Versione
6 maggio 1952
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8 giugno 1963
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13 agosto 1971
13 agosto 1971
Art. 274.
(( (Marinaio motorista)
Per conseguire il titolo di marinaio motorista occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2) non avere riportato condanna per i reati indicati nello art. 238, n. 4;
3) avere compiuto i 19 anni di eta';
4) avere assolto l'obbligo scolastico;
5) avere effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori endotermici;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esperimento pratico secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il marinaio motorista puo' condurre:
a) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 250 cavalli asse, su navi adibite al trasporto di merci;
b) motori a combustione interna o a scoppio installati su navi di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate, adibite alla pesca locale.
L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale e' rilasciata.))
(( (Marinaio motorista)
Per conseguire il titolo di marinaio motorista occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2) non avere riportato condanna per i reati indicati nello art. 238, n. 4;
3) avere compiuto i 19 anni di eta';
4) avere assolto l'obbligo scolastico;
5) avere effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori endotermici;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esperimento pratico secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il marinaio motorista puo' condurre:
a) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 250 cavalli asse, su navi adibite al trasporto di merci;
b) motori a combustione interna o a scoppio installati su navi di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate, adibite alla pesca locale.
L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale e' rilasciata.))
Commentari • 12
- 1. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere: in Gazzetta le modifiche al CppAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 2 novembre 2017 · 44.90934
Giurisprudenza • 8
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 16/09/2025, n. 25290Provvedimento: […] In forza di quanto disposto dall'art. 626, "dalla data di pubblicazione della sentenza di apertura i creditori soggetti alla limitazione non possono promuovere l'esecuzione forzata sui beni dell'armatore per le obbligazioni di cui" all'art. 275 cod. nav.; ove già iniziata, […] E' pertanto possibile affermare che la procedura ha la finalità di contenere i rischi connessi alla attività di navigazione marittima mediante la limitazione - non della responsabilità, che è responsabilità per fatto altrui - bensì “del debito”, e dunque, […] anche quella dell'art. 3 Cost., prospettando una arbitraria discriminazione tra la disciplina del settore marittimo e la disciplina del settore aereo;Leggi di più...
- art. 275 cod. nav.·
- contributo unificato·
- giurisdizione civile·
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