Sentenza 17 settembre 2014
Massime • 1
La sentenza pronunciata in appello all'esito di giudizio abbreviato deve essere pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza camerale dopo la deliberazione, e non mediante deposito in cancelleria. Tuttavia, in caso di omessa lettura, la sentenza non è abnorme o nulla, verificandosi una mera irregolarità, che produce però effetti giuridici, impedendo il decorso dei termini per l'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/09/2014, n. 3547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3547 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI OL - Presidente - del 17/09/2014
Dott. DE MARZO SE - Consigliere - SENTENZA
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 2527
Dott. CAPUTO A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO OL - Consigliere - N. 40137/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR RA PA N. IL 03/05/1953;
PARTI CIVILI;
avverso la sentenza n. 46/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 08/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione Dott. Izzo G., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito altresì per l'imputato l'avv. Libori F., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, in data 17/07/2012, il G.U.P. del Tribunale di Brescia, per quanto è qui di interesse, aveva dichiarato AR CE OL colpevole dei seguenti reati:
1) bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione alla MO Italia s.r.l. (d'ora in poi, MO) dichiarata fallita il 29/05/2008, perché, in concorso con LL IT, NA QU e NA EN e quale extraneus ideatore gestore ed organizzatore della distrazione della merce proveniente dalla D.E.I. New TR s.r.l. (d'ora in poi, D.E.I.), distraeva merci (materiale elettrico) per un valore complessivo di Euro 3.592.893,90;
2) truffa pluriaggravata in danno di D.E.I. in concorso con le persone indicate sub 1) e quale ideatore, istigatore, gestore e organizzatore della truffa;
7) e 8) in concorso con AN AN e LL IT e quale cointeressato, socio occulto, amministratore e gestore di fatto della ditta individuale del primo, omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per gli esercizi 2007 e 2008;
9) in concorso con le persone e nelle qualità indicate per i reati sub 7) e 8), occultamento e distruzione delle scritture contabili e della documentazione di cui è obbligatoria la conservazione della ditta individuale di AN AN;
10) in concorso con AN AN e LL IT e quale cointeressato, socio occulto, amministratore e gestore di fatto, occultamento e distruzione delle scritture contabili e della documentazione di cui è obbligatoria la conservazione di AS TR s.r.l.;
11) in concorso con le persone e nelle qualità indicate per il reato sub 10), omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali di AS TR s.r.l. per l'esercizio 2008;
13) in relazione a AS TR s.r.l., dichiarata fallita il 10/05/2011, e in concorso con le persone e nelle qualità indicate per il reato sub 10), bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione, per avere distratto beni e merci ovvero il controvalore della loro cessione per un valore complessivo di Euro 2.235.550,58 (di cui Euro 371.591,92 di IVA percepita e non versata all'Erario);
14) truffa in danno di Irce s.p.a., in concorso con AN AN e con FA ND e agendo in nome e per conto della società rumena AN Eazy TR s.r.l..
Esclusa la recidiva contestata, nonché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, e riconosciuta la continuazione tra i reati, l'imputato era stato condannato alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile fallimento MO (liquidato nella misura complessiva di Euro 3.592.893,90); nei confronti di AR era stata altresì disposta la confisca di un'autovettura Mercedes, di due unità immobiliari site nel comune di Trapani, della nuda proprietà di due unità immobiliari site nel comune di RU (intestate a Degli Angeli di AR BA & C. s.a.s.), di 23 unità immobiliari site nel comune di AL (intestate a AR BA e a AR AN).
2. Con sentenza deliberata in data 08/03/2013, la Corte di appello di Brescia, per quanto è qui di interesse, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Brescia, ha ridotto a cinque anni e sei mesi la pena irrogata a AR CE OL, ha limitato al valore di Euro 639.044 la confisca delle unità immobiliari site nel comune di AL, ha disposto che sulla residua quota permanga il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316 c.p.p., confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Richiamata diffusamente detta sentenza, la Corte di merito rileva che le dichiarazioni accusatorie dei tre coimputati LL, NA QU e AN sono di dubbia credibilità quando descrivono il ruolo dagli stessi rivestito, tendendo a minimizzarne l'importanza e ad addossare agli altri imputati la responsabilità dei fatti contestati, ma, a fianco di dichiarazioni del genere, ve ne sono altre non riguardanti la loro posizione, che hanno trovato riscontro in elementi esterni. La tesi difensiva di AR secondo cui i tre coimputati avrebbero concordato false accuse nei suoi confronti è smentita dal duplice rilievo che, dopo le iniziali convergenze, le posizioni assunte da LL e da AN si sono divaricate e che la posizione di NA è sicuramente antitetica a quella di LL;
ne' in senso contrario può argomentarsi sulla base della considerazione che sia NA, sia LL avevano inizialmente taciuto la posizione di AR soprattutto nei confronti di LI (amministratore di D.E.I.), atteggiamento, questo, comprensibile, dovendo essi altrimenti rivelare la destinazione della merce destinata a MO.
Il coinvolgimento di AR, sottolinea la Corte di merito, non emerge solo dalle dichiarazioni dei coimputati, ma anche da altri elementi afferenti alle singole imputazioni;
tale coinvolgimento non può comunque essere posto nel nulla, in quanto le dichiarazioni sul punto dei coimputati trovano riscontri in elementi esterni di elevato spessore.
2.1. Con riferimento ai capi di imputazione sub 1) e 2), la Corte di merito osserva preliminarmente che a AR non è contestata la gestione di fatto di MO, ma il ruolo di concorrente nella distrazione di beni provenienti da D.E.I. e, attraverso lo schermo di altre ditte, di fatto destinate a BC Build Engeneering s.r.l. (d'ora in poi, BC). Lo stesso AR ha ammesso di essere intervenuto per aiutare FA SE, gestore di BC, di essersi incontrato casualmente con LL, che gli aveva proposto la fornitura da parte di MO, di avere messo in contratto LL con FA, di avere incontrato NA, di avere contestato a LL e a NA che la fornitura ad BC non poteva provenire da MO (a causa dell'oggetto sociale di quest'ultima): alla luce delle stesse ammissioni di AR, rileva la sentenza impugnata, è evidente il suo coinvolgimento nell'accordo tra i gestori di MO e quelli di BC (collaborando con FA, come confermato da quest'ultimo e da BO, amministratore di Tibb s.r.l., cliente di BC), laddove la preoccupazione del ricorrente che la ditta cedente ad BC avesse un oggetto sociale compatibile con la merce ceduta rende chiara la preoccupazione di mascherare il reale fornitore della merce stessa, che egli, per sua stessa ammissione, sapeva essere MO. AR si è quindi accordato affinché la ditta che sarebbe figurata come fornitore di BC, avesse le carte in regola dal punto di vista formale, preoccupazione, quella del ricorrente, per soddisfare la quale venne attivata la ditta individuale AN, che, attiva solo nel secondo semestre del 2007, formalmente ha ceduto i materiali ad BC. Il collegamento tra la truffa in danno di D.E.I. e la distrazione della merce fornita a MO da D.E.I. e non pagata risulta chiaro alla luce del rilievo che presso BC sono state trovate fotocopie di documenti di trasporto e copie di "offerte di forniture" inviate da D.E.I. a MO, che le fatture emesse dalla ditta individuale AN nei confronti di BC corrispondevano a quelle emesse da D.E.I. nei confronti di MO, che il prezzo riportato sulle fatture emesse dalla ditta AN era mediamente inferiore del 20% rispetto a quello indicato sulle fatture emesse da D.E.I nei confronti di MO: pertanto chi, nella trattativa, operava per conto di BC, ossia AR, conosceva esattamente i prezzi praticati da D.E.I., sapeva che il materiale da questa fornito a MO era fatto pervenire ad BC attraverso la ditta AN, che il costo del materiale scendeva del 20% anziché aumentare come sarebbe stato ovvio se si fosse trattato di operazione commerciale corretta, sicché il deprezzamento della merce poteva essere unicamente giustificato, dal punto di vista logico, con l'intenzione di non pagare la merce a D.E.I., posto che, altrimenti, l'operazione non avrebbe avuto alcuna giustificazione dal punto di vista commerciale. I passaggi e il deprezzamento della merce non potevano sfuggire a chi operava per conto di BC, che conosceva sia le offerte di D.E.I., sia i prezzi indicati sulle fatture della ditta AN, risultando immediatamente l'assurdo deprezzamento della merce;
inoltre, il passaggio attraverso la ditta AN mascherava il collegamento tra MO e BC, non risultando alcun passaggio tra MO e la ditta AN. Tali elementi, osserva la Corte di appello, danno conto dell'esistenza dei reati (peraltro non contestati) e riscontrano le chiamate di correo allorché coinvolgono AR nel meccanismo truffaldino;
del resto, proprio su indicazione di AR si era optato per far pervenire la merce ad BC attraverso la ditta individuale AN all'uopo costituita. Ulteriori elementi correlano più strettamente AR alla ditta AN, utilizzata nella truffa per fatturare la merce proveniente da MO ad BC.
Rileva, in primo luogo, la Corte di merito che, pochi giorni dopo la dichiarazione di cessazione di attività della ditta AN, AR ha acquistato con due assegni provenienti dal conto della ormai non operativa ditta, un'autovettura Mercedes al prezzo di 54.800 Euro. Incongrua è la giustificazione fornita al riguardo da AR, che ha sostenuto di non aver ricevuto nulla da FA e che LL lo ricompensò dell'attività svolta con l'acquisto dell'autovettura: ammesso che questa sia stata pagata da LL, se AR avesse ritenuto la regolarità delle operazioni, non avrebbe potuto pretendere da LL, ossia dalla sua controparte, un compenso - elevato - per l'attività svolta in favore di FA, sicché l'unica spiegazione possibile è la sua consapevolezza del meccanismo truffaldino messo in atto e degli illeciti guadagni prodottisi. Nessun rilievo può essere riconosciuto all'argomentazione difensiva secondo cui se l'imputato fosse stato a conoscenza della provenienza del denaro non si sarebbe intestato l'auto, in quanto AR poteva far affidamento sulle cautele adottate per evitare di esporsi e, comunque, da una leggerezza compiuta nell'ambito di un'attività criminale non può ricavarsi la buona fede dell'agente in ordine all'attività stessa. In secondo luogo, la sentenza impugnata osserva che la tesi difensiva è smentita dalle dichiarazioni di IC IO: tre assegni emessi sul conto della ditta individuale AN sono stati incassati da MO NA, moglie di IC, oltre ad altri sette assegni emessi sul conto personale di AN;
MO ha riferito di avere ricevuto gli assegni dal marito e di averli monetizzati per fare un favore a un suo amico;
IC ha riferito di avere ricevuto tutti gli assegni da AN e di aver appreso da questi che si trattava di assegni da monetizzare e che i contanti dovevano essere consegnati a AR, aggiungendo che, in una occasione, dopo che AN aveva ricevuto il contante dalla moglie, si era diretto verso AR, presente in banca, per consegnargli il denaro. Tale elemento collega inscindibilmente AR alla ditta individuale AN, smentisce l'imputato laddove sostiene che AN era un prestanome del solo LL e differenzia la condotta di AR da quella dello stesso LL, in quanto mentre quest'ultimo agiva sui conti di AN attraverso la delega ad operare, AR, più astutamente, faceva cambiare gli assegni da AN intascando il contante senza lasciare alcun'traccia di sè.
In terzo luogo, la sentenza impugnata richiama le dichiarazioni di NO CO, il quale, a proposito della truffa a D.E.I., ha riferito che LL e AR erano soci in affari e che AN era il loro prestanome, utilizzando i primi due la ditta individuale del terzo e poi la AS TR: tali dichiarazioni, sottolinea la Corte di merito, confermano la piena partecipazione di AR alla truffa in danno di D.E.I., smentendo il ruolo, dallo stesso delineato, di soggetto ignaro degli illeciti altrui. La difesa ha contestato la credibilità di NO, in considerazione dei suoi rapporti non buoni con AR, avendogli inviato una missiva scritta da LL ed essendo pertanto un emissario di quest'ultimo; inoltre, NO aveva inviato una lettera anonima agli inquirenti narrando la vicenda truffaldina. Osserva al riguardo la Corte di appello che la missiva, rinvenuta dagli inquirenti nella vettura di AR, non è anonima, essendo firmata da NO, ed aveva un carattere strettamente personale, non essendo certo destinata alla divulgazione: in essa NO si lamenta di fungere da prestanome di AR dal 2003 e di non aver ricevuto quanto pattuito, per le sue "prestazioni", nemmeno quando AR, unitamente ai suoi soci, era riuscito ad ottenere somme elevate dalla truffa in danno di D.E.I.; lo stesso NO ha ammesso di aver inviato la missiva che gli era stata scritta da LL, ma, nelle sue dichiarazioni, non ha attribuito tutta la responsabilità della vicenda a AR delineando una società tra questi, LL e AN, il che non si concilia con la tesi difensiva avendo NO messo sullo stesso piano AR e LL.
Il ruolo di NO, inoltre, è stato riconosciuto dallo stesso AR che all'udienza del 03/04/2008 nel procedimento a carico di IN IT ed altro ha dichiarato di essere stato imprenditore utilizzando una ditta individuale, operativa fino al 2006, di cui NO era formale amministratore. È dunque AR che, per un verso, ha confermato quanto sostenuto da NO nella missiva in ordine alla circostanza che questi era stato suo prestanome e che, per altro verso, nulla ha riferito nel 2008 in ordine al deterioramento dei suoi rapporti con NO. Da ciò, secondo la sentenza impugnata, emerge che anche se negli ultimi tempi e comunque dopo i fatti contestati a AR, NO aveva rotto i rapporti con l'imputato (giungendo a denunciarlo con una lettera anonima che poi ha trovato conferma nelle indagini svolte), egli, almeno fino al 2008, era un "collaboratore" di AR e non di LL.
La sentenza di primo grado deve dunque essere confermata nella parte in cui ha riconosciuto AR responsabile, quale concorrente extraneus, del reato di cui al capo 1), nonché del reato di cui al capo 2), essendo pienamente consapevole del meccanismo truffaldino, del soggetto da cui proveniva la merce poi rifatturata dalla ditta AN ed avendo concordato con gli esecutori materiali della truffa (NA e LL) la fornitura della merce e le modalità con le quali sarebbe stata fornita ad BC.
2.2. Con riferimento ai capi 7), 8) e 9), la Corte di merito richiama le argomentazioni svolte con riguardo ai capi 1) e 2), ritenendo le dichiarazioni di AN e LL - menzognere quanto al ruolo da essi svolto - credibili nella parte in cui coinvolgono AR nella gestione della ditta individuale AN, in quanto fortemente riscontrate dagli elementi indicati, ossia l'acquisto di un'autovettura da parte di AR con assegni provenienti dalla ditta AN, la monetizzazione degli assegni provenienti dal conto intestato a tale ditta (come dichiarato di IC), la gestione della ditta da parte anche di AR come riferito da NO.
2.3. Con riferimento ai capi 10), 11) e 13), osserva la Corte di appello che se è vero che le dichiarazioni del commercialista ID - invocate dalla difesa nella prospettiva dell'attribuzione della gestione di AS TR s.r.l. solo a LL e a AN - coinvolgono maggiormente LL, collocando AR solo all'inizio della costituzione della società, è anche vero che ID ha riferito come il vero gestore della società apparisse AR, pur mantenendo egli i rapporti quotidiani con LL e con AN. Inoltre, rileva la sentenza impugnata, TO AE, rappresentante legale di TO s.r.l., ha riferito come, in occasione degli accordi con la società per la fornitura di cavi, avesse parlato con FA e con AR, il quale si era presentato come proprietario/amministratore della società stessa e con cui aveva concordato forniture e pagamenti. Analoga vicenda è riferita da ZI RR, addetto alle vendite di Sada Cavi s.p.a., al quale AR era stato presentato da FA SE come amministratore della società, proseguendo con lo stesso AR gli incontri, sempre presso la sede di BC, con gli accordi di fornitura di materiali. Nè ha pregio l'argomentazione difensiva che, con riferimento al capo 13), tende ad escludere la responsabilità di AR in quanto era LL a gestire i conti della società: come già visto per la ditta individuale AN, AR era attento a non comparire su documentazione formale delle ditte utilizzate e comunque, quanto alla distrazione della merce, era stato lo stesso imputato a prendere contatto con i fornitori per poi sparire dopo i mancati pagamenti, sicché la formale gestione dei conti da parte di LL non lo esime da responsabilità.
2.4. Con riferimento al capo 14), rileva la sentenza impugnata che le dichiarazioni di ND GI, responsabile commerciale di Irce s.p.a., non pongono AR in posizione di osservatore neutrale, in quanto lo stesso AR viene presentato come titolare di AN Eazy TR s.r.l., ossia proprio della società cui dovevano essere intestate le fatture e che si addossava i pagamenti;
successivamente si svolse un incontro tra ND, FA e AR nel corso del quale vennero presi gli accordi.
AR ha dunque preso parte alla fase decisiva del raggiungimento degli accordi per la fornitura della merce, non potendosi escludere la sua responsabilità in considerazione dell'intervento di altri nella fase successiva della consegna della merce, ne' alla luce della tesi difensiva secondo cui l'imputato si sarebbe presentato come rappresentante di altra società, non comprendendosi, in tale ipotesi, le ragioni per le quali ND avrebbe dovuto discutere con lui circa la fornitura della merce. L'affermazione di AR secondo cui sarebbe estraneo a AN Eazy TR s.r.l. è poi smentita, oltre che da AN, da LL e dallo stesso ND, da ZI RR, il quale ha riferito che l'imputato gli aveva comunicato di avere in Romania una società - appunto, AN Eazy TR s.r.l. - alla quale, su richiesta dello stesso AR, furono effettuate alcune forniture.
2.5. In ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello conferma il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione della pluralità dei reati commessi e dei precedenti dell'imputato, accogliendo, invece, la richiesta di riduzione della pena, fissata in cinque anni di reclusione, risultando, invece, congruo l'aumento per i reati in continuazione, con conseguente individuazione della pena finale in cinque anni e sei mesi di reclusione.
Quanto alla confisca dell'autovettura Mercedes, rileva la sentenza impugnata che AR operava in ambiti internazionali e aveva la necessità di spostarsi per costituire le società utilizzate per i propri traffici illeciti, sicché il possesso di un'autovettura di significativo valore, da un lato, favorisce gli spostamenti e facilita la commissione di nuovi ulteriori reati e, dall'altro, accredita l'immagine dell'imputato come persona facoltosa, favorendo la commissione di nuove truffe.
In ordine alla confisca degli immobili, la Corte di merito, per un verso, richiama la giurisprudenza di legittimità in ordine alla confisca per equivalente del profitto dei reati tributari e, per altro verso, osserva che non sembrano risultare altri beni nella disponibilità di RT da sottoporre a confisca, ne' la difesa ha offerto indicazioni al riguardo. Quanto alla confiscabilità dei beni intestati alle figlie, a parte i profili di inammissibilità derivanti dalla carenza di interesse, non avendo l'imputato diritto alla restituzione, la disponibilità in capo a AR trova conferma nel rilievo che al momento dell'acquisto le due intestatane erano prive di redditi e che il nonno materno (dal quale, secondo la prospettazione difensiva, provenivano i fondi con i quali era stata pagata la prima rata, laddove la differenza era stata versata utilizzando un mutuo acceso sempre dal mutuo materno, in realtà intervenuto - secondo la sentenza impugnata - solo a garanzia del mutuo stesso) non era nelle condizioni di effettuare gli esborsi sostenuti, essendo titolare, insieme con il coniuge, di redditi annui che non superavano i 30.000 Euro. Per quanto riguarda l'immobile di RU, di cui le figlie di AR hanno acquistato la nuda proprietà, la moglie dell'imputato gode dell'usufrutto sull'unità immobiliare, ove lo stesso AR è domiciliato, circostanze, queste, che, unitamente alle scarse capacità reddituali delle figlie al momento dell'acquisto, inducono la Corte di appello a ritenere che l'immobile sia stato intestato, nella nuda proprietà, alle figlie per motivi fiscali e successori, essendo comunque nella disponibilità dell'imputato. La somma indicata quale profitto deve essere rideterminata escludendo dal conteggio la somma dovuta a titolo di Irap, mentre, quanto al valore degli immobili, per quelli siti nel comune di AL la Corte di appello assume il valore indicato nella perizia giurata prodotta alla difesa (pari ad Euro 1.147.246,00), dovendo, pertanto, la confisca essere limitata alla somma di Euro 639.044.
La Corte di appello, infine, ha accolto la richiesta del Procuratore generale e delle parti civili di mantenimento del sequestro ai fini conservativi per la garanzia delle spese del procedimento e delle somme dovute all'erario nonché delle obbligazioni civili nascenti dal reato: infatti, vi è fondata ragione di ritenere che, vista la capacità di AR di servirsi di prestanomi e di occultare le proprie risorse, la restituzione dell'immobile possa dar luogo ad azioni volte ad occultarne la disponibilità.
3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Brescia ha proposto, con due distinti atti, ricorso per cassazione, nell'interesse di AR CE OL, il difensore avv. F. Libori, articolando complessivamente dodici motivi di seguito enunciati - anche alla luce della memoria difensiva con motivi aggiunti depositata il 15/07/2014 - nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
3.1. Violazione degli artt. 442, 544, 546 e 598 c.p.p.. All'esito dell'udienza ex art. 599 c.p.p., la Corte di appello ha omesso di redigere e depositare il dispositivo (depositando l'intero provvedimento solo il 03/05/2013): non potendosi ritenere che, come sostenuto dalla sentenza n. 12822 del 2010 delle Sezioni unite della Corte di cassazione, si sia in presenza di mera irregolarità, la violazione in questione determina l'abnormità del provvedimento, per la sua singolarità e stranezza, o, almeno, la nullità della sentenza a norma dell'art. 546 c.p.p., comma 3. 3.2. Violazione degli artt. 407 e 191 c.p.p.. L'iscrizione nel registro delle persone sottoposte ad indagini preliminari di AR deve essere retrodatata al 07/04/2011 (quando gli inquirenti entrarono in possesso di un documento di identità dell'imputato), sicché il termine delle indagini preliminari deve ritenersi esaurito il 07/11/2011; non potendosi condividere l'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato dalla sentenza impugnata, sono inutilizzabili gli atti di indagini successivi a tale data (le sommarie informazioni rese da MO NA, LI IO, NO CO e IL DO;
le attività di indagini svolte dalla Guardia di finanza su delega del p.m. del 07/12/2011), atti la cui rilevanza ai fini dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato è testimoniata dal riferimento ad essi nella sentenza impugnata in relazione a vari capi di imputazione.
3.3. Violazione dell'art. 192 c.p.p., vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità frazionata delle dichiarazioni accusatorie dei coimputati AN, LL e NA QU, violazione dell'art. 597 c.p.p.. La difesa ha dimostrato la falsità delle dichiarazioni accusatorie dei coimputati, sulla base della disamina svolta nei motivi di appello rispetto alla quale la Corte di appello ha omesso una puntuale valutazione.
3.3.1. Con riferimento alle dichiarazioni di AN (in data 01/02/2011, 09/02/2011, 29/03/2012), osserva il ricorrente che il coimputato, pur attribuendosi il ruolo di prestanome per conto di LL e di AR, ha riconosciuto che fu il primo (in quanto dichiarato fallito) a chiedergli di fare da prestanome e che allo stesso LL aveva consegnato la documentazione contabile relativa a AS TR s.r.l., sicché le sue dichiarazioni accusatorie nei confronti di AR in relazione alla mancata regolare tenuta della contabilità della ditta AN e della stessa AS TR s.r.l. sono espressione di una linea difensiva comune a LL e non possono essere ritenute attendibili. AN, inoltre, ha smentito IC IO in ordine ai cambi di assegni fatti presso la Banca Popolare di Milano e alla consegna allo stesso dichiarante del denaro contante frutto della negoziazione.
3.3.2. Il coimputato LL ha reiteratamente reso dichiarazioni false (in data 27/05/2009, 31/01/2011 e 18/02/2011): già nel 2007 riferì a LI di non conoscere le destinazione del materiale fornito avendo consegnato le relative bolle a NA QU, circostanza smentita anche dallo stesso NA, così come le successive versioni prospettate in ordine alla destinazione della merce;
con riferimento alla destinazione del denaro provento della truffa in danno di D.E.I., prima ha riferito di avere utilizzato 170 mila Euro (il 5% della somma di 3.5000.00 Euro) per costituire con AR una società in Romania, poi ha raccontato di avere impiegato la somma per l'acquisto di una casa;
ha dichiarato di essersi rivolto a AN su richiesta di AR, ma la Corte di appello non ha valutato il frequente ricorso del coimputato a prestanomi (EL AU, MI DR, NO CO, IL DO); ha affermato di non conoscere la destinazione dei soldi pagati da BC alla ditta AN, ma l'affermazione è smentita dal dettaglio delle uscite dai c/c della ditta, come ricostruiti dalla polizia giudiziaria;
ha riferito che circa 700 mila Euro, corrispondenti alla prima fattura di D.E.I., erano stati consegnati da AR a NA QU e da questi, in parte, versati sul conto di MO, ma tale racconto contraddice il ruolo di regista occulto attribuito allo stesso AR;
ha falsamente dichiarato di non avere aver prelevato somme dal c/c di MO e della ditta AN, di non essere mai stato in E.Emme con FA e di non aver mai conosciuto persone ad essa riferibili. Nessuna dichiarazione rilasciata da LL - fin dalla prima resa al curatore fallimentare di MO - è sovrapponibile a quelle successive e il relativo contenuto è talora contrastante. La Corte di appello ha omesso di valutare la credibilità soggettiva di LL (condannato per bancarotta e indagato per frode alimentare), che aveva già utilizzato MI e CH come prestanomi in MO di cui era l'esclusivo titolare.
3.3.3. Il coimputato NA QU, nell'ottobre del 2007, ha riferito a LI una ricostruzione della vicenda che attribuiva la responsabilità della truffa al solo LL, senza far riferimento al ruolo o alla ideazione da parte di AR, mentre nell'interrogatorio reso al curatore fallimentare sembra prospettare che la richiesta di avviare un'attività di commercializzazione di materiale elettrico sia partita dallo stesso NA nei confronti del ricorrente. La personalità a attitudine criminosa di NA è descritta da OS OM, che ha raccontato del prestito ricevuto e dei toni minacciosi con i quali ne era stata chiesta la restituzione. NA QU ha riferito di un accordo con LL e AR secondo cui MO avrebbe dovuto fatturare - con un ricarico del 10% - ad E.Emme la merce ricevuta da D.E.I. attribuendo falsamente detto accordo anche a AR, posto che la gestione illecita di E.Emme era di esclusiva responsabilità di LL e di AN (cui il capo di imputazione n. 5 ascrive il reato di appropriazione indebita in danno di tale società). Il coimputato, inoltre, ha escluso di conoscere l'esistenza della ditta BC (in ciò smentito dagli stessi inquirenti) e ha riferito di avere consegnato la documentazione contabile di MO ad DI DR, che ha recisamente negato la circostanza.
Non è possibile accedere alla valutazione frazionata dei chiamanti in correità ai fini della valutazione della loro intrinseca attendibilità e coerenza e, anche nell'ottica della valutazione frazionata, la sentenza impugnata è contraddittoria e non fornisce, a fronte della falsità dei fatti narrati, dai coimputati e della debole valenza della loro attendibilità soggettiva, la compensazione con un più consistente spessore di riscontro con elementi estrinseci di verifica della loro attendibilità.
La Corte di appello ha omesso di motivare in ordine alla credibilità soggettiva dei coimputati e all'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni da essi rese, prive delle caratteristiche della coerenza, della precisione, della costanza nel tempo e della spontaneità richieste dalla giurisprudenza.
3.4. Violazione dell'art. 192 c.p.p., vizio di motivazione in relazione all'assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie a carico del ricorrente da parte dei coimputati, contraddittorietà della motivazione in relazione alle dichiarazioni dei testimoni MO NA, IC IO, NO CO, ID AS, ZI RR e ND GI quali riscontri esterni delle dichiarazioni dei coimputati. I riscontri esterni individuati dalla Corte di appello sono assolutamente equivoci e privi di idoneità dimostrativa in relazione agli specifici fatti attribuiti all'imputato.
3.4.1. Con riferimento ai capi di imputazione nn. 1) e 2), la sentenza impugnata ha seguito uno schema - opposto a quello imposto dalla giurisprudenza di legittimità - incentrato su un riscontro esterno (semplice e non con un più elevato e consistente spessore) e sul fatto narrato dai chiamanti in correità coerente con il riscontro già individuato;
così, da un lato, ha escluso il ruolo di preminenza e di ideazione di AR e, dall'altro, lo ha ritenuto responsabile a titolo di extraneus istigatore e beneficiario delle operazioni illecite.
La sentenza impugnata ha travisato il primo riscontro individuato, ossia le ammissioni fatte nel corso dell'interrogatorio di garanzia da AR, che si è limitato a far riferimento ad un accordo, per conto degli FA, con LL e con NA in ordine ad una serie di transazioni lecite;
AR, inoltre, non ha espresso la "preoccupazione" di mascherare il reale fornitore della merce, ma si è limitato ad affermare che MO non aveva un oggetto sociale compatibile con la vendita di materiale elettrico. La Corte di appello ha omesso di motivare in ordine alla medesima obiezione che LI aveva mosso a NA QU.
Anche il secondo riscontro - relativo al ribasso del 20% tra il prezzo della merce fatturato da D.E.I. a MO e quello relativo alla stessa merce fatturato dalla ditta AN ad BC - è stato travisato in quanto la Corte di appello non ha preso atto di quanto dichiarato nella querela da LI, il quale ha spiegato che, dopo l'offerta di vendita da parte di D.E.I., NA chiedeva un ulteriore sconto di 4% e che talora gli ordini non venivano confermati, pur in presenza di grossi sconti, il che convinse LI che il suo interlocutore aveva un ufficio acquisti competente: si spiega, dunque, il rinvenimento presso BC delle offerte di fornitura che D.E.I. spediva a MO, offrendo una lettura alternativa a quella indiziante a carico di AR;
l'offerta di fornitura può non coincidere con la successiva fattura, emessa dopo la pattuizione sullo sconto indicata da LI. La Corte di appello ha dedotto dal rinvenimento presso BC di un'offerta di fornitura emessa da D.E.I. nei confronti di MO la prova della consapevolezza di AR in ordine all'effettivo prezzo di acquisto della merce, ma, come rilevato dal G.i.p. rigettando la richiesta cautelare nei confronti di FA SE e di FA ND si tratta di un dato neutro, ne' la sentenza impugnata ha indicato le dichiarazioni dei chiamanti in correità riscontrate dalla circostanza. Palese è il volo pindarico della motivazione laddove afferma che il deprezzamento della merce poteva essere giustificato solo dall'intenzione di non pagare la merce a D.E.I., risultando altrimenti assurdo il deprezzamento della merce: la Corte di appello ignora l'esistenza di trattative tra le offerte e gli acquisti, trattative evidenziate dallo stesso LI, e afferma che su indicazione di AR si era optato per far pervenire la merce ad BC attraverso la ditta AN allo scopo costituita, affermazione, questa, che non trova alcun riscontro in atti. In ordine al travisamento del terzo riscontro - relativo all'acquisto di una Mercedes con due assegni provenienti da un conto della ormai non più operativa ditta AN - AR, che si lamentava di non aver ricevuto alcun corrispettivo per l'opera di mediazione svolta, ha spiegato di essere stato accompagnato dal concessionario da LL che ha pagato con assegni circolari di cui il ricorrente ignorava la provenienza, ma la Corte di appello non ha creduto a tale versione presupponendo la responsabilità penale di AR per i capi di imputazione relativi alla truffa in danno di D.E.I.. Anche il quarto elemento di riscontro - relativo alle dichiarazioni di IC IO che ha riferito di aver ricevuto da AN assegni da monetizzare e di aver saputo da questi che il contante doveva essere consegnato a AR - è stato travisato dalla Corte di appello che ha ritenuto credibili le dichiarazioni di IC nonostante la smentita del loro contenuto fatta da AN (ritenuto credibile su altri punti) e l'acredine mostrata dal dichiarante nei confronti di AR dovuta a pregresse vicende giudiziarie.
In ordine al quinto elemento di riscontro, rappresentato dalle dichiarazioni di NO, la Corte di appello ha ignorato la testimonianza di AR DO e quanto dichiarato dallo stesso NO sul fatto di essersi recato presso D.E.I. per consegnare una busta contenente un assegno per un pagamento ritardato, consegna, secondo quanto riferito da NI (impiegata nel settore amministrativo di D.E.I.) avvenuto per conto di LL;
la Guardia di finanza ha relazionato circa i rapporti di E.Emme con una serie di società quali la OR s.p.a., i cui rapporti ricalcano quelli della prima con Ife s.r.l. e D.E.I.. Travisando, se non ignorando, tali elementi, la Corte di appello non fornisce alcuna giustificazione logica di come si possa ritenere che NO non fosse alle sole dipendenze di LL e che le sue dichiarazioni siano riscontro qualificato alle chiamate in correità.
3.4.2. Con riferimento ai capi di imputazione nn. 7), 8) e 9), la motivazione è basata su riscontri quali l'acquisto della Mercedes, le dichiarazioni di IC e quelle di NO già esaminati con riguardo ai primi due capi di imputazione. Inoltre, AN ha esplicitamente affermato che la costituzione della ditta individuale era avvenuta per mano esclusiva di LL e la Corte di appello non ha motivato in ordine all'inattendibilità di tali dichiarazioni.
3.4.3. Con riferimento ai capi di imputazione nn. 10), 11) e 13), la Corte di appello si è basata, oltre che sulle dichiarazioni di AN e di LL, su quelle di ID, di TO e di
ZI. La testimonianza di ID, che si è limitato a dichiarare che AR gli sembrava il vero interessato alla costituzione della società, esclude la responsabilità del ricorrente, avendo riferito che nel 2007 era stato contattato da AN e da LL, interessati a costituire una società di capitali operante nel settore della commercializzazione del materiale elettrico, e che aveva appreso che LL era solito effettuare cambi assegni per importi notevoli su un conto della società sconosciuto allo stesso ID, il cui successivo, più accorto, atteggiamento aveva verosimilmente indotto AN e LL ad interrompere i rapporti con lui. La Corte di appello, inoltre, ha omesso di valutare la volontà di fusione tra BC e AS TR s.r.l. riferita da AR, da FA SE, da BO e da TO. LL prima ha riferito di aver amministrato AS TR s.r.l., costituita su spinta di AR, poi che questi era il vero amministratore e gestore della società; AN ha poi escluso i contatti con ID da questi riferiti. La Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni di TO, secondo cui AR gli si era presentato come proprietario/amministratore di AS TR s.r.l., e di ZI, secondo la quale FA gli presentò AR come amministratore di AS TR s.r.l.: dette dichiarazioni dovevano essere valutate con cautela, per il tempo trascorso dai fatti contestati (oltre quattro anni) e per la sostanziale divergenza sul punto da parte dei due imprenditori;
in ogni caso, l'essersi assunto una qualifica rispondente o meno al vero, non può avere incidenza dimostrativa qualificata circa la consapevolezza e volontà di AR di gestire illecitamente la contabilità della società.
3.4.4. Con riferimento al capo di imputazione n. 14), l'atto di appello aveva prospettato la commissione di una - non contestata - frode fiscale conseguente alla fatturazione del materiale acquistato da BC da parte di un soggetto societario estero, ma la sentenza impugnata ha omesso di valutare il punto e non fa alcun cenno al profitto che sarebbe derivato a AR e alle modalità attraverso le quali questi avrebbe potuto conoscere gli accordi intercorsi via mail tra ND e FA ND. I motivi di appello avevano evidenziato che le dichiarazioni di ND e di TO, autista della ditta che curò il trasporto della merce, escludono la responsabilità di RT e che gli atti relativi al fallimento di AN AS TR erano stati rinvenuti nell'abitazione di LL, ma la Corte di appello non ha valutato tali censure.
3.5. Violazione della L. Fall., artt. 216, 223 e 219, e degli artt. 40 e 42 c.p., vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta distrattiva e lo stato di insolvenza di MO e alla prova del dolo in ordine al capo di imputazione n. 1). Alla luce della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012 - dep. 06/12/2012, Corvetta e altri, Rv. 253493), nella fattispecie andava provato che lo stato di insolvenza di MO fosse stato causato dalla distrazione di materiale proveniente da D.E.I. e che RT fosse consapevole che la condotta distrattiva avrebbe causato lo stato di insolvenza e il successivo fallimento di MO, profili, questi, sui quali la sentenza impugnata omette di motivare.
3.6. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p.. La difesa aveva invocato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della lontananza nel tempo dei precedenti penali (una truffa commessa nel 1982 e due sentenze di patteggiamento per bancarotta fraudolenta per le quali si è verificato l'effetto estintivo di cui all'art. 445 c.p., comma 2) e del comportamento processuale tenuto dall'imputato (che ha immediatamente rilasciato dichiarazioni e ha offerto un ampio memoriale). La Corte di appello ha reso una motivazione apparente sia a proposito del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (motivato sulla base dei precedenti in contraddizione con l'esclusione della recidiva ed ignorando il comportamento processuale), sia in ordine al trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata ha omesso di indicare il reato per il quale è stata irrogata la pena base e gli aumenti per ciascuno dei reati ritenuti in continuazione, non potendo, sul punto, essere richiamata per relationem la sentenza di primo grado;
in quest'ultima ipotesi, la motivazione sarebbe contraddittoria, poiché, a fronte della significativa riduzione della pena base non ha invece effettuato alcuna riduzione per le pene relative ai reati in continuazione.
3.7. Violazione dell'art. 240 c.p., comma 1, e vizio di motivazione in ordine alla confisca dell'autovettura Mercedes. Nessun atto di indagine evidenzia la relazione di asservimento dell'autovettura alle ipotesi di reato ascritte all'imputato, sicché non sussiste il rapporto di strumentalità tra il bene oggetto di confisca e i reati contestati, laddove la motivazione sul punto della sentenza impugnata è meramente congetturale.
3.8. Violazione della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, e dell'art. 322 ter c.p., comma 2. Il rinvio operato dalla L. n. 144 del 2007, art. 1, comma 143, all'art. 322 ter c.p. riguarda solo il comma 1 della disposizione codicistica, in quanto il secondo comma è riferito al solo delitto del corruttore, ossia specificamente ad altra e peculiare fattispecie delittuosa, come è confermato dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, che fa espresso riferimento alla confisca per equivalente del prezzo o del profitto del reato e non potendosi estendere la portata della norma in violazione del divieto di analogia in malam partem in materia penale. Pertanto, la confisca per equivalente dell'ipotizzato profitto del reato tributario non è ammissibile.
3.9. Vizio di motivazione in ordine alla disponibilità dei beni confiscati in capo a AR, mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla documentazione di cui era stata chiesta l'acquisizione. La Corte di appello ha confermato la confisca dell'immobile di AL e della nuda proprietà di quello di RU ritenendo erroneamente fittizia l'intestazione dei beni alle figlie dell'imputato, in considerazione del vincolo parentale con gli intestatari formali e dell'assenza di redditi in capo ad essi al momento dell'acquisto.
3.9.1. Con riferimento alla confisca dell'immobile di AL (la cui prima rata fu corrisposta dal nonno materno delle figlie, mentre la differenza fu pagata grazie a un mutuo garantito dalla fideiussione sempre del nonno), non spetta alla difesa spiegare con quali fondi il nonno delle figlie - non coinvolto nelle "traversie" di AR - abbia versato la prima rata, ne' sussistono atti di indagine che depongano per un coinvolgimento dell'imputato quale finanziatore occulto del suocero, laddove la garanzia personale da questi prestata depone per la sua capienza patrimoniale. La documentazione indicata dall'appellante non è stata acquisita in quanto successiva all'acquisto del bene, laddove l'onerosità del mutuo consiste nel pagamento delle rate successivamente all'acquisto;
acquisito il diritto al riscatto delle polizze assicurative del nonno, le figlie dell'imputato hanno estinto anticipatamente il mutuo acceso per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile, sicché la valutazione della Corte di appello è assolutamente illogica e in contrasto con l'art. 603 c.p.p., comma 2. 3.9.2. Con riferimento alla confisca dell'immobile di RU, la sentenza impugnata incorre in un travisamento del fatto laddove riferisce la nuda proprietà dell'immobile alle figlie dell'imputato e non a Degli Angeli s.a.s. di AR BA & C;
dalla documentazione già acquisita agli atti si evince che detta società aveva ottenuto affidamenti bancari per complessivi Euro 70 mila;
la documentazione di cui la Corte di appello ha escluso l'acquisizione evidenzia poi che le figlie dell'imputato hanno ricevuto dalla nonna materna somme pari a 35 mila Euro. Su tali aspetti la Corte di appello ha omesso di motivare, limitandosi a far riferimento all'impossidenza economica delle figlie dell'imputato smentita dai dati indicati a fronte della cifra di Euro 33.750 spesa per la nuda proprietà dell'immobile.
Sussiste, in relazione alla confisca per equivalente, l'interesse di cui all'art. 568 c.p.p., comma 4, anche con riferimento a beni appartenenti a terzi che vantino un diritto alla restituzione degli stessi: rilevando l'assenza di un elemento costitutivo della confisca per equivalente l'imputato è interessato alla restituzione dei beni ai terzi danneggiati, impedendo, in questo modo, la condanna ad un valore equivalente al prezzo o al profitto del reato finalizzata ed espoliare il reo dell'eventuale indebito arricchimento procacciatosi. Realizzando un "artificiale" arricchimento patrimoniale dell'imputato, la confisca disposta in sede penale relativamente a beni non appartenenti all'imputato provoca una serie di riflessi extrapenali pregiudizievoli nei confronti dell'imputato stesso (sul piano fiscale, nei rapporti patrimoniali con il coniuge, sotto il profilo risarcitorio ed ereditario).
3.10. Violazione degli artt. 316 e 317 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. a), art. 179 c.p.p.. La sentenza impugnata ha disposto il sequestro conservativo richiamando le richieste del Procuratore generale e delle parti civili: tuttavia, la richiesta del Procuratore generale era limitata alla sola autovettura, mentre nessuna richiesta era formulata con riguardo all'immobile di AL. All'udienza camerale del 08/03/2013, la Corte di appello non ha dato lettura del dispositivo, ma solo il data 03/05/2013 veniva depositata l'ordinanza- sentenza: con il deposito della sentenza si realizza la pendenza del giudizio di cassazione, sicché la Corte di appello non poteva adottare la misura cautelare reale. La parte civile avrebbe dovuto chiedere il sequestro conservativo almeno nelle conclusioni di primo grado, ma la sentenza di primo grado nulla ha disposto in ordine a detta misura, ne' la parte civile ha impugnato sul punto tale sentenza per poi riformulare le conclusioni depositate nel grado di appello. Con la memoria depositata il 15/07/2014, la difesa ha dichiarato di rinunciare al motivo, in quanto il sequestro conservativo è stato annullato dal Tribunale del riesame di Brescia con ordinanza 11-13/06/2013. 3.11. Violazione degli artt. 315 e 125 c.p.p., vizio di motivazione in ordine ai presupposti del sequestro conservativo. La Corte di appello non ha compiutamente evidenziato "indicatori sintomatici" che depongano nel senso della probabile dispersione delle garanzie patrimoniali qualora parte dell'immobile di AL fosse restituita all'imputato; non sussiste una situazione di potenziale depauperamento del patrimonio del debitore non essendo concretamente percorribile la vendita di un immobile parzialmente confiscato, il che, insieme con l'ottimo comportamento processuale dell'imputato e con la sua condotta di vita irreprensibile successiva all'instaurazione del processo, depone per l'inconsistenza della prognosi della Corte di appello. Con la memoria depositata il 15/07/2014, la difesa ha dichiarato di rinunciare al motivo, in quanto il sequestro conservativo è stato annullato dal Tribunale del riesame di Brescia con ordinanza 11-13/06/2013. 3.12. Violazione dell'art. 321 c.p.p. e art. 322 ter c.p. (violazione del principio di proporzionalità) e omessa motivazione in relazione alla necessità della confisca per equivalente dell'immobile di RU e delle unità immobiliari ubicate a Trapani. La Corte di appello ha mantenuto la confisca su tre immobili, laddove, considerato il valore riconosciuto alla villa di AL, la stessa sarebbe ampiamente capiente rispetto all'asserito profitto del reato;
vincolando più beni immobili attraverso lo scomputo del valore dei beni di RU e di Trapani, la sentenza impugnata, in assenza di motivazione sul punto, ha violato l'art. 321 c.p.p. e art. 322 ter c.p. e l'art. 1 del Protocollo addizionale Cedu. Con la memoria depositata il 15/07/2014, la difesa ha evidenziato che il punto era stato tempestivamente impugnato con l'atto di appello al paragrafo 1.4.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Il primo motivo di ricorso non è fondato. La fattispecie dedotta è stata compiutamente esaminata da Sez. U, n. 12822 del 21/01/2010 - dep. 02/04/2010, Marcarino, Rv. 246269, che è giunta alla conclusione, condivisa dal Collegio, secondo cui la sentenza pronunciata in appello all'esito di giudizio abbreviato deve essere pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza camerale dopo la deliberazione, e non mediante deposito in cancelleria;
tuttavia, in caso di omessa lettura, la sentenza non è abnorme o nulla, verificandosi una mera irregolarità, che produce però effetti giuridici, impedendo il decorso dei termini per l'impugnazione di cui all'art. 545 c.p.p., comma 3. Le Sezioni unite, in particolare, hanno escluso che si attagli alla fattispecie in esame la categoria dell'abnormità, evocata anche dall'odierno ricorrente, posto che l'atto non provoca una stasi del processo non altrimenti superabile, nè la violazione processuale in esame può ritenersi integrare un provvedimento avulso dall'intero ordinamento processuale.
3. Il secondo motivo non è fondato. Del tutto consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, è l'orientamento secondo cui l'inutilizzabilità prevista dall'art. 407 c.p.p., comma 3, non è equiparabile a quella di cui all'art. 191 c.p.p., poiché l'una è riferita agli atti d'indagine, mentre l'altra è riferita alle prove;
di conseguenza, nei confronti degli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari non opera il principio della rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, bensì il diverso principio della rilevabilità su eccezione di parte, la quale potrebbe anche trovarsi ad avere un interesse opposto all'inutilizzabilità, sicché la scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza rispetto del termine di cui all'art. 407 c.p.p. e delle forme di rito: pertanto, la scelta del giudizio abbreviato preclude all'imputato la possibilità di eccepire l'inutilizzabilità degli atti di investigazione compiuti dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari (Sez. 6, n. 12085 del 19/12/2011 - dep. 30/03/2012, Inzitari, Rv. 252580; conformi, ex plurimis, Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011 - dep. 01/06/2012, P.G., Bianco e altri, Rv. 252853; Sez. 5, n. 38420 del 12/07/2010 - dep. 29/10/2010, P.G. in proc. La Rosa e altri, Rv. 248506). Alla luce di tale indirizzo, condiviso dal Collegio in assenza di argomentazioni idonee a determinarne una rivalutazione, il motivo non può essere accolto.
4. Il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, riguardando la valutazione delle prove dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. Al riguardo, rileva il Collegio come, in apertura dell'esame delle censure proposte al riguardo dall'appellante, la Corte bresciana abbia sottolineato, su un piano generale, che il coinvolgimento di AR nei fatti in questione non emerge solo dalle dichiarazioni dei tre coimputati (LL, AN, NA QU), ma anche da altri elementi afferenti alle singole imputazioni. La premessa posta dalla Corte di merito all'esame, appunto, della singole imputazioni (e dei relativi dati probatori) giova a mettere in luce come, in una valutazione complessiva dell'apparato motivazionale posto a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati contestati, gli ulteriori elementi evidenziati dalla sentenza impugnata non vengano in considerazione solo sub specie di riscontri alle chiamate di correo dei coimputati, ma quali dati probatori dotati - anche - di valenza dimostrativa autonoma rispetto alle stesse chiamate di correo.
Esemplare dell'approccio valutativo seguito dalla Corte di merito è l'esame delle imputazioni sub 1) e 2), esame nitidamente proiettato su un duplice piano: in primo luogo, la sentenza impugnata richiama una serie di elementi (tra i quali, l'abbattimento del 20% del prezzo riportato sulle fatture emesse dalla ditta AN nei confronti di BC rispetto a quello indicato nelle fatture emesse da D.E.I. nei confronti di MO) ritenuti, per un verso, idonei a dar corto dell'"esistenza dei reati" e, per altro verso, a riscontrare, nei termini di seguito messi in luce, le chiamate di correo coinvolgenti AR;
in secondo luogo, la Corte di appello procede alla rassegna dei dati probatori idonei a correlare AR alla ditta individuale AN utilizzata per fatturare la merce proveniente da MO ad BC. Il percorso argomentativo seguito dalla Corte bresciana mette in luce la duplice valenza attribuita agli elementi conoscitivi ulteriori rispetto alle chiamate di correo, una valenza, da un lato, autonoma e, dall'altro, confermatrice degli uni rispetto alle altre, nonché la ricerca, nell'ambito di tali ulteriori elementi, di dati probatori afferenti alla sussistenza dei reati e alla loro attribuibilità a AR, senza esaurire l'apprezzamento valutativo nell'esclusiva valorizzazione dei primi. In questo quadro devono dunque essere vagliate le doglianze del ricorrente.
4.1. A proposito delle dichiarazioni accusatorie rese nei confronti del ricorrente dai coimputati, la Corte di appello, in primo luogo, ha motivatamente escluso che le stesse siano state concordate al fine di accusare falsamente AR: la valutazione del giudice di appello è argomentata sottolineando la divaricazione delle posizioni assunte - dopo un'iniziale convergenza - da AN e da LL e l'evidente contrasto di quelle di LL e di NA, antitetiche quanto alla ricostruzione delle reciproche responsabilità. Il rilievo, del tutto congruo sul piano logico-argomentativo, priva di fondatezza le censure di analogo tenore - concentrate sulla prospettata "comunanza" di strategie difensive di AN e di LL - riproposte dal ricorso in esame: sotto questo profilo, la motivazione della sentenza impugnata rende ragione dell'esclusione di artificiose consonanze nelle dichiarazioni dei coimputati, ossia della circostanza che la loro convergenza quanto al coinvolgimento di AR sia l'esito di collusione o concerto calunnioso o comunque il frutto di condizionamenti o reciproche influenze (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005 - dep. 16/02/2006, Aglieri ed altri, Rv. 233084).
La Corte di appello ha altresì rilevato come risulti comprensibile il silenzio mantenuto, soprattutto nei confronti di LI, da LL e da NA in ordine alla posizione di AR, il cui disvelamento avrebbe comportato la rivelazione appunto all'amministratore di D.E.I. della vera destinazione della merce venduta dalla società: anche sul punto, la motivazione della sentenza impugnata priva di consistenza i rilievi del ricorrente incentrati sul contrasto tra quanto riferito dai coimputati LL e NA a LI e le dichiarazioni successivamente rese, in varie sedi, nel corso del procedimento.
Con riferimento a queste ultime, la Corte di appello - esclusa sia la sussistenza di artificiose consonanze nelle dichiarazioni accusatorie dei coimputati, sia la significatività delle versioni da essi prospettate post factum alla persona offesa - ha ritenuto di recepire i rilievi critici proposti dall'atto di appello e ha rilevato la dubbia credibilità delle dichiarazioni dei coimputati tendenti a minimizzate il ruolo da ciascuno di essi rivestito, addossando agli altri coimputati la responsabilità dei reati loro contestati. Tuttavia, osserva il giudice di appello, a fronte di dichiarazioni del genere, ve ne sono altre non riguardanti la posizione dei dichiaranti che hanno trovato riscontro in elementi estranei: tra queste ultime, la Corte di merito include le dichiarazioni relative al coinvolgimento di AR, coinvolgimento rispetto al quale le dichiarazioni dei coimputati hanno trovato riscontro in elementi esterni di elevato spessore. Così delimitato, quanto all'oggetto, il contributo conoscitivo offerto dalle dichiarazioni dei coimputati ed evidenziatone il deficit di attendibilità connesso al perseguimento di - personali, non concordate - strategie processuali tese al ridimensionamento delle responsabilità di ciascuno, il percorso argomentativo della sentenza impugnata non è compromesso, ad avviso del Collegio, dalle censure del ricorrente, in quanto, in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'esclusione di attendibilità per una parte del racconto non implica un giudizio di inattendibilità con riferimento a quelle altre parti che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno: in tale ipotesi, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che rientri nei compiti del giudice la verifica e la ricerca di un "ragionevole equilibrio di coerenza e qualità", di ciò che viene riferito nel contesto di tutti gli altri fatti narrati, dovendo avere ben presente che la debole valenza di attendibilità soggettiva deve essere compensata con un più elevato e consistente spessore di riscontro, attraverso il necessario minuzioso raffronto di verifiche di credibilità estrinseca (Sez. 6, n. 20514 del 28/04/2010 - dep. 28/05/2010, Arman Ahmed e altri, Rv. 247346). Fatta salva la necessaria, puntuale verifica dei riscontri oggettivi esterni individuati dalla Corte di merito (oggetto del quarto motivo di ricorso, di seguito esaminato) e, dunque, del raggiungimento, ad opera della sentenza impugnata, di un "ragionevole equilibrio di coerenza e qualità", la valutazione delle chiamate di correo alla luce di elementi ulteriori valorizzati sia, appunto, come conferma alle dichiarazioni dei coimputati sia come elementi dotati di valenza dimostrativa autonoma rispetto alle stesse dichiarazioni integra quel più elevato e consistente spessore di riscontro richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte. Pertanto, il terzo motivo non può essere accolto.
4.2. Anche il quarto motivo non merita accoglimento. Al riguardo, giova precisare che le critiche articolate con detto motivo dal ricorrente fanno riferimento ai vari elementi valorizzati dalla Corte di appello come meri riscontri alle dichiarazioni accusatorie dei compiutati, mentre, come si è visto, detti elementi assumono, nel percorso argomentativo dei giudici di appello, la più pregnante valenza indicata: lo schema interpretativo seguito dalla sentenza impugnata, pertanto, non fonda - come prospettato dal ricorrente con una delle doglianze - l'affermazione di responsabilità muovendo dai riscontri esterni e sulla valutazione delle dichiarazioni accusatorie alla luce di detti riscontri, ma valorizza gli elementi di seguito esaminati secondo quanto si è rilevato, ossia come dotati anche di autonoma valenza dimostrativa.
4.2.1. Con riferimento ai capi di imputazione nn. 1) e 2), i rilievi della sentenza impugnata in ordine a quanto "ammesso" da AR nell'interrogatorio del 12/11/2011 non sono viziati dal denunciato travisamento. Che le dichiarazioni dell'imputato non avessero natura confessoria, ma facessero riferimento, per riprendere le espressioni del ricorso, a lecite transazioni è ben evidenziato dalla sentenza impugnata, che, al riguardo, attribuisce a AR un atteggiamento analogo a quello dallo stesso contestato ai coimputati, ossia l'attribuzione ad altri della responsabilità degli illeciti, minimizzando il proprio ruolo. Da quanto riferito dall'indagato, invece, la Corte di merito ha tratto elementi conoscitivi in ordine al coinvolgimento dello stesso AR nell'accordo tra i gestori di MO e quelli di BC, accordo sullo sfondo del quale si è sviluppata la vicenda: in questa prospettiva, la Corte ha rilevato, sulla base del menzionato interrogatorio del 12/11/2011, che AR è intervenuto per conto dei gestori di BC, con i quali collaborava (circostanza, questa, confermata da varie fonti, oltre che dallo stesso imputato); che l'origine della vicenda si ricollega ad un incontro (casuale nel racconto di AR) con LL, poi messo in contatto con FA;
che lo stesso AR ha incontrato NA e poi ha contestato a questi e a LL che, a causa dell'oggetto sociale di MO, la fornitura ad BC non poteva risultare come proveniente da detta società. Sulla base di questi dati probatori, priva di cadute di conseguenzialità logica è, anche alla luce della complessiva ricostruzione svolta sulla base degli elementi valorizzati, la valutazione della Corte di appello circa la preoccupazione dell'imputato di mascherare il reale fornitore della merce ad BC, fornitore che, per sua stessa ammissione, AR sapeva essere MO (che aveva acquistato la merce da D.E.I.). La prospettazione del ricorso, secondo cui l'imputato si sarebbe limitato a registrare l'incompatibilità dell'oggetto sociale di MO con la vendita di materiale elettrico, non rende ragione del complessivo sviluppo della vicenda, che ha visto seguire alla "segnalazione" di AR l'attivazione della ditta individuale AN (rimasta attiva, sottolinea la Corte di merito, solo nel secondo semestre del 2007). È proprio l'intervento della ditta individuale AN - e il ruolo svolto dalla stessa nella vicenda - ad evidenziare la manifesta infondatezza dell'ulteriore rilievo del ricorrente incentrato su quanto rappresentato nella sua querela da LI: a fronte dell'obiezione di questi circa l'oggetto sociale di MO, NA ha tranquillizzato l'interlocutore fornendogli assicurazioni circa le modalità "regolari" di gestione del rapporto (richiesta di offerta a D.E.I. da parte di MO;
successiva offerta di D.E.I. confermata con ordine di acquisto di MO), senza tuttavia dare indicazioni sulla successiva fase dell'operazione, ossia sulla fornitura ad BC ("mediata" dalla ditta individuale AN) invece ben nota a AR, che, dunque, diversamente dalla persona offesa LI, per sua stessa ammissione, conosceva, nella ricostruzione della sentenza impugnata, il reale fornitore della merce ad BC. Nè meritano accoglimento le censure del ricorrente in ordine alle argomentazioni sviluppate dalla sentenza impugnata circa la ricostruzione dei rapporti tra D.E.I. e MO, da un lato, e la ditta AN ed BC, dall'altro. Gli elementi valutati al riguardo, che, come si è anticipato, nell'economia del percorso motivazionale della Corte di appello "da un lato danno conto della esistenza dei reati, peraltro non contestati, e, dall'altro, riscontrano le dichiarazioni dei correi allorché coinvolgono il AR quale emissario di BC (ruolo da lui stesso ammesso) nel meccanismo truffaldino" (laddove il ricorrente mostra di prenderli in considerazione solo come elementi di riscontro delle dichiarazioni accusatorie dei coimputati), sono molteplici: la corrispondenza tra le fatture emesse dalla ditta AN nei confronti di BC rispetto a quelle emesse da D.E.I. nei confronti di MO, il rinvenimento presso BC di documentazione relativa alle forniture di D.E.I. a MO (copie di documenti di trasporto e di offerte di forniture), la riduzione in media del 20% del prezzo riportato sulle fatture emesse dalla ditta AN nei confronti di BC rispetto a quello indicato, per la stessa merce, nelle fatture emesse da D.E.I. nei confronti di MO, elemento, quest'ultimo, dal quale la Corte di merito trae un argomento logico in forza del quale il deprezzamento della merce poteva essere giustificato solo dall'intenzione di non pagare la merce a D.E.I., posto che, in caso contrario, l'operazione sarebbe stata priva di alcuna giustificazione dal punto di vista commerciale. Le critiche articolate sul punto dal ricorso muovono, per un verso, da una lettura alternativa del rinvenimento della documentazione indicata presso BC incentrata su quanto riferito da LI nella querela in ordine alle richieste da parte di MO di ulteriori sconti rispetto a quelli offerti (con conseguente convinzione maturata dallo stesso LI di avere quale interlocutore un ufficio acquisti competente) e, per altro verso, dal rilievo dell'esistenza di trattative tra le parti idonee a confutare la conclusione tratta dal giudice di appello circa il deprezzamento della merce nel passaggio dalla ditta AN ad BC. Entrambe le censure non colgono nel segno: la vicenda ricostruita dai giudici di merito si articola, in sintesi, in tre segmenti, relativi, rispettivamente, ai rapporti tra D.E.I. e MO (ai quali si riferiscono i contenuti della querela di LI), al "passaggio" della merce da MO alla ditta AN (passaggio di mero fatto, non risultando in alcun modo formalizzato, come rilevato dalla Corte di appello), ai rapporti tra la ditta AN ed BC (caratterizzati dalla cospicua riduzione del prezzo riportato nelle fatture). Le censure del ricorrente prendono in considerazione solo il primo dei tre segmenti, trascurando la complessiva ricostruzione della vicenda delineata dalla sentenza impugnata: alla luce di tale ricostruzione, la lettura alternativa prospettata dal ricorrente è del tutto priva di correlazione con le ragioni argomentative della Corte di merito, posto che le richieste a D.E.I. della controparte MO - fisiologiche in quadro di relazioni tra imprese ben diverso da quello evidenziato dai giudici di merito - non rendono ragione ne' del rinvenimento presso BC della documentazione relativa al primo dei segmenti indicati (al quale, sulla carta, BC non sarebbe stata interessata, avendo avuto formalmente rapporti solo con la ditta AN), ne' - a fronte della corrispondenza della merce (sostanzialmente non contestata dal ricorrente) nello sviluppo del "meccanismo truffaldino" ricostruito dalla Corte di merito - della giustificazione, sul piano della razionalità economica, del consistente abbattimento dei prezzi praticati dalla ditta AN ad BC. In linea con i dati probatori richiamati e del tutto congrue sul piano logico-motivazionale, le conclusioni raggiunte sul punto dalla sentenza impugnata non sono compromesse dalle censure proposte dal ricorso, che, del resto, non svolge alcun rilievo critico in ordine al secondo dei segmenti indicati, rispetto al quale la Corte di appello ha evidenziato come il passaggio attraverso la ditta AN, del tutto "non formalizzato", mascherasse, in realtà, il collegamento tra MO e BC, collegamento che rappresenta il fulcro del "meccanismo truffaldino". Alla luce degli elementi fin qui ripercorsi, la sentenza impugnata ha rilevato che AR, che nella vicenda ha operato per conto di BC, conosceva esattamente i prezzi praticati da D.E.I., sapeva che il materiale da questa fornito a MO era fatto pervenire ad BC attraverso la ditta AN, che il costo del materiale scendeva del 20% anziché aumentare come sarebbe stato ovvio in una normale relazione commerciale: il ricorrente critica tale rilievo, denunciando che detta conclusione non può derivare dal mero rinvenimento presso BC di una semplice offerta di fornitura da D.E.I. a MO, ma la censura (anche laddove richiama, in termini carenti della necessaria specificità del ricorso, un provvedimento cautelare nei confronti degli FA) svilisce (oltre al dato oggettivo di quanto acquisito presso BC, che, come si è visto, non era una semplice offerta di acquisto) il quadro complessivo dei rapporti tra le varie società che - anche alla luce di quanto riferito, sia pure nei termini sopra precisati, dallo stesso AR - la Corte di merito ha ricostruito collocando l'imputato in un ruolo che lo affiancava ai gestori di BC e lo vedeva presente e attivo fin dalla genesi della vicenda. Analoghe considerazioni valgono per i rilievi della sentenza impugnata circa l'indicazione da parte di AR di far pervenire la merce ad BC attraverso altra ditta (la ditta AN) all'uopo costituita: il rilievo, che si rinviene già nella sentenza di primo grado, deve essere inserito nel quadro più ampio dei rapporti tra AR e la ditta AN, oggetto dei passaggi motivazionali di seguito esaminati.
Infatti, la Corte di appello passa in rassegna gli elementi ritenuti idonei a correlare più strettamente AR alla ditta individuale AN utilizzata nella truffa per fatturare la merce proveniente da MO ad BC, elementi rappresentati al) dall'acquisto di una Mercedes con due assegni provenienti da un conto della ormai non più operativa ditta AN, a2) dalle dichiarazioni di IC IO, che ha riferito di aver ricevuto da AN assegni da monetizzare e di aver saputo da questi che il contante doveva essere consegnato a AR, e a3) dalle dichiarazioni di NO CO che, a proposito della truffa alla D.E.I., ha riferito che LL e AR erano soci e che AN era il loro prestanome, utilizzando la ditta individuale AN e la AS TR s.r.l. Nessuna delle censure proposte dal ricorso in ordine a tali elementi merita accoglimento.
Le doglianze relative all'elemento sub a1) - incentrate sull'affermazione dell'imputato secondo cui non sarebbe stato a conoscenza della provenienza degli assegni versati per l'acquisto dell'auto da LL a seguito della sua lamentela per non essere stato pagato ne' dagli FA, ne' da NA per l'attività di intermediazione prestata - sono manifestamente infondate. La Corte di appello ha messo in luce l'incongruenza della giustificazione fornita dal ricorrente, in quanto, anche a voler ammettere che il pagamento dell'auto sia stato effettuato da LL, se AR avesse ritenuto la regolarità delle operazioni, non avrebbe potuto pretendere da LL, ossia dalla sua controparte, un compenso - elevato - per l'attività svolta in favore di FA: di qui la conclusione, esente da cadute di conseguenzialità logica, che l'unica spiegazione possibile è la consapevolezza in capo al ricorrente del meccanismo truffaldino messo in atto e degli illeciti guadagni che erano stati realizzati. Lungi dal dar conto del travisamento denunciato, la censura è, in realtà, non correlata alle ragioni argomentative della sentenza impugnata. Anche le doglianze relative all'elemento sub a2) - che fanno leva sulla smentita delle dichiarazioni di IC proveniente da AN e sull'acredine di cui IC stesso sarebbe portatore nei confronti di AR, nonché sull'inverosimiglianza di alcune sue propalazioni - non possono essere accolte. L'argomentare della sentenza di appello muove dal dato oggettivo della negoziazione di alcuni assegni della ditta AN (tre) e di altri emessi sul conto personale dello stesso AN (sette) da parte di MO NA, coniuge di IC e, sulla base delle convergenti dichiarazioni dei due testi, ha accertato che gli assegni erano consegnati a IC da AN e che i contanti dovevano essere consegnati a AR. Le dichiarazioni di AN riportate dal ricorrente escludono in radice qualsiasi operazione di cambio assegni svolta dai coniugi IC - MO per contro dello stesso AN, non offrendo, tuttavia, alcuna plausibile prospettazione in ordine a quanto documentalmente accertato, ossia la negoziazione da parte di MO NA di un significativo numero di assegni riconducibili a AN, tra i quale ben sette (per il consistente importo complessivo di 78 mila Euro) erano tratti dal conto personale del coimputato. Quanto alle censure che fanno leva sulle prospettate ragioni di acredine che IC avrebbe nei confronti di AR, esse sono, in parte, inammissibili in quanto articolate in difetto di specifica correlazione con dati probatori acquisiti al processo, e, in parte, comunque infondate, non essendo idoneo ad inficiare l'attendibilità del teste quanto dallo stesso dichiarato a proposito del ricorrente a fronte della valutazione svolta dalla Corte di merito sulla base di due testimonianze a loro volta basate su elementi documentali obiettivi. Manifestamente infondata è la doglianza che evoca l'inverosimiglianza di quanto dichiarato da IC in ordine al fatto che AR avrebbe nascosto del denaro nel giardino della sua casa, posto che il teste si è limitato a riferire quanto avrebbe appreso da altri, senza che tale circostanza assuma valenza decisiva nella complessiva valutazione di quanto dichiarato dal teste.
Da ultimo, le doglianze relative all'elemento sub a3) - incentrate sul rilievo che la Corte di appello non avrebbe fornito alcuna prova logica di come si possa ritenere NO non alle esclusive dipendenze di LL - sono inammissibili in quanto generiche. L'ampio apparato argomentativo esibito dalla Corte di merito in ordine a quanto dichiarato da NO circa il fatto che LL e AR erano soci in affari e che AN era il loro prestanome ricostruisce puntualmente i contenuti delle missive riconducibili allo stesso NO e valorizza la circostanza che il ruolo di quest'ultimo è stato riconosciuto dallo stesso AR, il quale, all'udienza del 03/04/2008 in altro procedimento, ha dichiarato di essere stato imprenditore utilizzando una ditta individuale, operativa fino al 2006, di cui NO era formale amministratore: di qui la conclusione della Corte di merito secondo cui è dunque AR che, per un verso, ha confermato quanto sostenuto da NO circa il fatto di essere stato suo prestanome e che, per altro verso, nulla ha riferito nel 2008 in ordine al deterioramento dei suoi rapporti con NO. Trascurando in toto i rilievi indicati, il ricorrente omette il puntuale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, sicché la doglianza è carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Le censure afferenti alla motivazione della Corte di appello in ordine ai capi di imputazione nn. 1) e 2), pertanto, non possono essere accolte.
4.2.2. Alla medesima conclusione deve giungersi con riguardo alle censure attinenti ai capi di imputazione nn. 7), 8) e 9), rispetto ai quali la sentenza impugnata e, in buona sostanza, il ricorso richiamano argomentazioni e censure prospettate con riguardo ai primi due capi di imputazione.
4.2.3. Le censure attinenti ai capi di imputazione nn. 10), 11) e 13), relativi a AS TR s.r.l., non sono fondate. La Corte di merito ha valorizzato le dichiarazioni del commercialista ID (delineandone correttamente la portata, sicché non sussiste al riguardo il travisamento denunciato dal ricorrente) e le dichiarazioni dei testi TO, che ha riferito di avere incontrato, alla presenza di FA, AR il quale gli si era presentato come proprietario/amministratore di AS TR s.r.l., e ZI, al quale AR era stato presentato da FA come amministratore della medesima società: le due testimonianze riferiscono vicende non occasionali, ma connesse allo svolgimento dell'attività di impresa, tanto è vero che TO ha raccontato di aver concordato con AR forniture e pagamenti, mentre ZI ha riferito di aver proseguito gli incontri con l'imputato per gli accordi di fornitura di materiali. A fronte del compendio probatorio posto a sostegno della conferma della sentenza di primo grado, le doglianze del ricorrente fanno leva, innanzi tutto, sulle dichiarazioni dei coimputati AN e LL e sulla volontà di fusione tra BC e AS TR s.r.l. riferita da varie fonti: fermo restando che quanto alle dichiarazioni dei coimputati i limiti della relativa valenza probatoria e i rapporti con gli ulteriori elementi conoscitivi valutati sono stati compiutamente delineati dalla Corte di merito secondo quanto in precedenza evidenziato, le due censure non incidono sulla congruità della motivazione della sentenza impugnata, posto che le dichiarazioni dei coimputati non hanno alcuna influenza sulle testimonianze indicate e la prospettata volontà di fusione non inficia la considerazione del ruolo in concreto svolto da AR rispetto AS TR s.r.l., ruolo, questo, appunto messo in luce dalla sentenza impugnata attraverso le testimonianze in questione e, in particolare, quelle di TO e di
ZI.
Quanto a queste ultime, le doglianze del ricorrente si limitano a denunciare la maggior cautela con la quale dovevano essere valutate in considerazione del tempo trascorso e la loro sostanziale divergenza: mentre il primo rilievo è del tutto generico, il secondo svilisce la sostanziale convergenza delle testimonianze circa il ruolo gestorio in concreto esercitato da AR (che aveva preso contatto con i fornitori, per poi sparire dopo i mancati pagamenti), considerazione, questa, che esclude la fondatezza anche dell'ulteriore rilievo difensivo circa la ritenuta mancanza di incidenza dimostrativa dell'assunzione, da parte dell'imputato, di qualifiche attinenti alla società.
4.2.4. Le censure relative al capo di imputazione n. 14) sono inammissibili. Mentre la prospettazione della commissione di una frode fiscale è assertiva, risultando disancorata da qualsiasi riferimento a dati probatori, e la denunciata mancanza di riferimenti al profitto conseguito dall'imputato (di cui non viene evidenziata la deduzione con i motivi di appello) non inficia la ricostruzione della truffa in danno di Irce s.p.a. operata concordemente dai giudici di merito, le ulteriori doglianze del ricorrente - tese ad escludere la partecipazione di AR agli accordi con ND, responsabile commerciale di Irce s.p.a., e, più in generale, la sua responsabilità alla luce, in particolare, delle dichiarazioni dello stesso ND e dell'autista della ditta che curò il trasporto della merce - deducono sostanzialmente questioni di merito, sollecitando una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente ai dati probatori richiamati (tra i quali, le dichiarazioni di ND circa la partecipazione dell'imputato alla fase decisiva del raggiungimento degli accordi per la fornitura della merce) ed immune da vizi logici (avuto riguardo, in particolare, al rilievo che la responsabilità di AR non può essere esclusa dall'intervento di altri nella fase successiva della consegna delle merce).
5. Il quinto motivo non è fondato. Il denunciato vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta distrattiva e lo stato di insolvenza di MO e alla prova del dolo in ordine al capo di imputazione n. 1) fa leva su un orientamento del tutto isolato nella giurisprudenza di questa Corte, che anche successivamente alla pronuncia richiamata dal ricorso ha ribadito il consolidato indirizzo secondo cui, per un verso, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento (Sez. 5, n. 7545 del 25/10/2012 - dep. 15/02/2013, Lanciotti, Rv. 254634; conf.: Sez. 5, n. 232 del 09/10/2012 - dep. 07/01/2013, Sistro, Rv. 254061) e, per altro verso, il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, ne' che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012 - dep. 22/01/2013, Rossetto e altri, Rv. 253932).
6. Il sesto motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Quanto al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche la sentenza impugnata ha confermato la statuizione del giudice di primo grado in considerazione, da un lato, della pluralità dei fatti commessi e, dall'altro, dei precedenti dell'imputato: mentre il primo argomento è del tutto obliterato dal ricorrente, il secondo è censurato richiamando la lontananza nel tempo dei precedenti, il comportamento processuale dell'imputato e la contraddittorietà della motivazione rispetto all'esclusione della recidiva. Le censure indicate sono manifestamente infondate: la distanza temporale dei precedenti non comporta ex se l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, tanto che la stessa riabilitazione non preclude la valutazione dei precedenti ai fini del trattamento sanzionatorio (Sez. 6, n. 16250 del 12/03/2013 - dep. 09/04/2013, Schirinzi, Rv. 256186); non sussiste la lamentata contraddittorietà, in quanto la recidiva è stata esclusa per il perfezionamento dell'effetto estintivo di cui all'art. 445 c.p., comma 2, laddove tale effetto non preclude la valutazione dei precedenti ai fini delle valutazioni ex art. 62 bis c.p., in quanto, a tali fini, il giudice può tener conto dei reati estinti (Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013 - dep. 24/09/2013, Paderni, Rv. 257200);
quanto al comportamento processuale, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 - dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Del pari manifestamente infondate sono le ulteriori censure: la violazione più grave è univocamente individuata nel reato di cui al capo 1), rispetto al quale la sentenza di secondo grado ha accolto la richiesta dell'appellante di riduzione della pena base irrogata dal primo giudice;
quanto alle pene disposte per i reati satelliti, la Corte di merito ha congruamente dato atto della proporzionalità di quelle stabilite dalla sentenza di primo grado rispetto alla indubbia gravità dei reati commessi.
7. Il settimo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La sentenza di primo grado ha disposto la confisca dell'autovettura Mercedes - non in quanto cosa servita o destinata a commettere il reato, bensì - in quanto provento del reato, nozione, questa, che la giurisprudenza di legittimità ritiene riconducibile alla previsione normativa della confisca delle cose che siano "il prodotto o il profitto del reato" contenuta nell'art. 240 c.p., comma 1 (Sez. U, n. 1811 del 15/12/1992 - dep. 24/02/1993, Bissoli, Rv.
192493), mentre la sentenza di appello non ha affrontato il tema in quanto investita dell'impugnazione della statuizione in esame sotto un diverso profilo: pertanto sono manifestamente infondate le censure del ricorrente incentrate sulla prospettata insussistenza del rapporto di strumentalità tra il bene oggetto di confisca e i reati contestati e sul vizio di motivazione della sentenza impugnata.
8. L'ottavo motivo non è fondato. La tesi sostenuta dal ricorrente non è in linea con il consolidato orientamento, condiviso dal Collegio, della giurisprudenza di legittimità: infatti, "plurime e conformi decisioni di questa Corte hanno statuito che, con riguardo ai reati tributari considerati dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente", può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato posto che l'integrale rinvio alle "disposizioni di cui all'art. 322 ter c.p.", contenuto nella citata Legge, art. 1, comma 143, consente di affermare che, con riferimento appunto a detti reati, trova applicazione non solo il primo ma anche il secondo comma della norma codicistica" (Sez. 3, n. 23108 del 23/04/2013 - dep. 29/05/2013, Nacci, Rv. 255446; conformi: Sez. 3, n. 25890 del 26/05/2010 - dep. 07/07/2010, Molon, Rv. 248058; Sez. 3, n. 35807 del 07/07/2010 - dep. 06/10/2010, Bellonzi e altri, Rv. 248618;
Sez. 3, n. 1199 del 02/12/2011 - dep. 16/01/2012, Galiffo, Rv. 251893). Il "rinvio all'art. 322 ter nella sua integrante" (Sez. 3, n. 23108 del 23/04/2013 - dep. 29/05/2013, Nacci, cit.) offre alla fattispecie in esame una base legale idonea ad escludere la violazione del divieto di analogia in malam partem evocata dal ricorrente.
9. Il nono motivo, attinente alla confisca dei beni intestati a terzi e ritenuti dai giudici di merito nella disponibilità di AR, è inammissibile per carenza di interesse all'impugnazione. Come è stato autorevolmente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693). Alla luce del parametro indicato, non può ravvisarsi un legittimo interesse all'impugnazione sotteso al ricorso in esame. Infatti, fermo restando che il provvedimento di confisca della cosa sequestrata, contenuto nella sentenza di condanna o di proscioglimento, fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione, sicché i terzi che non abbiano rivestito la qualità di parte nel processo in cui sia stata disposta la confisca sono legittimati a far valere davanti al giudice dell'esecuzione i diritti vantati su un bene confiscato con sentenza irrevocabile (Sez. 1, n. 3311 del 11/11/2011 - dep. 26/01/2012, Lonati e altri, Rv. 251845), la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal sorvegliato speciale avverso il decreto di confisca di un bene immobile ritenuto fittiziamente intestato a terzi, in quanto, in tal caso, la legittimazione ad impugnare spetta al terzo apparente intestatario (Sez. 5, n. 6208 del 21/10/2010 - dep. 18/02/2011, Bifulco, Rv. 249499; conf.: Sez. 2, n. 17935 del 10/04/2014 - dep. 29/04/2014, Tassone, Rv. 259258); tale orientamento è stato ribadito anche con specifico riferimento alla confisca per equivalente (Sez. 1, n. 7347 del 30/02/2013 - dep. 24/03/2013, Ignizio). Nè in senso contrario può argomentarsi evocando, sulla scorta della memoria del 15/07/2014, riflessi extrapenali (sul piano fiscale, nei rapporti patrimoniali con il coniuge, sotto il profilo risarcitorio ed ereditario) pregiudizievoli nei confronti dell'imputato che deriverebbero dall'"artificiale" arricchimento del suo patrimonio conseguente alla confisca di beni appartenenti a terzi: infatti, i riflessi extrapenali indicati dal ricorrente non presentano i caratteri della concretezza e della attualità necessari per la sussistenza dell'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4, (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993 - dep. 23/06/1993, P.M. in proc. Amato, Rv. 193743); in particolare, le situazioni dedotte dal ricorrente hanno carattere astratto ed ipotetico, laddove l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e, dunque, mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce aver subito con il provvedimento impugnato (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 - dep. 18/07/1997, Chiappetta ed altro, Rv. 208166).
10. Il decimo e l'undicesimo motivo sono inammissibili. Alla considerazione della sopravvenuta carenza di interesse connessa all'annullamento, segnalato dalla difesa, del sequestro conservativo disposto dal Tribunale del riesame di Brescia con ordinanza 11- 13/06/2013, deve aggiungersi il rilievo che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, avverso il provvedimento con il quale viene adottata la misura del sequestro conservativo non è ammissibile il ricorso diretto in cassazione (Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013 - dep. 20/09/2013, Baglivo e altri, Rv. 256597; conf.: Sez. 5, n. 9759 del 10/02/2009 - dep. 03/03/2009, Bellezza e altro, Rv. 243015; Sez. 4, n. 8804 del 06/02/2009 - dep. 26/02/2009, Tacconi, Rv. 243707).
11. Il dodicesimo motivo è inammissibile. Diversamente da quanto evidenziato dalla memoria del 17/07/2014, il motivo non è stato dedotto nell'atto di appello che, al paragrafo 1.4., evocava il giudizio di proporzionalità con riguardo al valore attribuito ai beni confiscati, mentre nessuna censura, neppure in via subordinata, era stata articolata con riguardo alla diversa questione oggi prospettata con il ricorso, sicché la doglianza è inammissibile. 12. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2015