Sentenza 12 novembre 1999
Massime • 1
In tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di quei fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza. Ne consegue che, al di fuori delle ipotesi di continuazione riferibili a una fattispecie monosoggettiva o a una fattispecie concorsuale, in cui l'identità del disegno criminoso sia però comune a tutti i compartecipi, il vincolo della continuazione non è in grado di determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di competenza, ai sensi dell'art. 15 o 16 cod. proc. pen., ma produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale ai fini della determinazione della pena ai sensi dell'art. 671 stesso codice.
Commentario • 1
- 1. Art. 15 c.p.p. Competenza per materia determinata dalla connessione.https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/1999, n. 6226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6226 |
| Data del deposito : | 12 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 12.11.1999
1.Dott. DE NARDO PE Consigliere SENTENZA
2.Dott. RIGGIO GIANRA " N.6226
3.Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CANZIO NI " N.21303/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) RI UA - CONFLITTO n. il 05.01.1960
nel procedimento a carico di:
1) RI UA n. il 05.01.1960
2) TE AN n. il 23.07.1955
3) AL CO n. il 26.07.1960
4) AL VI n. il 11.01.1933
5) CE DA n. il 28.11.1966
6) CE UA n. il 13.03.1968
7) AR AE n. il 03.01.1951
8) AU RE n. il 14.04.1960
9) RD RN n. il 13.02.1943
10) AS AN n. il 17.08.1969
11) IL UI n. il 12.07.1946
12) NC TO n. il 26.12.1963
13) TI CO n. il 01.10.1966
14) TI CO n. il 25.01.1951
15) IN CO n. il 25.05.1959
16) TI AL n. il 09.11.1958
17) AN CO n. il 01.11.1973
18) CA TI n. il 24.04.1950
19) CA PE n. il 19.01.1954
20) CA RI n. il 14.06.1957
21) CA CO n. il 26.01.1957
22) CA ST n. il 08.11.1955
23) RO NI n. il 03.01.1949
24) RO AE n. il 01.09.1946
25) RO AL n. il 04.03.1939
26) NE CO n. il 05.03.1950
27) TE RE n. il 05.01.1963
28) TE VI n. il 06.05.1957
29) PO AN n. il 26.02.1961
30) PO ID n. il 01.01.1958
31) PO HE n. il 07.10.1964
32) OR CO n. il 01.04.1953
23) OR NI n. il 03.11.1934
34) OR RI n. il 04.01.1938
35) OR RO n. il 05.10.1967
36) OR UL n. il 08.06.1938
37) CO CO n. il 27.11.1956
38) TI AR n. il 29.08.1946
39) D'SS RI n. il 06.10.1963
40) DA GA n. il 04.03.1955
41) DE AL AN n. il 18.10.1948
42) DE UC CO n. il 07.05.1967
43) DE RO CO n. il 25.11.1938
44) DE NE DA n. il 08.10.1959
45) LLAN CI n. il 27.07.1948
46) LL RT NI n. il N. N. 1999
47) LL RT VI n. il 19.10.1955
48) DI NA RA n. il 05.06.1963
49) DI CA RI n. il 13.01.1935
50) DI RA NN n. il 07.07.1937
51) DI GA AN n. il 24.05.1956
52) DI EL AL n. il 30.11.1965
53) DI EL AE n. il 20.03.1969
54) IA AN n. il 12.11.1964
55) IA AN n. il 12.06.1931
56) IA GI n. il 06.09.1959
57) IA EL n. il 29.06.1959
58) IA PE n. il 28.04.1959
59) IA UI n. il 20.08.1968
60) IA AE n. il 16.09.1953
61) EL CO n. il 01.01.1959
62) IU AL n. il 04.09.1948
63) ER ST n. il 11.09.1964
64) RR NI n. il 12.05.1958
65) ON ET n. il 01.10.1956
66) RD RI n. il 07.02.1943
67) RD CO n. il 03.09.1968
68) GR IM n. il 21.04.1939
69) ER PE AR n. il 26.12.1968
70) RI GA n. il 10.07.1941
71) RI AL n. il 31.03.1968
72) VI AN n. il 20.09.1964
73) VI RI n. il 18.09.1959
74) NZ IT n. il 21.02.1968
75) CI UA n. il 19.02.1957
76) IZ PI n. il 31.10.1933
77) IZ CO n. il 11.08.1946
78) UCRIELLO OR n. il 14.12.1961
79) MA GI n. il 27.04.1960
80) RT RI n. il 27.05.1964
81) MA CO n. il 15.08.1962
82) AZ EO n. il 29.03.1948
93) ME UI n. il 19.09.1946
84) IN NI PE UA n. il 11.10.1937 85) NE UA n. il 02.08.1952
86) AT AL n. il 02.01.1946
87) AT AN n. il 24.01.1964
88) AT PE n. il 05.06.1959
89) AT OL n. il 18.12.1957
90) AN PE n. il 01.11.1957
91) RO ST n. il 10.08.1969
92) AP PE n. il 01.01.1949
92) PA DA n. il 02.12.1927
94) ED AE n. il 02.04.1949
95) RI LE n. il 15.08.1962
96) PE AS AE n. il 28.08.1936
97) ZZ CO n. il 30.12.1955
98) ZZ CO n. il 10.12.1963
99) PI LD n. il 17.11.1956
100) AD PE n. il 20.04.1954
101) CC TE n. il 26.09.1950
102) SO PE n. il 05.01.1964
103) SO AU n. il 13.10.1961
104) LO UN n. il 19.01.1965
105) RO RI n. il 08.05.1964
106) IA AL n. il 24.01.1948
107) IA AL n. il 05.05.1971
108) IA AN n. il 23.10.1962
109) IA MI n. il 20.07.1942
110) IA IS n. il 25.09.1949
111) IA CO n. il 06.01.1953
112) IA CO n. il 03.02.1954
113) IA RI n. il 17.09.1966
114) IA AT n. il 20.09.1964
115) IA CO n. il 18.02.1954
116) IA UA n. il 01.10.1954
117) IA SAVERIO PAOLO n. il 16.01.1954
118) SCHIAVNE VI n. il 08.05.1964
119) IA AL n. il 23.08.1961
120) SESTILE AL n. il 15.05.1947
121) SPIERTO UA n. il 30.03.1968
122) STATUTO DO n. il 20.01.1935
123) GA UA n. il 15.04.1966
124) VE UI n. il 20.11.1953
125) VE AE n. il 14.09.1969
126) VE AL n. il 22.05.1973
127) VE UM n. il 14.05.1951
128) RI HE n. il 21.05.1958
129) RI VI n. il 22.06.1957
130) AR AL n. il 24.09.1960
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO NI sentite le conclusioni del P.G. Dr. Antonello Mura, il quale chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Nola;
Udito il difensore Avv. Aricò per Bidognetti;
il quale chiede dichiararsi la competenza della C. d'assise di S. Maria C. Vetere;
Osserva in fatto e in diritto.
1. - Il difensore di AS RI ha denunziato l'esistenza di un conflitto positivo di competenza tra il tribunale di Nola e la corte d'assise di S. Maria Capua Vetere, davanti ai quali pendono contemporaneamente a carico dello RI distinti procedimenti per il medesimo reato di partecipazione all'associazione camorristica denominata "clan dei casalesi", aggiungendo che non era configurabile alcun nesso, teleologico ne' occasionale, fra la mera partecipazione associativa e i delitti omicidiari, ascritti ad altri imputati, per i quali pendeva l'altro processo davanti alla corte d'assise competente per materia.
La corte d'assise di S. Maria Capua Vetere, con ordinanza in data 22.4.1999, rilevava il conflitto positivo di competenza e disponeva l'inoltro degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione dello stesso, allegando - tra l'altro - copia di una precedente ordinanza emessa il 18.11.1998 (con la quale si affermava l'esistenza di un nesso teleologico "di necessaria occasionalità mediata", legittimante la vis attractiva ex art. 12 lett. c) e 15 c.p.p., fra la partecipazione di altri due coimputati, AL
OR e IO AN, al medesimo contesto camorristico e le condotte di direzione dell'associazione, a loro volta teleologicamente legate alle vicende omicidiarie, essenziali per la permanenza dell'associazione) e della sentenza di questa Corte di cassazione, 19.3.1999 n. 2288, risolutiva di analogo conflitto (nel senso della competenza del tribunale in ordine all'imputazione di mera partecipazione ad associazione di tipo mafioso contestata allo OR e al AN).
2. - Il conflitto positivo di competenza de quo dev'essere risolto - mediante il richiamo alle argomentazioni già svolte in sede di risoluzione di analogo conflitto (Cass., Sez. I, 19.3.1999 n. 2288, confl. in proc. AN IO + 2) - dichiarandosi la competenza del tribunale di Nola per la trattazione del procedimento a carico di AS RI, imputato del reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata "clan dei casalesi". 2.1. - Rileva innanzi tutto il Collegio che l'ambito della connessione, anche a seguito della modifica legislativa introdotta dal d.l. n. 367 del 1991 conv. in l. n. 8 del 1992, rimane, in linea di principio, rigorosamente monosoggettivo.
Quanto all'ipotesi di connessione oggettiva prevista dall'art.12 lett. b) c.p.p., fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le distinte fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso e idonea a determinare lo, spostamento, della competenza per connessione, sia per materia che per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o, se sono più d'uno, gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di quei fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza. Al di fuori delle ipotesi di continuazione riferibili ad una fattispecie monosoggettiva o ad una fattispecie concorsuale in cui l'identità del disegno criminoso sia però comune a tutti i compartecipi, il vincolo della continuazione non è in grado di determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di competenza, ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 16 c.p.p., ma produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale ai fini della determinazione della pena ex art. 671 c.p.p. Anche ai fini della configurabilità del caso di connessione teleologica di cui all'art. 12 lett. c) c.p.p., è necessario che ricorrano due condizioni, e cioè che dei reati per cui si procede gli uni siano stati commessi per eseguire gli altri e che il reato- fine sia stato realizzato dalla stessa persona o dalle stesse persone che hanno commesso il reato-mezzo.
Situazioni queste certamente estranee alle vicende delittuose in esame e inidonee a determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di competenza per materia, aì sensi dell'art. 15 c.p.p. 2.2. - Mette conto peraltro di osservare che, in merito allo specifico problema della configurabilità della continuazione o di un qualsiasi rapporto di connessione teleologica tra reato associativo di stampo mafioso e delitto omicidiario commesso per mantenere viva sul territorio la forza intimidatrice del sodalizio criminoso, questa Corte ha affermato il principio per il quale, sebbene non vi sia incompatibilità strutturale dell'identità del disegno criminoso ovvero dell'unità del processo volitivo tra le due fattispecie criminose, occorre la prova che "sin dall'inizio" nel programma criminoso dell'associazione siano stati concepiti uno o più omicidi volontari individuati almeno nelle linee essenziali, ovvero che la volontà di perpetrare il reato-fine sussisteva già al momento della consumazione del reato mezzo (Cass,, Sez. VI, 2.4.1997, Giampà, rv. 208916; 13.1.1997, Comandè, rv. 207161; Sez. I, 5.4,1996, Gallico, rv. 204825, 28.3.1996, Coluccio, rv. 204534; 5.2.1996, Burcheri, rv, 205128).
Di guisa che dev'escludersi ogni ipotesi di connessione (tanto meno quella di c.d. necessaria occasionalità, mediata rispetto alle condotte di direzione e di organizzazione dell'associazione mafiosa) quando gli omicidi, pur maturati nel contesto associativo delinquenziale, costituiscano - com'è lecito inferire dalla semplice lettura delle imputazioni - evenienza imprevista ed imprevedibile rispetto al momento dell'affiliazione del semplice partecipe al sodalizio criminoso, evenienza dunque ricollegabile alla condotta di mera partecipazione associativa solo in via generica e indiretta.
P. Q. M.
Dichiara la competenza del tribunale di Nola in ordine all'imputazione di partecipazione ad associazione di tipo mafioso contestata a AS RI.
Così deciso in Roma, deliberato in camera di consiglio, il 12 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 1999