Articolo 400 del Codice di procedura penale
Articolo 362Articolo 344 bis
Versione
24 ottobre 1989
Art. 400. Provvedimenti per i casi di urgenza 1. Quando per assicurare l'assunzione della prova e' indispensabile procedere con urgenza all'incidente probatorio, il giudice dispone con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti siano abbreviati nella misura necessaria.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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