di Bologna confermava tale soluzione in punto a competenza, ed escludeva inoltre che nel giudizio cautelare dinanzi al Tribunale di Brescia si fossero realizzate nullità riconducibili all'art.309 co.IX cod.proc.pen. come novellato dalla legge 47/2015, ritenendo al contrario che la misura cautelare del Gip di Bologna conteneva una adeguata e autonoma valutazione in punto a gravi indizi di colpevolezza e una autonoma sufficienza motivazionale in punto a esigenze cautelari. Con considerazioni aggiuntive era peraltro a integrare l'apparato motivazionale del giudice per le indagini preliminari in relazione ad entrambi i presupposti cautelari e a specificare le ragioni che giustificavano l'applicazione della misura di massima gravità.
4. Avverso la ordinanza del Tribunale del riesame proponeva ricorso per cassazione CI ER il quale deduceva erronea applicazione della norma penale processuale di cui all'art. 12 lett. a) e c) e dell'art.16 cod.proc.pen. e difetto di motivazione, evidenziando la ricorrenza di ipotesi di connessione tra il reato associativo e i reati fine che giustificavano il mantenimento della competenza per entrambi da parte del Tribunale di Brescia con conseguente necessità da parte del Tribunale di Bologna di sollevare conflitto negativo di competenza.
4. Sotto diverso profilo deduceva violazione delle norme processuali di cui agli art.185 e 597 cod.proc.pen., avendo il giudice del riesame di 1 bill Brescia deciso oltre al devolutum laddove, pur non essendo stata sollevata questione sulla competenza territoriale in relazione al reato associativo, aveva provveduto ai sensi dell'art.27 cod.proc.pen., pur trattandosi di ipotesi residuale ed eccezionale, condizionata alla concreta necessità di fare permanere la efficacia di una misura cautelare, evitando la decadenza della stessa. La nullità della suddetta ordinanza si ripercuoteva, in via derivata, sulla validità della ordinanza cautelare del giudice di Bologna che sostanzialmente la aveva avallata e di lì sulla ordinanza del giudice del riesame di Bologna che non aveva rilevato la suddetta invalidità.
5. Deduceva altresì profili di nullità della ordinanza genetica e carenza motivazionale dell'ordinanza del Gip in punto a gravi indizi di colpevolezza e a esigenze cautelari non emendabile da parte del tribunale del riesame trattandosi di vizio comportante la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art.292 co.2 in relazione all'art. 309 co.9 cod.proc.pen.
4.2 Con una ulteriore articolazione deduceva contraddittorietà e illogicità della motivazione del giudice del riesame circa la ritenuta esclusiva idoneità della misura cautelare custodiale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Quanto ai lamentati vizi della ordinanza impugnata, in punto al riconoscimento della competenza territoriale del Tribunale di Bologna limitatamente al reato associativo, deve ritenersi che il Tribunale del Riesame abbia fatto buon governo della disciplina normativa in materia di competenza per territorio.
2. Invero l'art.22 cod.proc.pen. stabilisce che nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero. L'art.291 II comma cod.proc.pen. stabilisce che il giudice competente se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste la urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'art.274 cod.proc.pen., dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'art.27. 2.1 Ha affermato il S.C. che qualora tribunale del riesame rilevi la incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare...deve verificare la sussistenza del requisito dell'urgenza che legittima il giudice incompetente ad adottare misure cautelari (sez.III, 14.4.2010, B., rv.246994). 'E quanto ha disposto il Tribunale del Riesame 2 Jull di Brescia il quale, riconosciuta di ufficio la incompetenza del giudice di Brescia in relazione al reato associativo, ha provveduto ai sensi degli art. 291 II comma e 27 cod.proc.pen., mantenendo la misura cautelare per il delitto associativo, dopo avere ravvisato ragioni di urgenza e rimettendo gli atti al giudice competente per la eventuale rinnovazione della misura nel termine stabilito dalla legge.
2.2 Del tutto coerentemente a tali principi il giudice del riesame di Bologna ha escluso di potere sindacare la ricorrenza dei presupposti di urgenza su cui si fondava la ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia, la quale non era stata autonomamente impugnata con ricorso per cassazione, evidenziando l'assoluta autonomia, sotto il profilo sostanziale e cautelare, della ordinanza pronunciata dal giudice di Bologna, a seguito della trasmissione degli atti per ragioni di competenza ai sensi dell'art.27 cod.proc.pen.
2.3 Quanto poi ai denunciati difetti della ordinanza impugnata in relazione alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Bologna in relazione al delitto associativo, va riaffermato il principio, ampiamente sviluppato dal Tribunale di Bologna in sede di riesame secondo cui per la determinazione della competenza per territorio, la connessione tra delitto associativo e reati fine può ritenersi sussistente solo nella eccezionale ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall'adesione ad esso, un determinato soggetto, nell'ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi (sez.I, 21.1.2009, Confl.comp. in proc. Radulovic e altro, Rv. 245503), ritenendosi in difetto la esclusione di un vincolo rilevante ai fini della continuazione, o meno ancora, della connessione teleologica fra reato associativo e singoli reati fine, posto che normalmente, al momento della costituzione della associazione, i reati fine sono previsti soltanto in via generica (sez.I, 18.12.1998, Zagaria, Rv. 212348; sez.II, 4.11.2015, Preci e altri, Rv. 265031).
2.4 Orbene la ordinanza impugnata, con ampia e coerente motivazione ha dato conto che al momento della costituzione dell'ente associativo, risalente al Luglio 2014 e che aveva visto una prima manifestazione delittuosa in Pianiga nel veneziano, non ricorreva alcuna progettazione, neppure a livello embrionale, degli atti predatori successivamente realizzati a partire dal Marzo 2015, sia in ragione del decorso temporale, sia in ragione dell'assoluta frammentazione dei vari obiettivi presi di mira, variamente compresi tra le regioni della Lombardia, Veneto e Piemonte, che erano preceduti da sopralluoghi per saggiare la possibilità di successo, 3 siell così da escludere una programmazione, di carattere generale, di taluni dei singoli episodi predatori, risalente ad alcuni mesi primi della perpetrazione.
2.5 Assolutamente infondato è il riferimento al criterio di collegamento per connessione di cui all'art. 12 lett.a) relativo al concorso di persone nel reato, criterio idoneo semmai a unire, dinanzi ad una unica sede giudiziaria, come di fatto è avvenuto, i vari reati fine, ma certamente non a collegare agli stessi il delitto associativo, il quale, rispetto al suddetto criterio di collegamento, mantiene un propria individualità, trattandosi di ipotesi di delitto di essenza a concorso necessario e pertanto non suscettibile di essere legato ai reati fine da vincoli concorsuali.
3. Quanto al merito del ricorso, sulla eccepita patologia della ordinanza del Tribunale dl Riesame in ragione di profili di nullità genetica della ordinanza dispositiva della misura ai sensi dell'art. 292 co.2 lett. c) e c bis) in relazione all'art.309 co. 9 cod. proc.pen. per omessa autonoma valutazione degli indizi di colpevolezza e delle specifiche esigenze cautelari che giustificano l'applicazione della misura di massimo rigore, anche con riferimento alla omessa valutazione sulla idoneità di misure meno afflittive, il motivo di ricorso risulta infondato.
3.1 La giurisprudenza che si è affermata successivamente alla novella di cui alla L. 47/2015 ha evidenziato come la suddetta disciplina non abbia comportato un più stringente obbligo motivazionale, non avendo carattere innovativo ma essendo espressione del principio generale secondo cui l'esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione (sez.VI, 22.10.2015 n.45935, Perricciolo Rv 265068), semmai costituisce la sottolineatura di un obbligo già sussistente per il giudice di manifestare all'esterno in modo percepibile il proprio convincimento, obbligo correlato ai principi di terzietà e di imparzialità della funzione giudicante (sez.I, 21.10.2015 Calandrino Rv 2659839), né mira a introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, essendo sufficiente che venga esplicitata nella ordinanza l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante (sez.I, 15.12.2015 Cosentino, Rv 265951), essendo necessario che per ciascuna contestazione e posizione il giudice svolga un effettivo vaglio degli elementi ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari del caso concreto (sez.III, 17.12.2015 Tinnirello Rv 265645). In tutte le sopra richiamate pronunce del S.C. è stato ritenuto tale obbligo motivazionale compatibile con il rinvio per relationem o per incorporazione alla richiesta del pubblico ministero e 4 Gill conseguentemente anche nel caso che ci occupa la struttura argomentativa del giudice dichiarato competente ben poteva fare riferimento, come di fatto è avvenuto, sulla piattaforma motivazionale del giudice che aveva pronunciato la ordinanza genetica.
3.2 Peraltro su tale punto il giudice del riesame lungi dallo svolgere, come erroneamente affermato dal ricorrente, una operazione di recupero della misura cautelare genetica in punto a gravi indizi di colpevolezza e a valutazione delle esigenze cautelari, ha rappresentato con un costrutto motivazionale integro le ragioni secondo le quali il giudice della cautela abbia riconosciuto, sebbene nell'ambito di un più ampio contesto argomentativo, una strutturata, consapevole ed efficiente partecipazione di CI ER alla consorteria criminale, analizzando i numerosi episodi che lo avevano visto concorrere alla progettazione e alla esecuzione delle attività furtive e rappresentando tutti gli elementi oggettivi e soggettivi propri dell'associazione per delinquere all'interno della quale il prevenuto si muoveva.
4. Quanto al prospettato difetto di motivazione in punto alla specifica idoneità di misure cautelari diversa da quella custodiale, il giudice del riesame ha dato altresì dato conto, con motivazione coerente e logica, della inadeguatezza di misure cautelari personali meno afflittive anche in valutazione prognostica di attualità sostenendo che i cautelati sono inseriti in contesti delinquenziali particolarmente agguerriti, in grado di reperire con facilità basi logistiche e apparecchiature anche sofisticate e dotati di esperienza delinquenziale straordinaria nell'ambito della programmazione ed esecuzione di atti predatori.
4.1 A tale proposito l'inserimento nel contesto associativo, la possibilità di acquisire nuovi canali di collaborazione, di fornire luoghi di custodia della refurtiva e di rinvenire nuovi sodali da inserire nella consorteria criminale sono alcuni dei molivi, del tutto logicamente individuati e rappresentati, posti a fondamento della decisione del giudice del riesame di ritenere inadeguata qualsiasi diversa misura rispetto a quella custodiale 4.2 Trattasi invero di condotte partecipative, di fiancheggiamento e di reclutamento che giustificano, secondo una valutazione che poggia su elementi di concretezza ed attualità, desumibili dal contesto associativo da cui il ricorrente proviene e risulta inserito e della professionalità e insidiosità manifestate nei singoli episodi delittuosi, la misura di massimo rigore, in considerazione del rilevante grado di spregiudicatezza necessaria per approfittare degli intervalli tra un controllo di polizia e i successivi ai fini di reiterare condotte della stessa specie. Argomenti del tutto analoghi 5 hull possono essere applicati anche con riferimento alla prospettata misura elettronica di controllo a distanza, che consente comunque una libertà di movimento e di comunicazione nell'ambito domiciliare che non consente di escludere il pericolo di recidivanza come sopra individuato.
5. Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Seguono come da dispositivo i provvedimenti conseguenti al rigetto.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a qunto stabilito dall'art. 94 co.1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9.11.2016 Il consigliere estensore Il Presidente tliteBrend Ugo Bellini Luisa Bianchi upBellun Depositata in Cancellería Oggi. -3 FEB. 2017 Il Funzionario diziario Patrizia Ciorra 6