Sentenza 22 novembre 2016
Massime • 1
Ai fini dell'individuazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, la comparazione dei reati sotto il profilo della gravità, va effettuata con riguardo esclusivo alle sanzioni edittali, restando priva di rilevanza, nel caso in cui queste si equivalgano, la maggiore o minore entità del danno in concreto provocato dalle singole condotte criminose.
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- 1. Art. 16 c.p.p. Competenza per territorio determinata dalla connessione.https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Art. 4 c.p.p. Regole per la determinazione della competenzahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 3. Competenza per connessione: per l'individuazione del reato più grave si tiene conto della pena al momento dell'esercizio dell'azione penale (Cass. pen. n.6988/24)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 aprile 2024
La massima Ai fini della determinazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, l'individuazione del reato più grave, ai sensi dell'art. 16, comma 1 e 3, cod. proc. pen., va effettuata con riferimento alla misura della pena vigente per il suddetto reato al momento dell'esercizio dell'azione penale. La sentenza integrale Cassazione penale sez. I, 30/01/2024, (ud. 30/01/2024, dep. 15/02/2024), n.6988 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 9 agosto 2023 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, richiesto dal locale Procuratore della Repubblica dell'emissione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere …
Leggi di più… - 4. Determinazione della competenza territorialeFederico Radi · https://www.filodiritto.com/ · 20 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/2016, n. 52550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52550 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2016 |
Testo completo
52 55 0/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 22/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1812 ANNA PETRUZZELLIS -Presidente - REGISTRO GENERALE PIERLUIGI DI STEFANO N.30984/2015 ANGELO CAPOZZI Rel. Consigliere - - LAURA SCALIA ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LE LI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 21/01/2015 della CORTE APPELLO di TRENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI Udito il Procuratore Generale in persona del ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso per il rifetto del ricorso will' interese di RS UL, anmille munto surse in in ulrom allo STOLFI essendo il recto estinte per morte dell'imputato. Uditi difensore Avv. Niela CAMESTRIMI the S è riportato in motivi af Hers. G RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trento, a seguito di gravame interposto dagli imputati UL LE e AN UC LF avverso la sentenza emessa il 5.2.2013 dal Tribunale di Rovereto, in parziale riforma della decisione ha assolto gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi D) ed E) della rubrica perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena loro inflitta in relazione alla affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 81, 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 ai capi A), B) ed E) loro rispettivamente ascritti, revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso alla LE.
2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, con unico atto deducendo:
2.1. Violazione dell'art. 16 comma 1 cod. proc. pen. ed omessa motivazione in relazione alla ordinanza emessa il 13.3.2012 con la quale è stata rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Rovereto. La Corte di merito, condividendo quanto ritenuto dal primo Giudice, non avrebbe tenuto conto del criterio sotteso alla norma in questione che attiene anche ad una valutazione in concreto delle condotte contestate, la quale avrebbe portato a riconoscere quale reato più grave tra quelli oggetto di contestazione - quello rubricato al capo - D) commesso in Trento.
2.2. Violazione degli artt. 420ter comma 5, 178comma 1 lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. ed omessa motivazione in relazione alla ordinanza emessa dal Tribunale in data 24.4.2012 che ha rigettato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore per concomitanti impegni professionali. La sentenza impugnata, nel rigettare l'eccezione mossa in appello al riguardo, avrebbe omesso di motivare sulla circostanza dedotta con motivo di appello, avendo il difensore dato contezza dell'impedimento e giustificato la necessaria natura intuitu personae dell'attività difensiva da porre in essere nel procedimento del quale si chiedeva il rinvio.
2.3. Violazione degli artt. 500 comma 4, 63 co. 2, 64 co. 3 lett. c), 197bis e 210 cod. proc. pen. ed omessa motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per i reati di cui al capo A) con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle s.i.t. rese da AR AS, che avrebbe dovuto essere sentito come testimone assistito. La Corte avrebbe 1 omesso di considerare l'allegazione difensiva relativa alla annotazione del P.M. secondo la quale il predetto AS è indagato in altro procedimento penale per reati analoghi e commessi in periodo prossimo a quelli per i quali si procede, che non poteva escludere un collegamento probatorio con questi ultimi.
2.4. Violazione degli artt. 500 comma 4, 195 comma 4 cod. proc. pen. ed omessa motivazione in relazione alla utilizzazione delle predette s.i.t. del AS sulla base di minacce al testimone desunte da una dichiarazione de relato dell'ufficiale di p.g. m.llo Sollecito che non avrebbe potuto deporre al riguardo, stante la posizione di non terzietà del AS al momento delle dichiarazioni in quanto indagato e sottoposto a perquisizione.
2.5. Violazione dell'art. 500 comma 4 cod. proc. pen. ed omessa e contraddittoria motivazione, laddove la sentenza non spiegherebbe per quale ragione elementi ictu oculi neutri dovrebbero essere elementi di riscontro alla tesi della minaccia, rispetto alle dichiarazioni rese dallo stesso AS in sede dibattimentale in ordine all'accompagnamento a Rovereto con lo PI ed il BA. Come pure fossero sintomatiche le telefonate intercorse fra il 24 ed il 25 di agosto fra AS e PI, amico della LE, pur non essendone noto il contenuto. Inoltre, la Corte ometterebbe di spiegare perché sia inverosimile la giustificazione della ritrattazione offerta in dibattimento dal AS, né perché siano rilevanti le contraddizioni del AS in merito all'uso dello stupefacente. Infine, la Corte ometterebbe di fornire una motivazione circa l'effettivo carattere intimidatorio della presunta minaccia subita dal teste.
2.6. In relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al capo B), inosservanza dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. ed omessa e contraddittoria motivazione. La Corte di merito avrebbe fondato la responsabilità degli imputati sulle dichiarazioni del teste assistito ER NU, ritenendole riscontrate dal compendio intercettivo senza considerare la deduzione difensiva secondo la quale tra gli imputati ed il NU esistevano rapporti di amicizia e comune passione sportiva che neutralizzavano detto compendio. Inoltre, sentenza avrebbe omesso di motivare in relazione alla circostanza del 13.5.2013 in Dro sulla - deduzione in appello in ordine alla sua neutralità, non essendo stato notato né passaggio di stupefacente né avvenuto suo sequestro. Quanto al possesso di banconote da 500 euro da parte dello LF, non sarebbe stata considerata la provenienza materna di somme e 2 l'esistenza di lavori eseguiti in nero dal ricorrente. Censurabile sarebbe, infine, la dedotta valenza indiziante della preoccupazione dello LF, LE e NU dopo aver scoperto di essere intercettati, posto che risulta atteggiamento normale di coloro che sanno di essere innocenti.
2.7. Violazione degli artt. 110 cod. pen. 73 d.P.R. n. 309/90 ed omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta posizione concorsuale della LE, poggiata su elementi di carattere del tutto neutro e senza che possa essere ascritto al convivente un obbligo di controllo sull'altro convivente. La Corte di merito avrebbe omesso di indicare il rapporto di causalità efficiente tra l'attività incentivante del concorrente morale e quella posta dall'autore materiale del reato.
2.8. In relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena nei confronti della LE:
2.8.1. Omessa motivazione in ordine alla conoscibilità ° non conoscibilità da parte del primo Giudice di cause ostative alla concessione del beneficio.
2.8.2. Vizio della motivazione e violazione degli artt. 516,517,521, 598 cod. proc. pen., 117 comma 1 Cost., 6 CEDU. La Corte di merito avrebbe dovuto assicurare il contraddittorio al fine di permettere eventualmente l'applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 81 cpv. cod. pen. rispetto al fatto nuovo ed ostativo alla applicazione del beneficio ex art. 163 cod. proc. pen.. 2.9. Il difensore ha prodotto certificato di morte dello LF e sentenza di assoluzione nei confronti di BA, PI e CHIASERA in ordine alla presunte minacce al AS. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza nei confronti di AN LF deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta morte dell'imputato, giusta Я documentazione prodotta dal difensore.
2. Il ricorso nell'interesse di UL LE è infondato.
3. Il primo motivo è manifestamente infondato.
3.1. Costituisce jus receptum l'orientamento secondo il quale la comparazione dei reati sotto il profilo della gravità, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio in caso di 3 procedimenti connessi, va effettuata con riguardo esclusivo alle sanzioni edittali, restando priva di rilevanza, nel caso che queste si equivalgano, la maggiore o minore entità del danno in concreto provocato dalle singole condotte criminose (Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino e altri, Rv. 251190).
3.2. La Corte di merito, pertanto del tutto correttamente, sul rilievo della pari gravità in astratto dei reati in contestazione, ha ritenuto in applicazione del criterio residuale previsto dall'art. 16, comma 1, cod. proc. pen. la competenza della A.G. in relazione al primo dei reati.
4. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse in quanto come risulta dalla sentenza impugnata -, in ogni caso, la - difesa non ha subito alcun pregiudizio dal mancato accoglimento della istanza di rinvio, posto che il difensore di ufficio ottenne senz'altro il rinvio della medesima udienza in ragione del chiesto termine a difesa.
5. Il terzo motivo è infondato rispetto alla corretta motivazione che ha rigettato la doglianza difensiva sull'assunto della mancata allegazione delle ragioni per le quali dovesse essere ravvisata connessione o collegamento tra il procedimento a carico del AS ed il presente procedimento.
6. Il quarto motivo è infondato.
6.1. In tema di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che il comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. preclude con riguardo al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b) stesso codice, gli "altri casi" cui si riferisce l'ultima parte della disposizione, per i quali la prova è ammessa secondo le regole generali sulla testimonianza indiretta, si identificano con le ipotesi in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità (Sez. U, Sentenza n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio e altro, Rv. 225469); ancora, il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui al quarto comma dell'art. 195 cod.proc.pen. si riferisce tanto alle dichiarazioni che siano state ritualmente assunte e documentate, quanto ai casi nei quali la polizia giudiziaria non abbia provveduto alla redazione del relativo verbale, mentre tale divieto non opera negli "altri casi" in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno 4 specifico contesto procedimentale di acquisizione (Sez. F, n. 38560 del 26/08/2014, Cacciola e altri, Rv. 261470).
6.2. Si è, pertanto, posto nell'alveo di legittimità il Giudice di merito che ha rigettato l'analoga doglianza difensiva dando conto della estraneità delle dichiarazioni spontaneamente fatte dal AS nel corso di una non pertinente attività di p.g.. 7. Il quinto motivo è proposto per ragioni non consentite, quando non genericamente, facendo leva su una diversa ponderazione degli elementi indizianti considerati senza vizi logici e giuridici dal Giudice di merito che ha ritenuto la ritrattazione del AS causalmente correlata alla minaccia ricevuta e della quale la Corte ha dato inattaccabile contezza, non contestandosi nel gravame come emerge dalla sentenza impugnata il merito delle dichiarazioni e gli ulteriori elementi indicati a - riscontro delle stesse.
8. Non può essere considerata l'allegazione della sopravvenuta sentenza emessa nei confronti di BA ed altri in data 28.4.2016, introducendosi elementi di fatto la cui valutazione è preclusa in questa sede di legittimità.
9. Il sesto motivo è anch'esso in fatto rispetto alla non illogica valutazione degli elementi rappresentati dalle intercettazioni telefoniche attestanti i contatti tra LF, la LE ed il NU individuate quali riscontri oggettivi alle accuse del NU, oltre al monitoraggio da parte della p.g. degli incontri tra gli stessi ( in particolare, episodi del 13.5 e del 23.5). 10. Il settimo motivo è infondato, quando non generico, rispetto alla motivazione con la quale la Corte di merito ha giustificato, sulla base di convergenti elementi di fatto e senza vizi logici, la correità materiale e morale della LE nelle condotte illecite, non solo - dalle dichiarazioni del ZI che aveva affermato di aver acquistato "dagli imputati" lo stupefacente, ma soprattutto attraverso la costante presenza della ricorrente agli episodi, l'utilizzo della sua vettura per gli incontri e la circostanza che proprio la ricorrente, non solo il 13 maggio, ma anche il 24 aprile, in occasione di un appuntamento per una cessione di stupefacente, aveva sollecitato il ZI a raggiungerli;
e, infine, dalla attiva partecipazione della ricorrente alle plurime cessioni di - stupefacente nell'ambito della vicenda AS. 11. L'ottavo motivo è manifestamente infondato. 11.1. Qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa illegalmente in presenza di causa ostativa, il provvedimento 5 della corte d'appello che provvede alla revoca ex art. 168, 3 comma cod. pen. non viola il divieto di "reformatio in peius" ne' il principio devolutivo, trattandosi di provvedimento ricognitivo di una preesistente situazione di illegalità (Sez. 1, n. 21872 del 12/02/2003, Savignano R., Rv. 224400); ancora, il provvedimento previsto dal comma 3 dell'art. 168 cod. pen. secondo il quale è disposta la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulta concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma 4 dell'art. 164 cod.pen. ha natura - dichiarativa, riguardando effetti di diritto sostanziale che si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento, tanto dal giudice della cognizione che, in applicazione del comma 1-bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice della esecuzione. Ne consegue che non comporta violazione del divieto di "reformatio in pejus" e del principio devolutivo il provvedimento di revoca adottato dal giudice di appello, nel procedimento ordinario come in quello camerale, anche d' ufficio e nei casi di omessa impugnazione del pubblico ministero (Sez. 5, n. 40466 del 27/09/2002, Di Ponto, Rv. 225699). 11.2. Pertanto, del tutto correttamente è stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in primo grado ostando la rilevata circostanza secondo la quale la LE ne aveva già usufruito due volte. 12. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LF AN UC perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Rigetta il ricorso proposto da LE UL che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22.11. 2016. Il Componente estensore Il Presidente Anna Petruzzellis Angelo Capozzi Muphelter w hil Depositato in Cancelleria 12 DIC 2016 PREMA DICA oggi, 11 #EUNZIONARIO GIUDIZIARIO.LU Piera ESPOS