Sentenza 12 marzo 2013
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La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna ma non preclude la valutazione dei precedenti penali e giudiziari del riabilitato, trattandosi di situazioni di fatto di cui il giudice deve tener conto, a norma dell'art. 133 cod. pen., nell'apprezzamento del comportamento pregresso dell'imputato ai fini della determinazione della pena.
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La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
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La riabilitazione è un istituto del diritto penale che può rivelarsi davvero utile per il condannato. Ma in che cosa consiste la riabilitazione penale? Mi chiamo Mattia Fontana, sono un Avvocato penalista. Se necessiti di una consulenza puoi rivolgerti al mio studio legale penale a Roma. In questo articolo ti parlerò della riabilitazione, dell'art 178 cp e dell'art 179 cp, delle condizioni e degli effetti che produce la riabilitazione. Stai cercando un Avvocato penalista ed hai bisogno di una consulenza? Contattami! La riabilitazione consente al condannato di essere reinserito all'interno della società. In presenza di certe condizioni e a seguito di un'istanza che dovrai presentare, …
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La persona che desidera cancellare gli effetti di una condanna penale, ripulendo la sua fedina penale e tornando a essere (quasi) come un incensurato, può chiedere la riabilitazione: questa non è atto non di clemenza, ma di giustizia, dato che chi si trova nelle condizioni previste dalla legge ha un vero e proprio diritto alla riabilitazione. In breve: Le condizioni per ottenere la riabilitazione sono: decorso di un certo periodo di tempo (almeno 3 anni dalla espiazione / estinzione della pena) buona condotta pagamento delle spese processuali e degli obblighi risarcitori derivanti dal reato (obbligazioni civili) Prima di procedere conl'istanza per riabilitazione, conviene fare richiesta …
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(Annullamento senza rinvio) (Riferimenti normativi: C.p. artt. 62 bis, 99) Il fatto F. e D. A. erano stati giudicati dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli responsabili, il primo, della detenzione di tabacco lavorato estero e, il secondo, della detenzione e del trasporto di tabacco lavorato estero, per entrambi aggravati dalla recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale ex art. 99 cod. pen. e pertanto condannati, all'esito del rito abbreviato, lo S. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 3.433.334,00 di multa ed il D. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa. Con sentenza emessa il 9 febbraio 2017 la Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2013, n. 16250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16250 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 12/03/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 525
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 51964/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. NZ AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 10/10/2012 della Corte d'appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Lecce con sentenza del 10/10/2012 ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Lecce - sezione di Castrano - il 08/04/2010 nei confronti dell'odierno ricorrente in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 368 c.p., contestato in riferimento alla formulata denuncia di distruzione di assegni a sua firma, risultati successivamente in possesso dei creditori.
2. La difesa di NZ ha proposto ricorso lamentando nullità della sentenza per omessa motivazione riguardo l'eccezione di mancata assunzione dell'esame dell'imputato, fondata sul presupposto erroneo della mancata richiesta della difesa sul punto, emergente dal verbale di udienza, diversamente da quanto assunto in proposito nella sentenza di secondo grado.
Si eccepisce poi erronea motivazione quanto al rigetto dell'istanza di assoluzione dall'accusa riguardante la denuncia di distruzione di uno specifico assegno, recante numerazione finale 454, assegno in relazione al quale le emergenze probatorie non attestavano la fondatezza delle accuse;
per respingere le istanze difensive in argomento la Corte ha utilizzato la dichiarazione della parte lesa, riguardante la diversa contestazione.
3. Si ravvisano vizi della motivazione anche con riferimento alla sorte degli altri assegni sui quali i testi valutati in sentenza hanno invece offerto circostanze non univoche nelle varie occasioni nelle quali avevano ricostruito la vicenda, contraddicendosi tra loro, in maniera da non consentire l'acquisizione di elementi certi, idonei a fondare la condanna.
La Corte non ha rilevato tali contraddizioni, ne' considerato che il verbalizzante escusso non ha riferito che gli assegni non erano stati onorati per mancanza di provvista, ma per l'illeggibilità della firma apposta.
Si richiama conseguentemente la tesi difensiva, sulla base della quale si assume di aver individuato in maniera non corretta gli assegni di cui aveva denunciato lo smarrimento in conseguenza di erronea indicazione dei loro estremi da parte del portatore, circostanza che esclude l'elemento oggettivo e soggettivo del reato ritenuto.
4. Con il terzo motivo si rileva violazione di legge penale, riguardo alla determinazione della pena, formulata in mancanza della valutazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p., ed ignorando l'effetto dell'intervenuta riabilitazione, concessa in favore del ricorrente sulle precedenti pendenze.
5. Da ultimo si rileva la nullità della sentenza per il mancato accertamento della prescrizione, maturata prima della pronuncia d'appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. L'eccezione procedurale è destituita di fondamento, risultando pacifico (per tutte Sez. 6^, Sentenza n. 14914 del 25/02/2009, dep. 06/04/2009, imp. Pistillo, Rv. 244193) che l'ammissione dell'esame dell'imputato richiede per il suo svolgimento la presenza dell'interessato, e il suo differimento possa essere giustificato esclusivamente nel caso di deduzione di un legittimo impedimento alla partecipazione dell'interessato all'udienza.
Nella specie non risulta prospettato nel corso dell'ultima udienza un legittimo impedimento a comparire dell'interessato, e conseguentemente il giudicante ha correttamente disposto la chiusura dell'istruttoria dibattimentale e l'implicita revoca dell'assunzione della prova;
la legittimità del provvedimento non è esclusa dall'opposizione alla decisione di revoca espressa e dalla sollecitazione all'indicazione di una nuova udienza per l'incombente, in quanto tale richiesta poteva essere legittimamente formulata solo indicando la giustificazione alla mancata comparizione, la cui natura assoluta, essenziale al fine di imporre il differimento, avrebbe dovuto essere sottoposta alla valutazione di giudicante, attività difensiva del cui svolgimento non sussiste alcun riscontro in atti. Per l'effetto l'eccezione in rito risulta infondata.
3. Il ricorso è infondato anche nel merito, poiché l'esame degli atti ha consentito di accertare la presenza di tre denunce di smarrimento dei titoli a firma dell'interessato, mentre le deposizioni assunte concordemente hanno rivelato che tali titoli, che continuavano a circolare, non furono onorati, conducendo ad una esposizione economica da parte del primo prenditore degli stessi. Le censure formulate in argomento in ricorso non segnalano specifiche contraddizioni o vizi della testimonianza di LU, che è stata valutata al fine di ricostruire le vicende dei titoli successive alle denunce di distruzione, sollecitandosi con le osservazioni svolte una difforme valutazione delle risultanze, fondata sull'accoglimento delle tesi difensive, con rilievi pacificamente inammissibili in sede di legittimità. Peraltro le dichiarazioni del creditore LU sono state compiutamente valutate nella loro tenuta logica dall'esame della Corte ed i rilievi svolti nel ricorso quanto alla pretesa contraddittorietà delle affermazioni riguardano singole affermazioni specifiche che vengono richiamate al di fuori da un compiuto contesto.
Le dichiarazioni testimoniali risultano riscontrate sia dalle acquisite dichiarazioni di distruzione degli assegni a firma di NZ, che dall'accettata circolazione successiva dei titoli, i quali, sulla base delle affermazioni del verbalizzante, risultano tratti su conto che presentava un saldo di poco superiore ad Euro 1, circostanza che evidenzia l'impossibilità di NZ di far fronte alla sua obbligazione.
Da ultimo per completezza si deve sottolineare l'assoluta irrilevanza, al fine di escludere l'accertamento del reato, della diversa sorte che si assume subita dal titolo recante numero finale 454, per essere stato distrutto all'atto della riscossione del credito dal giratario presso il primo prenditore;
al riguardo si deve ricordare che quel che rileva al fine della configurazione del reato è la falsa dichiarazione di distruzione di assegni a propria firma, la cui veridicità è contraddetta dall'accettata circolazione successiva degli stessi;
poiché in atti sussiste il riscontro dell'avvenuta denuncia di distruzione da parte dell'interessato anche di questo specifico titolo, la sorte successiva risulta irrilevante, in quanto la possibile effettiva distruzione a cura di terzi al momento del pagamento a cura del primo prenditore, non esclude la falsa rappresentazione del ricorrente, precedente a tale riscossione. L'inattendibilità di tale dichiarazione, dimostrata dalla successiva circolazione dei titoli, integra la falsa accusa di falso e ricettazione a carico del portatore degli stessi e giustifica l'accertamento di responsabilità del delitto di calunnia, stante la chiara consapevolezza, da parte dell'autore della dichiarazione dell'infondatezza dell'accusa.
Da ultimo per completezza si rileva che nessun elemento probatorio, se non le affermazioni contenute negli atti difensivi, è dato cogliere sulla prassi di LU di richiedere al ricorrente la distruzione degli assegni quando li aveva onorati, in seguito alla quale si ipotizza un errore nella percezione dei numeri di serie da questi riferiti a NZ, sicché in relazione a tale circostanza, la Corte di merito risulta aver correttamente disatteso la richiesta di accertamento di insussistenza del dolo.
4. Inammissibile è il motivo di ricorso riguardante la pena, in quanto nella sua determinazione il giudice ha tenuto conto, sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 133 c.p., anche del comportamento pregresso da parte dell'imputato, in quanto la circostanza che per le precedenti condanne sia intervenuta la riabilitazione non elimina tali condotte dal mondo fenomenico. La riabilitazione, secondo quanto stabilito dall'art. 178 c.p., produce effetto quanto alle pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna ma non preclude la valutazione dei precedenti penali e giudiziari del riabilitato, situazioni di fatto richiamate quale elemento di valutazione dalla disposizione in tema di regolamentazione della discrezionalità del giudice sulla determinazione della pena (negli stessi termini Sez. 6^, Sentenza n. 9116 del 01/07/1998, dep. 04/08/1998, imp. Egidi, Rv. 211580).
5. Risulta infondata l'eccezione di prescrizione del reato;
infatti non è stato considerato il lungo periodo di sospensione del procedimento per astensione del difensore dalle udienze, o per impedimento che, nell'ipotesi più favorevole all'imputato, deve quantificarsi in dieci mesi e dieci giorni, con termine che all'odierna udienza, non risulta ancora decorso, giungendo a scadenza il 14 luglio 2013.
Per completezza si rileva che l'incertezza sulla scadenza del termine è conseguenza di un rinvio concesso per impedimento per motivi di salute del difensore, in presenza di un certificato che non attestava la durata dell'impedimento; conseguentemente è stata calcolata a tal fine una sospensione di soli sessanta giorni dalla data dell'udienza, così giungendo alla determinazione richiamata.
6. Il rigetto del ricorso impone, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2013