Sentenza 8 ottobre 2013
Massime • 1
Il delitto di maltrattamenti in famiglia non é integrato soltanto dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali. (Fattispecie in cui la condotta era consistita nell'ingiuriare la vittima, aggredendola fisicamente, tentando di costringerla a rapporti sessuali e limitandone il rapporto affettivo con il figlio minore).
Commentari • 6
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Abstract. La riflessione giuridico-criminologica sul fenomeno della c.d. “violenza assistita” permane al centro del dibattito sulla riforma della relativa previsione normativa consacrata nel secondo comma dell'art. 572 c.p. Nel presente contributo si è inteso svolgere un'analisi approfondita della fattispecie, inquadrandola entro la cornice del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali. Dopo averne delineato gli aspetti di persistente problematicità, il proposito è stato quello di offrire un contributo critico mirato a suggerire spunti utili in una prospettiva di ripensamento della disposizione codicistica. The legal …
Leggi di più… - 2. Marito umilia la moglie: è reato?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 luglio 2021
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Per la configurabilità del reato di maltrattamenti nei confronti della prole, sub specie di violenza assistita, è necessario, da un lato, che vi siano condotte di violenza reiterate nel tempo, in linea con la natura abituale del reato e con la specifica tutela accordata dalla norma che è finalizzata a proteggere i membri della famiglia da un sistema di vita vessatorio e non dal singolo episodio di violenza, e, dall'altro, che la percezione ripetuta da parte del minore del clima di oppressione di cui è vittima uno dei genitori sia foriera di esiti negativi nei processi di crescita morale e sociale della prole interessata oggettivamente verificabili. Corte di Cassazione sez. V Penale 20 …
Leggi di più… - 4. Gelosia ossessiva può essere reato (Cass, 20126/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 marzo 2019
Anche la gelosia può essere reato: il delitto di maltrattamenti in famiglia può derivare dal continuo ed invasivo controllo da parte del marito, divorato appunto da una patologica ed incontenibile gelosia nei confronti della moglie. L'assillare costantemente la congiunta con continui comportamenti ossessivi e maniacali, ispirati da una gelosia morbosa, e tali da provocare in modo diretto importanti limitazioni e condizionamenti nella vita quotidiana e nelle scelte lavorative nonché un intollerabile stato d'ansia - quali l'insistente contestazione di tradimenti insistenti, la ricerca incessante di tracce di relazioni extra-coniugali con ispezione costante del telefono della compagna per …
Leggi di più… - 5. Reato far assistere figli alle continue liti in famiglia (Cass. 18833/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2013, n. 44700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44700 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 08/10/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1447
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 21832/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.A. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 1414/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del 02/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo V. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. DE FRANCESCO Stefano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2 maggio 2012 la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce dell'8 marzo 2011, che condannava P.A. alla pena di mesi dieci di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, per il reato di cui agli artt. 81, 572 c.p., commesso in (omesso) .
2. Avverso la predetta pronuncia della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo le seguenti doglianze:
a) erronea applicazione della legge penale, ed in particolare degli artt. 157-160 c.p., poiché il reato - commesso in (omesso) - si è parzialmente estinto per il decorso del termine massimo di prescrizione;
b) erronea applicazione della legge penale (art. 572 c.p.) e manifesta illogicità della motivazione, poiché sulla base delle acquisizioni processuali la situazione familiare era connotata da una situazione di conflittualità reciproca e permanente, tale da escludere l'antigiuridicità del reato;
c) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 185 c.p., agli artt. 538 e 541 c.p.p., in quanto la statuizione relativa alla condanna dell'imputato al risarcimento del danno, da un lato, non è stata motivata e, dall'altro, avrebbe dovuto contenere la liquidazione, in assenza di elementi concreti, entro limiti più ristretti rispetto a quelli determinati a carico del ricorrente;
in ogni caso, dovrebbe essere dichiarata la compensazione delle spese processuali, alla luce di quanto esposto nei motivi di ricorso su indicati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, ove si consideri che il reato di maltrattamenti, com'è noto, è un reato di tipo abituale e, quindi, caratterizzato dalla sussistenza di una serie di fatti che, se isolatamente considerati, potrebbero assumere scarsa rilevanza, o addirittura non costituire reato, ma che in realtà rinvengono la ratio dell'antigiuridicità penale proprio nel dato della loro reiterazione protratta nel tempo ed assistita da un elemento intenzionale tendenzialmente orientato ad unificare la serie di condotte in cui si concretizza il reato. Proprio perché i fatti debbono essere molteplici, e la reiterazione presuppone l'estensione di un arco temporale più o meno lungo, la consumazione del reato si perfeziona con l'ultima di questa serie di fatti, che, nel caso in esame, come puntualmente posto in rilievo dai Giudici di merito, si è protratta pur dopo la separazione di fatto dei coniugi (avvenuta nel mese di (omesso) ), ossia fino al mese di (omesso) , e dunque in una fase temporale che non consente, evidentemente, di ritenere decorso il termine prescrizionale.
Ne consegue la manifesta infondatezza della tesi basata sull'intervenuta prescrizione degli episodi di maltrattamento più risalenti nel tempo, i quali non possono essere isolati ed espunti dalla condotta complessiva, che deve essere unitariamente valutata. Al riguardo, invero, si è già ampiamente chiarito, in questa Sede, che per i reati abituali il decorso del termine di prescrizione avviene dal giorno dell'ultima condotta tenuta, la quale chiude il periodo consumativo iniziatosi con la condotta che, insieme alle precedenti, forma la serie minima di rilevanza. Va dunque ribadito il principio secondo cui l'intervenuta prescrizione degli autonomi illeciti eventualmente integrati da alcune delle condotte che concorrono a realizzare il reato di maltrattamenti non ne determina l'irrilevanza ai fini della sussistenza di quest'ultimo, qualora per esso la causa estintiva non si sia ancora perfezionata (Sez. 6, n. 39228 del 23/09/2011, dep. 28/10/2011, Rv. 251050).
4. Per quel che attiene al secondo motivo di doglianza, le censure ivi prospettate devono ritenersi inammissibili, in quanto sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte in sede di appello - e finanche dinanzi al Giudice di prime cure - che tuttavia risultano ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Sotto tale profilo, dunque, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d'accusa.
In tal senso, invero, deve osservarsi come la Corte territoriale abbia proceduto ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dalla difesa, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di prime cure, la cui struttura motivazionale viene sul punto a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, dando conto delle univoche risultanze probatorie offerte dalle deposizioni dei testimoni ascoltati nel corso dell'istruzione dibattimentale (il IA dei ER F.M. , l'assistente sociale Ma..Ma. ed il vicino di casa O.A. ), i quali hanno offerto pieno riscontro alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, D.A. , già ritenute dal primo Giudice, con congrua ed esaustiva motivazione, pienamente attendibili perché chiare, precise, circostanziate, coerenti e prive di contraddizioni nel delineare un quadro di abituale sottoposizione ad una serie continua di atti di vessazione tali da cagionare sofferenze, privazioni ed umiliazioni offensive della sua dignità (consistite, segnatamente, nella ripetuta espressione di frasi ingiuriose pronunziate anche dinanzi al figlio minore, nell'averla aggredita anche fisicamente in due occasioni, nell'aver tentato di costringerla ad avere rapporti sessuali senza il suo consenso, nell'averne limitato in misura rilevante il rapporto affettivo con il figlio e nell'aver posto in essere una serie di comportamenti volti a screditarne la figura ai suoi occhi).
È noto, del resto, che nello schema del delitto di maltrattamenti in famiglia non rientrano soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni e le umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali (Sez. 6, n. 8396 del 07/06/1996, dep. 12/09/1996, Rv. 205563). L'impugnata sentenza, dunque, ha fatto buon governo del quadro di principii che regolano la materia in esame, uniformandosi alla linea interpretativa costantemente tracciata da questa Suprema Corte, secondo cui la fattispecie incriminatrice descritta dall'art. 572 cod. pen. consiste nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di vita;
i singoli episodi, che costituiscono un comportamento abituale, rendono manifesta l'esistenza di un programma criminoso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo (Sez. 6, n. 7192 del 04/12/2003, dep. 19/02/2004, Rv. 2284618).
5. La Corte d'appello, pertanto, ha compiutamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione delle contestate ipotesi delittuose, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che gli argomenti prospettati dalla difesa erano in realtà privi di ogni aggancio probatorio e si ponevano solo quali mere ipotesi alternative, peraltro smentite dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio giudicato completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ricostruzione del compendio storico-fattuale, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti oggetto della regiudicanda, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
6. Parimenti inammissibile deve ritenersi, infine, il terzo motivo di doglianza - dal ricorrente, peraltro, solo genericamente prospettato in ricorso v., supra, il par. 2, lett. c) - ove si consideri, da un lato, che si tratta di una censura per la prima volta dedotta solo in questa Sede, e dunque non specificamente sottoposta alla cognizione del Giudice d'appello, che sulla stessa, di conseguenza, non ha potuto pronunziarsi nel merito (art. 606 c.p.p., comma 3), e, dall'altro lato, che anche sul punto in esame la Corte distrettuale ha pienamente confermato la congrua ed esaustiva giustificazione già fornita dal Giudice di prime cure, implicitamente facendone propria l'indicazione dei correlativi criteri di determinazione del danno.
7. Conclusivamente, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare nella misura di Euro mille/00.
Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito pronunciate in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile, la cui liquidazione viene operata con le modalità e secondo l'importo in dispositivo meglio indicati.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Lo condanna altresì al pagamento in favore dello Stato delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in Euro tremilacinquecento/00, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2013