Sentenza 29 marzo 2001
Massime • 1
Il risultato della registrazione delle conversazioni telefoniche dei detenuti che si trovano sottoposti al regime carcerario di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario può essere utilizzato in giudizio, purché la registrazione sia stata autorizzata ai sensi del quinto comma dell'art. 18 del medesimo ord. pen. e si sia svolta con le modalità e le cautele previste dal regolamento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/03/2001, n. 21752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21752 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO ROMANO - Presidente - del 29/03/2001
Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - SENTENZA
Dott. TITO GARRIBBA - Consigliere - N. 1260
Dott. STEFANO MONACI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - N. 28224/2000
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'indagato AL PE avverso l'ordinanza collegiale, in data 13 aprile 2000, del Tribunale del riesame di Catania,
sentita la relazione del Consigliere Dr. Stefano Monaci, sentito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Giovanni GALATI, che ha concluso per il rigetto del ricorso FATTO E DIRITTO
1. Con apposita ordinanza del 18 marzo 2000 il GIP del Tribunale di Catania ha disposto la custodia cautelare in carcere di AL PE. Il provvedimento veniva confermato dal Tribunale del riesame della stessa città con ordinanza collegiale del 13 aprile 2000.
2.1 Ha proposto ricorso per cassazione il detenuto AL PE, esponendo una serie di motivi di impugnazione.
Con il primo motivo lamenta l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione in ordine all'aggravante prevista il primo comma dell'art. 7 D.L. 152 del 1991. Sostiene che la norma speciale si riferisce all'agevolazione di un'associazione a delinquere di stampo mafioso, e non all'agevolazione di coloro che avrebbero, a loro volta, agevolato un'associazione di questo tipo.
2.2. Con il secondo motivo lamenta l'erronea applicazione di norme processuali in relazione all'art. 271 c.p.p. Infatti come elemento da cui desumere l'esistenza di gravi indizi a suo carico sarebbe stato utilizzato il contenuto di una telefonata tra lui stesso ed il dr. CE (magistrato in servizio alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ed inquisito a sua volta per abuso di ufficio) senza che fosse stata preventivamente autorizzata l'intercettazione della telefonata stessa.
2.3 Con gli ulteriori motivi espone ulteriori profili di erronea applicazione di norme processuali e di illogicità della motivazione. Con il terzo, in particolare, afferma che la difesa aveva depositato in data 24.3.2000, un verbale di confronti tra lui stesso ed il coindagato CU LE, e che in questo verbale era contenuta una esplicita dichiarazione di ritrattazione delle accuse mossegli dal CU, e lamenta che invece l'ordinanza impugnata non ne abbia tenuto conto.
2.4. Con il quarto motivo ribadisce di non avere mai accusato il AR di avere commesso un reato ed esclude l'esistenza di una propria iniziativa calunniosa nei confronti dello stesso.
2.5. Con il quinto sottolinea che - a suo parere - il AR sarebbe stato mendace là dove sosteneva che una certa telefonata (quella tra lui CH ed il dr. CE) sarebbe stata effettuata dopo il 24 agosto 1998 (data nella quale vi era stato un incontro tra lo stesso AR ed i magistrati della DDA di Catania), mentre invece era stata effettuata in precedenza, esattamente il 31 luglio 1999. Nella motivazione dell'ordinanza impugnata sussisterebbe poi un'altra incongruenza, là dove avrebbe ignorato la circostanza che il 24 agosto 1998 lui, AL, si trovava in permesso, essendovi andato fin dal 21 agosto precedente.
2.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta, infine, che tra gli elementi dell'accusa vi sarebbe stato il provvedimento di custodia cautelare emesso dal GIP per un fatto calunnioso analogo, senza tenere contro del fatto che questo provvedimento era stato revocato.
3. Nel frattempo, con ordinanza emessa il 14 settembre 2000 dal Gip del Tribunale di Catania con parere favorevole del P.M., il AL veniva scarcerato per cessazione delle esigenze cautelari. All'odierna udienza il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
4.1. La sopravvenuta scarcerazione dell'indagato rende non più attuale una parte del ricorso;
non sono più rilevanti i motivi che attengono all'esistenza di esigenze cautelari, e perciò, in particolare, il primo motivo prospettato dal AL. Il ricorso peraltro deve comunque essere esaminato sotto il diverso profilo dell'esistenza dell'altro requisito di legge, quello dei gravi indizi di colpevolezza.
Questa valutazione non può che essere positiva perché l'ordinanza nel suo complesso appare congruamente ed adeguatamente motivata su questo punto, e, d'altra parte, la maggior parte dei motivi esposti dal ricorrente concernono le circostanze di fatto;
con essi il AL chiede una rivalutazione, non più ammissibile in questa sede di legittimità, delle risultanze di fatto: ciò vale in particolare per il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo.
4.2. Con il secondo motivo lamenta che sia stato utilizzato, come indizio a suo carico, il contenuto di una telefonata tra lui ed il magistrato dr. CE, senza che l'intercettazione fosse stata autorizzata preventivamente nelle forme di legge.
Il motivo non è fondato: l'indagato si trovava ristretto in carcere e sottoposto perciò ad una serie di limitazioni della propria libertà personale, che si estendevano - come previsto dal regolamento penitenziario - anche al contenuto delle sue conversazioni.
Il primo comma dell'art.
4 - bis (inserito dall'art. 1, primo comma, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, 203 - quella stessa, che contiene, tra altre norme contro la criminalità organizzata, anche il già citato art.
7 - nella legge 26 luglio 1975, n. 354 - che disciplina l'organizzazione penitenziaria - e successivamente più volte modificato, in particolare, per quanto riguarda il primo comma ora in esame, dall'art. 15, comma primo, del D.L. 8 luglio 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356) prevede, nell'attuale formulazione, un regime carcerario specifico per coloro che siano detenuti o internati per una serie di categorie di reati espressamente indicate, e tra gli altri, "per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo" (quelli, cioè, per cui è indagato il AL).
L'art. 18, quinto comma, della legge penitenziaria del 1975 prevede che "può essere autorizzata nei rapporti con i familiari, e, in casi particolari, con i terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento".
In questi casi non solo è ammessa la possibilità di registrazione della corrispondenza telefonica, ma, come insegna questa Corte Suprema (Cass. pen., Sez. 1^, 13 giugno 1997, n. 4150, Adamo) i risultati delle registrazioni stesse possono essere utilizzati se queste ultime sono state autorizzate.
La materia, peraltro, è regolata ulteriormente dall'art. 37 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (che contiene il Regolamento di esecuzione della stessa legge n. 354 del 1975); in particolare l'ottavo comma dispone, in via normale, che "l'autorità giudiziaria competente a disporre il controllo sulla corrispondenza epistolare ....... può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature", e prosegue però specificando che "è sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richieste di detenuti o internati per i reati indicati nell'art.
4 - bis della legge 26 luglio 1975, n. 354". Come si è già rilevato anche il AL era indagato per un reato, quello di agevolazione all'attività di associazioni mafiose che rientra in questa categoria, ragion per cui nel suo caso le registrazioni di eventuali conversazioni telefoniche non erano facoltative, ma obbligatorie per legge: anche la registrazione della conversazione telefonica oggetto diretto del motivo di impugnazione in esame doveva essere effettuata obbligatoriamente, e ciò non può che comportare la sua utilizzabilità.
Ciò significa che il secondo motivo di ricorso è infondato, mentre - come si è detto - quelli successivi sono inammissibili perché concernono circostanze di fatto.
4.3. Come si è detto, l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania è congruamente motivata sull'esistenza di gravi della calunnia che il AL avrebbe posto in essere nei confronti dell'altro collaborante AR, nonché dell'inserimento di un simile fatto delittuoso all'interno di un più ampio piano di delegittimazione del AR stesso.
In particolare gli indizi dell'episodio di calunnia sono costituiti, oltre che dalle dichiarazioni di altri collaboranti (non solo il AR, ma il TA, il VO, il CU, ecc.), da quelle di testi altri testi, che sono collaboranti appartenenti in precedenza ad associazioni criminose, e della cui oggettività non vi è motivo alcuno di dubitare, come l'ispettore superiore delle guardie carcerarie Fausto Lolli e l'educatore Enzo Tozzi.
5. Concludendo dunque il ricorso risulta infondato, e non può trovare accoglimento, neppure sotto il profilo residuo della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
La reiezione del ricorso stesso comporta per legge del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2001