Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2007, n. 46023
CASS
Sentenza 7 novembre 2007

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Il contenuto dell'intercettazione di un colloquio tra un ufficiale di P.G. ed un soggetto indagato è inutilizzabile, in considerazione sia del divieto di utilizzazione di dichiarazioni indizianti provenienti da soggetto che doveva essere sentito sin dall'inizio quale persona sottoposta alle indagini con le garanzie previste dall'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., sia del divieto di testimonianza "de relato" sulle dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini previsto dagli articoli 195, comma quarto, e 62 cod. proc. pen..

Il contenuto di dichiarazioni rese dalle persone offese dal reato, non formalmente verbalizzate da parte degli ufficiali di P.G., può costituire oggetto di testimonianza indiretta da parte di questi ultimi ai fini dell'integrazione del quadro indiziario necessario ai fini dell'applicazione di una misura coercitiva, in difetto di un obbligo legale di verbalizzazione, e non operando comunque il divieto di testimonianza previsto dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. ai fini cautelari; a ciò non osta il divieto sancito dall'art. 203 cod. proc. pen., nella specie inapplicabile per la non equiparabilità dei suddetti dichiaranti agli "informatori della polizia giudiziaria", da individuarsi nei "confidenti" che, agendo di regola dietro compenso in denaro od in vista di altri vantaggi, forniscono alla polizia giudiziaria, occasionalmente ma con sistematicità, notizie da loro apprese.

Commentario1

  • 1Art. 62 c.p.p. Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2007, n. 46023
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46023
Data del deposito : 7 novembre 2007

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