Sentenza 15 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di misure cautelari, le modifiche introdotte negli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. a seguito della legge 16 aprile 2015, n. 47 non hanno carattere innovativo, essendovi solo esplicitata la necessità che dall'ordinanza emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante; ne consegue che, anche alla luce della nuova succitata disciplina, sussiste il potere- dovere del tribunale del riesame di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato, salvo che ricorra il caso di motivazione mancante sotto il profilo grafico o inesistente per inadeguatezza argomentativa.
Commentario • 1
- 1. Truffa: se la vendita avviene in luogo istituzionale, sussiste la minorata difesaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima L'aggravante della minorata difesa in relazione al luogo di commissione del reato, è configurabile quando, secondo una valutazione in concreto, ricorrono situazioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l'evento circostanziale. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la sussistenza dell'aggravante in relazione al delitto di truffa commesso dall'amministratore di una società di investimento che concludeva operazioni di vendita di diamanti, a prezzo fraudolentemente gonfiato, all'interno di filiali di istituti bancari, rilevando come la condotta era stata favorita …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2015, n. 3581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3581 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2015 |
Testo completo
3 58 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da dott.ssa Maria Vessichelli - Presidente - C.C. - 15.10.2015 dott.ssa Rosa Pezzullo Sentenza N. lhio dott. Alfredo Guardiano -Relatore- R.G.N. 31964/2015 dott. Luca Pistorelli dott. Roberto Amatore ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TI IO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza emessa dal tribunale di Bologna il 4.7.2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Mario Pinelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 4.7.2015 il tribunale di Bologna, in funzione di tribunale del riesame, adito ex art. 309, c.p.p., confermava l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza, in data 8.6.2015, aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di TI IO, gravemente indiziato dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale, oggetto dell'imputazione provvisoria.
2. Avverso la suddetta ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Francesco Persiani, del Foro di Massa, lamentando, con riferimento al solo profilo delle esigenze cautelari, violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il tribunale del riesame, innanzi al quale era stata eccepita l'assoluta mancanza di motivazione dell'originaria ordinanza coercitiva in ordine alle esigenze cautelari configurabili in carico al TI, avrebbe dovuto annullare la suddetta ordinanza, senza potere procedere ad integrarla, come disposto dall'attuale formulazione dell'art. 309, co. 9, c.p.p., modificato dalla I. n. 47 del 2015, e come statuito dalla stessa giurisprudenza di legittimità anche prima dell'intervenuta riforma. Con motivi nuovi depositati il 29.9.2015, il ricorrente insiste nel denunciare il difetto di motivazione, con riferimento alla sussistenza dell'esigenza cautelare di tutela della collettività, del provvedimento del giudice per le indagini preliminari, motivato solo in relazione alla adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari, che, pertanto, il tribunale del riesame non poteva integrare. 2 Il ricorrente deduce, inoltre, un'ulteriore violazione di legge, per avere il tribunale del riesame, al fine di affermare la configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa, fatto riferimento alle condotte gravi e reiterate poste in essere dall'indagato, quali si desumono dalle valutazioni effettuate dal giudice per le indagini preliminari, in punto di gravità indiziaria, facendo coincidere, in tal modo, la pericolosità sociale con la gravità dei reati contestati, in violazione di quanto previsto dall'ultima parte del "novellato" art. 274, lett. c), c.p.p. Con il terzo motivo nuovo, infine, il ricorrente deduce vizio di motivazione, evidenziando: 1) la illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ritiene sussistente il pericolo di reiterazione criminosa, anche alla luce della precaria condizione economica derivante dal suo stato di disoccupato, nonostante l'avvenuta interruzione, riconosciuta dallo stesso tribunale del riesame, dei rapporti tra l'indagato ed il Trusendi, di cui il TI, secondo l'impostazione accusatoria, sarebbe un semplice prestanome, circostanza, quella dell'allontanamento del TI dalle società facenti capo al Trusendi, che avrebbe dovuto indurre il tribunale del riesame a ritenere insussistente il pericolo di recidiva;
2) l'insufficienza degli altri elementi del pari posti dal tribunale del riesame a fondamento della propria valutazione, costituiti dal precedente penale e dal precedente giudiziale sussistenti a carico del TI, nonché dal preteso tentativo di riavvicinamento dell'indagato al Trusendi, desumibile da una conversazione telefonica (intercettata) tra quest'ultimo ed il Baldar, dal contenuto non facilmente intelligibile, cui il tribunale del riesame ha prestato fede in maniera superficiale.
3. Il ricorso non può essere accolto. 3 4. Come si è visto il ricorrente invoca l'applicazione in suo favore del principio secondo cui il tribunale del riesame non può integrare la motivazione dell'ordinanza oggetto dell'impugnazione cautelare, in assenza di un'autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari sulla sussistenza delle condizioni necessarie per l'applicazione di una misura cautelare. Tale principio è stato esplicitamente affermato in una serie di pronunce della giurisprudenza di legittimità in cui si sottolinea come il potere-dovere del tribunale del riesame di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera, oltre che nel caso di carenza grafica, anche quando l'apparato argomentativo, nel recepire integralmente il contenuto di altro atto del procedimento, o nel rinviare a questo, si sia limitato all'impiego di mere clausole di stile o all'uso di frasi apodittiche, senza dare contezza alcuna delle ragioni per cui abbia fatto proprio il contenuto dell'atto recepito o richiamato, o comunque lo abbia considerato coerente rispetto alle sue decisioni (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI, 4.3.2014, n. 12032, rv. 259462). Esso viene ribadito anche nella recente, nuova formulazione dell'art. 309, c.p.p., il cui nono comma, all'ultimo periodo, in virtù di quanto previsto dall'art. 11, co. 3, I. 16 aprile 2015, n. 47, statuisce che il tribunale del riesame "annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'art. 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa". Tale previsione si colloca, dunque, in un ambito di recepimento formale, sul piano delle fonti di produzione normativa, del precedente orientamento giurisprudenziale, come sottolineato da un recente arresto della giurisprudenza di legittimità, in cui si è affermato il condivisibile principio, secondo cui in tema di motivazione dell'ordinanza cautelare, le modifiche introdotte negli artt. 292 e 309, c.p.p., dalla I. 16 aprile 2015, n. 47, non hanno carattere innovativo, essendo stata solo esplicitata la necessità che, dall'ordinanza, emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante;
ne consegue che deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 292, c.p.p., l'ordinanza priva di motivazione o con motivazione meramente apparente e non indicativa di uno specifico apprezzamento del materiale indiziario (cfr. Cass., sez. VI, 15.9.2015, n. 40978, rv. 264657). Ove si tenga conto, inoltre, che la novella legislativa ha fatto salvo il precedente disposto, secondo cui il tribunale del riesame può confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso (art. 309, co. 9, c.p.p.), risulta tuttora integro il potere-dovere di integrazione della motivazione del provvedimento impugnato, che la giurisprudenza di legittimità riconosceva al tribunale del riesame, ad eccezione dei casi di carenza grafica oppure di apparato motivazionale inesistente perché del tutto inadeguato o basato su affermazioni apodittiche (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI, 4.2.2014, n. 8660, rv. 258811; Cass., sez. II, 14.6.2012, n. 25513, rv. 253247; Cass., sez. III, 15.7.2010, n. 33753, rv. 249148). Tornando alla fattispecie in esame, va osservato che dalla lettura del provvedimento oggetto di ricorso non risulta affatto che l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari sia caratterizzata da un apparato motivazionale inesistente, con riferimento al profilo della ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare di tutela della collettività nei confronti del TI. 5 Nel rigettare la doglianza difensiva sul punto, infatti, il giudice dell'impugnazione cautelare ha evidenziato come il giudice per le indagini preliminari abbia ravvisato il pericolo di reiterazione criminosa nei confronti di tutti gli indagati (quindi anche nei confronti del TI), desumendoli dalle circostanze del fatto, come ricostruito nella valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e dalla loro negativa personalità, conformemente a quanto previsto dall'art. 274, lett. c), c.p.p. Nel percorso motivazionale seguito, il giudice per le indagini preliminari si è certamente soffermato in particolare sulla "straordinaria capacità e determinazione criminosa del Trusendi, identificato come principale protagonista della complessa vicenda, tramite il sistema di società formalmente amministrate dai prestanome", ma, come ha correttamente rilevato il tribunale del riesame, non ha certo escluso dalla motivazione il TI, ricompreso, per l'appunto, tra gli indagati, come si evince anche dalla circostanza, non contestata dal ricorrente, che, proprio in considerazione del ruolo secondario svolto dall'indagato e della mancanza di contatti esteri, il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che l'intensità dell'esigenza cautelare configurata a carico del TI potesse essere adeguatamente soddisfatta con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. niente, In presenza, dunque, di una motivazione affatto mancante sotto il profilo grafico 0 inesistente per la sua inadeguatezza argomentativa, del tutto legittimamente il tribunale del riesame, nel confermare il provvedimento impugnato, poteva fare ricorso ai suoi poteri di integrazione. Nel resto il ricorso del TI appare inammissibile. 6 Al riguardo occorre richiamare, sia pure brevemente, l'approdo interpretativo, condiviso da questo Collegio, al quale è giunta la giurisprudenza di legittimità, che da tempo ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass., sez. IV, 3.2.2011, n. 14726). Orbene, non appare revocabile in dubbio che il tribunale del riesame di Bologna ha fatto buon uso di tali principi. Con motivazione approfondita ed immune da vizi (logici e di diritto), infatti, il giudice dell'impugnazione cautelare ha dettagliatamente indicato le ragioni che inducono a ritenere sussistente, nei confronti del TI, il pericolo concreto ed attuale di reiterazione criminosa, evidenziando, in particolare, la gravità delle condotte in concreto poste in essere dall'indagato, che, per motivi di lucro, si è prestato a svolgere il ruolo di prestanome presso varie società per assecondare le finalità criminose del Trusendi, dimostrando di possedere anche un'autonoma "capacità appropriativa al di fuori delle direttive del 7 dominus", concretizzatasi nell'indebito impossessamento della somma di 540.000,00 euro. Inoltre, sottolinea il tribunale del riesame, l'indagato, da un lato risulta gravato da un precedente penale per furto, che ne conferma la tendenza ad agire per motivi di lucro, dall'altro, ha cercato di riallacciare i rapporti con il Trusendi, circostanza che, in considerazione dello stato di necessità economica in cui versa, appare sintomatica di una sua disponibilità a continuare a soddisfare gli interessi illeciti del Trusendi e dei soggetti a quest'ultimo collegati (cfr. pp.
8-9 dell'ordinanza impugnata). A fronte di tale limpido e coerente argomentare, le censure difensive appaiono, oltre che tendenti ad una (inammissibile) diversa valutazione degli elementi fattuali considerati dal tribunale del riesame, manifestamente infondate, anche con riguardo alla censura formulata nel secondo motivo nuovo, apparendo evidente che il tribunale del riesame, al pari del giudice per le indagini preliminari, non ha fondato la propria valutazione sulla sussistenza dell'esigenza di tutela della collettività, utilizzando come parametro di riferimento il titolo dei reati per cui si procede (non consentito dall'attuale formulazione dell'art. 274, lett. c), ultimo periodo, c.p.p.), ma, piuttosto, prendendo in considerazione la gravità delle condotte illecite poste in essere dal TI nel loro concreto manifestarsi, in grado, in quanto sintomatiche della capacità a delinquere dell'indagato, di porne in luce anche la negativa personalità, in perfetta aderenza a quanto previsto dallo stesso art. 274, lett. c), c.p.p.
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai 8 sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 15.10.2015 Mana bell Il Consigliere Estensore Il Presidențe DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 2 7 GEN 2016 : IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Canhels Lanzuise 9