Articolo 27 del Codice penale
Articolo 26Articolo 28
Versione
1 luglio 1931
Art. 27.

(Pene pecuniarie fisse e proporzionali)

La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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