Sentenza 7 luglio 2010
Massime • 1
In tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente", può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato. (In motivazione la Corte ha precisato che l'integrale rinvio alle "disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale", contenuto nell'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, consente di affermare che, con riferimento ai reati tributari, trova applicazione non solo il primo ma anche il secondo comma della norma codicistica).
Commentari • 4
- 1. Reati tributari: Riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
In tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche nelle forme per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio su cui il fisco ha diritto di soddisfarsi e, quindi, nella somma di denaro la cui sottrazione all'erario viene perseguita, non importa se con esito favorevole o meno, attesa la struttura di pericolo del reato. (Sez. 3, n. 33184 del 12/06/2013, Abrusci; conf. nn. 33185, 33186, 33187, 33188 del 2013). Così, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche …
Leggi di più… - 2. Diritto Tributario: reati tributari e sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
In tema di reati tributari, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, disposto in virtù della legge finanziaria n. 244/2007 per i reati tributari di cui al D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è riferibile all'ammontare dell'imposta evasa, in quanto quest'ultima costituisce un risparmio economico correlato alla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, di cui certamente beneficia il reo, conseguendo un indubbio vantaggio patrimoniale “direttamente” derivante dalla condotta illecita e, come tale, ormai riconducibile alla nozione di “profitto” del reato (Sez. 3, n. 1199/2012, Rv. 251893, Galiffo; Sez. 3, n. 35807/2010, Rv. 248618, Bellonzi; v., …
Leggi di più… - 3. La confisca per equivalente fra reati tributari e responsabilitàOliviero Mazza · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Pubblichiamo qui un breve commento di Oliviero Mazza alla recente ordinanza, del cui disponitivo aveva dato notizia tra gli altri il Corriere della Sera lo scorso 28 novembre 2011, con la quale il Tribunale del Riesame di Milano ha annullato un sequestro di 245 milioni di euro a carico di Unicredit nell'ambito di un'indagine per frode fiscale che vede coinvolti, tra gli altri, l'ex amministratore delegato della società. In allegato la parte della motivazione concernente il profilo qui in discussione, rispetto al quale il tribunale ha ritenuto fondato il ricorso di Unicredit. 1. La recente pronuncia del Tribunale del riesame di Milano, adottata nell'ambito di una vicenda cautelare assurta …
Leggi di più… - 4. Reato tributario, legale rappresentante, beni societari, sequestro preventivoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 aprile 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2010, n. 35807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35807 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2010 |
Testo completo
35807 / 10 Σ
R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Registro Generale n.
09085/2010
Composta dagli Ill.mi SIg.: Udienza in Camera di Consiglio del
7 Luglio 2010 Dott. Onorato Pierluigi Presidente Sentenza n.1030 Dott. Cordova Agostino Consigliere
Dott. Squassoni Claudia Consigliere
Dott. Marini Luigi Consigliere est.
Dott. Sarno Giulio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NZ LA, nata a [...] il [...]
BE ST, nata a [...] il [...]
BE ET, nata a [...] il [...]
Avverso la ordinanza in data 11 Gennaio 2010 del Tribunale di Rovigo, con cui in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero è stato disposto il sequestro "per equivalente" di beni immobili intestati alla Palladio Immobiliare S.r.l. fino alla concorrenza di euro 1.271.063,49.
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere LUIGI MARINI
Udito il Pubblico Ministero nella persona del CONS. GUGLIELMO PASSACANTANDO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1
RILE VA
Nell'ambito di procedimento penale per reati di natura tributaria, in particolare articoli 3 e 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74, commessi con riferimento agli anni d'imposta 2004-2008, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rovigo ha richiesto l'emanazione di un sequestro preventivo in vista della "confisca per equivalente” al fine di sottoporre a cautela i beni immobili intestati alla Palladio Immobiliare S.r.l. fino alla concorrenza di euro 1.271.063,49, somma corrispondente all'imposta evasa dalla TI S.r.l., amministrata dal SI.AN EZ, padre di due delle odierne ricorrenti e marito della terza di esse.
Il Giudice delle indagini preliminari non ha accolto l'istanza ritenendo che il rinvio operato dall'art. 1, comma 143° della legge n.244 del 2007 all'art.322-ter c.p. non consenta il sequestro di ciò che deve considerarsi il "profitto", ma solo del "prezzo" del reato.
Avverso tale decisione ha proposto appello il Pubblico Ministero che ha evidenziato come il citato art. 1, comma 143 rinvii all'intero art.322-ter c.p., e non solo al primo comma di esso, così che può trovare applicazione il secondo comma di tale disposizione che consente la confisca anche del "profitto" del reato in relazione alla previsione dell'art.321 c.p. La Difesa delle odierni ricorrenti, con memoria in data 8 gennaio 2010, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, per genericità di motivi e petitum, e quindi la sua infondatezza.
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale ha accolto l'appello e ordinato il sequestro dei beni nei termini sopra ricordati. Ritenuto assente il vizio di genericità dell'appello, il Tribunale ha ampiamente argomentato sia in ordine alla sussistenza del fumus di reato dell'art.3 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74 (non essendo possibile il sequestro per equivalente in relazione al reato di cui all'art. 10 della stessa legge), sia in ordine all'interpretazione dell'art. 1, comma 143, citato in relazione all'art.322-ter c.p., sia in ordine alla relazione esistente fra i beni intestati alla società Palladio Immobiliare e le condotte illecite riferite alla gestione della società TI (v. pagg.8 e 9) e alla loro concreta futura confiscabilità (pagg. 10 e 11).
Le SIg.NZ e EZ ricorrono tramite il Difensore.
Con primo motivo lamentano violazione di legge (art.606, lett.b c.p.p.) per errata applicazione dell'art.3 d.lgs. 10 marzo 2000, n.74 nei confronti delle SIg.re IE e FA EZ.
Affermano le ricorrente che la soc. TI è stata sempre amministrata e gestita dal padre, fino alla morte nell'ottobre 2008, e che a lui è succeduta nella gestione la madre, SI.ra NZ, che nel gennaio 2009 ha posto in liquidazione la società. Manca, dunque, qualsiasi riferibilità degli eventuali illeciti alle due ricorrenti.
Con secondo motivo lamentano violazione di legge (art.606, lett.b c.p.p.) per errata applicazione dell'art.1,, comma 143 legge n.244 del 2008 in relazione all'art.322-ter c.p., posto che il secondo comma dell'art.322-ter c.p. disciplina una ipotesi specifica e limitata al solo reato di corruzione, così che l'istituto della confisca per equivalente resta disciplinato in via generale dal solo primo comma del medesimo articolo.
Con terzo motivo lamentano violazione di legge (art.606, lett.c c.p.p.) per avere il Tribunale disposto la confisca dei beni immobili intestati alla società Palladio Immobiliare, mentre il Pubblico
Ministero aveva richiesto la confisca dei “beni immobili catastali individuati ad aff.1011-1028 di cui gli indagati hanno la disponibilità"; sussiste, dunque, violazione dell'iniziativa del Pubblico
Ministero, che ha limitato la richiesta ai soli beni indicati ai fogli 1011 e 1028, con conseguente nullità ex art. 178, lett.b) c.p.p.
2 Con quarto motivo lamentano violazione di legge (art.606, lett.b c.p.p.) per avere il provvedimento cautelare aggredito i beni della società Palladio Immobiliare, società mai oggetto di verifica e le cui quote sono state dalle SIg.re EZ cedute a terzi in epoca non sospetta, così che risulta errato affermare che i beni sono nella disponibilità delle medesime e non, invece, nella disponibilità di terzi estranei
OSSERVA
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
1. Ritiene la Corte che la prospettazione contenuta nel primo motivo di ricorso sia infondata in relazione al contenuto della motivazione del provvedimento impugnato.
Emerge dal provvedimento stesso e dal materiale probatorio ivi richiamato che le figlie del SI.EZ erano entrambe socie della TI e che la SI.ra FA EZ era intestataria di quote della "Palladio Immobiliare di EZ FA & C. Sas", così che del tutto logiche appaiono le conclusioni circa la non estraneità delle due ricorrenti rispetto alla complessiva gestione delle due società; conclusioni che il Tribunale motiva anche avendo riguardo alla circostanza che la stessa FA EZ ebbe a sottoscrivere documentazione non ufficiale della TI (così giustificandosi il giudizio circa la sua ingerenza nella gestione aziendale e societaria), alla circostanza che entrambe le SIg.re EZ erano delegate a operare su conti correnti riconducibili alla TI, alla circostanza che FA EZ ha emesso nel corso del 2008 un assegno circolare dell'importo di 170.100 euro sul c/c n.25792 Veneto Banca Spa.
Emergono, poi, dalla dettagliata motivazione dell'ordinanza impugnata sia le ragioni che impongono di ritenere la "Palladio Immobiliare" riconducibile anche alla SI.ra NZ (pagg.2 e 3), sia le manovre fraudolente poste in essere (pagg.6 e 7), sia l'intervento in corso di verifiche volto a trasformare la "Palladio Immobiliare" in società a responsabilità limitata. In conclusione, ritiene la Corte che non sussistano nella motivazione dell'ordinanza né incoerenze rispetto al materiale documentale in atti, né contraddizioni o vizi di manifesta illogicità, che soli consentirebbero a questa Corte di intervenire nei termini richiesti dalle ricorrenti.
Si osserva, infine, che in sede di misura cautelare occorre avere riguardo al "fumus" di reato o comunque al quadro indiziario complessivo, così che non vi sono ragioni per ritenere non sussistenti in questa sede gli estremi per applicare la misura cautelare anche all'estraneo che appaia fondatamente avere concorso nella commissione di reato proprio.
2. Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte condivide pienamente le argomentazioni addotte dal Tribunale e sostenute dal SI. Procuratore Generale in sede di discussione.
Osserva la Corte che la specifica disciplina prevista per il reato ex art.321 c.p. trova una chiara spiegazione nel fatto che si è in presenza di ipotesi che, a differenza di tutte quelle previste dagli articoli da 314 a 320, attiene alla condotta del privato e non di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
solo tale differenza fa si che nell'ipotesi ex art.321 c.p. si abbia riguardo al
"profitto" del reato e nelle altre si guardi al "prezzo" del reato stesso. Appare, dunque, evidente, che con riferimento ai reati tributari debba trovare applicazione l'intera disciplina prevista dall'art.322-ter c.p. e non solo il primo comma dello stesso. Del resto, come ricordato dal SI. Procuratore Generale, proprio le decisioni delle Sezioni Unite penali invocate dalle ricorrenti affermano l'applicabilità del secondo comma dell'art.322-ter c.p. al reato di truffa aggravata e forniscono una conferma indiretta della correttezza dell'interpretazione adottata con l'ordinanza oggi impugnata (la sentenza Caruso del 2009 richiama il comma 143 del citato art.1 e lamenta la irrazionalità della esclusione dalla confisca per equivalente prevista dalla legge per il delitto di peculato).
3. Il terzo motivo è manifestamente infondato e viziato da genericità. Rileva la Corte, in primo luogo, che l'indicazione dei fogli "1011-1028" contenuta nella richiesta del Pubblico Ministero
3 pacificamente indica un intervallo comprensivo di tutte le affoliazioni da 1011 a 1028, conclusione cui deve giungersi alla luce dell'utilizzo del segno che separa i due numeri ordinari. Inoltre, il ricorso manca di qualsiasi indicazione che consenta alla Corte di valutare se i beni indicati nelle affoliazioni citate siano diversi da quelli in concreto sequestrati, con la conseguenza che si è in presenza di manifesta genericità del motivo di impugnazione. 4. Manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di ricorso. In primo luogo, per quanto si è detto in precedenza deve ritenersi immune da vizi logici la motivazione dell'ordinanza che considera la trasformazione della società "Palladio Immobiliare" come artificiosa e finalizzata a sottrarre i beni ad eventuali azioni. In secondo luogo, la Corte rileva che le ricorrenti non hanno indicato nell'impugnazione le date del trasferimento delle quote, né dichiarano chi sono i terzi acquirenti, così incorrendo nel vizio di genericità dell'impugnazione. Se a ciò si aggiunge la circostanza che l'acquirente delle quote risulta essere il coniuge della SI.ra EZ, non sussiste allo stato alcuna ragione per ipotizzare la buona fede dell'acquirente né per escludere il permanere della riferibilità della società e dei beni alle ricorrenti.
Al rigetto del ricorso segue per le ricorrenti la condanna, ex art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 7 Luglio 2010
L'Estensore Il Presidente
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CASSAZION DEPOSITATA IN CANCELLERIA
A
M
E
11 6 OTT 2010
R
P
U
S
AL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA dott Ponatt