Sentenza 25 gennaio 2012
Massime • 1
Partecipa ad un'associazione criminosa colui che esplichi una qualsiasi attività, anche se di secondaria importanza, al momento della costituzione o dell'organizzazione del gruppo criminale nonché in occasione dell'esecuzione dei vari reati oggetto del sodalizio illecito, che può anche consistere nel preventivo impegno di assicurare la propria copertura in caso di necessità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2012, n. 8024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8024 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 25/01/2012
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 197
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 33890/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
Di GI RI, nato a [...] il 4 luglio del 1963;
avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Napoli del 22 giugno del 2011;
Udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore generale nella persona del dott. Giuseppe Volpe, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. David Terracina,il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza impugnata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Il tribunale del riesame di Napoli,con ordinanza del 22 giugno del 2011, in riforma di quella pronunciata il 29 novembre del 2010 dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale,con cui, nei confronti di Di GI RI e di altri, era stata disposta la misura custodiate carceraria per il delitto di associazione per delinquere finalizzato ad introdurre nel territorio dello Stato tabacchi esteri contraffatti nonché capi di abbigliamento con marchi contraffatti,in luogo della misura custodiale carceraria, imponeva al predetto Di GI l'obbligo di presentarsi quotidianamente alle ore 12 alla stazione dei carabinieri del luogo di residenza Ricorre per cassazione il Di GI per mezzo del proprio difensore deducendo:
mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato associativo, posto che il Di GI in base alle stesse intercettazioni indicate dal tribunale risultava coinvolto in un solo episodio criminoso verificatosi il 12 marzo del 2007 concernente lo sdoganamento di un carico di tabacchi esteri con marchi contraffatti;
la motivazione del tribunale sulla pluralità degli episodi è meramente apparente tanto è vero che lo stesso collegio non precisa in relazione agli altri episodi il contenuto del carico ed il luogo dello sdoganamemto;
inoltre il tribunale, in contrasto con quanto accertato dalla polizia giudiziaria, aveva dubitato che il Di GI, relativamente all'episodio del 12 marzo del 2007,fosse inconsapevole del contenuto del carico;
la violazione degli artt. 110, 370 e 416 c.p. perché un atteggiamento di "compiacenza" da parte del Di GI è stato ritenuto sufficiente a configurare la partecipazione al sodalizio criminoso;
precisa che l'orientamento, secondo cui sarebbe sufficiente per la configurabilità del reato associativo assicurare la copertura ex post a fatti di contrabbando dei quali non si conosceva inizialmente l'esistenza, è erronea perché in tal caso sarebbe configurabile solo il reato di cui all'articolo 379 c.p.. IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi i quali,essendo strettamente connessi,vanno esaminati congiuntamente. Con riferimento alla gravità indiziaria, occorre premettere e ribadire che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. Un. N. 11 del 2000, sez 4^ N 22500 del 2007; Cass. sez. 5^ n. 46124 del 2008), in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Nella fattispecie la motivazione non presenta alcuna incoerenza .11 tribunale, invero,dopo avere premesso che il vincolo associativo tra tutti gli indagati consentiva ai protagonisti del sodalizio criminoso di individuare di volta in volto il porto o il canale più idoneo per fare giungere a destinazione la merce, ha osservato che l'assunto accusatorio secondo cui il RA si rivolgeva spesso al Di GI, quale dipendente dell'agenzia di operazioni doganali" Cointra", era confermato da alcune intercettazioni telefoniche ed in particolare da quella del 13 aprile del 2007. Da quest'ultima intercettazione e dalle altre richiamate dal tribunale emerge non solo la consapevolezza del Di GI in ordine al contenuto del carico, ma anche la non occasionalità dell'episodio. Il riferimento alla "compiacenza" riservata alla clientela è stato richiamato ad abundantiam dal tribunale per sottolineare che il prevenuto,quand'anche avesse appreso ex post la natura del carico, il suo contegno volto ad assicurare la copertura degli operatori coinvolti,sarebbe stato comunque sufficiente a configurare il vincolo associativo. Tale affermazione non presenta alcuna incongruenza in quanto partecipa ad un'associazione criminosa colui che esplica una qualsiasi attività,anche se di secondaria importanza, al momento della costituzione o dell'organizzazione del sodalizio nonché in occasione dell'esecuzione dei vari reati oggetto del sodalizio criminoso. Tale partecipazione può anche consistere nel preventivo impegno di assicurare la propria copertura in caso di necessità. Da ciò consegue che il singolo partecipe poteva anche non essere a conoscenza del contenuto dei vari trasporti effettuati per introdurre la merce nel territorio italiano ,essendo sufficiente che al momento dell'adesione al sodalizio avesse assunto l'impegno di garantire la copertura in caso di necessità. Ed è proprio tale impegno preventivo che distingue la partecipazione al sodalizio criminoso dal favoreggiamento personale o reale posto in essere a favore di un associato dopo la perpetrazione del crimine. Il tribunale ha desunto tale preventiva copertura da una serie di intercettazioni telefoniche. La valutazione del tribunale non essendo manifestamente illogica si sottrae al sindacato di legittimità.
Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 1000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.. DICHIARA inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2012