Sentenza 27 giugno 2007
Massime • 1
In caso di incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, l'ordinanza del tribunale del riesame deve essere annullata, con conseguente liberazione dell'indagato, se ad un preliminare esame dell'ordinanza impugnata e del provvedimento cautelare non si rilevi la necessaria specificazione dei gravi indizi di colpevolezza e l'indicazione delle esigenze cautelari connesse con l'urgenza di adottare la misura; nel caso, invece, di riscontro positivo di questi requisiti, il provvedimento, seppur affetto da vizio di motivazione, non va annullato, ferma restando la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente, perché alla Corte non è dato rilevare detto vizio a fronte dell'incompetenza per territorio del giudice della cautela, sempre che esso non sia di consistenza tale da travolgere anche il provvedimento impositivo della misura, a sua volta difettoso nella motivazione.
Commentario • 1
- 1. Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo qualeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/06/2007, n. 26286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26286 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 27/06/2007
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - N. 1052
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 18213/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS EL;
CR IC;
CR AN;
PE RA;
CR LE;
CR DR;
avverso l'ordinanza 30/04/2007 del Tribunale di Bolzano;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Antonio Morgigni;
sentita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vito Monetti, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Il 30 aprile 2007 il Tribunale di Bolzano ha confermato l'ordinanza con cui il 14 aprile 2007 il G.I.P. del medesimo ufficio aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei soggetti innanzi menzionati, indagati per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione di truffe, commesse in Bolzano e nel Nord Italia dall'anno 2005 ad oggi.
Ricorrono i difensori ed espongono con formule ed espressioni diverse gli stessi motivi di impugnazione. Tutti lamentano l'insussistenza della competenza territoriale. Muovono dal presupposto che la società "Orizzonti" s.r.l. ha sede legale in Città di Castello via Romagna 73 ed è stata costituita da IC FI e FI CR ed amministrata da AR PE. Aggiungono che quattro indagati risiedono in Città di Castello, uno in Sansepolcro, uno in San Giustino ed un altro solo in Oleggio (Novara).
Con un secondo motivo si dolgono della mancanza di motivazione in ordine ai rilievi da loro formulati sui gravi indizi di colpevolezza. In particolare il Tribunale avrebbe svolto nella prima parte dell'ordinanza argomentazioni generiche sulle modalità di commissione delle truffe, delle quali sono stati esemplificati taluni modelli tipici senza alcun riferimento alle ipotesi loro in concreto addebitate. Taluni dei ricorrenti espongono che i servizi fotografici erano eseguiti da fotografi professionisti senza la loro partecipazione alle selezioni. Asseriscono che tali fatti non sono stati presi in esame dal Tribunale. Lamentano anche l'omesso apprezzamento delle esigenze cautelari alla luce delle precise osservazioni svolte dalla difesa nell'istanza di riesame. Sarebbe assente altresì qualsiasi motivazione sulla proporzione tra misura adottata e reato commesso.
Con un ultimo motivo evidenziano che sarebbe carente anche la prognosi d'applicazione della sospensione condizionale della pena. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. RINUNZIE.
Sono pervenuti in cancelleria cinque fax di rinunzia ai ricorsi che sarebbero stati inoltrati da IC CR, CR AN, RA PE, LE CR e CR DR. La Corte, però, non può tenerne conto, mancando la certezza della loro autenticità.
2. DISCIPLINA APPLICABILE.
Occorre a questo punto esaminare quale disciplina si applichi alle ordinanze di custodia cautelare, emesse da giudice incompetente e sottoposte a riesame innanzi a Tribunale del pari territorialmente incompetente: le norme fondamentali in subiecta materia sono gli artt. 22, 27 e 291 c.p.p.. 2.1 DIVIETO DI RILEVARE IL DIFETTO DI COMPETENZA IN SEDE DI IMPUGNAZIONE CAUTELARE. CRITICA: OBBLIGATORIETÀ DELLA VERIFICA. È noto che le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19 del 1994 mass. n. 198217 hanno individuato le regole alle quali il giudice dell'impugnazione deve attenersi, qualora ritenga l'insussistenza della competenza territoriale del giudice che ha adottato il provvedimento.
In particolare, partendo dai principi costituzionali tratti dall'art.25 Cost., deve ritenersi che l'interpretazione delle disposizioni vigenti in subiecta materia da una lato deve condurre sempre alla specificazione di criteri normativi puntualmente definiti, che escludano qualsiasi margine di discrezionalità, e dall'altro deve consentire una verifica anche in sede d'impugnazione, atteso che l'individuazione del giudice competente per territorio è tema che concerne il rispetto della regola costituzionale del "giudice naturale".
Ne deriva che, ai sensi dell'art. 111 Cost., anche la Corte di cassazione deve eseguire, particolarmente in presenza di una specifica richiesta, il controllo sul rispetto delle statuizioni vigenti in materia, la cui inosservanza determina proprio quella "violazione di legge " menzionata nella norma de qua. La previsione di carattere generale nella fase delle indagini preliminari è quella dell'art. 22 c.p.p., secondo cui il giudice se riconosce la sua incompetenza la dichiara con ordinanza e trasmette gli atti al pubblico ministero.
A questa disposizione si collegano gli artt. 27 e 291 c.p.p.: il giudice può, sulla richiesta di misura cautelare del pubblico ministero, riconoscere la propria incompetenza per territorio e, contestualmente, con lo stesso provvedimento disporre la misura invocata, purché esistano le condizioni concernenti i gravi indizi di colpevolezza e vi siano ragioni di urgenza per soddisfare almeno una delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p.. La misura così adottata, però, cessa di avere effetto se il giudice competente, entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione, non emetta il nuovo titolo.
Il collegio non ignora che un filone giurisprudenziale, riprendendo un pregresso indirizzo, ritiene che nel corso delle indagini preliminari, in sede di riesame non sono proponibili questioni in ordine alla competenza del giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata, non potendo trovare applicazione, per difetto dei relativi presupposti, le disposizioni generali dettate, in materia di incompetenza per territorio, dall'art. 21 c.p.p., comma 2, e art. 24 c.p.p. e non rientrando, d'altra parte, nei poteri del tribunale del riesame pronunciare l'annullamento della suddetta ordinanza per violazione delle regole sulla competenza territoriale, attesa l'assenza di norme, generali o specifiche, che prevedano siffatta violazione come causa di nullità (sez. 5 sentenza n. 3375 del 1998 mass. n. 211775). Quest'orientamento, però, è basato su affermazioni in parte apodittiche ed in parte erronee, come quelle relative alla nullità del provvedimento pronunziato da giudice incompetente: esso non considera affatto la ricordata decisione delle Sezioni Unite e si discosta dalla medesima in modo inconsapevole, tanto da non formulare alcuna critica costruttiva che possa essere condivisa o contrastata.
Deve al riguardo constatarsi che la mancata previsione della nullità, a parere del collegio, non ha alcuna rilevanza, al fine di escludere la proponibilità del difetto di competenza. Infatti, non tutte le sanzioni processuali sono riconducibili nella categoria delle nullità: così l'inefficacia di un provvedimento del giudice può anche non essere conseguenza di una dichiarata nullità, ma costituire essa stessa, tramite la sua autonoma previsione, la sanzione processuale del provvedimento adottato. Il collegio, pertanto, alla luce delle osservazioni innanzi svolte reputa di doversi adeguare alle conclusioni cui pervenne la ricordata sentenza delle Sezioni Unite (n. 19 del 1994), secondo cui la declaratoria d'incompetenza resa a norma dell'art. 291 c.p.p., comma 2 citato può essere pronunziata altresì "successivamente" e, quindi, anche in sede d'impugnazione di merito o di legittimità.
2.1. LA COMPETENZA PER TERRITORIO NEL CASO IN ESAME.
I ricorsi sono fondati con riferimento al motivo concernente la competenza territoriale. Questa appartiene agli uffici giudiziari di Perugia.
Dal medesimo testo del provvedimento impugnato emerge che la società "Orizzonti" s.r.l. è stata costituita da IC FI e CR FI ed amministrata da AR PE, ha non soltanto la sede legale in Città di Castello via Romagna 73, ma in detta località ha espletato tutte le principali attività che si ricollegano ai soggetti indagati, tanto che quivi è stata eseguita la perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Bolzano. In tale occasione è stato accertato che l'amministrazione e la gestione della società venivano sostanzialmente utilizzate tramite le sue strutture come supporto organizzativo, tecnico e logistico della associazione che ha determinato l'emissione del provvedimento cautelare. Nel luogo menzionato veniva posto in essere il momento decisionale ed operativo, al punto che da qui venivano effettuate le telefonate del call center, per contattare i clienti. Bolzano è, pertanto, soltanto una delle diverse città nelle quali è stata realizzata la condotta, ascrivibile nell'ambito delle contestate truffe. Tuttavia, correttamente la Procura della Repubblica di Bolzano ha svolto l'attività investigativa che presentava chiaramente, alla luce delle argomentazioni addotte nella richiesta di emissione dei provvedimenti cautelari e successivamente nell'ordinanza del G.I.P., il carattere dell'urgenza in relazione al pericolo di reiterazione dell'attività asseritamente criminale.
2.2. VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DELL'ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE. Va ora esaminato il tema, affrontato dalle Sezioni Unite solo incidenter tantum nella citata sentenza n. 19 del 1994 con brevi osservazioni, attinente alle verifiche che il giudice dell'impugnazione (di merito o di legittimità) deve espletare, qualora stabilisca l'incompetenza del magistrato a quo, in ordine alla sussistenza: (A) dei gravi indizi di colpevolezza, (B) delle esigenze cautelari e (C) dell'esistenza dell'urgenza al momento dell'emissione del provvedimento impositivo nonché (D) agli eventuali limiti del controllo della motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame.
2.2. A - I GRAVI INDIZI DI COLEPEVOLEZZA: DIVIETO DI VERIFICA. CRITICA: OBBLIGATORIETÀ.
Innanzi tutto, occorre stabilire se la Corte di Cassazione abbia il potere di verificare la motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame e dell'ordinanza impositiva in relazione alla configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza.
Il collegio non ignora che sul tema dei limiti delle valutazioni espletabili in sede d'impugnazione nell'ipotesi di declaratoria d'incompetenza v'è contrasto di giurisprudenza. Infatti di recente la Sesta Sezione con la sentenza n. 8971 del 17/01/2007 mass. n. 235919 (l'altra massima n. 235629 concerne un caso identico trattato nella stessa udienza) e con la sentenza n. 22480 del 16/05/2005 mass. 232237 ha ritenuto che il Tribunale del riesame (n.d.r. e, quindi, anche la Corte di cassazione) dopo avere riconosciuto l'incompetenza per territorio del giudice che ha emesso la misura cautelare, non possa valutare neppure il requisito dell'urgenza ed annullare il provvedimento impositivo della custodia (addirittura la seconda delle due pronunzie ha considerato "abnorme" l'ordinanza d'annullamento della misura).
In contrario va ricordato l'opposto orientamento secondo cui tale apprezzamento è doveroso (mass. 238105 e 233025) e le ordinanze di merito devono essere annullate, qualora la Corte di cassazione non ritenga esistente il presupposto dell'urgenza.
In questo medesimo filone - che si richiama alla menzionata sentenza n. 19 del 1994 delle Sezioni unite (ric. De Lorenzo) - s'inserisce anche quello secondo cui debbano essere presi in esame anche i gravi indizi di colpevolezza (sez. 4 sentenza n. 30328 del 21/04/2005 mass. 232027). Invero la massima non affronta tale aspetto, ma dalla sentenza emerge che la Corte ha valutato anche tale ultimo profilo, ritenendo sussistenti i gravi indizi.
Il collegio condivide quest'ultimo orientamento, ritenendo che, pur nell'assenza di una specifica previsione normativa sul tema nell'art.291 c.p.p., quest'ultima disposizione implicitamente preveda questa soluzione, che è conforme al dettato costituzionale dell'art. 111 Cost.. È, infatti, doveroso anche (anzi specie) per la Cassazione valutare se l'indagato sia illegalmente in vinculis, perché in assenza dei menzionati indizi.
Tale esame è doveroso, anche se deve essere svolto nei limiti di una indagine condotta sulla base dei due provvedimenti di merito, che vanno considerati congiuntamente, al solo fine di stabilire se il quadro indiziario sia sussistente.
Nel caso in cui la risposta sia positiva, il controllo del giudice di legittimità sull'argomento deve ritenersi esaurito. In altri termini la Corte di cassazione, nella fase valutativa della competenza del giudice territoriale, deve limitare la sua verifica a tale aspetto:
se accerta che gli indizi sono congrui, si deve limitare ad individuare il giudice competente e disporre la trasmissione degli atti a quest'ultimo; nel caso in cui sia, al contrario, impossibile affermarne la configurabilità, la Corte si viene a trovare in presenza di una violazione di legge rappresentata dalla mancanza di uno degli indispensabili requisiti per l'applicazione di una misura che limita la libertà personale, e deve, quindi, ordinare la liberazione dell'indagato.
Non può, invece, sindacare la motivazione dell'ordinanza del tribunale, al solo fine d'apprezzare se la stessa sia adeguata ai quesiti posti con l'istanza di riesame o se presenti vizi che attengano solo al difetto di passaggi logici o di omessa risposta alle questioni prospettabili. Tali vizi, infatti, comportano la necessità che il Tribunale ripeta il giudizio ma a seguito di annullamento con rinvio. Siffatta decisione, però, non sarebbe concretamente eseguibile non solo per il mutamento del giudice competente ad espletare l'indispensabile rivalutazione ma anche perché, trasmessi gli atti al giudice territorialmente competente, l'apprezzamento dell'intera vicenda inizia ex novo.
2.2.B SUSSISTENZA DELLE ESIGENZE CAUTELARI E DEL REQUISITO DELL'URGENZA.
Compiuta questa preliminare verifica occorre stabilire, sia pure ora per allora, se il primo giudice (quello che ha disposto la misura stessa) abbia correttamente esercitato il potere eccezionale di emettere la misura cautelare personale.
A tal fine va stabilito anche dal giudice dell'impugnazione (nella specie questa Corte) se fosse configurabile l'urgenza prevista dall'art. 27 c.p.p., costituita dalla improrogabile necessità di salvaguardare una o più delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p.. La sua sussistenza, infatti, rappresenta il presupposto indispensabile per inserire nell'alveo della piena legalità l'ordinanza impositiva, pur restando impregiudicato il potere-dovere del giudice competente di rinnovare interamente la delibazione. È evidente che strettamente collegato a questo controllo è l'altro relativo alla stessa ravvisabilità di una o più delle esigenze cautelari.
Questi due aspetti sono, infatti, le due facce della stessa prospettazione dialettica relativa alla limitazione della libertà individuale. A tal fine occorre tenere presente da un lato le esigenze di tutela della collettività e dall'altro il rispetto della persona in ogni manifestazione attinente al tema fondamentale della libertà, la cui limitazione deve essere posta in essere nell'osservanza piena della regula iuris costituzionale del giudice naturale, precostituito per legge.
2.2.C LA MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DEL RIESAME. Da ultimo, dopo avere stabilito la sussistenza dei suddetti requisiti, si deve esaminare se la Corte di Cassazione ha il potere di verificare la motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame sotto il profilo del difetto di passaggi logici o di omessa risposta alle questioni sollevate con la richiesta di riesame, vizi tali, cioè, da comportare soltanto la necessità di pronunziare l'annullamento con rinvio. Reputa il collegio che non sia possibile in questa sede procedere a siffatto esame, poiché l'eventuale sentenza d'annullamento non sarebbe concretamente eseguibile per il mutamento del giudice, competente ad espletare questa indispensabile rivalutazione.
Sarebbe, inoltre, contrastante con il potere-dovere del giudice, dichiarato territorialmente competente, di rinnovare ab imis l'apprezzamento attinente all'intera vicenda processuale. In sintesi la Corte di Cassazione deve limitarsi a verificare preliminarmente se esista nei provvedimenti di merito, letti in sintonia reciproca ed in modo integrato tra loro, la specificazione necessaria dei gravi indizi di colpevolezza, l'indicazione attinente all'esistenza di esigenze cautelari connesse con l'urgenza di adottare il provvedimento restrittivo.
Non può, invece, apprezzare l'eventuale difetto di motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame, qualora tale vizio non sia di tale consistenza da travolgere anche il provvedimento impositivo della custodia, perché a sua volta difettoso nella motivazione. Nella specie sull'ordinanza del Tribunale di Bolzano i ricorrenti hanno principalmente lamentato che la prosa argomentativa del provvedimento appare priva di riferimenti congrui alla vicenda, non rintracciandosi in tesi un'esplicazione circa l'infondatezza della richiesta di riesame anche in ordine ai riferimenti personali, che sarebbero generici.
Come già innanzi evidenziato tale aspetto non può essere valutato, perché questa Corte ha ritenuto la competenza dell'ufficio giudiziario di Perugia.
3.1. I GRAVI INDIZI NEL CASO IN ESAME.
Ritiene, invece il collegio, che dall'esame integrato dei due provvedimenti di merito risulti la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Essi emergono dalle indagini svolte dai carabinieri del Nucleo Operativo di Bolzano e dall'esito della perquisizione dei locali della Orizzonti s.r.l., posta in essere proprio dai suddetti indagati nei distinti ruoli indicati nel capo d'imputazione. È risultato che dalla sede della società è partita tutta l'attività dei soggetti attualmente sottoposti ad indagine. In particolare gli inquirenti hanno raccolto le denunzie presentate dalle numerose vittime delle truffe ipotizzate, hanno sequestrato le schede personali dei soggetti convocati dal call center della società predetta.
Il G.I.P. di Bolzano ha specificamente descritto in dettaglio tutti questi aspetti e le risultanze relative all'intera vicenda con puntuali indicazioni sulle singole posizioni anche in relazione alle convocazioni dei soggetti che dovevano partecipare alle presunte selezioni, ai pagamenti delle quote d'iscrizione, alla presentazione presso le abitazioni dei "clienti" dei sedicenti agenti (AN e Alessandro FI) addetti alla consegna del cd. materiale didattico, alla indicazione di asserite occasioni di lavoro a cui seguiva la firma di contratti di lavoro inesistente e dei contratti di finanziamento "inconsapevole" (le vittime credevano di firmare una richiesta di dilazione del pagamento delle quote mensili con detrazione delle rate dai futuri guadagni).
In definitiva ampia era la condotta realizzata dai soci della Orizzonti, dalla cui sede partivano le fila di comportamenti in tesi truffaldini.
Gli indizi, dunque, esposti nell'ordinanza cautelare e sostanzialmente confermati dal Tribunale, esistevano ed erano gravi quanto alla loro consistenza, attesi anche i riconoscimenti fotografici dei singoli componenti dell'associazione delittuosa contestata e minutamente descritta.
3.2 LE ESIGENZE CAUTELARI E L'URGENZA DI PROVVEDERE. Parimenti presenti erano al momento dell'emissione della misura cautelare di cui all'ordinanza del 14 aprile 2007 le esigenze cautelari, individuate nel pericolo estremamente puntuale di reiterazione della condotta criminosa, divenuta sistema di vita ed esplicata in modo continuativo, al punto che gli indagati la hanno proseguita, pur dopo le notifiche delle cd. informazioni di garanzia (rectius: informazione sul diritto di difesa ai sensi dell'art. 369 bis c.p.p.). L'urgenza di provvedere, dunque, esisteva ed era congruamente argomentata.
In conclusione deve affermarsi che:
in tema di impugnazione avverso l'ordinanza d'applicazione di una misura cautelare personale la Corte di Cassazione, qualora ritenga che la competenza territoriale appartenga ad un ufficio giudiziario diverso da quello che procede, deve dichiararla e disporre la conseguente trasmissione degli atti. Deve, però, preliminarmente verificare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, delle esigenze cautelari e dell'urgenza di emettere l'ordinanza impositiva. Nell'ipotesi in cui manchi uno di tali requisiti o il presupposto della citata urgenza, la Corte di cassazione deve annullare il provvedimento originario, liberare l'indagato e trasmettere gli atti al giudice dichiarato competente. Qualora, invece, gli elementi suddetti siano sussistenti deve limitarsi a trasmettere gli atti al giudice competente, senza potere annullare l'ordinanza del Tribunale, anche quando questo provvedimento sia carente nella sua motivazione, poiché da un lato tale soluzione comporterebbe la restituzione ad un giudice privo del potere di decidere e dall'altro si verificherebbe la sottrazione dell'indagato al suo giudice naturale, che è quello individuato proprio con la declaratoria di competenza. Il collegio non ignora che nella precedente decisione del 14 aprile 2007 su impugnazione del coindagato Currò, altro collegio di questa stessa sezione ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Bolzano con rinvio per nuova valutazione, rilevando un difetto di motivazione sulla specifica posizione del ricorrente. In quel caso la questione della competenza territoriale, però, non era stata dedotta. Reputa il collegio che, alla luce della presente decisione, quel tribunale dovrà rivedere anche il profilo della propria competenza territoriale, questione inedita rispetto alla pronunzia precedente di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Perugia e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso detto Tribunale.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2007