Sentenza 15 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di competenza per connessione, l'ipotesi prevista dall'art. 12, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. si riferisce a più reati commessi da una sola persona con una sola azione od omissione ovvero con più azioni o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sicché richiede, perché ricorra il vincolo della connessione, l'esistenza di atti deliberativi e volitivi unitari. Ne consegue che il generico programma criminoso costituente elemento essenziale del delitto di associazione a delinquere di per sè solo, in mancanza di altri elementi, non configura un rapporto di connessione tra il reato associativo e gli eventuali singoli reati posti in essere dagli associati e non è, pertanto, idoneo a determinare uno spostamento di competenza per materia o per territorio.
Commentario • 1
- 1. Truffa: ottiene con raggiri il rilascio di Titoli di Efficienza Energetica, condannatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Integra il delitto di truffa aggravata, in forma consumata e non tentata, la condotta di colui che, attraverso artifici e raggiri, ottenga il rilascio di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o certificati bianchi, che attestano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell'efficienza energetica e incorporano il diritto a ottenere un contributo pubblico, in quanto, per la natura di titoli dal valore economico definito nelle sessioni di scambio sul mercato e immediatamente negoziabili dal possessore, senza attenderne la monetizzazione, il reato si consuma al momento della loro emissione, che realizza il profitto ed …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2001, n. 16620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16620 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI - Presidente - del 15/02/2001
1. Dott. GIANVITTORE FABBRI - Consigliere - SENTENZA
2. " BRUNO ROSSI " N. 1113
3. " NT ES " REGISTRO GENERALE
4. " SE DE NA " N. 44153/2000
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR RA nato il [...],
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 31-5-2000
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. B. Rossi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. A. Frasso, che ha concluso per il rigetto dell'impugnazione con le statuizioni conseguenziali
La corte osserva
Con ordinanza del 31-5-2000 il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello proposto da NC AR avverso il diniego opposto il 30-12-1999 dal giudice per le indagini preliminari di dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 297/3, cpp, del provvedimento restrittivo emesso il precedente 30 marzo.
Il Tribunale, premesso che il AR era stato colpito da una prima ordinanza cautelare il 25-11-1995 in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis cp (proc. "Spartacus"), per il quale era stato rinviato anche a giudizio, e da una seconda, il 30-3-1999, per l'omicidio di GI D'GO e reati connessi, e ricordati i presupposti normativi per la "retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare", ha escluso che, nella fattispecie, tra i reati contestati con i due provvedimenti fosse ravvisabile un rapporto di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 lett. B. cpp..
Dopo aver precisato che il delitto di associazione per delinquere si perfeziona nel momento della costituzione del sodalizio ovvero della successiva adesione al medesimo per i nuovi affiliati e, altresì che la generica finalità criminosa cui l'organizzazione è preordinata non coincide con il generico disegno delinquenziale indicato dall'art
81, cp, il giudice di merito sottolinea che l'omicidio D'GO, in quanto rientrante eventualmente nell'attività del "clan"
scissionista capeggiato dal Quatrano e non in quella del gruppo dei
SI, l'appartenenza al quale era stata addebitata al AR,
non risulta legato, anche per la sua evidente natura "contingente e occasionale", da alcun rapporto con il reato associativo contestato con il primo provvedimento, a nulla rilevando neppure la prospettazione, in via d'ipotesi, del concorso della speciale aggravante di cui all. 7 L. 203/91, del tutto insufficiente, di per sè, a convalidare il vincolo connettivo.
Sotto un diverso profilo, vale a dire prescindendo dall'esistenza,
comunque non dimostrata, di tale vincolo, il tribunale esclude che al momento della formazione del primo titolo emergessero anche in ordine all'omicidio indizi di tale gravità da legittimare una contestuale iniziativa cautelare, non assurgendo a tale rango la chiamata in correità del RA, in quanto inizialmente priva di validi riscontri, sopravvenuti solo successivamente con le dichiarazioni del
Di Tela e gli esiti delle indagini di polizia penitenziaria.
Ricorre per cassazione il difensore del AR, denunciando l'incompletezza e l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata. Rimarca in particolare, il ricorrente l'erroneità
dell'assunto secondo cui all'imputato non sarebbe stata contestata l'appartenenza, sia pure per un tempo limitato, anche al "clan"
RA, risultando dalla formulazione dell'accusa contenuta nella prima ordinanza cautelare esattamente il contrario. Sottolinea, poi,
come dalla contestazione dell'omicidio traspaia chiaramente la matrice camorristica dello stesso, e più esattamente, il suo collocamento nella lotta scatenatasi tra i SI e i loro avversari nella cui fila il AR era il quel periodo confluito.
Si sofferma, quindi, sul tema della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di sangue, ribadendo che alla data del 31-10-1995, quando furono acquisiti i necessari riscontri alle propalazioni del RA il pubblico ministero era già in possesso di tutti gli elementi necessari per chiedere la cattura del
AR anche riguardo al delitto anzidetto, mentre formulò la sua domanda soltanto anni dopo, quando, cioè, il termine di custodia cautelare se fatto correttamente decorrere dalla data di esenzione della prima ordinanza, era già ampiamente scaduto.
Il ricorso non merita accoglimento.
Premesso che il principio affermato dal Tribunale secondo cui il generico programma criminoso costituente elemento essenziale del delitto di associazione per delinquere non coincide con quello specifico richiesto dall'art. 81, cp e richiamato dall'art. 12, lett.
b, cpp, che postula atti deliberativi e volitivi contestuali e unitari, è giuridicamente corretto, sicché, in difetto di irrevocabili elementi di prova di segno contrario, non è possibile stabilire un rapporto di connessione tra il reato-madre e quelli,
eventuali che ne rappresentano la filiazione, va notato che il problema posto dal ricorrente è stato risolto dalla pronuncia gravata con considerazioni di fatto, le quali, in quanto puntuali,
esaustive e conferenti, sfuggono al controllo di questa corte.
Il Tribunale di Napoli, invero, ha anzitutto, escluso che con la prima ordinanza il AR sia stata contestata oltre alla partecipazione al sodalizio dei SI anche il successivo inserimento a quello facente capo al RA, utilizzato, invece,
come punto di riferimento cronologico per delimitare la condotta criminosa nel tempo. Si può aggiungere sul passato, che, ad ogni modo, il transfuga andò ad accrescere le fila di una organizzazione già esistente, sicché ammesso e non concesso che l'omicidio del
D'GO rientrasse nei piani dell'associazione fin dal momento della sua formazione, costituendo uno degli scopi cui era preordinata, appare evidente sul piano logico, che per il nuovo venuto esso rappresentò un fatto assolutamente nuovo e contingente.
Come se ciò non bastasse, lo stesso Tribunale, sempre in base alla valutazione di elementi di natura storica, ha escluso che al tempo del primo provvedimento cautelare sussistessero le condizioni richieste dalla legge per comprimere la libertà personale dell'indagato anche in relazione all'omicidio, allora attribuitogli da un unico accusatore, il RA, le cui dichiarazioni solo più
tardi sarebbero state convalidate da altri dati di apprezzabile valenza indiziaria.
Alle affermazioni del giudice di merito, il ricorrente contrappone una serie di osservazioni che traggono fondamento da una lettura alternativa delle risultanze processuali, adombrando, nella sostanza,
un vizio di motivazione, il travisamento del fatto, incompatibile, di regola, con la nuova struttura del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, normativamente (art. 606 cpp) limitato alla verifica della presenza nel testo del provvedimento gravato dei requisiti di completezza e di coerenza indispensabili per la validità della decisione.
Il ricorso và, dunque, respinto conseguente condanna del proponente,
ai sensi dell'art. 616, cpp, al pagamento delle spese del procedimento.
Ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 94 comma 1 ter,
disp. att. cpp. (art. 23, L. 8-8-1935 n. 332).
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, visti gli artt. 127, 606, 616, cpp, rigetta il ricorso e condanna il proponente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.23 della legge 8-8-1935, n. 332.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2001