Sentenza 24 marzo 2009
Massime • 1
La presunzione "iuris et de iure" del pericolo nel caso di incendio di cosa altrui è configurabile anche con riferimento a cosa parzialmente altrui (nella specie, bene del quale il reo era comproprietario).
Commentario • 1
- 1. Art. 423 - Incendiohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2009, n. 28843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28843 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 24/03/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 300
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 033972/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ES ND N. IL 13/04/1938;
avverso SENTENZA del 22/05/2008 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Monetti Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv.to Vulcano Luigi, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato quella del Tribunale di Padova - sezione distaccata di Cittadella, che aveva condannato l'appellante ST SS alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, siccome colpevole dei reati di incendio aggravato e di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, commessi in Massanzago in data 1 gennaio 2001 ed unificati sotto il vincolo della continuazione.
1.1. Nella sentenza impugnata, la corte territoriale, premessa la natura indiziaria del procedimento, con specifico riferimento alle censure mosse alla decisione di primo grado relativamente alla ritenuta gravità, precisione e concordanza degli indizi a suo carico, ha osservato:
- che l'incendio della villa di Massanzago - di cui l'appellante era comproprietario unitamente al fratello AT, ormai deceduto - era sicuramente di origine dolosa, avendo il consulente del PM motivatamente escluso qualsiasi altra causa accidentale o colposa (petardo o fuoco artificiale vagante;
cattivo funzionamento di una stufa;
mozzicone di sigaretta;
corto circuito), a nulla rilevando, in contrario, ne' la mancata individuazione delle modalità dell'innesco ne' il mancato rinvenimento di resti di taniche contenenti combustibile, essendo tali elementi fattuali "negativi" di per sè inidonei a confutare l'indicata conclusione del consulente del PM, anche in considerazione della accertata impossibilità per lo stesso, in ragione di un pericolo di crolli, di accedere al primo piano della villa dove si trovava la camera da letto dell'imputato ed effettuare così accertamenti tecnici più approfonditi;
- che doveva ritenersi priva di fondamento la censura mossa alla sentenza di primo grado, per avere il primo giudice escluso che la notte del 1 gennaio 2001 degli estranei fossero entrati nella villa, malgrado la sorella dell'imputato, suor LE SE, avesse riferito nella sua deposizione di numerose pregresse intrusioni di ladri nell'immobile, in quanto il tribunale, in realtà, non aveva escluso, in via generale ed astratta, la possibilità per degli estranei di introdursi nella villa, limitandosi ad affermare, semplicemente, che tale eventualità andava esclusa con riferimento alla notte dell'incendio, valorizzando, a tal fine, l'esito dei rilievi eseguiti dai carabinieri, che non avevano evidenziato tracce di forzatura delle porte e delle finestre;
- che la notte del 1 gennaio 2001 l'imputato era sicuramente presente nei pressi della villa alle ore 1,30/1,45 (ora del presumibile innesco dell'incendio), essendo stato notato mentre se ne allontanava a bordo della propria auto, dai suoi vicini di casa coniugi IN, la cui deposizione doveva ritenersi assolutamente attendibile e perfettamente compatibile con quella resa della teste Dal Ceste, la quale, smentendo quanto affermato inizialmente dal ST, aveva negato di aver trascorso l'intera serata dell'ultimo dell'anno in compagnia dell'imputato, precisando di averlo incontrato una prima volta tra le 21,30 e le 22 ed una seconda volta, dopo l'una di notte, davanti ad una discoteca;
- che la negazione da parte dell'imputato di essersi trovato nei pressi della villa la notte del 1 gennaio 2001 e la richiesta avanzata alla Del Ceste di dichiarare, in caso di interrogatorio, che avevano trascorso tutta la serata insieme, costituivano ulteriori rilevanti indizi di colpevolezza;
- che l'imputato, in quanto gravato di debiti, aveva un preciso movente ad incendiare l'immobile, ove si consideri l'imminente vendita all'asta pubblica del bene e l'incremento sino all'importo di 2,5 miliardi del massimale delle due polizze assicurative che garantivano la villa dal rischio incendio, effettuato dai fratelli ST solo pochi mesi prima del verificarsi dell'evento, risultando non convincente la giustificazione addotta dall'imputato di aver proceduto all'aumento del massimale a seguito di specifiche minacce formulate da extracomunitari, attesa la scarsa rilevanza attribuita precedentemente alla circostanza dall'imputato e dai suoi familiari ed il notevole e significativo incremento del massimale, largamente superiore all'ammontare dei debiti.
1.2 Quanto poi all'ulteriore censura mossa da parte appellante alla sentenza di primo grado, e cioè di aver erroneamente ritenuto operante nel caso di specie la presunzione iuris et de iure di sussistenza di un pericolo per l'incolumità pubblica, in concreto inesistente, sol perché l'immobile era in parte di proprietà del fratello del ricorrente, la stessa è stata disattesa dalla Corte territoriale la quale ha ritenuto corretta la decisione sul punto, osservando che in base alla formulazione letterale dell'art. 423 c.p., il pericolo per la pubblica incolumità deve ritenersi in effetti presunto, allorquando il fuoco venga a svilupparsi su cosa che non sia interamente di proprietà dell'agente, come accaduto nel caso in esame, atteso che ST DO risultava titolare di una quota pare ai 35/90 della proprietà indivisa del bene. La Corte territoriale ha escluso, infine, che la qualificazione del fatto come incendio di cosa altrui, potesse configurare una nullità della sentenza di primo grado ex art. 522 c.p.p., in quanto la circostanza della comproprietà della villa risultava espressamente menzionata nel capo d'imputazione.
2. Ricorre per Cassazione il ST, con atto sottoscritto personalmente, chiedendone l'annullamento per vizio di motivazione e violazione di legge, deducendo:
- con il primo motivo di gravame, che il quadro indiziario era tutt'altro che grave e concordante, tenuto conto in particolare: (a) che i giudici di merito avevano affermato il carattere doloso dell'incendio, in base ad argomentazioni del tutto illogiche e contraddittorie, avendo ritenuto condivisibili le conclusioni del consulente del PM, secondo cui l'incendio doveva attribuirsi ad un'azione volontaria di spargimento di liquido infiammabile, nonostante l'assenza di concrete evidenze che confortassero tale semplice ipotesi e malgrado la riconosciuta incompletezza degli accertamenti compiuti dal predetto consulente, che non era stato in grado di accedere al primo piano della villa;
(b) che i giudici di merito avevano escluso la possibilità che dei terzi avessero incendiato l'immobile, svalutando per un verso le dichiarazioni testimoniali della sorella dell'imputato e quanto riferito dal ricorrente in merito alle ripetute intrusioni di estranei nella villa ed alle varie minacce ricevute, e valorizzando, invece, le risultanze di un sopralluogo effettuato successivamente all'incendio; (c) che la deposizione della teste Dal Ceste Lidia, contrastava con l'assunto accusatorio, avendo costei riferito di aver trascorso parte della serata con l'imputato ed in particolare di averlo visto nel posteggio di una discoteca ubicata a più di cinquanta chilometri dal luogo in cui si era sviluppato l'incendio;
- con il secondo motivo di gravame, la violazione dell'art. 423 c.p. e dell'art. 522 c.p.p., in quanto: (a) la circostanza che la proprietà dell'immobile incendiato fosse in parte anche del fratello, non valeva a qualificare il fatto come incendio di cosa altrui, essendo egli comunque proprietario dell'immobile; (b) che la qualificazione del fatto come incendio di cosa altrui aveva comportato una illegittima mutazione del fatto contestato, con conseguente violazione del diritto di difesa.
2.1 Con memoria depositata il 9 gennaio 2009, il difensore del ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso, ribadendo tra l'altro la erroneità della qualificazione giuridica del fatto contestato al ST, non sussistendo nel caso in esame alcun pericolo per la pubblica incolumità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Ritiene il collegio che la sentenza impugnata vada annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui all'art. 642 c.p. che essendo stato commesso il 1 gennaio 2001, deve ritenersi estinto per prescrizione attesa la decorrenza del termine massimo di cui all'art.161 c.p., con conseguente eliminazione della pena di anni due di reclusione inflitta per tale imputazione.
3.1 Quanto poi all'affermazione di responsabilità del ST per il reato di incendio, la decisione impugnata va invece conferma, resistendo essa a tutte le censure sviluppate in ricorso. Ed invero, tutte le deduzioni svolte nel primo motivo di impugnazione con riferimento alla valutazione di gravità, precisione e concordanza degli elementi indizianti a carico dell'imputato, puntualmente indicati e adeguatamente valutati da entrambi i giudici di merito - quali l'accertata presenza dell'imputato nei pressi della villa, poco prima dell'innesco dell'incendio; la rilevata assenza di segni di effrazione della porta d'ingresso all'immobile; l'esistenza di un valido movente;
il sostanziale fallimento dell'alibi fornito dall'imputato - si risolvono infatti nella sollecitazione di una "rilettura" degli elementi probatori non consentita in sede di legittimità. Al riguardo, del resto, è appena il caso di osservare, per un verso, che "in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre" (così Sez. U, Sentenza n. 930 del 29/01/1996, ric. Clarke, Rv. 203428) e, per altro verso, che nessuna lacuna o insufficienza di tipo logico è ravvisabile nel percorso argomentativo sviluppato dalla Corte territoriale quale illustrato al paragrafo 1.1. della presente decisione.
Prive di fondamento devono ritenersi, altresì, le deduzioni difensive volte a confutare la qualificazione giuridica - art. 423 c.p., comma 1 - del fatto ascritto al ST quale compiuta dai giudici di merito, ove si consideri: a) con specifico riferimento alla pretesa violazione dell'art. 521 c.p.p., che la circostanza in fatto che l'immobile incendiato non era di proprietà esclusiva dell'imputato, risulta espressamente contestata nel capo di imputazione, in cui si evidenziava la qualità del ricorrente di comproprietario del bene incendiato;
b) che non essendo il bene incendiato, pacificamente, di proprietà esclusiva dell'imputato, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto la condotta dell'imputato riconducibile al comma primo della norma incriminatrice, valutazione questa che trova conferma, del resto, in quanto già affermato da questa Corte con riferimento ad una fattispecie non dissimile (Sez. 1, sentenza n. 5627, del 5 febbraio 2008, ric. Sau); c) che l'altruità sia pur parziale del bene incendiato, rende in conferente il rilievo difensivo in merito all'assenza di un pericolo concreto per la pubblica incolumità, che si presume invece in modo assoluto (in tal senso Cass., sez. 4, sentenza n. 1103, del 13 ottobre 1981, rv 152005).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio, la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 642 c.p. perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2009